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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4625 2024 RG
+ riunito 25908/2024
FRA
Avv. DE SIMONI Parte_1
NICOLETTA
E
, Controparte_1 Controparte_2
Avv. PANE TIZIANA,
[...] Controparte_3
Avv. Controparte_4
CHIARA MALPICA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.2.2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1
nonché Controparte_5 Controparte_1
al fine di opporsi alla intimazione di pagamento n. 097 2024 90078738 72
[...]
000, notificata a mezzo pec in data 22/01/2024.
L'intimazione conteneva, per quanto di competenza dell'intestato Tribunale, le seguenti cartelle:
• 09720110243741026000, notificata il 18/11/2011, per € 920,76;
• 09720120256994620000, notificata il 09/08/2012, per € 149,63; • 09720130100957579000, notificata il 05/02/2013, per €5.032,64 (per la parte relativa a contr. ; CP_4
• 09720140006490485000, notificata il 05/08/2014, per € 17.383,12;
• 09720140296158292000, notificata il 10/08/2015, per € 9.384,49 (per la parte relativa a contr. CF);
• 09720160003148923000, notificata il 08/04/2016, per € 1.109,54 (per la parte relativa a contr. CF);
• 09720170264538847000, notificata il 16/02/2018, per € 1.518,71;
• 09720190025879276000, notificata il 14/03/2019, per € 4.264,04;
• 09720200029475531000, notificata il 22/02/2020, per € 4.217,56 (per la parte relativa a contr. CF);
• 09720220189660111000, notificata il 30/01/2023, per € 35.624,67.
Tale atto conteneva, secondo il ricorrente, una illegittima, illecita ed ingiusta triplicazione di somme, atteso che in data 18.12.2022, gli era stata notificata precedente intimazione di pagamento n. 09720229042492800/000 (impugnata per errore dinanzi al
Tribunale ordinario, proced. Rg n. 66236/2022, ud. 29.3.2024 che sarebbe stata riassunta in questa sede) e che era stato attivato un pignoramento presso terzi, anch'esso opposto dinanzi al Tribunale, GE (rg. 80277/2023, con prossima ud. al 22.5.2024).
In tale modo, del tutto illegittimamente, non solo aveva duplicato il suo credito a CP_6 oltre € 500.000,00, ma aveva anche costretto il ricorrente a presentare multiple opposizioni, con altissimo aggravio di spese.
Ancora, in data 30/01/2023, gli era stata notificata la cartella n.
09720220189660111000 (ultima cartella riportata nella intimazione impugnata), contro la quale era stata proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro,
Dott.ssa Bracci, n. RG 5922/2023, procedimento definito con sentenza di rigetto n.
10075/2023 (all. 3) pubblicata il 13/11/2023, ora appellata in Corte di Appello.
Dall'esame attento dei contenuti di tutti questi atti, si evinceva, tra l'altro, che erano state emesse più cartelle con la richiesta di contributi relativi ai medesimi anni e medesime sanzioni e nelle singole cartelle la sanzione con il medesimo importo veniva riportata più volte, con un grandissimo aumento dell'importo richiesto (a titolo di esempio, nella cartella 09720130100957579000, la voce “Cassa naz. prev. forense – contributo soggettivo 2010” era riportata 2 volte e così per tutti gli altri anni e cartelle).
Non solo, i contributi per gli stessi anni erano riportati in più cartelle. Ha chiesto pertanto che il Giudice, condannasse al risarcimento del danno CP_6 arrecato per l'emissione di una nuova intimazione di pagamento per le medesime cartelle contenute nella precedente notificata il 18/10/2022 - ed ancora produttrice di effetti – e contenute nella cartella 09720220189660111000, di cui il ricorrente era già soccombente come da sentenza.
Per mero scrupolo ha poi eccepito la prescrizione della cartella n.
09720110243741026000 notificata il 15/12/2011 e della cartella n.
09720120256994620000, notificata il 09/08/2012.
Dalla produzione documentale della stessa depositata nelle precedenti CP_6
opposizioni, di cui prima aveva parlato, si rilevava poi che alcune cartelle non erano mai state notificate (come da ricevute di mancata consegna – all. 4), nello specifico: la n. 09720170264538847000; la n. 09720190025879276000 e la n.
097202000294755331000 (per le quali negli altri procedimenti, la non aveva CP_6
depositata alcuna ricevuta di notifica – all. 5).
Per la cartella n. 09720140296158292000, aveva aderito alla definizione agevolata ed aveva provveduto al pagamento delle rate in scadenza fino ad oggi (all. 6).
L'impugnata intimazione non era stata preceduta da alcun atto di diffida a cura della da alcun atto di avviso bonario o atto prodromico, ed il mancato rispetto CP_4
della procedura prevista aveva comportato che era stato iscritto a ruolo illegittimamente un accertamento non definitivo (“Si parla in tali casi di nullità assoluta: cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente)…”).
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'omessa o infedele comunicazione dei redditi alla non potevano essere irrogate senza previa contestazione, CP_4
come previsto dalle norme imperative che riguardavano l'accertamento e la contestazione della violazione (artt. 13 e 14, L. n. 689/81).
Ha quindi chiesto la sospensiva immediata della intimazione impugnata e rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare l'illegittimità dell'intimazione opposta per i motivi sopra menzionati e conseguentemente pronunciare la nullità della stessa intimazione n. 09720249007873872000.
Si chiede la condanna della al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, da CP_6 liquidarsi anche in via equitativa”. 2. , costituitasi tempestivamente, ha concluso nei Controparte_1
seguenti termini:
“1. In via preliminare rigettare nel merito tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la piena validità-legittimità, correttezza, buona fede, assenza di ogni condotta temeraria, dolosa o colposa neppure lieve, l'inevitabilità dell'operato del resistente Agente di Riscossione, denegando ogni condanna al pagamento di una somma e rigettando ogni domanda proposta, in suo danno, non sussistendone la rigorosa prova di parte ricorrente e tutti i requisiti di legge, per
l'effetto, dichiarare valida l'attività svolta dallo stesso;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, tenere indenne da qualsivoglia condanna, stante la Controparte_1
ritualità legislativa del suo operato.
3. Anche la si è costituita Controparte_5
chiedendo:
“ – in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
– ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande del ricorrente per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99;
– in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nei ruoli oggetto di causa e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione con il provvedimento impugnato;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito iscritto nel ruolo in contestazione, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Cassa Parte_1
Forense delle somme iscritte nei ruoli impugnati oggetto di causa, per l'importo complessivo di € 73.474,07, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dal dovuto al saldo.
– in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla nei confronti di CP_4 Controparte_7
, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e,
[...] conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della , condannando CP_4
la stessa al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre interessi di mora dalla data di consegna dei ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n.
576/80 nella misura del 2,75% all'anno;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ha precisato che l'intimazione di pagamento opposta, riguarda le seguenti cartelle esattoriali:
- cartella esattoriale n. 09720110243741026000, relativa al ruolo 2011, nel quale sono state iscritte le sanzioni per il tardivo pagamento della contribuzione soggettiva ed integrativa eccedente i minimi per l'anno 2005 nonché gli interessi per l'omesso pagamento del relativo bollettino M.Av., per l'importo complessivo di € 839,24;
- cartella esattoriale n. 09720130100957579000, relativa al ruolo 2012, contenente la contribuzione minima soggettiva, di base e modulare, e integrativa nonché il contributo di maternità dell'anno 2010, oltre interessi, e la sanzione dichiarativa relativa all'anno
2008, per l'importo complessivo di € 3.480,03;
- cartella esattoriale n. 09720140006490485000, relativa al ruolo 2013, contenente la contribuzione soggettiva e integrativa eccedente i minimi per gli anni 2006, 2007 e
2009, oltre sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di € 13.528,16;
- cartella esattoriale n. 09720140296158292000, relativa al ruolo 2014, contenente la contribuzione minima soggettiva, di base e modulare, e integrativa nonché il contributo di maternità degli anni 2011 e 2012, oltre interessi, e la contribuzione minima soggettiva e integrativa nonché il contributo di maternità dell'anno 2013, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 10.865,70;
- cartella esattoriale n. 09720160003148923000, relativa al ruolo 2015, contenente le sanzioni dichiarative relative agli anni 2010 e 2011, per l'importo complessivo di €
806,00;
- cartella esattoriale n. 09720170264538847000, relativa al ruolo 2017, contenente le sanzioni dichiarative relative agli anni 2012, 2013 e 2014, per l'importo complessivo di
€ 1.282,00;
- cartella esattoriale n. 09720190025879276000, relativa al ruolo 2018, contenente la contribuzione minima soggettiva e integrativa nonché il contributo di maternità dell'anno 2014, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 3.722,10; - cartella esattoriale n. 097202000298475531000, relativa al ruolo 2019, contenente la contribuzione minima soggettiva e integrativa nonché il contributo di maternità dell'anno 2015, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 3.742,88;
- cartella esattoriale n. 097 2022 0189660111000 relativa al ruolo 2022 contenente i contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2012, 2013 e 2015, oltre sanzioni ed interessi, (dovuti in misura percentuale ai dati reddituali accertati per i detti anni in sede di controlli incrociato con l'Anagrafe
Tributaria), i contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per gli anni
2016, 2017 e 2018, oltre interessi, nonché la sanzione dichiarativa relativa all'anno
2019, per l'importo complessivo di € 35.207,96; per l'importo complessivo di € 73.474,07, oltre interessi di mora e accessori di riscossione.
Ha poi precisato che, con riguardo alle cartelle esattoriali relative ai ruoli 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, come illustrato anche da parte ricorrente, il professionista aveva instaurato un precedente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229042942800/000, rubricato al n. rg 66236/2022 e assegnato al
Giudice Ceccarini della II sezione civile del Tribunale di Roma che si è definito con la sentenza n. 5995/2024, depositata il 06/04/2024, con la quale il detto giudice ha dichiarato la propria incompetenza per materia, mentre la cartella esattoriale relativa al ruolo 2022 era stata impugnata dal professionista con ricorso rubricato al n. rg
5922/2023, assegnato al Giudice Bracci, definitosi con sentenza n. 10075/2023 (all. 13) con la quale il Tribunale aveva rigettato integralmente l'opposizione condannando il professionista alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute.
In nessuno dei richiamati procedimenti era stato emesso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione; pertanto, l' aveva, Controparte_8 legittimamente, continuato a coltivare l'azione esecutiva mettendo in essere gli atti necessari a tentare di concretizzare il soddisfacimento del diritto dell'Ente impositore ovvero di tutelarlo dal dall'inutile decorso del tempo.
4. In data 4.7.2024 è stato depositato dal medesimo ricorrente successivo ricorso in riassunzione del ricorso presentato al Tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617
Cpc, avverso l'Intimazione di pagamento n. 097 2022 9042942800/000, notificata a mezzo pec in data 18/10/2022, con la quale gli era stato richiesto il pagamento, entro 5 giorni, della somma di €261.008,41, a pena di immediata esecuzione forzata, fondata su n. 51 cartelle di pagamento relative a tributi, sanzioni amministrative e contributi della cassa forense, relative agli anni 2011/2020.
Ha eccepito la prescrizione (nel caso erano trascorsi oltre 10 anni tra la data di asserita notifica della cartella e la data della intimazione) non risultava alcuna prova della notifica;
era stato violato l'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, ed era stata omessa la allegazione degli atti precedentemente notificati;
l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, con richiamo alle norme sulla correttezza del procedimento di “formazione della pretesa tributaria”; ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale, ormai maturata;
richiamata la mancata applicazione del c.d. Decreto sostegni (Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23 marzo 2021), hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) fra cui erano compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
A seguito di eccezione dell' quanto alla competenza per materia, eccezione CP_6
condivisa dalla che era Controparte_4
intervenuta in giudizio, il Tribunale aveva accertato la competenza del GdL per i crediti di natura previdenziale, ed il ricorso è stato quindi riassunto dinanzi a questo giudice.
La materia del contendere è stata conseguentemente limitata come da conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti cartelle:
09720110243741026000 notificata il 15/12/2011 e 09720210256994620000 notificata il 09/08/2021. Come è noto, il nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della previsto dalla L. 247/2012 si applica soltanto a CP_4
partire dal 02/02/2013;
Accertare e dichiarare, alla luce degli avvisi di mancata consegna depositati dall' CP_6
nel giudizio dinanzi il Tribunale (All. 4), la mancata notifica delle seguenti cartelle e, quindi, la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico:
09720170264538847000, 09720190025879276000,
097202000294755331000;
Annullare la cartella n. 09720140296158292000, per la quale il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ed ha pagato le rate in scadenza fino ad oggi (all. 6);
Annullare l'intimazione di pagamento relativamente ai crediti previdenziali della cassa
Forense, per violazione dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni, non essendo state le cartelle precedute da apposita diffida”.
5. L si è costituita richiamando il contenuto della Controparte_8
memoria già depositata, alla quale intendeva riportarsi, in cui (oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione del g.o. quanto ai crediti di natura tributaria ed il difetto di competenza del giudice ordinario, quanto alle sanzioni relative alla violazione del codice della strada) aveva anche allegato la regolarità delle notifiche (come da referti all. 52) la regolarità formale della cartella di pagamento, e rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto di quanto sopra, a) dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario per i motivi di cui al cap. sub. I;
b) dichiarare il difetto di incompetenza in favore del GdP di per i motivi di cui al CP_2
cap sub. II); c) assumere i provvedimenti necessari a mutare il rito per la cognizione delle cartelle portanti crediti previdenziali di cui al cap. sub. III;
d) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice svolta nei riguardi di in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio e compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Dopo aver precisato i limiti della controversia (relativamente ai soli crediti previdenziali), ha rilevato la inammissibilità dell'opposizione avverso la intimazione di pagamento, in quanto l'avviso di intimazione opposto non poteva considerarsi atto dell'esecuzione ma atto della riscossione con il quale non si intraprendevano iniziative esecutive ma si rammentava al debitore il pagamento dovuto in forza di un titolo precedentemente notificato;
la impossibilità di avanzare in via di azione l'eccezione di prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito rilevati;
la infondatezza del rilievo relativo alla mancata notifica delle cartelle.
Ha poi rilevato che l'eccezione di prescrizione per come proposta era inammissibile in quanto generica e comunque infondata (i crediti della si prescrivevano in 10 anni CP_4 dall'invio delle dichiarazioni reddituali); la infondatezza della eccezione riguardo alla presunta mancanza di allegazione di copia delle cartelle.
Quanto alla riconvenzionale proposta dalla la richiesta di ottenere la CP_4 condanna dell' al pagamento di eventuali somme richiesta dalla Controparte_9
doveva considerarsi del tutto Controparte_4
priva di ogni fondamento, in quanto spiegata in spregio alla normativa che regolava i rapporti tra ente impositore e ente riscossore in fase di esazione a mezzo ruoli e comunque non rientrante nella giurisdizione del g.o..
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale:
• respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
in merito ad ogni questione concernente la prescrizione del credito e il
[...]
merito della pretesa;
• dichiarare la legittimità e la regolarità dell'attività dell'Agente della Riscossione e confermare la validità degli atti dallo stesso posti in essere;
• in ordine alla domanda riconvenzionale trasversale proposta da
[...]
nei confronti di , Controparte_4 Controparte_7 dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario a favore del Giudice contabile, in via subordinata dichiararla inammissibile e, in ogni caso, rigettarla;
in via gradata:
• nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e di mancato accoglimento della prefata eccezione di carenza di legittimazione passiva, in relazione alle vicende afferenti alla prescrizione del credito e al merito della pretesa, accertata l'estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite.
Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara distrattario”.
6. La si è costituita in riassunzione, anche con riferimento alla CP_4
opposizione alla intimazione notificata in data 18.10.2022 per quanto di competenza (8 cartelle esattoriali), resistendo alle censure avanzate dal e precisando che Pt_1 questi aveva eccepito anche l'avvenuta prescrizione dei crediti di cui ad una cartella che non risultava sottesa alla intimazione impugnata (la n. 097 2021 0256994 462 000, not. in data 9.8.2021).
Ha rappresentato la pendenza di un ulteriore giudizio e chiesto la riunione;
la infondatezza del ricorso in quanto le cartelle non erano state impugnate seppure risultanti ritualmente notificate (come da doc.ne ; in subordine il proprio difetto CP_6
di legittimazione passiva quanto ai vizi procedurali;
la insussistenza di un obbligo di notifica di atti presupposti di accertamento dell'istituto.
Ha ricostruito annualità per annualità i contributi ancora dovuti in base alle dichiarazioni presentate dal professionista, le contestazioni inoltrate, e quanto alla cartella relativa all'anno 2014, oggetto di definizione agevolata, ha rilevato come la domanda di annullamento della stessa cartella fosse in aperta contraddizione con l'impegno di abbandono dei giudizi pendenti;
fatto presente la normativa specifica in tema di prescrizione e sottolineato come non fosse assolutamente decorsa quanto alle annualità dal 2012 al 2015 e 2019, in considerazione della notifica dei ruoli, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 247/2012 nonché delle contribuzioni minima e di maternità, e per i crediti ormai irretrattabili a titolo di sanzioni ed interessi.
Nella denegata ipotesi ha avanzato domanda riconvenzionale nei confronti del professionista nonché dell'Agenzia.
Alla odierna udienza disposta la riunione dei giudizi il processo è stato quindi deciso.
7. Il ricorso può trovare accoglimento solo in minima parte, nei sensi di cui alla seguente motivazione.
7.1. In via preliminare deve osservarsi che la domanda (seppure subordinata) con la quale la chiede il risarcimento del danno nei confronti dell' non CP_4 CP_1
è ammissibile: la S. Corte ha sempre precisato che il giudizio relativo alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'ente impositore e l'esattore, va sempre promosso innanzi all'autorità competente a giudicare sui rapporti riguardanti i conti di coloro che abbiano avuto maneggio di danaro dello Stato o di alta pubblica amministrazione (Cassazione,
SS.UU. n..15658/2006, n. 1866/73, n. 237/99, n. 22810/2020).
8. Venendo al merito si osserva che il ha ricevuto in data 18.10.2022 la Pt_1
notifica della intimazione con la quale è stato richiesto il pagamento di varie poste contenute in n. 51 cartelle di pagamento, di cui di competenza del GdL: la n. 09720110243741026000 notificata il 15/12/2011 (v. all. 3, e la n. CP_6
09720210256994620000 (v. all. 4, notificata il 09/08/2021 (di cui ha chiesto CP_6 l'annullamento per il decorso del termine di prescrizione) nonostante la avvenuta notifica a mani del portiere;
la n. 09720170264538847000, n. 09720190025879276000 e la n.
097202000294755331000 di cui ha chiesto l'annullamento per mancata notifica dell'atto prodromico;
la cartella n. 09720140296158292000 della quale ha chiesto l'annullamento per aver aderito alla definizione agevolata.
9. In data 22.1.2024 di poi, è stata notificata al Massone ulteriore intimazione di pagamento, che ha riguardato (sempre per quanto di competenza del GdL) le seguenti cartelle: la n. 09720110243741026000, notificata il 18/11/2011 (rectius il 15.12.2011), per €
920,76 (già impugnata) e la n. 09720120256994620000, notificata il 09/08/2012, per €
149,63 (tuttavia non contenuta nell'intimazione notificata nel gennaio 2024, ma già impugnata in quanto contenuta nel precedente atto di intimazione); la n. 09720130100957579000, notificata il 05/02/2013, per €5.032,64 (per la parte relativa a contr. ; CP_4
la n. 09720140006490485000, notificata il 05/08/2014, per € 17.383,12; la n. 09720140296158292000, notificata il 10/08/2015, per € 9.384,49 (per la parte relativa a contr. CF) già contenuta nella intimazione precedente;
la n. 09720160003148923000, notificata il 08/04/2016, per € 1.109,54 (per la parte relativa a contr. CF); la n. 09720170264538847000, notificata il 16/02/2018, per € 1.518,71, la n.
09720190025879276000, notificata il 14/03/2019, per € 4.264,04 nonché la cartella n.
09720200029475531000, notificata il 22/02/2020, per € 4.217,56 (per la parte relativa a contr. CF) già contenute nella precedente intimazione notificata in data 18.10.2022 tramite PEC;
la n. 09720220189660111000, notificata il 30/01/2023, per € 35.624,67.
10. Il professionista ha sostenuto che le varie poste erano state “triplicate”, proprio in virtù del fatto che era stata notificata la precedente intimazione (contenente la cartella n.
09720229042492800/000, impugnata per errore dinanzi al Tribunale ordinario) e comunque in quanto trattavasi di poste delle medesime annualità nonché che, in data
30.1.2023, gli era stata già notificata la cartella n. 097 2022 0189660111000 (invero contenuta nella intimazione impugnata) che aveva già costituito oggetto di provvedimento giudiziale, pendente in appello. 11. Orbene, rileva il Giudice, in primo luogo, che non esiste alcuna contestazione quanto all'effettiva sussistenza del credito per le contribuzioni dovute (contribuz. soggettiva, integrativa, contr. maternità, sanzioni dichiarative) che quindi debbono ritenersi dovute, salvo la verifica riguardante la loro concreta esigibilità in ragione dell'evento estintivo (di cui appresso).
11.1. Non può, inoltre, ritenersi verificatasi alcuna triplicazione/duplicazione della pretesa della in quanto, posto che le contribuzioni richieste non sono state pagate CP_4
e che l'intimazione di pagamento, sostitutiva dell'avviso di mora, non ha natura provvedimentale, se l'esecuzione non interviene è necessaria la notifica di una successiva intimazione di pagamento.
11.2. L'intimazione di pagamento, infatti, viene notificata a seguito della conclusione del procedimento di accertamento proprio per proseguire quello di riscossione e, pertanto, se diventa inefficace in quanto l'esecuzione non viene iniziata nel termine previsto, si rende necessaria un'ulteriore intimazione, proprio al fine di procedere in executivis.
11.3. Per come statuito dalla S. Corte, infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di impugnazione, il ricorrente può far valere, in sede di impugnazione di un secondo avviso di intimazione, le proprie doglianze relative ad es. alla prescrizione maturata – in relazione al termine per la singola posta - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica dell'atto di intimazione (Cass. n.
16743/2024).
11.4. L'atto di intimazione integra, in altri termini, un sollecito di pagamento, ed in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione.
12. Né può essere condivisa la censura relativa alla preclusione per intervenuta sentenza del Tribunale del Lavoro n. 10075/2023 (relativa a contributi della CP_4
maturati negli anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per come si evince dalla sentenza agli atti) che ha statuito respingendo il ricorso avverso la intimazione di pagamento – e non alla “cartella” n. 097 2022 0189660100 000, notificata in data
30.1.2023.
13. Giova osservare che il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria o sanzionatoria, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto non è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti dai quali deriva l'obbligo di contribuire (ex multis
Cass. 27824/2009), obbligo questo che sorge ex lege.
13.1. Da tale principio fondamentale segue che, sempre a differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, la tutela del contribuente non si attua né necessariamente, né tantomeno esaustivamente, mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura che tendano a paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, senza per questo paralizzare la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
13.2. Da tanto deriva che l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella o con l'avviso di addebito.
13.3. L'ambito dell'azione va quindi dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dalla legge, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (l'opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (l'opposizione agli atti esecutivi).
13.4. Si deve quindi ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 D. lgs 46/99 alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali (ad esempio, perché effettuata in ritardo o in pendenza di un giudizio sull'accertamento presupposto, da eccepire entro 20 gg.), bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione.
13.5. D'altra parte, l'esatta individuazione dell'oggetto dell'opposizione si lega alla natura da riconoscere alla stessa ed è comune l'opinione che si tratti di un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale- contributivo tanto che, a prescindere da un'esplicita richiesta dell'ente convenuto in opposizione, il giudice di merito che accerti l'intervenuta decadenza così come l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché effettuata in pendenza di un giudizio in prevenzione, non possa esimersi dal valutare la fondatezza della sottesa pretesa contributiva (v. fra le altre Cass. n. 13843/2023; n. 1558/2020; n. 29294/2019) e, in caso positivo, emettere una pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento della somma, seppur tardivamente iscritta a ruolo, o almeno di accertamento della sussistenza dell'obbligazione contributiva.
13.6. In tal modo, l'opposizione a ruolo – ossia la questione inerente al merito – finisce per entrare nel processo anche in mancanza di una espressa domanda delle parti, ritenendosi implicitamente inclusa nella cognizione del giudice tutte le volte in cui sia stata avanzata dal debitore una qualsiasi opposizione esecutiva o un'azione postuma di accertamento negativo (Cass. n. 1558/2020; conf. n. 4048/2022): «[… …] alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte [… …] gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità per l' di Pt_2
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»
(Cass. n. 11025/2022).
13.7. Le azioni esperibili dal contribuente pertanto debbono così individuarsi, in virtù dei motivi della contestazione (e non dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce): a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 che, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento (o AdA), non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto
(motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella (o AdA), la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Tale azione va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella (o AdA) prescritto dall'art. 24 del d.lgs (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. Ord.
24506/2016, Cass. Sent. n. 7156/2023); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso, poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. É l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri o degli atti ad esso prodromici, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
14. Ciò doverosamente ricordato, ritiene il Giudicante che non possa revocarsi in dubbio che la parte possa proporre opposizione eccependo la prescrizione maturatasi successivamente alla notifica della cartella (qualora non risulti notificata) recuperando il momento di garanzia attraverso l'utilizzo del primo atto idoneo a consentirgli esercitare validamente il proprio diritto di difesa (rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata: Cass. Ord. n. 24506/2016; conf. Ord. n. 28583/2018, Sent. n.
7156/2023).
15. Sussistendo il debito contributivo, peraltro mai contestato nel merito della pretesa, quindi, con l'opposizione si istaura un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti tale rapporto, dovendosi accertare la sua esistenza, senza che l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge - quale la mancata notificazione della cartella di pagamento prodromica all'atto di intimazione – debba considerarsi di per sé rilevante (Cass. 9310/2014).
16. Si deve poi rammentare che, nella specifica materia, ai sensi dell'art. 66 della L. n.
247/2012, è stato reintrodotto il termine decennale di prescrizione già previsto in materia dall'art. 19 L. 576/80, ai sensi del quale “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_5
”.
[...] 16.1. In virtù di tale normativa, quindi, rivive il primo comma del cit. art. 19 a norma del quale il termine prescrizionale deve considerarsi decennale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_4
16.2. Con riguardo poi, all'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12, la nuova disciplina si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente, in virtù del principio secondo il quale la nuova normativa
- in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (fra le altre, Cass. n. 6729/2013).
16.3. Le regole relative alla decorrenza del termine di prescrizione (dies a quo), anche dopo la L. n.335 del 1995, continuano ad essere quelle di cui all'art.19, comma 2, L.
n.576/1980, norma la quale dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla della dichiarazione reddituale (c.d. Mod.5); e ciò in quanto la CP_4
normativa in questione è finalizzata a porre in condizione la di Controparte_10
riscuotere il contributo, vale a dire di esercitare il proprio diritto (in termini Cass.
6.9.2007 n. 18698) ex art. 19, comma 2, che è stato ritenuto conforme a Costituzione
(Sent. del 7.11.1989 n. 489), nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti contributivi della dalla data di trasmissione della dichiarazione CP_4 sull'ammontare dei redditi prodotti e dei contributi dovuta.
16.4. La Suprema Corte (Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass. 17.4.2007 n. 9113; Cass,
14.3.2008 n.7000) “chiarisce” la diversa disciplina della decorrenza della prescrizione per la a seconda che si sia in presenza di una comunicazione CP_4
reddituale alla non conforme al vero (ed in tale caso vi è decorso della CP_4
prescrizione), oppure quella in cui la comunicazione reddituale è omessa o incompleta dei dati esenzioni (in tal caso è escluso il decorso del termine di prescrizione) e con sentenza del 22.11.2021 n. 35873, tale orientamento è stato confermato, affermandosi che “L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime Controparte_4
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
17. Orbene la eccezione di prescrizione viene avanzata dal ricorrente quanto alla cartella n. 09720110243741026000 (notificata il 15/12/2011) nella quale sono state iscritte le sanzioni per il tardivo pagamento della contribuzione soggettiva ed integrativa eccedente i minimi per l'anno 2005 nonché gli interessi per l'omesso pagamento del relativo bollettino MAV, per l'importo complessivo di € 839,24; analoga eccezione è stata avanzata con riguardo alla cartella n. 09720120256994620000 (notificata il
09/08/2012) analogamente che nel ricorso in riassunzione, con richiamo anche al nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della CP_4
previsto dalla L. 247/2012, applicabile solo a partire dal 02/02/2013.
17.1. Ritiene il Giudice che, riguardo a tali cartelle risultanti notificate (v. all. CP_6
debba ormai ritenersi inammissibile qualsiasi contestazione in quanto non avanzata nei termini di legge.
17.2. La prescrizione non è maturata invece, in ogni caso, anche a prescindere dalla notifica delle cartelle, rispetto alla contribuzione per gli anni successivi.
18. Nell'atto di ricorso di poi, viene dedotto, quanto alla cartella n.
09720140296158292000 (ritualmente notificata, v. not. Ag. casa com.), che era in corso il procedimento di adesione alla definizione agevolata con il pagamento delle rate in scadenza alla data del deposito del ricorso;
tuttavia, tale censura non coglie nel segno, considerato che la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata implica la rinuncia al giudizio, che deve essere accettata, mentre sussiste la materia del contendere sino a quando non sia stata raggiunta la prova del pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083/2018, conf. n. 26313/2023; Cass. n. 24083 del
03/10/2018; Cass., n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del
2020; da ultimo Cass. n. 9535 del 07/04/2023, Cass. n. 36431 del 29/12/2023; Cass. n.
11356 del 29/04/2024).
19. Neanche quanto al motivo di nullità riguardante la mancata notifica/diffida precedente la intimazione di pagamento (ovvero avviso bonario, o altro atto prodromico), e la conseguente “nullità della cartella” (v. motivo sub 5 ricorso), la relativa censura può trovare accoglimento. 19.1. Quanto all'annullamento relativo ai crediti previdenziali della , per CP_4 violazione dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni (non risultando apposita diffida), di contro, si deve disattendere il motivo della secondo cui non CP_4
troverebbe applicazione la legge n. 689/81.
19.2. Pur con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, infatti, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, Controparte_5
ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n.
79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689 (Cass. nn. 17702/2020, 9310/2022).
19.3. Deve quindi ritenersi fondata la relativa doglianza quanto alle sanzioni dichiarative degli anni 2012, 2013, 2014, 2008, 2010 e 2011 (<la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n.
576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla
[...]
dell'ammontare del reddito professionale entro trenta Controparte_5
giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994… >> così Cass. n. CP_4
17258/2018).
19.4. Se, in linea generale quanto ai contributi ed ai relativi accessori la notifica di un atto presupposto, non costituisce antecedente necessario e, qualora mancante, invalidante l'atto di riscossione, ciò non può essere infatti affermato per la diversa materia delle sanzioni dichiarative.
20. Nell'atto di ricorso, di poi, viene lamentata la mancata consegna (via Pec per indirizzo errato) delle cartelle n. 097 2017 0264538847000, not. il 16.2.2018 (che per come si evince dalla intimazione è relativa a sanz. dich. del 2012, 2013, e 2014) e n.
097 2019 0025879276000, not. il 14.3.2019 (portante poste per contr. sogg. ind. maternità, contr. integrativo 2014, nonché interessi).
20.1. Stessa censura viene avanzata quanto alla cartella n. 097 2020 0029475531000 not. in data 22.2.2020, per la parte relativa a contributi CF di euro 4.217,56.
20.2. Tuttavia, per come risulta dalla documentazione depositata dalla e salvo CP_1
quanto sopra relativamente alle sanzioni dichiarative, il primo atto - n. 097 2017 0264538847000 - è stato depositato telematicamente in data 30.1.2018 nell'area riservata del sito InfoCamere (all. 9 , in data 08.11.2018 è stata notificata la CP_6
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 09776201800020439000 (all. 16 con le stesse modalità); in data 18.10.2022 notificata l'intimazione di pagamento nr.
09720229042942800000 (all. 15 via PEC); in data 08.06.2023 notificato atto di pignoramento presso terzi nr. 09784202300008005001 (RDAC all. 17), in data
08.06.2023 notificato atto di pignoramento presso terzi nr. 09784202300008006001 (all.
18); in data 07.09.2023 è stato notificato atto di pignoramento presso di terzi nr.
09784202300017188001 (all. 19).
20.3. Anche quanto alle cartelle n. 097 2019 0025879276000 atteso l'avviso di mancata consegna l'atto è stato depositato mediante pubblicazione (all. 10), comunque seguita dalla notifica del 18.10.2022 dell'intimazione di pagamento nr.
09720229042942800000 (PEC all. 15), dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi nr. 09784202300008005001 dell'8.06.2023 (cfr. RDAC all. 17) ed infine dalla notifica, in data 07.09.2023, dell'atto di pignoramento presso di terzi nr.09784202300017188001 (RDAC all. 19).
20.4. Parimenti, risulta notificata la cartella n. 097 2020 0029475531000 in data
22.2.2020, via PEC (RDAC all. 11 , oltre alla intimazione di pagamento ed agli CP_6
atti di pignoramento presso terzi indicati in memoria.
21. Con riguardo poi alla ulteriore intimazione di pagamento notificata nel gennaio
2024 (sempre per quanto di competenza del GdL) residuano le seguenti cartelle - alcune delle quali già contenute nella precedente intimazione di cui s'è già detto e relativamente alle quali si rinvia a quanto già sopra accertato:
• 0972013 0100957579000, notificata il 05/02/2013, per €5.032,64 (per la parte relativa a contr. (not. Ag. All.11); CP_4
• 0972014 0006490485000, notificata il 05/08/2014, per € 17.383,12 (Ag. All. 23 a mani del portiere);
• 0972016 0003148923000, notificata il 08/04/2016, per € 1.109,54 (per la parte relativa a contr. CF) (Ag. All. 36 a mani del portiere);
• per la cartella n. 0972022 0189660111000, asseritamente notificata il 30/01/2023, per
€ 35.624,67 (non risulta rituale notifica).
21.1. Si lamenta anche la mancata notifica in ragione degli avvisi di mancata consegna depositati dall' nel giudizio dinanzi il Tribunale ord., e, quindi, la nullità CP_6 dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico (il che inficerebbe il procedimento che aveva portato alla intimazione quanto alle cartelle nn.
09720170264538847000, 09720190025879276000, 097202000294755331000;
09720170264538847000; 09720190025879276000; 097202000294755331000.
21.2. Tuttavia, anche volendo prescindere dalla prova della notifica delle menzionate cartelle, rilevando poste tuttora esigibili, tale censura non conduce comunque ad inficiare l'atto successivo (la intimazione di pagamento notificata nell'ottobre 2022), dovendosi, si ripete, accertare l'an ed il quantum della pretesa, aspetti non posti in discussione dall'opponente.
22. Con riguardo alla ulteriore intimazione di pagamento notificata nel gennaio 2024
(sempre per quanto di competenza del GdL), va tenuto presente oltre a quanto sopra specificato quanto alla opposizione al ruolo disciplinata dal D. Lgs. 46/99, che nel caso che ci occupa l'oggetto è costituito dal credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella di pagamento e che il processo che si instaura non è un processo demolitorio dell'atto amministrativo ma, a differenza del giudizio tributario, un processo sul rapporto.
22.1. Consegue quindi, nei limiti della cognizione segnati dal contenuto della domanda introduttiva (e quindi dei motivi di opposizione) come non possa condividersi neppure sul punto la prospettazione attorea che suppone una sorte di invalidità derivata.
22.2. Se, infatti, la cartella non notificata è atto inefficace e privo di valore impositivo,
l'opposizione diretta a contestarla – di accertamento negativo – improponibile nel processo tributario/impugnatorio, ben può essere proposta qualora rilevino poste previdenziali al precipuo fine di far accertare l'insussistenza della pretesa.
22.3. Se ne trae che in materia di recupero coattivo dei contributi previdenziali, si ripete, il regime delle opposizioni risulta vincolato oltre che ai motivi di opposizione, a parte creditoris dalla natura del giudizio a cognizione piena, spettando al giudice di sindacare la fondatezza della pretesa anche laddove il titolo impugnato presenti dei vizi formali o, secondo il più recente orientamento, sostanziali e se del caso (d'ufficio) condannare il debitore al pagamento delle somme dovute.
23. Ulteriore precisazione che si rende opportuna afferisce alla notifica semplificata nei casi di irreperibilità relativa.
23.1. L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 prevede un'apposita disciplina della notifica della cartella di pagamento, che è speciale (secondo Corte Cost. n. 175/2018) rispetto a quella dettata dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) per gli avvisi di accertamento e altri atti di natura tributaria indirizzati al contribuente, e che riguarda anche la contribuzione previdenziale.
23.2. In ordine ai soggetti legittimati a effettuare la notifica la norma menziona, anzitutto, gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. Ma la notifica può essere eseguita anche direttamente dall'esattore ai sensi dell'art. 14 della l. n.
890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) la cartella può essere notificata tramite il servizio postale mediante invio di lettera raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, prescindendosi dall'intermediazione del messo o dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale). Si tratta di notifica diretta, che per espressa previsione normativa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dal comma 3: destinatario o persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero ancora portiere del relativo stabile (ritenuta legittima da C. Cost. n. 175/2018).
23.3. Tale forma appare pertanto non solo diretta ma anche semplificata perché ad essa non si applicano le norme della legge n. 890/1982, che attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 C.p.c. ma piuttosto il regolamento postale (di cui al d.P.R. n. 655/1982 e al d.m. 1° ottobre 2008), relativo all'inoltro delle raccomandate ordinarie (comunque garantendo al notificando un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella, in quanto, pur mancando la relata, soccorre il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo (Cass. n. 9400/2022 per la cartella e n. 39159/2021 per l'avviso di addebito).
23.4. Non risulta quindi necessaria la comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) nel caso in cui il plico non sia consegnato direttamente al destinatario e nel caso di consegna al portiere.
23.5. Non solo: "…in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.
26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica" (Cass.,
21/07/2021, n. 20769; Cass., 11/05/2023, n. 12945).
23.6. Sempre secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 12883 del 2020, Cass. Ord. n. 9400/2022), in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
C.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
23.7. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente, ha comunque un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 10692; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689). La intimazione che rinvii ad altro atto costituente il presupposto, del resto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione, della pretesa azionata.
24. Alla stregua di tutti i motivi esposti, in definitiva, l'opposizione va accolta esclusivamente con riguardo alle sanzioni dichiarative degli anni 2012, 2013, 2014,
2008, 2010 e 2011, mentre per il resto va respinta.
Le spese processuali vanno compensate per un terzo e per il residuo poste a carico del ricorrente come liquidate in dispositivo in favore di ogni convenuta.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattese, dichiara l'inefficacia delle intimazioni impugnate quanto alle poste relative alle sanzioni dichiarative degli anni 2012, 2013,
2014, 2008, 2010 e 2011; rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa per un terzo le spese processuali e pone a carico del in favore della Pt_1
e degli Avv. Tiziana Pane e di Agenzia dichiaratisi CP_4 Controparte_3
antistatari, il residuo, determinato per ciascuna parte resistente in complessivi euro
4.076,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 7.3.2025 Il Giudice