Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Emai_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato PAPETTI CINZIA GIOVANNA e da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
PAPETTI CINZIA GIOVANNA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.02.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, in forma civile, in San Giuliano
Milanese (MI) il 05.09.2015 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
38, P 1, anno 2015), che dall'unione è nata la figlia (nata il [...]), cittadina italiana, Per_1 minore di età, e che il Tribunale di Lodi, con sentenza 49/2024 pubblicata in data 11.04.2024 ha dichiarato la separazione consensuale.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 20.11.2024, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
- “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a San Giuliano Mil.se (MI) il
05.09.2015, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Mil.se (MI) al n. 38,
P 1, anno 2015;
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni Pers
1) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ai due genitori, che dovranno assumere concordemente le decisioni di carattere straordinario mentre potranno agire disgiuntamente per le questioni ordinarie nel tempo che trascorreranno con la figlia;
Pers
2) La figlia minore resterà collocata prevalentemente presso la madre, nell'abitazione familiare. Pers Il padre potrà vedere
- a weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 17.30 della domenica;
- il martedì pomeriggio, a settimane alterne (quando il padre termina di lavorare alle ore 14.00), dall'uscita da scuola alle ore 19.00, e comunque sempre nel rispetto della volontà e dello stato di salute della minore. Se necessario, in tali occasioni, il padre dovrà accompagnare la figlia alle attività extra-didattiche che fossero in programma e/o farle svolgere i compiti assegnati dalla scuola;
- una settimana durante le vacanze estive, preferibilmente tra metà giugno e metà luglio. I genitori si impegnano a concordare il periodo di ferire entro il 31.05 di ciascun anno.
Il padre si impegna inoltre, per il tempo in cui terrà la figlia:
- a consentire videochiamate serali della bambina con la madre;
- a non ospitare in casa altre persone, al di fuori dei propri familiari (nonni, nipoti e zii della Pers bambina). ovviamente, potrà frequentare in Italia la famiglia del papà (i nonni, che ogni anno vengono per alcune settimane in Italia, e gli zii che con i cuginetti abitano a Sant'Angelo Lodigiano) prendendone confidenza gradualmente, anche considerata la barriera linguistica;
- a comunicare alla mamma i propri spostamenti non abituali con la bambina (ad esempio, nel caso di weekends trascorsi fuori casa);
- ad avvisare tempestivamente la madre e a riportare la bambina presso l'abitazione materna il prima possibile in caso di malattia della bambina medesima (ad esempio, in caso di influenza); Pers
- a rispettare il principio della gradualità per le vacanze all'estero: fino all'età di 16 anni di non saranno consentite;
successivamente saranno consentiti solo i viaggi nell'Unione Europea.
3) La casa familiare sita a San Giuliano Mil.se (MI) – Via Settembrini n.78, già di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata alla medesima affinché vi abiti con la figlia;
Pt_1 Pers
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 la somma di €404,40 (euro quattrocentoquattro/40) mensili, che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese in via posticipata, a decorrere dal mese di luglio 2024 (somma già rivalutata dal luglio
2023 sull'importo pattuito in separazione), e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di luglio (prossima rivalutazione luglio 2025);
5) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo Pt_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Pers I coniugi si impegnano a recuperare, per quanto possibile, le spese straordinarie per la figlia
(scolastiche, extrascolastiche e mediche) avvalendosi delle polizze assicurative e/o altri istituti di welfare aziendale di cui già dispongono e/o dovessero disporre in futuro.
6) La sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% mentre le detrazioni fiscali Pt_1 per la figlia a carico verranno godute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI Pers 1) I coniugi si danno atto che gli assegni per il mantenimento di relativi ai mesi intercorsi tra l'uscita da casa del sig. e la firma del ricorso introduttivo del giudizio (giugno-dicembre 2023) Pt_2 sono già stati corrisposti alla sig.ra Altrettanto dicasi per le spese straordinarie sostenute Pt_1 Pers nel periodo predetto dalla sig.ra nell'interesse della figlia e che il sig. ha già Pt_1 Pt_2 rimborsato alla moglie nella misura del 50%; Pers 2) I coniugi convengono che le spese per il mantenimento ordinario della figlia e dell'abitazione familiare sostenute nel periodo intercorso tra gennaio e giugno 2023, anticipate dalla sig.ra verranno rimborsate alla predetta dal sig. nella misura complessiva di €.1.800,00, Pt_1 Pt_2 mediante versamenti di €.100,00 mensili da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2023;
3) Il sig. si impegna, anno per anno, a mettere puntualmente nelle disponibilità della sig.ra Pt_2 il proprio Isee affinché quest'ultima possa validamente richiedere e ottenere l'assegno Pt_1 Pers unico per la figlia e/o altre sovvenzioni. I coniugi pattuiscono che, qualora il ritardo nella consegna dell'Isee da parte del sig. dovesse determinare l'impossibilità per la sig.ra Pt_2 Pt_1 di accedere alle predette sovvenzioni, ovvero di accedervi in misura inferiore a quella cui avrebbe diritto, il sig. si farà carico personalmente del mancato incasso corrispondendo alla moglie Pt_2 le relative somme”. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_3 in San Giuliano Milanese (MI) il 05.09.2015 (atto iscritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 38, P 1, anno 2015);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 09/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello