TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 424/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 424 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Lucrezia della Valle n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Fabiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ) alla via Tommaso Gullì, n.19, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vitaliano Luca Cirella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ) alla via Acri, n.65, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 marzo 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 3 luglio 1994 in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1994 n. 54, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni;
esponevano, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli: (8.5.1999), (09.03.2002) Per_1 Per_2
e (26.01.2004). Per_3
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 16 aprile 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione.
In tale data, il Tribunale, lette le note, invitava le parti a rimodulare alcuni punti dell'accordo raggiunto.
Per l'udienza del 21 maggio 2025, le parti depositavano note in cui ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione, provvedevano, altresì, a rimodulare l'accordo raggiunto per quanto riguarda il mantenimento dei figli.
In tale ultima data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
28.01.2021) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 15 marzo 2021, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“- stabilire a carico del sig. l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile Parte_2 mensile di € 2.500,00, a favore della sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, mediante accredito sul conto corrente a lei intestato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN [...];
- stabilire a carico del sig. l'obbligo del mantenimento diretto con onere a suo Parte_2
esclusivo carico di tutte le spese straordinarie (ad esclusione dunque di quelle ordinarie che restano anche in capo alla GN ) per tutti i tre figli di cui, risulta avere Parte_1 Persona_4 raggiunto l'autosufficienza essendo assunto a tempo indeterminato dalla con Controparte_1
importo netto in busta paga di euro 1.900,00, calciatrice professionista risulta Parte_3
percepire l'importo di euro 500,00 mensili e risulta iscritto alla facoltà Archeologica Persona_5
presso l'Università di Roma La Sapienza;
- stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Catanzaro, via Lucrezia della Valle,74 unitamente ai mobili che la arredano e a tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra Parte_1
con obbligo del sig. di farsi carico di tutte le relative utenze;
Parte_2
- nulla a provvedere in ordine agli altri beni acquistati durante il matrimonio per i quali le parti hanno già raggiunto un accordo essendosene tenuto conto nella determinazione dell'assegno divorzile mensile”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Vista la natura della controversia, le spese di lite si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catanzaro (CZ) dalle parti in causa in data 3 luglio 1994, trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1994 n. 54, parte II, serie A;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 21 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 424 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Lucrezia della Valle n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Fabiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ) alla via Tommaso Gullì, n.19, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vitaliano Luca Cirella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ) alla via Acri, n.65, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 marzo 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 3 luglio 1994 in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1994 n. 54, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni;
esponevano, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli: (8.5.1999), (09.03.2002) Per_1 Per_2
e (26.01.2004). Per_3
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 16 aprile 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione.
In tale data, il Tribunale, lette le note, invitava le parti a rimodulare alcuni punti dell'accordo raggiunto.
Per l'udienza del 21 maggio 2025, le parti depositavano note in cui ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione, provvedevano, altresì, a rimodulare l'accordo raggiunto per quanto riguarda il mantenimento dei figli.
In tale ultima data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
28.01.2021) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 15 marzo 2021, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“- stabilire a carico del sig. l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile Parte_2 mensile di € 2.500,00, a favore della sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, mediante accredito sul conto corrente a lei intestato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN [...];
- stabilire a carico del sig. l'obbligo del mantenimento diretto con onere a suo Parte_2
esclusivo carico di tutte le spese straordinarie (ad esclusione dunque di quelle ordinarie che restano anche in capo alla GN ) per tutti i tre figli di cui, risulta avere Parte_1 Persona_4 raggiunto l'autosufficienza essendo assunto a tempo indeterminato dalla con Controparte_1
importo netto in busta paga di euro 1.900,00, calciatrice professionista risulta Parte_3
percepire l'importo di euro 500,00 mensili e risulta iscritto alla facoltà Archeologica Persona_5
presso l'Università di Roma La Sapienza;
- stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Catanzaro, via Lucrezia della Valle,74 unitamente ai mobili che la arredano e a tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra Parte_1
con obbligo del sig. di farsi carico di tutte le relative utenze;
Parte_2
- nulla a provvedere in ordine agli altri beni acquistati durante il matrimonio per i quali le parti hanno già raggiunto un accordo essendosene tenuto conto nella determinazione dell'assegno divorzile mensile”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Vista la natura della controversia, le spese di lite si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catanzaro (CZ) dalle parti in causa in data 3 luglio 1994, trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1994 n. 54, parte II, serie A;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 21 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo