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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
RE NT, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 364/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021.002.EM.000000839.0.005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e quindi annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari.
Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/5/2024 la società Ricorrente_1 spa ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2021/002/EM/839/0/005, con il quale Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Busto Arsizio in data 12/3/2024 ha intimato ha il pagamento della somma di € 388.251,48 per imposta di registro dovuta con riferimento con riferimento all'Esecuzione Mobiliare n. 839/2021 emesso in data 5/6/2023 dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di: Attore Società_1 S.R.L. – Convenuto Ricorrente_1 S.P.A. UNIPER. La ricorrente eccepisce preliminarmente difetto di motivazione e nel merito contesta la quantificazione dell'imposta di registro effettuata dall'Ufficio in misura proporzionale (aliquota dell'0,5%) e non in misura fissa pari a € 200,00. La ricorrente osserva che l'imposta di registro è una imposta d'atto e deve aversi riguardo al contenuto del provvedimento -ordinanza di assegnazione - da registrare il quale, nel caso di specie, non risolve contestazioni fra i creditori con la conseguenza che ad esse deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto che l'imposta è stata determinata applicando l'art. 6 della Tariffa indicata nella Parte I del d.P.R. n. 131/1986, richiamata dall'art. 8, co. 1, lett. a) il quale prevede - per i provvedimenti di assegnazione - l'applicazione dell'aliquota dello 0,50%, da applicare sull'importo totale del credito oggetto del provvedimento di assegnazione (nella fattispecie, € 66.276.210,20). Nel caso di specie ha ritenuto applicabile l'art. 37 del d.
P.R. n. 131 del 1986, che assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. Tra questi, in applicazione degli articoli 6
e 8 della Tariffa, Parte prima, sono compresi i provvedimenti di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili ovvero su altri beni e diritti tra i quali sono riconducibili le assegnazioni di somme pignorate presso terzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare. Relativamente al primo motivo di ricorso, con riferimento all'asserita carenza di motivazione questo Giudice ritiene cha l'eccezione sia priva di fondamento posto che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente affinché possa considerarsi sufficientemente motivato, tale da garantire il diritto difesa. L'atto contiene anche il dettaglio degli importi dovuti in ordine alla determinazione del dovuto, assolvendo, con ciò, pienamente, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al Giudice competente. Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
15348 del 25 luglio 2016, “…nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento…” (cfr. Cass. 2017, n. 9323, n. 20416/18, sez. VI Civile n.1973 del 24/01/2022, n. 9344 del 07/04/2021).
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato ha natura liquidativa e satisfattiva, ed è l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017). Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 8, lett. a) della Tariffa, venendo appunto in rilievo un atto avente effetto traslativo. Dall'applicazione combinata degli articoli 6 e 8 della Tariffa indicata nella Parte I del d.P.R. n. 131/1986 emerge infatti che tra gli atti assoggettati ad imposta proporzionale sono compresi anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» e, in particolare, sono assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale (cfr. lett. a) in applicazione dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti ». La citata lettera a) prevede, per i provvedimenti recanti trasferimento di diritti, la medesima tassazione stabilita “per i corrispondenti atti”. Nella fattispecie, l'atto corrispondente è proprio la “cessione di crediti”, contemplata dall'art. 6 della Tariffa, Parte prima, in considerazione del fatto che tale atto produce l'effetto traslativo dell'assegnazione delle somme o dei crediti pignorati in capo al creditore procedente, analogamente a quanto avviene nel caso di cessione di crediti con la conseguenza che l'atto di assegnazione produce un effetto traslativo con all'applicazione dell'imposta proporzionale. “L'avviso di liquidazione dell'imposta, impugnato, risulta conforme oltre al dettato normativo innanzi riportato, anche a varie pronunce della Suprema Corte di cassazione, fra le quali: Sent. n. 1340/2018;
Sent. n.14649/2005; Sent. n. 21160/2005; Sent. n.16022/2005. Nel merito. L'Ordinanza del Giudice che assegna crediti pignorati presso il terzo debitore, non è un atto meramente esecutivo, ma un provvedimento che aziona il trasferimento della titolarità del credito, solo a seguito della verifica dell'esistenza del credito dello stesso, e come tale rientrante a pieno titolo fra gli atti che scontano l'Imposta di Registro con l'applicazione dell'aliquota dell'0,50% sull'importo di assegnazione (trasferimento), e non in misura fissa.
L'atto impugnato risulta legittimo” (Corte di cassazione 11/02/2022 n. 127/06/2022).
Inoltre anche di recente i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, in quanto atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi, determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente. Tale natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione, secondo la Corte, la rende soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti recanti trasferimento di diritti.
La Corte ha inoltre precisato che la questione relativa alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, ovvero se dovesse essere considerato l'intero importo del credito o il valore attuariale della rendita mensile assegnata, era inammissibile in quanto non specificamente contestata nei precedenti gradi di giudizio. Infine, la Corte ha ricordato che, in linea generale, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, grava sul debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa. ..." (cfr. Corte di Cassazione , Ordinanza n. 577/2025 del 10-01-2025). Per queste ragioni i motivi di ricorso non possono essere accolti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 7.000,00 Euro oltre accessori di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
RE NT, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 364/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021.002.EM.000000839.0.005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e quindi annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari.
Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/5/2024 la società Ricorrente_1 spa ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2021/002/EM/839/0/005, con il quale Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Busto Arsizio in data 12/3/2024 ha intimato ha il pagamento della somma di € 388.251,48 per imposta di registro dovuta con riferimento con riferimento all'Esecuzione Mobiliare n. 839/2021 emesso in data 5/6/2023 dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di: Attore Società_1 S.R.L. – Convenuto Ricorrente_1 S.P.A. UNIPER. La ricorrente eccepisce preliminarmente difetto di motivazione e nel merito contesta la quantificazione dell'imposta di registro effettuata dall'Ufficio in misura proporzionale (aliquota dell'0,5%) e non in misura fissa pari a € 200,00. La ricorrente osserva che l'imposta di registro è una imposta d'atto e deve aversi riguardo al contenuto del provvedimento -ordinanza di assegnazione - da registrare il quale, nel caso di specie, non risolve contestazioni fra i creditori con la conseguenza che ad esse deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto che l'imposta è stata determinata applicando l'art. 6 della Tariffa indicata nella Parte I del d.P.R. n. 131/1986, richiamata dall'art. 8, co. 1, lett. a) il quale prevede - per i provvedimenti di assegnazione - l'applicazione dell'aliquota dello 0,50%, da applicare sull'importo totale del credito oggetto del provvedimento di assegnazione (nella fattispecie, € 66.276.210,20). Nel caso di specie ha ritenuto applicabile l'art. 37 del d.
P.R. n. 131 del 1986, che assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. Tra questi, in applicazione degli articoli 6
e 8 della Tariffa, Parte prima, sono compresi i provvedimenti di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili ovvero su altri beni e diritti tra i quali sono riconducibili le assegnazioni di somme pignorate presso terzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare. Relativamente al primo motivo di ricorso, con riferimento all'asserita carenza di motivazione questo Giudice ritiene cha l'eccezione sia priva di fondamento posto che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente affinché possa considerarsi sufficientemente motivato, tale da garantire il diritto difesa. L'atto contiene anche il dettaglio degli importi dovuti in ordine alla determinazione del dovuto, assolvendo, con ciò, pienamente, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al Giudice competente. Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
15348 del 25 luglio 2016, “…nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento…” (cfr. Cass. 2017, n. 9323, n. 20416/18, sez. VI Civile n.1973 del 24/01/2022, n. 9344 del 07/04/2021).
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato ha natura liquidativa e satisfattiva, ed è l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017). Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 8, lett. a) della Tariffa, venendo appunto in rilievo un atto avente effetto traslativo. Dall'applicazione combinata degli articoli 6 e 8 della Tariffa indicata nella Parte I del d.P.R. n. 131/1986 emerge infatti che tra gli atti assoggettati ad imposta proporzionale sono compresi anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» e, in particolare, sono assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale (cfr. lett. a) in applicazione dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti ». La citata lettera a) prevede, per i provvedimenti recanti trasferimento di diritti, la medesima tassazione stabilita “per i corrispondenti atti”. Nella fattispecie, l'atto corrispondente è proprio la “cessione di crediti”, contemplata dall'art. 6 della Tariffa, Parte prima, in considerazione del fatto che tale atto produce l'effetto traslativo dell'assegnazione delle somme o dei crediti pignorati in capo al creditore procedente, analogamente a quanto avviene nel caso di cessione di crediti con la conseguenza che l'atto di assegnazione produce un effetto traslativo con all'applicazione dell'imposta proporzionale. “L'avviso di liquidazione dell'imposta, impugnato, risulta conforme oltre al dettato normativo innanzi riportato, anche a varie pronunce della Suprema Corte di cassazione, fra le quali: Sent. n. 1340/2018;
Sent. n.14649/2005; Sent. n. 21160/2005; Sent. n.16022/2005. Nel merito. L'Ordinanza del Giudice che assegna crediti pignorati presso il terzo debitore, non è un atto meramente esecutivo, ma un provvedimento che aziona il trasferimento della titolarità del credito, solo a seguito della verifica dell'esistenza del credito dello stesso, e come tale rientrante a pieno titolo fra gli atti che scontano l'Imposta di Registro con l'applicazione dell'aliquota dell'0,50% sull'importo di assegnazione (trasferimento), e non in misura fissa.
L'atto impugnato risulta legittimo” (Corte di cassazione 11/02/2022 n. 127/06/2022).
Inoltre anche di recente i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, in quanto atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi, determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente. Tale natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione, secondo la Corte, la rende soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti recanti trasferimento di diritti.
La Corte ha inoltre precisato che la questione relativa alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, ovvero se dovesse essere considerato l'intero importo del credito o il valore attuariale della rendita mensile assegnata, era inammissibile in quanto non specificamente contestata nei precedenti gradi di giudizio. Infine, la Corte ha ricordato che, in linea generale, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, grava sul debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa. ..." (cfr. Corte di Cassazione , Ordinanza n. 577/2025 del 10-01-2025). Per queste ragioni i motivi di ricorso non possono essere accolti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 7.000,00 Euro oltre accessori di legge.