TAR
Sentenza 12 maggio 2025
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Rigetto
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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9959 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05593/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09959 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05593/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2025, proposto da
IC PP La MA, LE AR, RA UR, TI PI,
Cinzia Zino, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Zampieri, che si dichiara antistatario, Walter Miceli, che si dichiara antistatario, Giovanni Rinaldi, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 05593/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00535/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
VA e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni.
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Le odierne appellanti hanno proposto ricorso innanzi al TAR per la Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 141/2023 del Tribunale di
Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 maggio 2023, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a La MA IC per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- quanto a AR LE per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23;
- quanto a UR RA per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- quanto a PI TI per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23;
- quanto a Zino Cinzia per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore delle parti ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, stabilendo, N. 05593/2025 REG.RIC.
nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione nel successivo termine di giorni 30 all'esecuzione della sentenza.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione della marcata serialità della controversia, ha stabilito la liquidazione complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
3. Le appellanti criticano la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo le appellanti la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto complessivamente solo euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, sicché il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un importo minimo (pari al tabellare ridotto del 50%) ammontante ad euro 1.189,00.
3.1. In tale quadro, le appellanti hanno, tra l'altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa integri una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall'art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
3.2. Le appellanti hanno, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alle ricorrenti originarie, a titolo di spese di lite N. 05593/2025 REG.RIC.
del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
7.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
7.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al N. 05593/2025 REG.RIC.
giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
7.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale.
8. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello e in coerenza con recenti precedenti della Sezione (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n.
8371/2025), per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
9.Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore delle appellanti secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali di primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano complessivamente in euro 300,00 (trecento/00) oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto delle parti appellanti e, per esse, dei difensori dichiaratisi anticipatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato,
a carico del Ministero appellato.
P.Q.M. N. 05593/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina complessivamente in euro 800,00
(ottocento/00) le spese da liquidare in favore dei difensori delle appellanti dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore delle appellanti che liquida in complessivi euro 300,00
(trecento/00), fermo il diritto delle parti appellanti e, per esse, dei difensori dichiaratisi anticipatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI CO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Marco VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 05593/2025 REG.RIC.
Marco VA
BI CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09959 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05593/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2025, proposto da
IC PP La MA, LE AR, RA UR, TI PI,
Cinzia Zino, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Zampieri, che si dichiara antistatario, Walter Miceli, che si dichiara antistatario, Giovanni Rinaldi, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 05593/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00535/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
VA e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni.
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Le odierne appellanti hanno proposto ricorso innanzi al TAR per la Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 141/2023 del Tribunale di
Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 maggio 2023, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a La MA IC per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- quanto a AR LE per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23;
- quanto a UR RA per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- quanto a PI TI per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23;
- quanto a Zino Cinzia per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore delle parti ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, stabilendo, N. 05593/2025 REG.RIC.
nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione nel successivo termine di giorni 30 all'esecuzione della sentenza.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione della marcata serialità della controversia, ha stabilito la liquidazione complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
3. Le appellanti criticano la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo le appellanti la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto complessivamente solo euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, sicché il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un importo minimo (pari al tabellare ridotto del 50%) ammontante ad euro 1.189,00.
3.1. In tale quadro, le appellanti hanno, tra l'altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa integri una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall'art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
3.2. Le appellanti hanno, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alle ricorrenti originarie, a titolo di spese di lite N. 05593/2025 REG.RIC.
del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
7.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
7.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al N. 05593/2025 REG.RIC.
giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
7.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale.
8. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello e in coerenza con recenti precedenti della Sezione (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n.
8371/2025), per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
9.Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore delle appellanti secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali di primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano complessivamente in euro 300,00 (trecento/00) oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto delle parti appellanti e, per esse, dei difensori dichiaratisi anticipatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato,
a carico del Ministero appellato.
P.Q.M. N. 05593/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina complessivamente in euro 800,00
(ottocento/00) le spese da liquidare in favore dei difensori delle appellanti dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore delle appellanti che liquida in complessivi euro 300,00
(trecento/00), fermo il diritto delle parti appellanti e, per esse, dei difensori dichiaratisi anticipatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI CO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Marco VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 05593/2025 REG.RIC.
Marco VA
BI CO
IL SEGRETARIO