Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ermanno Pacanowski, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente emesso dal Prefetto della Provincia di Perugia il -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario sbarcato in Sicilia e richiedente asilo, dal 4 luglio 2021 è stato accolto in un Centro di accoglienza straordinaria, ma il 28 aprile 2022 si è allontanato volontariamente dall’Ostello in cui era ospitato e si è reso irreperibile, così che, in esito alla comunicazione del responsabile/gestore della struttura di accoglienza datata 30 aprile 2022 (ma protocollata in ingresso dalla Prefettura soltanto in data -OMISSIS-), la Prefettura di Perugia, con provvedimento in data -OMISSIS-, ha revocato le misure di accoglienza.
2. Ha impugnato detto provvedimento di revoca, lamentando:
(i) – l’omissione del preavviso di revoca, in violazione dell’art. 7 della legge 241/1990;
(ii) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 1, lett. a), del d.lgs. 142/2015, in quanto la Prefettura non avrebbe compiuto ulteriori atti istruttori per acclarare l’intenzionalità o meno dell’abbandono del Centro, limitandosi a recepire la nota del gestore ed a prendere atto del mero comportamento di allontanamento, senza valutazione delle “circostanze fattuali” della condotta e senza considerare la proporzionalità tra il fatto contestato e gli effetti del provvedimento adottato; il ricorrente afferma di aver comunicato il suo allontanamento ad uno degli operatori dell’Ostello, tale sig. -OMISSIS-;
(iii) - l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e manifesta illogicità ed ingiustizia (tale censura ricalca in sostanza quanto affermato nel precedente motivo);
(iv) – che il decreto adottato dalla Prefettura riveste “intento discriminatorio e punitivo” sulla scorta di mere “illazioni”, basandosi sull’errata ed arbitraria interpretazione ed applicazione delle norme e su presupposti mancanti.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, sottolineando l’infondatezza del ricorso.
4. Il ricorrente non ha svolto ulteriori difese.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della revoca. Risulta dalla documentazione depositata in atti che la Commissione competente, in data -OMISSIS-, ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale (e speciale), in quanto, in sostanza, la sua posizione sarebbe quella di un migrante c.d. economico e non sarebbero ravvisabili rischi in caso di ritorno al Paese di origine.
6. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. Secondo l’art. 23, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015, “ Il prefetto [...] dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente ; [...].
Dunque, l’allontanamento ingiustificato del richiedente asilo determina l’immediato effetto risolutivo dell’efficacia dell’accoglienza, in tale ipotesi assumendo il provvedimento di revoca carattere vincolato.
Peraltro, secondo il successivo comma 3, “ Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono della struttura da parte del richiedente . Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali ”.
6.2. Nel caso in esame, il ricorrente non solo non ha presentato una simile istanza, né durante i giorni seguenti la propria uscita dal Centro di accoglienza né nei mesi successivi trascorsi prima che venisse disposta la revoca, e nemmeno in giudizio ha fornito qualsivoglia giustificazione del suo allontanamento, limitandosi a sostenere genericamente di aver “ … reso edotto il responsabile del centro … circa un suo allontanamento ”. Tuttavia, tale ultima circostanza non solo non è dimostrata, ma non sarebbe stata in ogni caso sufficiente, posto che, ai sensi del citato comma 3, qualsiasi spostamento di significativa durata dal centro di accoglienza ove lo straniero è domiciliato deve essere o previamente autorizzato, oppure ritenuto giustificato dalla Prefettura, in quanto riconducibile alle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma (forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali), affinché non si configuri la fattispecie che determina la revoca. La difesa dell’Amministrazione ha precisato che la Prefettura ha adottato a tale fine un modello che ciascun gestore delle strutture di accoglienza utilizza per le comunicazioni, su richiesta e per conto del migrante interessato, allegando specifica motivazione e relativa documentazione, prima che lo stesso si allontani dalla struttura.
Occorre anche sottolineare che l’allontanamento volontario dimostra che lo straniero non ha più bisogno o interesse a fruire dell’accoglienza e che la disciplina che prevede l’immediata comunicazione e la conseguente revoca non ha una finalità soltanto organizzativa, ma risponde alle esigenze di tutelare la sicurezza pubblica, mediante la tracciabilità delle presenze degli stranieri in Italia, e rendere pienamente fruibili i posti per gli altri aventi diritto, assicurando la corretta gestione dei servizi dell’accoglienza.
6.3. Come già esposto, il ricorrente si è reso irreperibile, e dunque una comunicazione del preavviso di revoca, prima ancora di poter essere omessa in ragione dell’urgenza del provvedere, non sarebbe stata concretamente possibile.
In ogni caso, la natura vincolata e doverosa del provvedimento renderebbe applicabile l’art. 21-octies della legge 241/1990, impedendo l’effetto invalidante (atteso che l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile a diverse determinazioni dell’Amministrazione – cfr. Cons. Stato, III, n. 6713/2024).
6.4. Né, infine, può sostenersi che sussista la violazione del principio di proporzionalità, stante l’acclarato carattere non giustificato né breve dell’allontanamento, che rende tutt’altro che incongrua o sproporzionata la misura della revoca dei benefici di accoglienza. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dagli atti, non può desumersi alcun intento discriminatorio o punitivo nei confronti del ricorrente, ma semplicemente l’applicazione delle disposizioni di legge.
6.5. Per le considerazioni esposte, stante la manifesta infondatezza della pretesa azionata, il Collegio ritiene di dover revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta (anche sulla base di una prospettazione in fatto che non ha trovato conferma in giudizio) con provvedimento n. 2/2023 dall’apposita Commissione.
7. Tuttavia, considerata la natura della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.