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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 23.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 947 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da:
1. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Decimomannu, via Oristano n. 21, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Deledda n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Alberto ALIVIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Grezar n.
14, elettivamente domiciliata in Cagliari, via De Magistris n. 8, presso lo Studio
dell'Avv. Valeria DEIANA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 e contro
3. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta PIRAS, in forza di procura generale, rogito Notaio del 02.05.2024, elettivamente domiciliato Per_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, alla via P. Delitala n. 2;
resistente
e contro
4. Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_2
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Vista la comparsa di costituzione di si insiste per l'accoglimento del CP_1
ricorso introduttivo con il favore delle spese del giudizio in favore del difensore
dichiaratosi antistatario”
Nell'interesse della resistente : CP_1
“La scrivente difesa fa presente che l'avviso di addebito n. 32520160005578730 è
stato interamente sgravato dall' ND l'unico atto sotteso all' CP_4
pagina 2 intimazione impugnata 02520259000425657 dichiara che non darà seguito CP_1
ad alcuna esecuzione in relazione a tale atto.
Si insiste quindi per la declaratoria di cessazione della materia a spese
compensate”.
Nell'interesse dell' CP_4
“I. Dichiarare il difetto di legittimazione dell' per le censure relative agli CP_4
atti emessi dal concessionario della riscossione;
II. Con vittoria di spese e competenze, come per legge;
in ogni caso, tenere
indenne l'Ente previdenziale dal pagamento di spese e competenze di lite”.
Nell'interesse dell' CP_5
“In via preliminare
a) disporre la riunione al presente giudizio di quello distinto al n° 2098/25;
Nel merito
c) dichiarare non dovuti dall'opponente gli importi di cui alle cartelle CP_5
poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente
giudizio;
d) con spese del giudizio a carico di . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti dell' Controparte_6
dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_2
pagina 3 al fine di domandare l'annullamento della Controparte_2
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02580202400009391000
notificata il 25.02.2025 a cui sono sottesi l'avviso di addebito n.
02520100087674906000 notificata il 04.01.2011 per euro 7.976,70, n.
02520110061805925000 notificata il 16.02.2012 per euro 5.499,04, n.
02520120059749691000 notificata il 21.02.2013 di euro 6.889,26, n.
02520130036488657000 notificata il 19.03.2014 per euro 1.598,90 e i corrispondenti ruoli emessi dall' – sede di Cagliari per rate premio e CP_5
sanzioni anni 2008- 2013, nonché gli avvisi di addebito n.
32520130001997473000 notificato il 25.11.2013 di euro 4.255,64 e n.
32520130001997574000 notificato il 25.11.2013 di euro 4.903,52 e i corrispondenti ruoli emessi dall' – sede di Cagliari per contributi IVS. CP_4
2. L si è costituita in Controparte_1
giudizio, evidenziando che per un disguido tecnico del sistema di registrazione,
alla data di formazione della comunicazione preventiva di fermo, non risultavano inseriti i provvedimenti di sospensione delle cartelle e avvisi di addebito adottati dall'agente della riscossione in esecuzione della sentenza n. 789/2024 del
29.05.2024 del Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, e ha rappresentato di avere preso atto della circostanza, provvedendo ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
3. L' Controparte_2
si è costituito in giudizio, rappresentando, “alla luce del disposto della sentenza n.
789/2024 del 29/05/2024, che la soccombenza dell' previdenza, titolare CP_8
dei crediti contributivi dei quali è stata dichiarata la prescrizione, dipende
integralmente dall'omesso esercizio della pretesa in epoca successiva
pagina 4 all'iscrizione a ruolo dei crediti medesimi e, quindi, in una fase dell'azione
esattoriale rimessa all'esclusiva responsabilità del Concessionario”.
4. L' Controparte_3
ha resistito in giudizio e ha rappresentato come
[...]
ha adottato provvedimenti finalizzati al recupero di un preteso credito CP_1
nonostante codesto Tribunale, prima (v. sent. 789/24 del 29/5/24) avesse
dichiarato l'inesistenza del diritto per gli enti previdenziali di “…..agire
esecutivamente per i crediti rappresentati….” e l' , poi, abbia provveduto in CP_5
via precauzionale a sospendere le cartelle”.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
pagina 5 La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, l' in esecuzione della Controparte_9
sentenza n. 789/2024 del 29.05.2024 del Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro ha provveduto ad annullare il provvedimento per cui è causa e gli atti sottesi
(limitatamente a quelli di competenza di questa Sezione Lavoro del Tribunale).
Pertanto, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite soltanto tra l' Parte_1 Controparte_2
e l'
[...] [...]
ai sensi dell'art. 92 Controparte_3
c.p.c., in ragione della posizione degli Enti previdenziali.
Per altro verso, in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l'
[...]
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, Parte_1
liquidate come in dispositivo, calcolate, per tutte le fasi, secondo i minimi tariffari, nello scaglione di valore corrispondente a quello dell'avviso annullato in autotutela, con esclusione della sola fase istruttoria, effettivamente non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1
l' , in Controparte_2
pagina 6 persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...]
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
3. condanna l' , in Controparte_6
persona del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese di Parte_1
lite, che liquida in complessivi euro 3.334,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro
3.291,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 23.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7