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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2924/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Sinagra e Minisci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5567 del 29/5/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , si dichiarava che il ricorrente, Controparte_1 nel periodo 10/5/2018-2/2/2020, aveva svolto le superiori mansioni di funzionario contabile di cui al profilo unico del funzionario amministrativo, contabile e consolare di Area III, posizione economica F1 e, per l'effetto, si condannava il resistente al pagamento delle correlate differenze retributive maturate in tale periodo rispetto al profilo di appartenenza, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, compensando, però, integralmente le spese di lite.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva il . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante chiede la parziale riforma della suddetta sentenza, soltanto riguardo alla statuizione concernente il regime delle spese processuali, segnatamente lamentandosi della disposta compensazione in ordine alla quale non ricorrerebbero i presupposti di legge.
Tale doglianza si rivela fondata.
Invero, il Tribunale capitolino ha motivato la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado esclusivamente “tenuto conto della novità della questione posta, nel caso in esame, in riferimento specifico al Contratto collettivo integrativo del 6/10/2016”.
Orbene, l'art. 92 c.p.c. - nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12/9/2014, n.
132, convertito in legge 10/11/2014, n. 162 - prevede, al comma 2, la compensazione (parziale o totale) delle spese di giudizio soltanto se vi sia soccombenza reciproca, oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (successivamente, Corte
Cost. 19/4/2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale capoverso nella parte in cui non contempla che il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le stesse spese “anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni”).
Innanzitutto, va rilevato che, nel caso di specie, non risultava alcuna soccombenza reciproca, atteso che la domanda attorea ha trovato, appunto, pieno accoglimento, né alcun mutamento giurisprudenziale sulle questioni trattate, considerando, peraltro, che lo stesso giudice ha richiamato, a supporto della sua decisione, alcuni precedenti di merito emessi in fattispecie analoghe a quella sottoposta al suo scrutinio (v.,
in particolare, le sentenze del Tribunale di Roma n. 4256 del 7/5/2019 e n. 4026 del 28/4/2021, e la sentenza di questa Corte d'Appello n. 3252 dell'1/10/2021).
Residuerebbe, quindi, la “assoluta novità della questione trattata”, ma, nel caso di specie, trattandosi di un normale giudizio di riconoscimento delle mansioni superiori, non emergeva alcuna “novità della questione”, né tantomeno “assoluta”, laddove le difficoltà interpretative in ordine al contratto collettivo integrativo del 2016 - il cui richiamo, contrariamente a quanto sostenuto dal , era stato CP_2 CP_1 correttamente invocato dall'originario ricorrente - sono state superate dallo stesso primo giudice facendo pacifico riferimento alle disposizioni normative ratione temporis vigenti (“le ambiguità e le incertezze emergenti dalla lettura del CCI del 2016 ben possono e debbono essere colmate dalle prescrizioni dettate dalla normativa primaria, art. 2 d.lgs. n. 307/2006, e subprimaria, d.P.R. n. 10/954 e n. 18/1967)”. Per quanto fin qui esposto, applicando il principio della soccombenza, in ordine al quale non si ravvisano le sopra delineate ipotesi eccezionali di deroga, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza (che rimane ferma per il resto).
Ne consegue che il va condannato alla refusione delle spese del primo grado di giudizio, CP_1 che vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta (inclusa la fase istruttoria e di trattazione, con escussione testi, acquisizioni documentali, note autorizzate, ecc.).
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, considerando, però, la non complessità della presente controversia (essenzialmente documentale) ed il valore della causa (qui limitato all'importo delle sole spese processuali).
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna il alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 12.500,00 CP_1 per compensi, oltre gli accessori di legge;
b - condanna l'appellato alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi
€ 3.965,85 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 11/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)