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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1117/2021, assunta in decisione all'udienza del 21.1.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._2 dall'Avv. Marco Andrea Di Biase, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in San Giovanni Teatino (CH), Largo K. Wojtyla n. 9;
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Modestino De Martinis, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, viale Duca D'Aosta n. 14;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenendo in giudizio Parte_3 Controparte_1 per azioni, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
304/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 12.5.2021, al fine di sentir: dichiarare la nullità della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione degli opponenti fideiussori e Parte_2 Parte_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi, sub specie di interessi usurari, nel contratto di mutuo;
in subordine, rideterminare l'entità del credito residuo.
A sostegno della domanda, ha dedotto la parte opponente: la nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e il difetto di legittimazione passiva degli opponenti fideiussori;
gli effetti anatocistici del contratto di conto corrente ordinario e del contratto di mutuo;
l'usurarietà del contratto di mutuo;
la mancanza di prova del credito ingiunto e l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la parte convenuta Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto ed evidenziando: la mancata corrispondenza della fideiussione sottoscritta nel
2017 allo schema ABI e l'insussistenza della nullità invocata;
la genericità delle avverse doglianze, in mancanza di specifica indicazione delle clausole ritenute affette da nullità; la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel conto corrente;
l'infondatezza delle censure di illegittimità del metodo di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta;
il mancato superamento del tasso soglia;
la legittimità delle condizioni economiche dei contratti;
la piena prova del credito vantato.
La causa è stata istruita in via documentale, previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, e mediante CTU tecnico-contabile.
Con provvedimento del 14.4.2024, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., del seguente letterale tenore: “la parte opponente corrisponde alla parte opposta l'importo di euro 20.628,43; la parte opposta accetta, a totale tacitazione delle proprie pretese nei confronti della parte opponente;
la parte
pagina 2 di 15 opponente corrisponde alla parte opposta euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge se dovute, a titolo di rifusione delle spese di lite;
revoca del decreto ingiuntivo opposto;
spese di CTU a carico della parte opponente”; all'udienza fissata per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla predetta proposta, la parte opponente ha rifiutato la proposta, sebbene rappresentando la disponibilità alla definizione bonaria della lite, senza depositare la documentazione richiesta, attestante l'avvenuta comunicazione della proposta conciliativa alla parte rappresentata;
la parte opposta, invece, ha aderito alla proposta conciliativa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sull'onere della prova: genericità della domanda, difetto di allegazione specifica
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 3 di 15 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che l'attore sostanziale – Controparte_1
abbia adempiuto all'onere della prova su di lui gravante, per come
[...] sopra chiarito, in quanto ha prodotto in giudizio: il contratto di conto corrente sottoscritto dalla ad una con le condizioni generali di contratto;
il Parte_1 contratto di mutuo, sottoscritto dalla mutuataria e dai garanti Parte_1
e la fideiussione sottoscritta il 30.8.2017 Parte_2 Parte_3
e gli estratti conto integrali e l'estratto Parte_2 Parte_3 conto ex art. 50 TUB;
lettera del 18.11.2020, contenente l'intimazione di pagamento del dovuto, comunicazione di recesso dal conto corrente e revoca di convenzione di assegno.
D'altro canto, la parte debitrice opponente nulla ha allegato né in punto di avvenuto adempimento né in punto di fatti estintivi-impeditivi-modificativi dell'avversa pretesa, di tal che deve ritenersi venuta meno all'onere della prova su di essa gravante – nonchè all'onere di allegazione specifica, avuto riguardo all'assoluta pagina 4 di 15 genericità delle doglianze per quanto sino ad ora chiarito, come meglio si vedrà anche in seguito. Ed invero, si è limitata a mere petizioni di principio: ha affermato la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, senza neanche indicare le clausole della fideiussione medesima corrispondenti – in tesi - a quelle incriminate;
ha censurato gli effetti anatocistici del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo, nonchè l'usurarietà di tassi di interesse, senza specificare le singole clausole in contestazione, con argomentazioni astratte e riferibili, in teoria, a qualsiasi contratto;
ha censurato la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo – e si è già chiarito, in precedenza, che il giudizio di opposizione è un giudizio a cognizione piena, di accertamento dell'esistenza del diritto, finalizzato alla condanna, non anche di mera verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. - . Da ultimo, è opportuno evidenziare che non ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. né gli scritti difensivi finali. E' proprio il difetto di allegazione specifica, tra l'altro, che impedisce di considerare la ricostruzione alternativa proposta dal CTU, in quanto la consulenza tecnica, quale mezzo di ricerca della prova, non può sostituirsi alle allegazioni difensive che avrebbe dovuto spiegare – e che non ha articolato – la parte opponente.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Ad ogni buon conto, nel merito, si osserva quanto segue.
3. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Giudicante che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI non rientri nella competenza del Tribunale ordinario di Campobasso, per essere competente la Sezione Specializzata Imprese presso il
Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
pagina 5 di 15 speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), precisando peraltro che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del
02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
pagina 6 di 15 Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie la parte opponente ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità della fideiussione in via di azione;
l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio, di tal che questo Giudice deve comunque pronunciarsi nel merito della domanda.
4. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: le Sezioni Unite n. 41944/2021
La parte opponente ( e ha chiesto Parte_2 Parte_3 dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta il 30.8.2017, fino a concorrenza di euro 35.000,00, a garanzia dell'obbligo di tutte le obbligazioni contratte dal debitore principale nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla BA d'AL in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
pagina 7 di 15 parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
pagina 8 di 15
5. Ancora sulla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI: riparto dell'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice si è limitata ad affermare la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato, senza null'altro argomentare né provare.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, detta efficacia probatoria deve negarsi per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, dunque, anche rispetto alla fideiussione per cui è causa, stipulata nell'anno 2017, per la quale sarebbe stato onere di parte attrice allegare e provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Ed invero, nelle c.d. cause stand alone (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della pagina 9 di 15 stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA d'AL nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171):
“occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della BA d'AL e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla BA d'AL (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”. (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
Ed ancora, la migliore giurisprudenza di merito ha osservato che “Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
BA medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale
pagina 10 di 15 di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
Ad abundandiam, si osserva che, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, nella materia che occupa, che: - il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia; - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; - il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della BA d'AL,
“esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (cfr. Cass. 657/2025, 660/2025, 675/2025,
1170/2025).
La parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, allora, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2017, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato: parte attrice non ha depositato il provvedimento ABI, non ha allegato né provato la perdurante, uniforme applicazione delle clausole del modello ABI già censurate dalla BA d'AL nel 2017, da parte degli istituti di credito, anche ai contratti successivi al 2005, ovvero l'attualità
pagina 11 di 15 dell'intesa anticoncorrenziale, e quindi la presenza di clausole di analogo tenore come effetto di una specifica intesa anticoncorrenziale.
La censura, allora, deve essere respinta.
6. Ancora nel merito: insussistenza di qualsivoglia effetto anatocistico;
legittimità delle condizioni contrattuali
Ancora ad abundantiam, si osserva che le censure relative alla sorte capitale del decreto ingiuntivo sono infondate nel merito posto che:
- Non vi è alcun superamento del tasso soglia usura, in quanto tutti i tassi di interesse sono legittimamente pattuiti - come evidenziato anche dal CTU - ;
- Il piano di ammortamento alla francese non si caratterizza per alcun effetto anatocistico e non presenta alcun profilo di indeterminatezza.
Deve, invero, escludersi che il piano di ammortamento cd. alla francese comporti una violazione del divieto di anatocismo ovvero invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che la parte attrice, che ha sottoscritto – è opportuno ribadirlo – tutti i contratti in esame, ad una con le condizioni generali e il documento di sintesi, è stata posta nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche dei contratti) nella sua interezza, come chiaramente individuate sia nel corpo del contratto medesimo, sia come schematizzate nella consulenza tecnica, alla quale si rinvia.
Sul punto, si osserva, inoltre, che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo.
La diversa composizione delle quote di capitale e di interessi all'interno delle rate si spiega in virtù dell'esigenza di mantenere l'importo complessivo di ciascuna rata sempre costante nel corso del tempo. Una volta individuato l'ammontare delle rate, alla luce della durata concordata del finanziamento e del tasso di interesse applicabile, si delinea, infatti, un piano di rimborso nell'ambito del quale, partendo dall'importo complessivo del prestito, si calcolano gli interessi dovuti per l'intero debito e si individuano quelli da imputare alla prima rata;
quindi, la quota di capitale restituita con la prima rata si detrae dall'importo complessivo del prestito e sul residuo debito, così risultante, si calcola la quota di interessi dovuta con la seconda rata. Detraendo, nuovamente, dall'importo del prestito, la parte di capitale pagina 12 di 15 restituita con la seconda rata, si ottiene, di nuovo, l'importo del debito residuato dopo il pagamento di tale rata e su tale nuovo ammontare, costituente il debito residuo, si calcola la quota di interessi che deve corrispondersi con la terza rata, e così via per tutte le rate successive.
Come è evidente, la quota di interessi viene calcolata, pertanto, ogni volta, sulla sola quota di capitale residuo;
gli interessi dovuti in un dato periodo non si sommano mai al capitale, rimanendo da esso separati, con esclusione dell'anatocismo (cfr. per tutto quanto detto, ex plurimis, Trib. Roma, 2.03.2020, n.4533; Trib. Roma,
1.08.2019, n. 15943, nonché Trib. Vicenza, 17.04.2020, n.772; Trib. Parma,
6.02.2020, n.85; Trib. Lecce, 9.03.2020, n.764; Trib. Milano 16.07.2015, n. 8755).
Sarà sufficiente, allora, evidenziare che: da un lato, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. SSUU
15130/2024); dall'altro, “deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass.
SSUU 15130/2024) (cfr., anche nella giurisprudenza di merito, oltre all'orientamento costante dell'intestato Tribunale, anche Tribunale delle Imprese
Roma, sent. n. 11344/2021, Trib. Venezia sent. n. 978/2019).
7. Sulla temerarietà della lite
Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., avuto riguardo sia all'estrema genericità della domanda – che, come si è detto, non rispetta, prima ancora del riparto dell'onere della prova, anche il principio di necessaria allegazione specifica dei fatti posti a suo fondamento - , sia al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c..
pagina 13 di 15 Ed invero, a seguito della formulazione della proposta conciliativa con provvedimento del 14.4.2024, la causa è stata rinviata per la verifica delle determinazioni delle parti in merito, con specifico onere, posto a carico di ciascuna di esse, per il caso di mancata accettazione, di depositare documentazione attestante l'avvenuta comunicazione della proposta medesima, ad opera del difensore, a ciascuna parte assistita. All'udienza così fissata, la parte opponente ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti per poter accettare la proposta, pur dichiarandosi astrattamente disponibile al bonario componimento, e non ha dato prova di aver comunicato il provvedimento recante la proposta in commento alla parte rappresentata. Sul punto si osserva, da un lato, che la generica disponibilità al componimento bonario si rivela una mera clausola di stile (non avendo, tra l'altro, formulato alcuna controproposta ovvero proposta migliorativa rispetto a quella del Giudice); dall'altro, che il mancato deposito della documentazione richiesta si connota come circostanza di particolare gravità, in quanto in violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti della controparte e del Giudice.
Si osserva che le parti hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art. 185 bis c.p.c. e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e, in caso di non raggiungo accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo (cfr. Tribunale di Roma,
30.10.2014).
Nel caso di specie, allora, l'opponente è condannato al pagamento di una somma maggiore (con riferimento tanto alla sorte capitale quanto alle spese di lite) rispetto a quella offerta in sede di proposta conciliativa, di tal che il rifiuto deve considerarsi ingiustificato e deve essere qualificato come sintomatico di una condotta pretestuosa della difesa, valutabile come abuso del processo.
Si ritiene equo, allora, liquidare il risarcimento del danno in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo.
8. Sulle spese di lite
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
304/2021, già dichiarato esecutivo;
- Spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente;
- Condanna la parte opponente, al pagamento, in favore della parte opposta, ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di euro 2.538,50, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, l'8 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1117/2021, assunta in decisione all'udienza del 21.1.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._2 dall'Avv. Marco Andrea Di Biase, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in San Giovanni Teatino (CH), Largo K. Wojtyla n. 9;
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Modestino De Martinis, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, viale Duca D'Aosta n. 14;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenendo in giudizio Parte_3 Controparte_1 per azioni, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
304/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 12.5.2021, al fine di sentir: dichiarare la nullità della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione degli opponenti fideiussori e Parte_2 Parte_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi, sub specie di interessi usurari, nel contratto di mutuo;
in subordine, rideterminare l'entità del credito residuo.
A sostegno della domanda, ha dedotto la parte opponente: la nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e il difetto di legittimazione passiva degli opponenti fideiussori;
gli effetti anatocistici del contratto di conto corrente ordinario e del contratto di mutuo;
l'usurarietà del contratto di mutuo;
la mancanza di prova del credito ingiunto e l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la parte convenuta Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto ed evidenziando: la mancata corrispondenza della fideiussione sottoscritta nel
2017 allo schema ABI e l'insussistenza della nullità invocata;
la genericità delle avverse doglianze, in mancanza di specifica indicazione delle clausole ritenute affette da nullità; la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel conto corrente;
l'infondatezza delle censure di illegittimità del metodo di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta;
il mancato superamento del tasso soglia;
la legittimità delle condizioni economiche dei contratti;
la piena prova del credito vantato.
La causa è stata istruita in via documentale, previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, e mediante CTU tecnico-contabile.
Con provvedimento del 14.4.2024, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., del seguente letterale tenore: “la parte opponente corrisponde alla parte opposta l'importo di euro 20.628,43; la parte opposta accetta, a totale tacitazione delle proprie pretese nei confronti della parte opponente;
la parte
pagina 2 di 15 opponente corrisponde alla parte opposta euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge se dovute, a titolo di rifusione delle spese di lite;
revoca del decreto ingiuntivo opposto;
spese di CTU a carico della parte opponente”; all'udienza fissata per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla predetta proposta, la parte opponente ha rifiutato la proposta, sebbene rappresentando la disponibilità alla definizione bonaria della lite, senza depositare la documentazione richiesta, attestante l'avvenuta comunicazione della proposta conciliativa alla parte rappresentata;
la parte opposta, invece, ha aderito alla proposta conciliativa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sull'onere della prova: genericità della domanda, difetto di allegazione specifica
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 3 di 15 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che l'attore sostanziale – Controparte_1
abbia adempiuto all'onere della prova su di lui gravante, per come
[...] sopra chiarito, in quanto ha prodotto in giudizio: il contratto di conto corrente sottoscritto dalla ad una con le condizioni generali di contratto;
il Parte_1 contratto di mutuo, sottoscritto dalla mutuataria e dai garanti Parte_1
e la fideiussione sottoscritta il 30.8.2017 Parte_2 Parte_3
e gli estratti conto integrali e l'estratto Parte_2 Parte_3 conto ex art. 50 TUB;
lettera del 18.11.2020, contenente l'intimazione di pagamento del dovuto, comunicazione di recesso dal conto corrente e revoca di convenzione di assegno.
D'altro canto, la parte debitrice opponente nulla ha allegato né in punto di avvenuto adempimento né in punto di fatti estintivi-impeditivi-modificativi dell'avversa pretesa, di tal che deve ritenersi venuta meno all'onere della prova su di essa gravante – nonchè all'onere di allegazione specifica, avuto riguardo all'assoluta pagina 4 di 15 genericità delle doglianze per quanto sino ad ora chiarito, come meglio si vedrà anche in seguito. Ed invero, si è limitata a mere petizioni di principio: ha affermato la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, senza neanche indicare le clausole della fideiussione medesima corrispondenti – in tesi - a quelle incriminate;
ha censurato gli effetti anatocistici del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo, nonchè l'usurarietà di tassi di interesse, senza specificare le singole clausole in contestazione, con argomentazioni astratte e riferibili, in teoria, a qualsiasi contratto;
ha censurato la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo – e si è già chiarito, in precedenza, che il giudizio di opposizione è un giudizio a cognizione piena, di accertamento dell'esistenza del diritto, finalizzato alla condanna, non anche di mera verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. - . Da ultimo, è opportuno evidenziare che non ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. né gli scritti difensivi finali. E' proprio il difetto di allegazione specifica, tra l'altro, che impedisce di considerare la ricostruzione alternativa proposta dal CTU, in quanto la consulenza tecnica, quale mezzo di ricerca della prova, non può sostituirsi alle allegazioni difensive che avrebbe dovuto spiegare – e che non ha articolato – la parte opponente.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Ad ogni buon conto, nel merito, si osserva quanto segue.
3. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Giudicante che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI non rientri nella competenza del Tribunale ordinario di Campobasso, per essere competente la Sezione Specializzata Imprese presso il
Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
pagina 5 di 15 speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), precisando peraltro che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del
02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
pagina 6 di 15 Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie la parte opponente ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità della fideiussione in via di azione;
l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio, di tal che questo Giudice deve comunque pronunciarsi nel merito della domanda.
4. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: le Sezioni Unite n. 41944/2021
La parte opponente ( e ha chiesto Parte_2 Parte_3 dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta il 30.8.2017, fino a concorrenza di euro 35.000,00, a garanzia dell'obbligo di tutte le obbligazioni contratte dal debitore principale nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla BA d'AL in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
pagina 7 di 15 parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
pagina 8 di 15
5. Ancora sulla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI: riparto dell'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice si è limitata ad affermare la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato, senza null'altro argomentare né provare.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, detta efficacia probatoria deve negarsi per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, dunque, anche rispetto alla fideiussione per cui è causa, stipulata nell'anno 2017, per la quale sarebbe stato onere di parte attrice allegare e provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Ed invero, nelle c.d. cause stand alone (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della pagina 9 di 15 stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA d'AL nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171):
“occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della BA d'AL e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla BA d'AL (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”. (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
Ed ancora, la migliore giurisprudenza di merito ha osservato che “Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
BA medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale
pagina 10 di 15 di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
Ad abundandiam, si osserva che, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, nella materia che occupa, che: - il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia; - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; - il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della BA d'AL,
“esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (cfr. Cass. 657/2025, 660/2025, 675/2025,
1170/2025).
La parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, allora, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2017, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato: parte attrice non ha depositato il provvedimento ABI, non ha allegato né provato la perdurante, uniforme applicazione delle clausole del modello ABI già censurate dalla BA d'AL nel 2017, da parte degli istituti di credito, anche ai contratti successivi al 2005, ovvero l'attualità
pagina 11 di 15 dell'intesa anticoncorrenziale, e quindi la presenza di clausole di analogo tenore come effetto di una specifica intesa anticoncorrenziale.
La censura, allora, deve essere respinta.
6. Ancora nel merito: insussistenza di qualsivoglia effetto anatocistico;
legittimità delle condizioni contrattuali
Ancora ad abundantiam, si osserva che le censure relative alla sorte capitale del decreto ingiuntivo sono infondate nel merito posto che:
- Non vi è alcun superamento del tasso soglia usura, in quanto tutti i tassi di interesse sono legittimamente pattuiti - come evidenziato anche dal CTU - ;
- Il piano di ammortamento alla francese non si caratterizza per alcun effetto anatocistico e non presenta alcun profilo di indeterminatezza.
Deve, invero, escludersi che il piano di ammortamento cd. alla francese comporti una violazione del divieto di anatocismo ovvero invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che la parte attrice, che ha sottoscritto – è opportuno ribadirlo – tutti i contratti in esame, ad una con le condizioni generali e il documento di sintesi, è stata posta nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche dei contratti) nella sua interezza, come chiaramente individuate sia nel corpo del contratto medesimo, sia come schematizzate nella consulenza tecnica, alla quale si rinvia.
Sul punto, si osserva, inoltre, che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo.
La diversa composizione delle quote di capitale e di interessi all'interno delle rate si spiega in virtù dell'esigenza di mantenere l'importo complessivo di ciascuna rata sempre costante nel corso del tempo. Una volta individuato l'ammontare delle rate, alla luce della durata concordata del finanziamento e del tasso di interesse applicabile, si delinea, infatti, un piano di rimborso nell'ambito del quale, partendo dall'importo complessivo del prestito, si calcolano gli interessi dovuti per l'intero debito e si individuano quelli da imputare alla prima rata;
quindi, la quota di capitale restituita con la prima rata si detrae dall'importo complessivo del prestito e sul residuo debito, così risultante, si calcola la quota di interessi dovuta con la seconda rata. Detraendo, nuovamente, dall'importo del prestito, la parte di capitale pagina 12 di 15 restituita con la seconda rata, si ottiene, di nuovo, l'importo del debito residuato dopo il pagamento di tale rata e su tale nuovo ammontare, costituente il debito residuo, si calcola la quota di interessi che deve corrispondersi con la terza rata, e così via per tutte le rate successive.
Come è evidente, la quota di interessi viene calcolata, pertanto, ogni volta, sulla sola quota di capitale residuo;
gli interessi dovuti in un dato periodo non si sommano mai al capitale, rimanendo da esso separati, con esclusione dell'anatocismo (cfr. per tutto quanto detto, ex plurimis, Trib. Roma, 2.03.2020, n.4533; Trib. Roma,
1.08.2019, n. 15943, nonché Trib. Vicenza, 17.04.2020, n.772; Trib. Parma,
6.02.2020, n.85; Trib. Lecce, 9.03.2020, n.764; Trib. Milano 16.07.2015, n. 8755).
Sarà sufficiente, allora, evidenziare che: da un lato, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. SSUU
15130/2024); dall'altro, “deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass.
SSUU 15130/2024) (cfr., anche nella giurisprudenza di merito, oltre all'orientamento costante dell'intestato Tribunale, anche Tribunale delle Imprese
Roma, sent. n. 11344/2021, Trib. Venezia sent. n. 978/2019).
7. Sulla temerarietà della lite
Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., avuto riguardo sia all'estrema genericità della domanda – che, come si è detto, non rispetta, prima ancora del riparto dell'onere della prova, anche il principio di necessaria allegazione specifica dei fatti posti a suo fondamento - , sia al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c..
pagina 13 di 15 Ed invero, a seguito della formulazione della proposta conciliativa con provvedimento del 14.4.2024, la causa è stata rinviata per la verifica delle determinazioni delle parti in merito, con specifico onere, posto a carico di ciascuna di esse, per il caso di mancata accettazione, di depositare documentazione attestante l'avvenuta comunicazione della proposta medesima, ad opera del difensore, a ciascuna parte assistita. All'udienza così fissata, la parte opponente ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti per poter accettare la proposta, pur dichiarandosi astrattamente disponibile al bonario componimento, e non ha dato prova di aver comunicato il provvedimento recante la proposta in commento alla parte rappresentata. Sul punto si osserva, da un lato, che la generica disponibilità al componimento bonario si rivela una mera clausola di stile (non avendo, tra l'altro, formulato alcuna controproposta ovvero proposta migliorativa rispetto a quella del Giudice); dall'altro, che il mancato deposito della documentazione richiesta si connota come circostanza di particolare gravità, in quanto in violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti della controparte e del Giudice.
Si osserva che le parti hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art. 185 bis c.p.c. e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e, in caso di non raggiungo accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo (cfr. Tribunale di Roma,
30.10.2014).
Nel caso di specie, allora, l'opponente è condannato al pagamento di una somma maggiore (con riferimento tanto alla sorte capitale quanto alle spese di lite) rispetto a quella offerta in sede di proposta conciliativa, di tal che il rifiuto deve considerarsi ingiustificato e deve essere qualificato come sintomatico di una condotta pretestuosa della difesa, valutabile come abuso del processo.
Si ritiene equo, allora, liquidare il risarcimento del danno in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo.
8. Sulle spese di lite
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
304/2021, già dichiarato esecutivo;
- Spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente;
- Condanna la parte opponente, al pagamento, in favore della parte opposta, ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di euro 2.538,50, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, l'8 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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