Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
Il diritto di critica (da distinguersi dal diritto di cronaca che non si concreta in un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione di fatti), allorché implichi un giudizio di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all'osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse e postula che il giudizio di disvalore incidente sull'onore e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici ma accompagnato da congrua motivazione. L'inosservanza di siffatti limiti rende inapplicabile la scriminante e obbliga l'autore del fatto al risarcimento dei danni.
Commentario • 1
- 1. Le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronacaCascella Gianluca · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NELLA ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ZUCCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO BARTIMMO, difeso dall'avvocato VITO BARBUZZI con studio in 85029 VENOSA (PZ) PIAZZA ORAZIO 18, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO IACHINO 119, presso lo studio dell'avvocato DAMIANO LEONE, difeso dall'avvocato ETTORE LOPES, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/98 della Corte d'Appello di POTENZA, emessa il 20/01/98 e depositata il 25/02/98 (R.G. 142/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11.7.1996il tribunale di Melfi rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da MA UR nei confronti del sindaco del comune di Maschito, Di NE Oreste, e dei consiglieri comunali EL SA, EN VA, CH AS, IA EN, CO IA, CA NA, CU LI sull'assunto che il consiglio comunale aveva affidato ad altri tecnici la direzione dei lavori, che egli aveva progettato in base a regolare incarico, e che nel corso della seduta consiliare il sindaco aveva dichiarato che l'incarico gli era stato affidato in quanto era segretario del partito socialista del paese e la rottura del rapporto era dovuta alla "mancata affidabilità delle sue capacità professionali".
Con sentenza 20.1/25.2.1998 la Corte di appello di EN ribaltava la decisione e condannava il Di NE al pagamento in favore del MA della somma di lire 12.000.000 con gli interessi legali dalla pronuncia, considerando che le espressioni adoperate dal Di NE costituivano lesione illegittima della reputazione del MA e che non ricorreva l'esimente del diritto di critica in quanto non era possibile affermare che un tecnico aveva avuto un incarico professionale per favoritismo politico senza dimostrarlo e che l'amministrazione non aveva fiducia nelle capacità di un professionista in modo "posticcio, scopertamente insussistente o irrilevante".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Di NE, deducendo un solo motivo variamente articolato;
ha resistito con controricorso il MA, il quale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 10, 21 cost, nonché omessa e contraddittoria motivazione. Più particolarmente il ricorrente sostiene che la corte di merito 1) ha escluso che le espressioni lesive dell'onere e del decoro costituiscano esercizio del diritto di critica, costituzionalmente garantito, in base ad una valutazione soggettiva, legata ad impressioni più che a criteri di obiettiva certezza;
2)non ha considerato che il requisito centrale dell'esimente è la continenza, da intendere come correttezza e civiltà delle espressioni, e tale requisito sussiste nella specie;
3) non ha fornito alcuna motivazione in ordine al superamento dei limiti, al di là dei quali l'espressione finisce di costituire legittimo esercizio del diritto di critica;
4) ha affermato - con palese travisamento dei fatti - che i nuovi tecnici si sono limitati ad eseguire il progetto MA.
Il motivo è infondato.
In sostanza il ricorrente censura la corte di merito non già per avere ritenuto che le espressioni adoperate nella specie siano lesive dell'onere e della reputazione, bensì per avere negato applicazione alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Si rende, perciò, necessario precisare che la capacità scriminante è diversa nel diritto di critica ed in quello di cronaca;
il primo non si concreta, come il secondo, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente ovvero assolutamente oggettiva;
la critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione di fatti e comportamenti e tale interpretazione non può che essere soggettiva e, cioè, corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. I giudizi critici non sono, perciò, mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva (Cass. 22.1.1996, n. 465; Cass. Pen. 16.4.1993, ric. Barile, Foro it. 1994, II, 94). Il diritto di critica è, peraltro, condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all'osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse;
esso postula, inoltre, che il giudizio di disvalore incidente sull'onere e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici, ma sia accompagnato da congrua motivazione. L'inosservanza del limite e la carenza di motivazione rendono autonomamente inapplicabile la scriminante e comportano obbligazione risarcitoria dell'autore del fatto (Cass. 6.4.1993, n. 4109). NE specie, la Corte di merito ha in definitiva ritenuto che la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica non sia applicabile al giudizio di disvalore espresso dal Di NE, in quanto tale giudizio per una parte non è per niente motivato e per l'altra lo è con riferimento a circostanze insussistenti, adeguandosi per questo modo ai principi sopra esposti. In questa prospettiva rimane assorbita la questione concernente il superamento dei limiti;
questione che è, peraltro, priva di fondamento, avendo la corte espresso il convincimento che la critica non ha rivestito nella specie forma obiettiva, corretta e misurata ed avendo motivato il convincimento espresso in modo congruo, oltre che esente da vizi logico-giuridici.
È appena il caso di aggiungere che l'allegato travisamento di fatti non costituisce motivo di ricorso per cassazione ed è denunciabile solo con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c. (ex plurimis Cass. 29.5.1991, n. 6086). E, pertanto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese DI £ 150.000 (euro 77,47) oltre onorari liquidati in lire 2.500.000 euro 1.291,14).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 9 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2002