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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/11/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
ET RI RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3137 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023
PROMOSSA DA
, c.f. elettivamente domiciliati in Catania, Via A. Caruso n.52, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Cesare Salmè che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n° 244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
(c.f.: , nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F._2
85/A
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
– e esponendo:
[...] Controparte_1 CP_2 - che in data 17.09.2021, alle ore 14.15 circa, alla guida della propria autovettura EL Corsa, targata
DD234SM, percorreva, rispettando il vigente limite massimo di velocità di 30 km/h, la Via Timone Zaccanazzo di Acireale con direzione di marcia centro città;
- che giunta all'altezza del numero civico 67, dopo avere preventivamente azionato l'indicatore di svolta a destra e moderato ulteriormente la velocità, ha intrapreso una manovra di svolta a destra;
- che in tale circostanza la propria autovettura è stata attinta, riportando danni nella parte laterale destra, dall'autovettura PO Macan targata EV030WT, assicurata per la con la CP_3 Controparte_4
polizza n. PRP760216835, condotta da , che sopraggiungendo nello stesso senso di marcia,
[...] CP_2
tentava di superarla da destra;
-che la PO dopo avere attinto la EL ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta dell'immobile sito al n. civico 67;
- che, sul luogo del sinistro, erano presenti alcuni testimoni dei fatti ed è intervenuta una pattuglia della
Polizia Municipale la quale ha effettuato i rilievi di rito ed ha sanzionato per violazione dell'art. CP_2
141 c.2 e c.11 del C.d.S.;
- che a causa di tale sinistro, l'attrice ha subito danni fisici per i quali è stata trasporta in autoambulanza al
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Marta e S. Venera di Acireale dove le è stata diagnosticata “frattura pluriframmentaria, scomposta, dell'epifisi distale del radio con interessamento intrarticolare e dorsalizzazione del frammento distale. Frattura decorso spiroideo scomposta del III distale dell'ulna con diastasi interframmentaria e frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale dell'ulna con interessamento intra-articolare”;
- che a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura ha offerto all'attrice Controparte_4
la somma di € 1.330,00, somma da questa trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
- che, l'attrice ritenendo che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa del conducente della
PO Macan, ha inoltrato, in data 06.05.2022, alla compagnia odierna convenuta, una formale richiesta di risarcimento dei danni subiti;
- che essendo, tale richiesta, rimasta inevasa ha adito questo tribunale al fine di sentire condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, come quantificati analiticamente in citazione, in
€26.715,75 per danni fisici, € 1.867,00 per spese mediche sostenute, €.4.026,00 per danni all'autovettura o come quantificati in corso di causa, oltre all'indennizzo per il “fermo tecnico” e il deprezzamento commerciale dell'autovettura, con vittoria di spese e compensi di causa.
La compagnia di assicurazione convenuta si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto ritenendola infondata in fatto e in diritto. In via subordinata ha chiesto riconoscersi il concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento e detrarsi dall'eventuale risarcimento la somma di € 1.330,00 già corrisposta. In particolare, la compagnia assicurativa ha contestato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione sostenendo che parte attrice abbia segnalato una manovra di svolta a sinistra anziché a destra ingenerando così, nel convenuto , la convinzione che l'autovettura stesse accostando a sinistra per cui, egli ha CP_2
proseguito la propria marcia “mantenendosi nella propria corsia e scartando la EL medesima sulla destra” senza avere la possibilità di evitare l'impatto determinato esclusivamente dalla non corretta segnalazione della manovra di svolta.
Il convenuto , benchè sia stato regolarmente citato non si è costituito in giudizio e pertanto si CP_2
dichiara la sua contumacia.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi. Sono state disposte CTU medico- legale sulla persona dell'attrice e ctu sull'autovettura condotta dall'attrice ai fini della quantificazione dei danni subiti.
Si osserva che entrambe le relazioni dei periti nominati sono da ritenersi immuni da vizi logici e giuridici, congruamente e coerentemente motivate e, pertanto, pienamente condivisibili.
Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia:
- che l'art. 154 CdS prescrive, in particolare, che, i conducenti che intendono eseguire una manovra per svoltare a destra o a sinistra devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. La segnalazione della manovra deve essere effettuata servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti devono usare la massima prudenza.
- che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 8409/2011) dovendo il giudice verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. sez. III sent.
n. 23431 del 4.11.2014);
- che il cd “danno da fermo tecnico” subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto anche durante la sosta egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. Civ.
13.07.2004 n. 12908);
I testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dichiarato quanto segue:
Teste : ““ricordo che in data 17.09.2021 tra le 14 e le 15:00 mi trovavo nel mio cortile Testimone_1
al piano terra al n. civico 67, in via Zaccanazzo e stavo pranzando insieme a mia madre quando sono stata testimone dell'incidente stradale avvenuto tra una EL di colore celeste e una PO, precisamente tipo suv colore grigio chiaro. Ricordo che la EL condotta da […] ha Parte_1
rallentato la marcia ed ha azionato l'indicatore di direzione di destra. In questo frangente ho sentito che il cancello di casa mia, dove abita anche la madre della , si apriva, e subito dopo ho visto la dinamica del Pt_1
sinistro e sentito il rumore dell'impatto tra le due auto. Praticamente mentre la EL stava iniziando la manovra per entrare nel condominio e si era già spostata sulla destra è stata investita dalla PO che viaggiava con velocità molto sostenuta. L'impatto è avvenuto tra il lato destro, lato passeggero, della EL e la parte anteriore laterale destra della PO. La PO ha completato la sua corsa andando a sbattere contro il muro di cinta dell'immobile nei pressi del cancello. La signora ha azionato l'indicatore di Pt_1
direzione quando il cancello era ancora chiuso”, “non ho visto se la signora indossava la cintura al Pt_1
momento dell'impatto perchè era già scesa dalla vettura quando io sono sopraggiunta per prestarle soccorso.
Posso dire che io sono stata la prima a soccorrerla. Ricordo che accusava un forte dolore al braccio sinistro”
(Verbale di causa del 04.03.2024).
Teste : “Io ho visto la dinamica dell'incidente dal cortile della mia precedente abitazione in via Tes_2
Zaccanazzo, Acireale, al piano terra. Ricordo, in particolare, che l'auto della viaggiava a velocità Pt_1
moderata e aveva il segnalatore di direzione destro in funzione mentre l'autovettura investitrice, che era di colore scuro e della quale non ricordo la targa, è sopraggiunta a forte velocità. Ricordo che era condotta da un uomo e vi era trasportata una donna. Entrambi sono scesi dall'auto e la donna si è prima seduta sul ciglio della strada e poco dopo si è allontanata dal luogo dell'incidente a bordo di un'altra auto. Ricordo che quando questa donna è scesa dall'auto teneva le mani in testa, come una persona che ha battuto la testa”, “ricordo che l'auto investitrice ha finito la sua corsa contro il muro di cinta del condominio di via
Zaccanazzo n. 67. Precisamente soltanto la parte anteriore destra dell'auto ha urtato il muro”, “ero vicina al luogo del sinistro, ero seduta al piano terra del civico n. 67, in cortile. Ero distante circa 60 o 80 metri o forse anche meno. La visuale era libera in quanto non c'erano alberi” (Verbale di causa del
18.03.2024).
La testimone , la cui testimonianza è ammissibile avendo questa dichiarato, in occasione Tes_3
della sua escussione, di non avere riportato danni a causa del sinistro per cui è causa e di non avere inoltrato alcuna richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative che garantivano la rca dei mezzi coinvolti, ha dichiarato testualmente: “il giorno 17.09.2021 mi trovavo alle ore 14.00 circa in Via
Zaccanazzo nella frazione di Linera del comune di Acireale. Ero trasportata sull'auto del sig. , una CP_2
PO di colore grigio, non ricordo la targa, e sono stata testimone dell'incidente stradale avvenuto tra l'autovettura di e una autovettura EL corsa o una simile a questa condotta da una donna. La dinamica CP_2
[del sinistro] è stata la seguente: l'auto di [convenuto] procedeva accodata alla EL con direzione CP_2
Acireale quando quest'ultima ha azionato l'indicatore di direzione di sinistra ma invece di svoltare a sinistra ha effettuato una svolta a destra come per andare verso il cancello di ingresso di un immobile. Nell'effettuare questa manovra si è verificato l'impatto tra le due auto. Ricordo che l'impatto è avvenuto tra il lato passeggero anteriore destro della EL e il lato anteriore sinistro, lato guida dell'auto di . Ricordo che CP_2
l'auto di ha riportato danni alla carrozzeria, non ricordo se ha riportato danni anche la EL. A seguito CP_2 dell'urto la PO è andata a sbattere contro il muretto della carreggiata posto sul marciapiede destro”,
“Non ricordo che distanza mantenevano tra di loro le due auto prima dell'impatto”, “la conducente della
EL ha azionato l'indicatore di sinistra e senza rallentare la marcia si è spostata però sulla destra della carreggiata. La PO procedeva con andatura moderata”, “Io non portavo la cintura di sicurezza ed ho battuto la testa contro il parabrezza dell'auto senza riportare però danni fisici a parte un piccolo bernoccolo, precisamente un piccolo fastidio e un arrossamento della cute “senza alcuna importanza”. Non mi sono recata al pronto soccorso e non ho presentato alcuna richiesta di risarcimento”, “…dopo l'incidente non mi sono fermata sui luoghi ma sono andata via. E' venuta a prendermi, in auto, su mia richiesta, la mia collega d'ufficio della quale non ricordo il cognome, che mi ha accompagnato in ufficio” (Verbale di causa Tes_4 del 04.03.2024).
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince:
- che in data 17.09.2021, alle ore 14:00 e le 15: 00 le autovetture condotte dall'attrice e dal convenuto CP_2
percorrevano, nella stessa direzione di marcia, la via Zaccanazzo di Acireale e la EL condotta dall'attrice precedeva la PO condotta dal convenuto;
CP_2
-che nei pressi del numero civico 67 di tale via, la EL, mentre stava effettuando una manovra di svolta a destra, è stata attinta dalla PO che la seguiva riportando danni nella parte laterale destra;
- che la PO, dopo l'impatto, ha terminato la sua corsa contro un muro di cinta, posto sul marciapiedi destro della via Zaccanazzo all'altezza del suddetto numero civico 67; - che la conducente della EL è stata trasportata al Pronto Soccorso in ambulanza.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la fattispecie dedotta in giudizio deve essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2054 cc. in quanto deve ritenersi insuperato il principio della presunzione di pari e concorrente colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro posto che a) non risulta provato, se parte attrice abbia tempestivamente e correttamente segnalato la manovra di svolta a destra azionando l'indicatore di direzione di svolta a destra o se invece, erroneamente, abbia azionato quello di svolta a sinistra traendo così in inganno il conducente della PO che lo seguiva. Si evidenzia che le dichiarazioni dei testimoni sul punto sono contrastanti;
b) non risulta provato se parte convenuta abbia mantenuto una modalità di guida idonea ad evitare l'impatto con l'autovettura di parte attrice.
Deve ritenersi quindi che il sinistro sia da addebitare ad entrambi i conducenti dei mezzi, in eguale misura, posto che nessun elemento è stato dalle parti offerto e/o allegato e provato idoneo a fare ritenere configurabile una diversa quota di responsabilità dei conducenti.
In merito ai danni riportati dall'autovettura dell'attrice a causa del sinistro, il ctu incaricato, dott.
ha quantificato i danni riportati dall'autovettura EL in € 4.026,00, compresa IVA, oltre il fermo Per_1
tecnico di giorni 4,44.
il CTU medico legale, dott.ssa ha rilevato che “a seguito del sinistro per cui è causa la sig.ra Persona_2
ebbe a riportare un complesso lesivo rappresentato da “frattura pluriframmentaria, Parte_1
scomposta, dell'epifisi distale del radio con interessamento intrarticolare e dorsalizzazione del frammento distale. Frattura a decorso spiroideo composta del III distale dell'ulna con diastasi interframmentaria e frattura pluriframmentaria del l'epifisi distale dell'ulna con interessamento articolare” che veniva trattato chirurgicamente con placche e viti metalliche, ancora in situ e immobilizzazione con valva gessata rimossa il successivo 22.10.2021. Le lesioni risultano compatibili sotto il profilo medico legale con la dinamica dei fatti di causa, essendo pienamente soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Compatibile, infatti, appare la dinamica del sinistro con le lesioni prodotte, sotto il profilo cronologico, topografico e dell'efficienza lesiva. Dalle suddette lesioni è derivato un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 4
(giorni quattro) corrispondenti al periodo di ricovero presso la Casa di Cura Morgagni di Catania, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg. 28 (giorni ventotto); un periodo di Inabilità Temporanea
Parziale al 50% di ulteriori gg. 15 (giorni quindici) ed un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea Parziale al
25% di ulteriori gg. 15 (giorni quindici) necessari per il recupero funzionale fino alla migliore stabilizzazione dei postumi. Tali menomazioni stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, determinano una compromissione della validità psicofisica del soggetto valutabile nella misura del 7% (sette per cento) di danno biologico secondo i barèmes di riferimento (“Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” E. , 2015). Le spese mediche Per_3 Persona_4 Persona_5 Controparte_5 documentate e allegate sono congrue e pertinenti e ammontano ad € 1.949,00. Non si prevede la necessità di spese future”.
Va ricordato, ora, che la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n.26973/2008 ha evidenziato che “il danno non patrimoniale è una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E, pertanto la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante”. In tale pronuncia la S.C. ha aggiunto che “il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale che quello biologico”. Quindi, con riferimento ai cosiddetti “danni non patrimoniali diversi” (morale, esistenziale, alla vita di relazione) le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato i seguenti due principi che devono essere sempre tenuti in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale: 1) il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, pertanto, non soltanto le mere sofferenze psichiche che in passato venivano qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, ricondotte sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
2) il principio secondo il quale vanno evitati tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, definendolo in modo diverso. Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però tenuto in considerazione che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o di voci risarcitorie che, benché non liquidate autonomamente, devono essere considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno quindi concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di danno esistenziale inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona in quanto questa comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Quanto al danno morale la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza fisica e psichica
(prima denominato danno morale) potrà continuare ad essere risarcito sotto forma di adeguamento del danno biologico.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale si farà riferimento alle Tabelle del Tribunale Civile di
Milano del 2025 la cui validità su tutto il territorio nazionale è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione.
Da quanto sopra esposto, può ritenersi che l'attrice, abbia subito, a titolo di danno non patrimoniale complessivo, con riferimento alle suddette tabelle (operando la dovuta devalutazione monetaria e calcolando sulla somma ottenuta la rivalutazione e gli interessi maturati al tasso legale fino alla data odierna) un danno valutabile nella somma di € 8741,615, già ridotta della metà in ragione del concorso di colpa al
50% così specificata: euro 5.500,01 per danno biologico permanente, euro 1.120,80 per danno biologico temporaneo secondo il parametro di euro per ogni giorno di invalidità assoluta, euro 500,00 per personalizzazione del danno, per le sofferenze sopportate a causa del sinistro.
In relazione al pregiudizio alla sfera patrimoniale, il danno emergente fondatamente allegato e adeguatamente dimostrato in via documentale dall'attrice per spese mediche sostenute di euro € 1.949,00, in ragione del pari concorso di colpa va ridotto alla metà e pertanto ammonta a € 974,5.
L'ammontare dei danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attrice, quantificati dal ctu in €4.026,00, va ridotto per effetto del concorso di colpa, a € 2.013,00. A tale somma va aggiunto l'indennizzo per il “fermo tecnico” di giorni 4,44 quantificato da questo giudicante, in via equitativa in € 130,00 che va ridotto, in ragione del concorso di colpa, in € 65,00. Dall'ammontare complessivo di € 2.078,00 (2.013,00 + 65,00 =2.078,00) va detratta la somma di € 1.330,00 in quanto già corrisposta dalla Compagnia di assicurazioni convenuta all'attrice. Pertanto l'ammontare dovuto all'attrice a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura, incluso il fermo tecnico, ammonta complessivamente a € 748,00.
Tale somma dovrà essere rivalutata anno per anno e su questa andranno corrisposti gli interessi, in misura legale.
Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti attrice e convenute.
Le spese di lite vanno compensate interamente in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
CP_6
-Dichiara che la responsabilità del sinistro è addebitabile in eguale misura ad entrambi i conducenti
[...]
e , per quanto in parte motiva;
Parte_1 CP_2
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e conseguentemente:
- Condanna in solido , in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro-tempore, e a pagare a la somma di € 8.741,615 a titolo di CP_2 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, come specificato in motivazione, oltre interessi dalla data odierna al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Condanna in solido , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e a pagare a la somma di € 974,5 per le spese CP_2 Parte_1
mediche sostenute, come specificato in motivazione, oltre interessi al tasso legale, dai singoli pagamenti al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Condanna in solido , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e a pagare a la somma di € 748,00 a titolo di CP_2 Parte_1
risarcimento per il danno all'autovettura di sua proprietà compreso l'indennizzo per il cd “fermo tecnico”;
- Compensa interamente tra le parti, per effetto del concorso di colpa, le spese di lite, per quanto in motivazione;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore e dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso il 30.10.2025
La Giudice Onoraria
Dott.ssa Carmela ET RI RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
ET RI RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3137 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023
PROMOSSA DA
, c.f. elettivamente domiciliati in Catania, Via A. Caruso n.52, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Cesare Salmè che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n° 244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
(c.f.: , nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F._2
85/A
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
– e esponendo:
[...] Controparte_1 CP_2 - che in data 17.09.2021, alle ore 14.15 circa, alla guida della propria autovettura EL Corsa, targata
DD234SM, percorreva, rispettando il vigente limite massimo di velocità di 30 km/h, la Via Timone Zaccanazzo di Acireale con direzione di marcia centro città;
- che giunta all'altezza del numero civico 67, dopo avere preventivamente azionato l'indicatore di svolta a destra e moderato ulteriormente la velocità, ha intrapreso una manovra di svolta a destra;
- che in tale circostanza la propria autovettura è stata attinta, riportando danni nella parte laterale destra, dall'autovettura PO Macan targata EV030WT, assicurata per la con la CP_3 Controparte_4
polizza n. PRP760216835, condotta da , che sopraggiungendo nello stesso senso di marcia,
[...] CP_2
tentava di superarla da destra;
-che la PO dopo avere attinto la EL ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta dell'immobile sito al n. civico 67;
- che, sul luogo del sinistro, erano presenti alcuni testimoni dei fatti ed è intervenuta una pattuglia della
Polizia Municipale la quale ha effettuato i rilievi di rito ed ha sanzionato per violazione dell'art. CP_2
141 c.2 e c.11 del C.d.S.;
- che a causa di tale sinistro, l'attrice ha subito danni fisici per i quali è stata trasporta in autoambulanza al
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Marta e S. Venera di Acireale dove le è stata diagnosticata “frattura pluriframmentaria, scomposta, dell'epifisi distale del radio con interessamento intrarticolare e dorsalizzazione del frammento distale. Frattura decorso spiroideo scomposta del III distale dell'ulna con diastasi interframmentaria e frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale dell'ulna con interessamento intra-articolare”;
- che a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura ha offerto all'attrice Controparte_4
la somma di € 1.330,00, somma da questa trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
- che, l'attrice ritenendo che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa del conducente della
PO Macan, ha inoltrato, in data 06.05.2022, alla compagnia odierna convenuta, una formale richiesta di risarcimento dei danni subiti;
- che essendo, tale richiesta, rimasta inevasa ha adito questo tribunale al fine di sentire condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, come quantificati analiticamente in citazione, in
€26.715,75 per danni fisici, € 1.867,00 per spese mediche sostenute, €.4.026,00 per danni all'autovettura o come quantificati in corso di causa, oltre all'indennizzo per il “fermo tecnico” e il deprezzamento commerciale dell'autovettura, con vittoria di spese e compensi di causa.
La compagnia di assicurazione convenuta si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto ritenendola infondata in fatto e in diritto. In via subordinata ha chiesto riconoscersi il concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento e detrarsi dall'eventuale risarcimento la somma di € 1.330,00 già corrisposta. In particolare, la compagnia assicurativa ha contestato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione sostenendo che parte attrice abbia segnalato una manovra di svolta a sinistra anziché a destra ingenerando così, nel convenuto , la convinzione che l'autovettura stesse accostando a sinistra per cui, egli ha CP_2
proseguito la propria marcia “mantenendosi nella propria corsia e scartando la EL medesima sulla destra” senza avere la possibilità di evitare l'impatto determinato esclusivamente dalla non corretta segnalazione della manovra di svolta.
Il convenuto , benchè sia stato regolarmente citato non si è costituito in giudizio e pertanto si CP_2
dichiara la sua contumacia.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi. Sono state disposte CTU medico- legale sulla persona dell'attrice e ctu sull'autovettura condotta dall'attrice ai fini della quantificazione dei danni subiti.
Si osserva che entrambe le relazioni dei periti nominati sono da ritenersi immuni da vizi logici e giuridici, congruamente e coerentemente motivate e, pertanto, pienamente condivisibili.
Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia:
- che l'art. 154 CdS prescrive, in particolare, che, i conducenti che intendono eseguire una manovra per svoltare a destra o a sinistra devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. La segnalazione della manovra deve essere effettuata servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti devono usare la massima prudenza.
- che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 8409/2011) dovendo il giudice verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. sez. III sent.
n. 23431 del 4.11.2014);
- che il cd “danno da fermo tecnico” subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto anche durante la sosta egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. Civ.
13.07.2004 n. 12908);
I testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dichiarato quanto segue:
Teste : ““ricordo che in data 17.09.2021 tra le 14 e le 15:00 mi trovavo nel mio cortile Testimone_1
al piano terra al n. civico 67, in via Zaccanazzo e stavo pranzando insieme a mia madre quando sono stata testimone dell'incidente stradale avvenuto tra una EL di colore celeste e una PO, precisamente tipo suv colore grigio chiaro. Ricordo che la EL condotta da […] ha Parte_1
rallentato la marcia ed ha azionato l'indicatore di direzione di destra. In questo frangente ho sentito che il cancello di casa mia, dove abita anche la madre della , si apriva, e subito dopo ho visto la dinamica del Pt_1
sinistro e sentito il rumore dell'impatto tra le due auto. Praticamente mentre la EL stava iniziando la manovra per entrare nel condominio e si era già spostata sulla destra è stata investita dalla PO che viaggiava con velocità molto sostenuta. L'impatto è avvenuto tra il lato destro, lato passeggero, della EL e la parte anteriore laterale destra della PO. La PO ha completato la sua corsa andando a sbattere contro il muro di cinta dell'immobile nei pressi del cancello. La signora ha azionato l'indicatore di Pt_1
direzione quando il cancello era ancora chiuso”, “non ho visto se la signora indossava la cintura al Pt_1
momento dell'impatto perchè era già scesa dalla vettura quando io sono sopraggiunta per prestarle soccorso.
Posso dire che io sono stata la prima a soccorrerla. Ricordo che accusava un forte dolore al braccio sinistro”
(Verbale di causa del 04.03.2024).
Teste : “Io ho visto la dinamica dell'incidente dal cortile della mia precedente abitazione in via Tes_2
Zaccanazzo, Acireale, al piano terra. Ricordo, in particolare, che l'auto della viaggiava a velocità Pt_1
moderata e aveva il segnalatore di direzione destro in funzione mentre l'autovettura investitrice, che era di colore scuro e della quale non ricordo la targa, è sopraggiunta a forte velocità. Ricordo che era condotta da un uomo e vi era trasportata una donna. Entrambi sono scesi dall'auto e la donna si è prima seduta sul ciglio della strada e poco dopo si è allontanata dal luogo dell'incidente a bordo di un'altra auto. Ricordo che quando questa donna è scesa dall'auto teneva le mani in testa, come una persona che ha battuto la testa”, “ricordo che l'auto investitrice ha finito la sua corsa contro il muro di cinta del condominio di via
Zaccanazzo n. 67. Precisamente soltanto la parte anteriore destra dell'auto ha urtato il muro”, “ero vicina al luogo del sinistro, ero seduta al piano terra del civico n. 67, in cortile. Ero distante circa 60 o 80 metri o forse anche meno. La visuale era libera in quanto non c'erano alberi” (Verbale di causa del
18.03.2024).
La testimone , la cui testimonianza è ammissibile avendo questa dichiarato, in occasione Tes_3
della sua escussione, di non avere riportato danni a causa del sinistro per cui è causa e di non avere inoltrato alcuna richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative che garantivano la rca dei mezzi coinvolti, ha dichiarato testualmente: “il giorno 17.09.2021 mi trovavo alle ore 14.00 circa in Via
Zaccanazzo nella frazione di Linera del comune di Acireale. Ero trasportata sull'auto del sig. , una CP_2
PO di colore grigio, non ricordo la targa, e sono stata testimone dell'incidente stradale avvenuto tra l'autovettura di e una autovettura EL corsa o una simile a questa condotta da una donna. La dinamica CP_2
[del sinistro] è stata la seguente: l'auto di [convenuto] procedeva accodata alla EL con direzione CP_2
Acireale quando quest'ultima ha azionato l'indicatore di direzione di sinistra ma invece di svoltare a sinistra ha effettuato una svolta a destra come per andare verso il cancello di ingresso di un immobile. Nell'effettuare questa manovra si è verificato l'impatto tra le due auto. Ricordo che l'impatto è avvenuto tra il lato passeggero anteriore destro della EL e il lato anteriore sinistro, lato guida dell'auto di . Ricordo che CP_2
l'auto di ha riportato danni alla carrozzeria, non ricordo se ha riportato danni anche la EL. A seguito CP_2 dell'urto la PO è andata a sbattere contro il muretto della carreggiata posto sul marciapiede destro”,
“Non ricordo che distanza mantenevano tra di loro le due auto prima dell'impatto”, “la conducente della
EL ha azionato l'indicatore di sinistra e senza rallentare la marcia si è spostata però sulla destra della carreggiata. La PO procedeva con andatura moderata”, “Io non portavo la cintura di sicurezza ed ho battuto la testa contro il parabrezza dell'auto senza riportare però danni fisici a parte un piccolo bernoccolo, precisamente un piccolo fastidio e un arrossamento della cute “senza alcuna importanza”. Non mi sono recata al pronto soccorso e non ho presentato alcuna richiesta di risarcimento”, “…dopo l'incidente non mi sono fermata sui luoghi ma sono andata via. E' venuta a prendermi, in auto, su mia richiesta, la mia collega d'ufficio della quale non ricordo il cognome, che mi ha accompagnato in ufficio” (Verbale di causa Tes_4 del 04.03.2024).
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince:
- che in data 17.09.2021, alle ore 14:00 e le 15: 00 le autovetture condotte dall'attrice e dal convenuto CP_2
percorrevano, nella stessa direzione di marcia, la via Zaccanazzo di Acireale e la EL condotta dall'attrice precedeva la PO condotta dal convenuto;
CP_2
-che nei pressi del numero civico 67 di tale via, la EL, mentre stava effettuando una manovra di svolta a destra, è stata attinta dalla PO che la seguiva riportando danni nella parte laterale destra;
- che la PO, dopo l'impatto, ha terminato la sua corsa contro un muro di cinta, posto sul marciapiedi destro della via Zaccanazzo all'altezza del suddetto numero civico 67; - che la conducente della EL è stata trasportata al Pronto Soccorso in ambulanza.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la fattispecie dedotta in giudizio deve essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2054 cc. in quanto deve ritenersi insuperato il principio della presunzione di pari e concorrente colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro posto che a) non risulta provato, se parte attrice abbia tempestivamente e correttamente segnalato la manovra di svolta a destra azionando l'indicatore di direzione di svolta a destra o se invece, erroneamente, abbia azionato quello di svolta a sinistra traendo così in inganno il conducente della PO che lo seguiva. Si evidenzia che le dichiarazioni dei testimoni sul punto sono contrastanti;
b) non risulta provato se parte convenuta abbia mantenuto una modalità di guida idonea ad evitare l'impatto con l'autovettura di parte attrice.
Deve ritenersi quindi che il sinistro sia da addebitare ad entrambi i conducenti dei mezzi, in eguale misura, posto che nessun elemento è stato dalle parti offerto e/o allegato e provato idoneo a fare ritenere configurabile una diversa quota di responsabilità dei conducenti.
In merito ai danni riportati dall'autovettura dell'attrice a causa del sinistro, il ctu incaricato, dott.
ha quantificato i danni riportati dall'autovettura EL in € 4.026,00, compresa IVA, oltre il fermo Per_1
tecnico di giorni 4,44.
il CTU medico legale, dott.ssa ha rilevato che “a seguito del sinistro per cui è causa la sig.ra Persona_2
ebbe a riportare un complesso lesivo rappresentato da “frattura pluriframmentaria, Parte_1
scomposta, dell'epifisi distale del radio con interessamento intrarticolare e dorsalizzazione del frammento distale. Frattura a decorso spiroideo composta del III distale dell'ulna con diastasi interframmentaria e frattura pluriframmentaria del l'epifisi distale dell'ulna con interessamento articolare” che veniva trattato chirurgicamente con placche e viti metalliche, ancora in situ e immobilizzazione con valva gessata rimossa il successivo 22.10.2021. Le lesioni risultano compatibili sotto il profilo medico legale con la dinamica dei fatti di causa, essendo pienamente soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Compatibile, infatti, appare la dinamica del sinistro con le lesioni prodotte, sotto il profilo cronologico, topografico e dell'efficienza lesiva. Dalle suddette lesioni è derivato un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 4
(giorni quattro) corrispondenti al periodo di ricovero presso la Casa di Cura Morgagni di Catania, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg. 28 (giorni ventotto); un periodo di Inabilità Temporanea
Parziale al 50% di ulteriori gg. 15 (giorni quindici) ed un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea Parziale al
25% di ulteriori gg. 15 (giorni quindici) necessari per il recupero funzionale fino alla migliore stabilizzazione dei postumi. Tali menomazioni stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, determinano una compromissione della validità psicofisica del soggetto valutabile nella misura del 7% (sette per cento) di danno biologico secondo i barèmes di riferimento (“Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” E. , 2015). Le spese mediche Per_3 Persona_4 Persona_5 Controparte_5 documentate e allegate sono congrue e pertinenti e ammontano ad € 1.949,00. Non si prevede la necessità di spese future”.
Va ricordato, ora, che la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n.26973/2008 ha evidenziato che “il danno non patrimoniale è una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E, pertanto la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante”. In tale pronuncia la S.C. ha aggiunto che “il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale che quello biologico”. Quindi, con riferimento ai cosiddetti “danni non patrimoniali diversi” (morale, esistenziale, alla vita di relazione) le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato i seguenti due principi che devono essere sempre tenuti in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale: 1) il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, pertanto, non soltanto le mere sofferenze psichiche che in passato venivano qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, ricondotte sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
2) il principio secondo il quale vanno evitati tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, definendolo in modo diverso. Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però tenuto in considerazione che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o di voci risarcitorie che, benché non liquidate autonomamente, devono essere considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno quindi concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di danno esistenziale inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona in quanto questa comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Quanto al danno morale la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza fisica e psichica
(prima denominato danno morale) potrà continuare ad essere risarcito sotto forma di adeguamento del danno biologico.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale si farà riferimento alle Tabelle del Tribunale Civile di
Milano del 2025 la cui validità su tutto il territorio nazionale è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione.
Da quanto sopra esposto, può ritenersi che l'attrice, abbia subito, a titolo di danno non patrimoniale complessivo, con riferimento alle suddette tabelle (operando la dovuta devalutazione monetaria e calcolando sulla somma ottenuta la rivalutazione e gli interessi maturati al tasso legale fino alla data odierna) un danno valutabile nella somma di € 8741,615, già ridotta della metà in ragione del concorso di colpa al
50% così specificata: euro 5.500,01 per danno biologico permanente, euro 1.120,80 per danno biologico temporaneo secondo il parametro di euro per ogni giorno di invalidità assoluta, euro 500,00 per personalizzazione del danno, per le sofferenze sopportate a causa del sinistro.
In relazione al pregiudizio alla sfera patrimoniale, il danno emergente fondatamente allegato e adeguatamente dimostrato in via documentale dall'attrice per spese mediche sostenute di euro € 1.949,00, in ragione del pari concorso di colpa va ridotto alla metà e pertanto ammonta a € 974,5.
L'ammontare dei danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attrice, quantificati dal ctu in €4.026,00, va ridotto per effetto del concorso di colpa, a € 2.013,00. A tale somma va aggiunto l'indennizzo per il “fermo tecnico” di giorni 4,44 quantificato da questo giudicante, in via equitativa in € 130,00 che va ridotto, in ragione del concorso di colpa, in € 65,00. Dall'ammontare complessivo di € 2.078,00 (2.013,00 + 65,00 =2.078,00) va detratta la somma di € 1.330,00 in quanto già corrisposta dalla Compagnia di assicurazioni convenuta all'attrice. Pertanto l'ammontare dovuto all'attrice a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura, incluso il fermo tecnico, ammonta complessivamente a € 748,00.
Tale somma dovrà essere rivalutata anno per anno e su questa andranno corrisposti gli interessi, in misura legale.
Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti attrice e convenute.
Le spese di lite vanno compensate interamente in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
CP_6
-Dichiara che la responsabilità del sinistro è addebitabile in eguale misura ad entrambi i conducenti
[...]
e , per quanto in parte motiva;
Parte_1 CP_2
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e conseguentemente:
- Condanna in solido , in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro-tempore, e a pagare a la somma di € 8.741,615 a titolo di CP_2 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, come specificato in motivazione, oltre interessi dalla data odierna al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Condanna in solido , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e a pagare a la somma di € 974,5 per le spese CP_2 Parte_1
mediche sostenute, come specificato in motivazione, oltre interessi al tasso legale, dai singoli pagamenti al soddisfo, per quanto in motivazione;
- Condanna in solido , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e a pagare a la somma di € 748,00 a titolo di CP_2 Parte_1
risarcimento per il danno all'autovettura di sua proprietà compreso l'indennizzo per il cd “fermo tecnico”;
- Compensa interamente tra le parti, per effetto del concorso di colpa, le spese di lite, per quanto in motivazione;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore e dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso il 30.10.2025
La Giudice Onoraria
Dott.ssa Carmela ET RI RR