Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/04/2026, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2025, proposto da
AR OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Firenze n. 32;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 2865/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa VI NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1 – Parte ricorrente espone che:
con la sentenza in epigrafe indicata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riconosciuto “ il diritto di parte ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine ai fini dell’inquadramento retributivo e contributivo, nonché ad ogni effetto di legge, come indicato in motivazione ” e per l’effetto, condannato “ il MI al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 3.032,22 a titolo di differenze maturate fino al 31/8/2017, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, per il periodo dal 1/9/2012 al 31/8/2017 ”;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale in data 26/5/25;
- la sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione a mezzo pec in data 27/6/23 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui il ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Parte ricorrente chiede, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, vinte le spese di lite con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha preso parte alla lite.
3 – Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Il ricorso va accolto, considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- l’Amministrazione non ha dato prova di aver dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
4.1 - Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Ministero va altresì condannato al pagamento della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso al Ministero per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
5 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvederà secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura e con la decorrenza indicate in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA LE, Presidente
VI NZ, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| VI NZ | AR RA LE |
IL SEGRETARIO