TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 24 novembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in data 24/11/2025, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1020/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(C.F.: ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta ” (P. IVA: con sede in Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta (CL) in Via Ugo Foscolo n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Colasberna ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in Caltanissetta Viale della Regione n 54;
- opponente - E
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Franzone ed elettivamente domiciliato nel proprio studio in Caltanissetta Via Enrico De Nicola n 17;
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 08.09.2023 il sig. notificava, a mezzo pec, atto di CP_1 precetto del 04.09.2023, unitamente alla diffida accertativa per crediti pag. 1 di 14 patrimoniali prot n. 7214 del 21.08.2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Autorità prot n 10113 del 09/11/2020 (All. 1, All. 2 e All. 3 di parte opposta). L'odierno opposto, pertanto, intimava alla , in Parte_2 persona del suo titolare p.t., con sede legale a Caltanissetta, Via Ugo Foscolo n. 23 e con sede operativa a Caltanissetta, Via Salvatore Averna n. 48 (P.Iva
, di pagare entro il termine di 10 gg. dalla notifica del predetto P.IVA_1 atto la somma di €. 10.455,00 oltre interessi legali dalla data delle singole retribuzioni alla data di redazione del precetto per € 603,05 ed € 482,97 per spese atto di precetto (comprensive di spese generali di studio IVA e CPA) e così per un totale di €. 11.531,02. Avverso il predetto atto, il sig. proponeva opposizione ex artt. 615, co.1, Pt_1 cpc e 618 bis cpc chiedendo preliminarmente di sospendere l'eventuale provvisoria esecuzione del titolo esecutivo per asseriti gravi motivi e nel merito l'opponente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di:
“(…) - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la carenza della facoltà del beneficiario di promuovere l'intimazione;
- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la perdita di esecutività del titolo esecutivo in connessione con la presentazione del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17, stesso D. lgs. n. 124/2004, comprovata dalla documentazione allegata;
- ritenere e dichiarare l'insussistenza dei crediti portati dalla diffida accertativa meglio indicata in epigrafe.
- Accogliere la proposta opposizione e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto atto di precetto.
- Con vittoria di spese e compensi di difesa.” A fondamento della spiegata opposizione, il sig. ha Parte_1 eccepito nell'ordine: “
1 - Nullità dell'atto di precetto per mancanza di legittimazione ad agire in capo al soggetto beneficiario dell'accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”; “
2 - Mancanza di esecutività del titolo in forza del quale è stato notificato il precetto”; “
3 - Assenza di ogni posizione debitoria in capo all'opponente – ”. Pt_3
pag. 2 di 14 Quanto al merito della vertenza, l'odierno opponente sostiene, in estrema sintesi, di aver già pagato al sig. quanto a lui spettante per il CP_1 periodo dedotto in giudizio. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente CP_1 contestato la fondatezza degli avversi motivi di opposizione ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia: “(…) Respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese
- Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, il ricorso ex art 615, co. 1, cpc e quindi le difese ed i motivi proposti con l'opposizione;
- Condannare parte opponente al pagamento delle spese di giudizio oltre spese generali di studio, iva e cpa (…)”. La causa, tratta alle udienze del 16/11/2023 e dell'11/04/2024, è stata istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e, dopo il deposito di note esplicative delle difese svolte, è stata rinviata per discussione/decisione all'udienza del 20.01.2026, poi anticipata, per i medesimi incombenti, all'odierna udienza da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito, va disattesa l'istanza, formulata nelle note di trattazione scritta, dall'odierno opponente di riunione alla presente causa di quella recante n° 1442/2025 R.G., avente ad oggetto un'ulteriore opposizione proposta dal sig.
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso il Parte_1 precetto notificatogli dal sig. in data 29.09.2025, per CP_1 complessivi € 12.108,21, fondato — ancora una volta — sulla diffida accertativa prot. 7214/2020. Al riguardo, si osserva che benché tali procedimenti, autonomi e distinti (diverso essendo l'atto di precetto opposto), presentino ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, l'invocata riunione si palesa palesemente contraria a ragioni di economica processuale, tenuto del diverso stato delle cause de quibus. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”.
pag. 3 di 14 La decisione circa la riunione delle cause, quindi, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo (essa è quindi insindacabile in sede di legittimità). Anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “(…) l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità”(Cass. civ. n. 1697/2008 del 25 gennaio 2008). Sotto altro e concorrente profilo, si evidenzia, inoltre, che essendo la causa n° 1442/2025 R.G., quella più recente e, quindi, quella eventualmente da riunire alla presente, sarebbe stato il Giudice assegnatario di tale procedimento a poterne disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per valutare un'eventuale riunione delle cause de quibus ai sensi dell'art. 274, 2° co., c.p.c. ma tanto non risulta accaduto. Ciò posto, quanto al merito della vertenza, rileva il Tribunale che l'opposizione a precetto proposta dal sig. , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Quanto al primo motivo di opposizione, appare opportuno ricordare che l'istituto della diffida accertativa è disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 124/2004, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che: “(...)
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, pag. 4 di 14 notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, ((oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”1. Operando una ricostruzione sistematica della disposizione bisogna distinguere tra rimedi esperibili in via stragiudiziale e rimedi esperibili in via giudiziale avverso la diffida accertativa. In un momento antecedente alla convalida della diffida ed entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al datore di lavoro è infatti riconosciuta la facoltà di promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro o in alternativa ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. La mancata attivazione nel termine di cui sopra, il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di tentativo di conciliazione o il rigetto del ricorso conducono poi alla validazione della diffida con efficacia di titolo esecutivo ai sensi del co.
3. Una volta resa esecutiva con provvedimento del Direttore della DTL, l'art. 12, co. 4, del d.lgs. 124/2004 consente al datore di lavoro di impugnare la 1 il quarto comma è stato abrogato dal d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020. pag. 5 di 14 medesima diffida, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del d.lgs. 124/2004, con ricorso amministrativo gerarchico improprio. Nonostante il silenzio della normativa sul punto, deve ormai ritenersi pacifica la possibilità di esercitare anche rimedi di natura giurisdizionale avverso la diffida accertativa e ciò in osservanza dei corollari del principio costituzionale di effettività della tutela giudiziale di cui all'art. 24, co. 2, Costituzione. Nessun dubbio ricorre allorquando il lavoratore beneficiato dalla diffida abbia proceduto a mettere in esecuzione il formato titolo esecutivo mediante notifica di rituale precetto: in questo caso, infatti, il datore di lavoro potrà contestare il credito e denunciare l'infondatezza della pretesa con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sede nella quale l'accertamento in merito all'idoneità del titolo risulta preliminare alla decisione sui motivi della stessa opposizione. Allo stato deve, invero, ritenersi che siano venuti meno anche i dubbi relativi alla facoltà di esperire autonoma azione di accertamento negativo avverso la diffida accertativa validata dal Direttore della DTL allorquando i lavoratori non abbiano dichiarato di volere procedere all'esecuzione mediante notifica di precetto. Come affermato da recente pronuncia della Suprema Corte, infatti, la facoltà di proporre azione di accertamento negativo deve a maggior ragione riconoscersi nel caso “in cui non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori- pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto- di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve allora essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa” (Cass. 30 ottobre 2023, n. 30119). Pur in assenza della promozione di attività prodromica all'esecuzione della diffida da parte dei lavoratori, è configurabile infatti in capo al datore di lavoro un interesse attuale e concreto alla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti (anche se non implicante l'attuale verificarsi della pag. 6 di 14 lesione del diritto), interesse legittimante l'esercizio dell'azione di accertamento negativo (tra le altre si veda Cass. 26 maggio 2008, n. 13556). Così inquadrata la materia oggetto del contendere, non vi è dubbio che, esaurito l'iter procedimentale di formazione del provvedimento accertativo de quo, il soggetto legittimato ad intraprendere l'azione esecutiva in base al titolo divenuto esecutivo è solo il lavoratore titolare del credito di lavoro da esso accertato. In proposito si evidenzia, peraltro, che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2004 ha opportunamente chiarito che ad agire esclusivamente, tramite diffida accertativa validata, sarà sempre e solo il lavoratore interessato e non, come sostenuto dall'odierno opponente, l'autorità che ha emanato il provvedimento, cioè le strutture periferiche ministeriali, le quali non hanno alcun titolo giuridico in tal senso, data appunto la carenza di legittimazione ad agire. Infatti nella circolare ministeriale viene chiarito che: “il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.” Va quindi segnalato che la diffida accertativa rientra tra i titoli esecutivi di formazione non giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c. essendo sussumibile fra gli atti di natura stragiudiziale, a formazione amministrativa, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo. Inoltre deve rilevarsi che anche l'intestato Tribunale, intervenuto sul punto in un caso identico all'odierno giudizio, ha stabilito, con riferimento alla necessità o meno dell'apposizione della formula esecutiva, che: “la diffida accertativa rientra tra i titoli esecutivi di formazione non giudiziale di cui all'art. 474 n. 2 e, pertanto, non rientra tra i titoli previsti dall'art. 475 c.p.c. (sentenze ed altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale) per i quali è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.” (Trib Caltanissetta sentenza n 354/2020 del 29.10.2020). A tanto consegue, ad avviso di questo Giudice, la reiezione del primo motivo di opposizione.
pag. 7 di 14 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di opposizione, dovendosi sul punto rilevare che avverso la diffida accertativa notificata dalla di Caltanissetta, il sig. proponeva Controparte_2 Pt_1 ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ai sensi dell'art.12 comma 4 del D. Lgs. N° n124/2004, il quale avrebbe dovuto decidere il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione (Cfr. doc 3a) – fascicolo ). Pt_1
Ebbene, l'Ente regionale interpellato dall'odierno opponente non ha mai sospeso, riformato e/o revocato il provvedimento accertativo de quo assunto Parte_ dalla Territoriale di Caltanissetta. Infatti va precisato che se la CP_2 non interviene entro il termini di legge (90 gg.), il ricorso regionale, nel silenzio, si intende respinto essendosi formato il silenzio rigetto. Ciò si è verificato nel caso che ci occupa ed a riprova è stata prodotta dal lavoratore opposto la nota formale del prot. n 15976 del Parte_5
29.05.2023. (all. 6 di parte opposta) Pertanto la diffida accertativa per crediti patrimoniali esecutiva emessa dalla DTL di Caltanissetta in favore dell'odierno opposto è ancora oggi valida ed efficace. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto. Quanto al terzo motivo di opposizione, relativo al merito della pretesa creditoria del sig. , si osserva che anche di recente la Suprema CP_1
Corte di Cassazione (vedi nello specifico, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10663) ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione, anche qualora il dipendente abbia firmato la busta paga. Difatti, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro. L'onere ricade in capo al lavoratore solo nell'ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata. Orbene, nel caso di specie, premesso che il lavoratore, odierno opposto, a mezzo del suo difensore, ha contestato in maniera specifica e tempestiva le pag. 8 di 14 sottoscrizioni apposte sulle buste paga2 e le quietanze3 e che a tale disconoscimento/contestazione non ha fatto seguito alcuna tempestiva istanza di verificazione volta ad accertare l'autenticità di tali documenti e delle relative sottoscrizioni (mancando, peraltro, la produzione dei relativi documenti in originale ed essendo nota l'impossibilità di svolgere una CTU grafologica su mere copie fotostatiche e/o analogiche), deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia assolto agli oneri probatori su di lui gravanti. Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che il sig. ha CP_1 espressamente contestato di aver ricevuto per il periodo dedotto in giudizio pagamenti in contanti o attraverso una carta di debito detta “Carta Tasca”, intestata per di più al sig. (figlio e dipendente dell'odierno CP_3 opponente ) e non al lavoratore odierno opposto. Pt_1
Peraltro, la prova orale articolata (in maniera generica e non circostanziata) dall'opponente non era rilevante ai fini del decidere posto che la diffida accertativa ha come presupposto il mancato pagamento della somma complessiva di €. 10.455,00 di cui €. 1.308,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Settembre 2017, €. 1.280,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Ottobre 2017, €. 1.680,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Novembre 2017, €. 1.930,00 per differenze retributive relative alla busta paga di dicembre 2017, €. 818,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Gennaio 2018, €. 455,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Febbraio 2018, €. 1.340,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Marzo 2018, €. 595,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Aprile 2018 ed €. 1.049,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Maggio 2018. Ad avviso di questo Giudice, inoltre, anche l'utilizzo delle carte aziendali non è conducente alla dimostrazione del pagamento delle retribuzioni, per il duplice profilo dell'utilizzo promiscuo anche da parte di altri dipendenti delle suddette carte aziendali, nonché per il fatto che con le stesse si provvedeva alle spese sostenute in occasione delle trasferte4. Parimenti inconferenti appaiono, poi, le “quietanze di pagamento” prodotte dall'opponente sub. doc. 4 che, oltre ad essere state specificamente contestate dal sig. in relazione alla loro sottoscrizione, riportano anche date e CP_1 periodi che non rientrano nel perimetro temporale oggetto del contendere (settembre 2017/maggio 2018). Potendosi, quindi, considerare attendibili e comprovati i soli pagamenti
“tracciati” (avvenuti mediante bonifici ed assegni bancari) disposti in favore del lavoratore, odierna parte opposta, la situazione contabile, in base alla sue buste paga (qui acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 421 c.p.c.) ed ai pagamenti documentati, può essere così ricostruita5: 1) il sig. , in base alla busta paga relativa al mese di settembre 2017, ha CP_1 maturato una retribuzione netta pari ad €. 2.523,00 data dalla somma dei seguenti importi: € 1.638,00 (acconto) ed €. 885,00 (netto busta) (doc. 2 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di settembre 2017 ha ricevuto solo €. CP_1
1.215,00 (€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 13 Settembre ed €. 915,00 a mezzo assegno bancario emesso in data 9 Ottobre 2017). L'opposto, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di settembre pari ad €. 1.308,00 (€. 2.523,00 - €. 1.215,00); 2) l'odierno opposto, poi, sulla scorta della busta paga relativa al mese di ottobre 2017, ha maturato una retribuzione netta pari ad €. 3.050,00 data dalle somma dei seguenti importi: €. 2.680,00 (acconto) ed €. 370,00 (netto busta) (doc. 3 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di ottobre 2017 ha ricevuto solo €. 1.770,00 CP_1
(€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 17 Ottobre 2017, €. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 25 Ottobre 2017, €. 200,00 a mezzo bonifico effettuato in data 25 Ottobre, €. 600,00 a mezzo bonifico effettuato in data 7 Novembre 2017 ed €. 370,00 a mezzo bonifico effettuato in data 14 Novembre 2017); L'odierno opposto ha diritto, dunque, ancora ad un saldo retribuzione mese di ottobre pari ad €. 1.280,00 (€. 3.050,00 – €. 1.770,00); 3) l'odierno opposto, inoltre, in base alla busta paga relativa al mese di novembre 2017, ha maturato una retribuzione netta pari ad €. 3.457,00 data dalla somma dei seguenti importi: €. 2.840,00 (acconto) ed €. 617,00 (netto in busta) (doc. 4 note di parte opposta dell'11/3/2024); Il sig. in verità per il mese di novembre 2017 ha ricevuto solo € CP_1
1.777,00 (€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 14 novembre 2017, € 600,00 a mezzo bonifico effettuato in data 24 Novembre 2017, €. 260,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 27 Novembre 2017 ed €. 617,00 a mezzo bonifico effettuato in data 12 Dicembre 2017); L'istante, pertanto, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di novembre pari ad €. 1.680,00 (€ 3.457,00 – € 1.777,00). 4) l'odierno resistente, poi, in base alla busta paga relativa al mese di dicembre 2017, ha maturato una retribuzione netta pari ad €. 4.087,45 data dalla somma dei seguenti importi: €. 2.830,00 (acconto) ed €. 1.257,45 (doc. 5 note di parte opposta dell'11/3/2024); Il sig. in verità per il mese di dicembre 2017 ha ricevuto solo €. 2.157,45 CP_1
(€. 900 a mezzo bonifico effettuato il 22 dicembre 2017 ed €. 1.257,45 a mezzo assegno bancario emesso in data 15 Gennaio 2018). Il lavoratore, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di dicembre pari ad €. 1.930,00 (€. 4.087,45 – € 2.157,45).
pag. 11 di 14 5) il lavoratore resistente, poi, in base alla busta paga relativa al mese di gennaio 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.158,00 data dalla somma dei seguenti importi € 1.991,00 (acconto) ed € 167,00 (netto busta) (doc. 6 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di gennaio 2018 ha ricevuto solo €. 1.340,00 CP_1
(€. 600,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 30 Gennaio 2018, €. 200,00 a mezzo bonifico effettuato in data 12 Febbraio 2018 ed €. 540,00 a mezzo assegno bancario emesso in data 13 Febbraio 2018). Il creditore procedente, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di gennaio pari ad €. 818,00 (€. 2.158,00 - €. 1.340,00); 6) il sig. alla luce della busta paga relativa al mese di febbraio 2018 ha CP_1 maturato, altresì, una retribuzione pari ad. €. 805,00 data dalla somma dei seguenti importi €. 521,00 (acconto) ed €. 284,00 (netto busta) (doc. 7 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di febbraio 2018 ha ricevuto solo €. 350,00 CP_1
(€. 350,00 a mezzo bonifico effettuato in data 2 Marzo 2018). Il creditore procedente, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di febbraio pari ad €. 455,00 (€. 805,00 - €. 350,00); 7) l'odierno opposto, poi, avendo riguardo alla busta paga relativa al mese di marzo 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.839,00 data dalla somma dei seguenti importi: €. 2.639,00 (acconto) ed €. 200,00 (netto busta) (doc. 8 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di marzo 2018 ha ricevuto solo €. 1.480,00 CP_1
(€. 680,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 20 Marzo 2018 ed €. 800,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 3 Aprile 2018). Il lavoratore, pertanto, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di marzo pari ad €. 1.359,00 (€. 2.839,00 – €. 1.480,00); 8) l'odierno resistente, inoltre, stando alla busta paga relativa al mese di aprile 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.913,00 data dalla somma dei seguenti importi €. 1.995,00 (acconto) ed €. 918,00 (netto busta) (doc. 9 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di aprile 2018 ha ricevuto solo €. 2.018,00 CP_1
(€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 13 aprile 2018, €. 300,00 a mezzo pag. 12 di 14 bonifico emesso in data 19 Aprile 2018, €. 500,00 a mezzo bonifico effettuato in data 27 Aprile 2018 ed €. 918,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 16 Maggio 2018). Il credito procedente, quindi, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di aprile pari ad €. 895,00 (€. 2.913,00 - €. 2.018,00); 9) il creditore procedente, infine, in base alla busta paga relativa al mese di maggio 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.968,00 data dalla somma dei seguenti importi: € 2.451,00 (acconto) ed € 517,00 (netto busta) (doc. 10 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di maggio 2018 ha ricevuto solo €. 1.619,00 CP_1
(€. 300,00 a mezzo bonifico emesso in data 21 maggio 2018, €. 600,00 a mezzo bonifico emesso in data 31 maggio 2018 ed €. 719,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 17 Giugno 2018). Il sig. , dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di CP_1 maggio pari ad €. 1.349,00 (€. 2.968,00 - €. 1.619,00). Alla luce delle suesposte considerazioni può, dunque, concludersi che il sig.
, nell'atto di precetto opposto, ha correttamente quantificato nella CP_1 somma di €. 10.455,00, il suo credito complessivo, oltre interessi legali dalla data delle singole retribuzioni alla data di redazione del precetto per € 603,05 ed € 482,97 per spese atto di precetto (comprensive di spese generali di studio IVA e CPA) e così per un totale di €. 11.531,02. Nessuna rilevanza in senso contrario alle suesposte considerazioni, può essere attribuita alla denuncia-querela sporta dal sig. nei Parte_1 confronti del lavoratore, odierno opposto, in data 09.10.2025, trattandosi di atto di parte privo, quantomeno allo stato, di riscontri probatori e fondato unicamente sulle asserzioni dell'opponente.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso in opposizione a precetto proposto dal sig. va respinto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni - avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta nell'interesse del lavoratore opposto. pag. 13 di 14
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dal sig. , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta ” e tutte le Parte_1 domande ivi contenute;
- condanna l'opponente a rifondere al sig. le spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. Bologna – Caltanissetta 24/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 14 di 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Le quietanze apparentemente apposte sulle buste paga, peraltro, anche agli occhi di un soggetto non esperto della materia, appaiono il frutto di una grossolana falsificazione, essendo abbastanza evidente che le stesse sono state apposte mediante timbro e/o stampigliatura in epoca successiva alla formazione delle medesime buste e della loro sottoscrizione da 3 Vedi verbale udienza del 11/04/2024 ove si ha modo di leggere: “(…) l'avv. Franzone contesta le sottoscrizioni delle buste paga e delle quietanze”. Tale dichiarazione, ad avviso di questo Giudice, è stata resa nel primo momento utile successivo all'eccezione svolta da parte opponente con le proprie note autorizzate depositate in data 11/03/2024 di volersi avvalere dell'efficacia “liberatoria” delle sottoscrizioni “per quietanza” da parte del lavoratore delle buste paga, prodotte sempre in data 11/03/2024 dallo stesso lavoratore. pag. 9 di 14 4 Circostanze allegate dal lavoratore opposto con la propria memoria di costituzione e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'opponente alla successiva udienza del 16/11/2023, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. 5 Nel corpo del cedolino si concentra lo sviluppo dello stipendio lordo, compresa la parte variabile della retribuzione che riguarda la prestazione resa come lavoratore. Dalla lettura della busta paga risulta indicata tra le varie caselle/riquadri anche quella dell' “ACCONTO”. L'acconto è quella parte dello stipendio netto che il datore avrebbe dovuto versare al lavoratore a cui si aggiunge la quota compresa nella casella “NETTO BUSTA”, sempre evidenziata in giallo, dove risulta la residua parte dello stipendio maturato che il datore avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore . Pertanto lo stipendio netto si compone sommando i valori CP_1 delle due caselle sopra indicate. Questa ricostruzione compiuta dall'opposto nelle note depositate telematicamente in data 11/03/2024 non è stata tempestivamente contestata dall'opponente e, pertanto, può ritenersi acquisita al processo. pag. 10 di 14
(C.F.: ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta ” (P. IVA: con sede in Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta (CL) in Via Ugo Foscolo n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Colasberna ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in Caltanissetta Viale della Regione n 54;
- opponente - E
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Franzone ed elettivamente domiciliato nel proprio studio in Caltanissetta Via Enrico De Nicola n 17;
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 08.09.2023 il sig. notificava, a mezzo pec, atto di CP_1 precetto del 04.09.2023, unitamente alla diffida accertativa per crediti pag. 1 di 14 patrimoniali prot n. 7214 del 21.08.2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Autorità prot n 10113 del 09/11/2020 (All. 1, All. 2 e All. 3 di parte opposta). L'odierno opposto, pertanto, intimava alla , in Parte_2 persona del suo titolare p.t., con sede legale a Caltanissetta, Via Ugo Foscolo n. 23 e con sede operativa a Caltanissetta, Via Salvatore Averna n. 48 (P.Iva
, di pagare entro il termine di 10 gg. dalla notifica del predetto P.IVA_1 atto la somma di €. 10.455,00 oltre interessi legali dalla data delle singole retribuzioni alla data di redazione del precetto per € 603,05 ed € 482,97 per spese atto di precetto (comprensive di spese generali di studio IVA e CPA) e così per un totale di €. 11.531,02. Avverso il predetto atto, il sig. proponeva opposizione ex artt. 615, co.1, Pt_1 cpc e 618 bis cpc chiedendo preliminarmente di sospendere l'eventuale provvisoria esecuzione del titolo esecutivo per asseriti gravi motivi e nel merito l'opponente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di:
“(…) - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la carenza della facoltà del beneficiario di promuovere l'intimazione;
- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la perdita di esecutività del titolo esecutivo in connessione con la presentazione del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17, stesso D. lgs. n. 124/2004, comprovata dalla documentazione allegata;
- ritenere e dichiarare l'insussistenza dei crediti portati dalla diffida accertativa meglio indicata in epigrafe.
- Accogliere la proposta opposizione e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto atto di precetto.
- Con vittoria di spese e compensi di difesa.” A fondamento della spiegata opposizione, il sig. ha Parte_1 eccepito nell'ordine: “
1 - Nullità dell'atto di precetto per mancanza di legittimazione ad agire in capo al soggetto beneficiario dell'accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”; “
2 - Mancanza di esecutività del titolo in forza del quale è stato notificato il precetto”; “
3 - Assenza di ogni posizione debitoria in capo all'opponente – ”. Pt_3
pag. 2 di 14 Quanto al merito della vertenza, l'odierno opponente sostiene, in estrema sintesi, di aver già pagato al sig. quanto a lui spettante per il CP_1 periodo dedotto in giudizio. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente CP_1 contestato la fondatezza degli avversi motivi di opposizione ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia: “(…) Respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese
- Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, il ricorso ex art 615, co. 1, cpc e quindi le difese ed i motivi proposti con l'opposizione;
- Condannare parte opponente al pagamento delle spese di giudizio oltre spese generali di studio, iva e cpa (…)”. La causa, tratta alle udienze del 16/11/2023 e dell'11/04/2024, è stata istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e, dopo il deposito di note esplicative delle difese svolte, è stata rinviata per discussione/decisione all'udienza del 20.01.2026, poi anticipata, per i medesimi incombenti, all'odierna udienza da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito, va disattesa l'istanza, formulata nelle note di trattazione scritta, dall'odierno opponente di riunione alla presente causa di quella recante n° 1442/2025 R.G., avente ad oggetto un'ulteriore opposizione proposta dal sig.
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso il Parte_1 precetto notificatogli dal sig. in data 29.09.2025, per CP_1 complessivi € 12.108,21, fondato — ancora una volta — sulla diffida accertativa prot. 7214/2020. Al riguardo, si osserva che benché tali procedimenti, autonomi e distinti (diverso essendo l'atto di precetto opposto), presentino ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, l'invocata riunione si palesa palesemente contraria a ragioni di economica processuale, tenuto del diverso stato delle cause de quibus. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”.
pag. 3 di 14 La decisione circa la riunione delle cause, quindi, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo (essa è quindi insindacabile in sede di legittimità). Anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “(…) l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità”(Cass. civ. n. 1697/2008 del 25 gennaio 2008). Sotto altro e concorrente profilo, si evidenzia, inoltre, che essendo la causa n° 1442/2025 R.G., quella più recente e, quindi, quella eventualmente da riunire alla presente, sarebbe stato il Giudice assegnatario di tale procedimento a poterne disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per valutare un'eventuale riunione delle cause de quibus ai sensi dell'art. 274, 2° co., c.p.c. ma tanto non risulta accaduto. Ciò posto, quanto al merito della vertenza, rileva il Tribunale che l'opposizione a precetto proposta dal sig. , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Quanto al primo motivo di opposizione, appare opportuno ricordare che l'istituto della diffida accertativa è disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 124/2004, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che: “(...)
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, pag. 4 di 14 notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, ((oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”1. Operando una ricostruzione sistematica della disposizione bisogna distinguere tra rimedi esperibili in via stragiudiziale e rimedi esperibili in via giudiziale avverso la diffida accertativa. In un momento antecedente alla convalida della diffida ed entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al datore di lavoro è infatti riconosciuta la facoltà di promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro o in alternativa ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. La mancata attivazione nel termine di cui sopra, il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di tentativo di conciliazione o il rigetto del ricorso conducono poi alla validazione della diffida con efficacia di titolo esecutivo ai sensi del co.
3. Una volta resa esecutiva con provvedimento del Direttore della DTL, l'art. 12, co. 4, del d.lgs. 124/2004 consente al datore di lavoro di impugnare la 1 il quarto comma è stato abrogato dal d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020. pag. 5 di 14 medesima diffida, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del d.lgs. 124/2004, con ricorso amministrativo gerarchico improprio. Nonostante il silenzio della normativa sul punto, deve ormai ritenersi pacifica la possibilità di esercitare anche rimedi di natura giurisdizionale avverso la diffida accertativa e ciò in osservanza dei corollari del principio costituzionale di effettività della tutela giudiziale di cui all'art. 24, co. 2, Costituzione. Nessun dubbio ricorre allorquando il lavoratore beneficiato dalla diffida abbia proceduto a mettere in esecuzione il formato titolo esecutivo mediante notifica di rituale precetto: in questo caso, infatti, il datore di lavoro potrà contestare il credito e denunciare l'infondatezza della pretesa con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sede nella quale l'accertamento in merito all'idoneità del titolo risulta preliminare alla decisione sui motivi della stessa opposizione. Allo stato deve, invero, ritenersi che siano venuti meno anche i dubbi relativi alla facoltà di esperire autonoma azione di accertamento negativo avverso la diffida accertativa validata dal Direttore della DTL allorquando i lavoratori non abbiano dichiarato di volere procedere all'esecuzione mediante notifica di precetto. Come affermato da recente pronuncia della Suprema Corte, infatti, la facoltà di proporre azione di accertamento negativo deve a maggior ragione riconoscersi nel caso “in cui non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori- pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto- di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve allora essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa” (Cass. 30 ottobre 2023, n. 30119). Pur in assenza della promozione di attività prodromica all'esecuzione della diffida da parte dei lavoratori, è configurabile infatti in capo al datore di lavoro un interesse attuale e concreto alla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti (anche se non implicante l'attuale verificarsi della pag. 6 di 14 lesione del diritto), interesse legittimante l'esercizio dell'azione di accertamento negativo (tra le altre si veda Cass. 26 maggio 2008, n. 13556). Così inquadrata la materia oggetto del contendere, non vi è dubbio che, esaurito l'iter procedimentale di formazione del provvedimento accertativo de quo, il soggetto legittimato ad intraprendere l'azione esecutiva in base al titolo divenuto esecutivo è solo il lavoratore titolare del credito di lavoro da esso accertato. In proposito si evidenzia, peraltro, che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2004 ha opportunamente chiarito che ad agire esclusivamente, tramite diffida accertativa validata, sarà sempre e solo il lavoratore interessato e non, come sostenuto dall'odierno opponente, l'autorità che ha emanato il provvedimento, cioè le strutture periferiche ministeriali, le quali non hanno alcun titolo giuridico in tal senso, data appunto la carenza di legittimazione ad agire. Infatti nella circolare ministeriale viene chiarito che: “il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.” Va quindi segnalato che la diffida accertativa rientra tra i titoli esecutivi di formazione non giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c. essendo sussumibile fra gli atti di natura stragiudiziale, a formazione amministrativa, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo. Inoltre deve rilevarsi che anche l'intestato Tribunale, intervenuto sul punto in un caso identico all'odierno giudizio, ha stabilito, con riferimento alla necessità o meno dell'apposizione della formula esecutiva, che: “la diffida accertativa rientra tra i titoli esecutivi di formazione non giudiziale di cui all'art. 474 n. 2 e, pertanto, non rientra tra i titoli previsti dall'art. 475 c.p.c. (sentenze ed altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale) per i quali è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.” (Trib Caltanissetta sentenza n 354/2020 del 29.10.2020). A tanto consegue, ad avviso di questo Giudice, la reiezione del primo motivo di opposizione.
pag. 7 di 14 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di opposizione, dovendosi sul punto rilevare che avverso la diffida accertativa notificata dalla di Caltanissetta, il sig. proponeva Controparte_2 Pt_1 ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ai sensi dell'art.12 comma 4 del D. Lgs. N° n124/2004, il quale avrebbe dovuto decidere il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione (Cfr. doc 3a) – fascicolo ). Pt_1
Ebbene, l'Ente regionale interpellato dall'odierno opponente non ha mai sospeso, riformato e/o revocato il provvedimento accertativo de quo assunto Parte_ dalla Territoriale di Caltanissetta. Infatti va precisato che se la CP_2 non interviene entro il termini di legge (90 gg.), il ricorso regionale, nel silenzio, si intende respinto essendosi formato il silenzio rigetto. Ciò si è verificato nel caso che ci occupa ed a riprova è stata prodotta dal lavoratore opposto la nota formale del prot. n 15976 del Parte_5
29.05.2023. (all. 6 di parte opposta) Pertanto la diffida accertativa per crediti patrimoniali esecutiva emessa dalla DTL di Caltanissetta in favore dell'odierno opposto è ancora oggi valida ed efficace. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto. Quanto al terzo motivo di opposizione, relativo al merito della pretesa creditoria del sig. , si osserva che anche di recente la Suprema CP_1
Corte di Cassazione (vedi nello specifico, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10663) ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione, anche qualora il dipendente abbia firmato la busta paga. Difatti, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro. L'onere ricade in capo al lavoratore solo nell'ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata. Orbene, nel caso di specie, premesso che il lavoratore, odierno opposto, a mezzo del suo difensore, ha contestato in maniera specifica e tempestiva le pag. 8 di 14 sottoscrizioni apposte sulle buste paga2 e le quietanze3 e che a tale disconoscimento/contestazione non ha fatto seguito alcuna tempestiva istanza di verificazione volta ad accertare l'autenticità di tali documenti e delle relative sottoscrizioni (mancando, peraltro, la produzione dei relativi documenti in originale ed essendo nota l'impossibilità di svolgere una CTU grafologica su mere copie fotostatiche e/o analogiche), deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia assolto agli oneri probatori su di lui gravanti. Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che il sig. ha CP_1 espressamente contestato di aver ricevuto per il periodo dedotto in giudizio pagamenti in contanti o attraverso una carta di debito detta “Carta Tasca”, intestata per di più al sig. (figlio e dipendente dell'odierno CP_3 opponente ) e non al lavoratore odierno opposto. Pt_1
Peraltro, la prova orale articolata (in maniera generica e non circostanziata) dall'opponente non era rilevante ai fini del decidere posto che la diffida accertativa ha come presupposto il mancato pagamento della somma complessiva di €. 10.455,00 di cui €. 1.308,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Settembre 2017, €. 1.280,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Ottobre 2017, €. 1.680,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Novembre 2017, €. 1.930,00 per differenze retributive relative alla busta paga di dicembre 2017, €. 818,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Gennaio 2018, €. 455,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Febbraio 2018, €. 1.340,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Marzo 2018, €. 595,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Aprile 2018 ed €. 1.049,00 per differenze retributive relative alla busta paga di Maggio 2018. Ad avviso di questo Giudice, inoltre, anche l'utilizzo delle carte aziendali non è conducente alla dimostrazione del pagamento delle retribuzioni, per il duplice profilo dell'utilizzo promiscuo anche da parte di altri dipendenti delle suddette carte aziendali, nonché per il fatto che con le stesse si provvedeva alle spese sostenute in occasione delle trasferte4. Parimenti inconferenti appaiono, poi, le “quietanze di pagamento” prodotte dall'opponente sub. doc. 4 che, oltre ad essere state specificamente contestate dal sig. in relazione alla loro sottoscrizione, riportano anche date e CP_1 periodi che non rientrano nel perimetro temporale oggetto del contendere (settembre 2017/maggio 2018). Potendosi, quindi, considerare attendibili e comprovati i soli pagamenti
“tracciati” (avvenuti mediante bonifici ed assegni bancari) disposti in favore del lavoratore, odierna parte opposta, la situazione contabile, in base alla sue buste paga (qui acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 421 c.p.c.) ed ai pagamenti documentati, può essere così ricostruita5: 1) il sig. , in base alla busta paga relativa al mese di settembre 2017, ha CP_1 maturato una retribuzione netta pari ad €. 2.523,00 data dalla somma dei seguenti importi: € 1.638,00 (acconto) ed €. 885,00 (netto busta) (doc. 2 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di settembre 2017 ha ricevuto solo €. CP_1
1.215,00 (€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 13 Settembre ed €. 915,00 a mezzo assegno bancario emesso in data 9 Ottobre 2017). L'opposto, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di settembre pari ad €. 1.308,00 (€. 2.523,00 - €. 1.215,00); 2) l'odierno opposto, poi, sulla scorta della busta paga relativa al mese di ottobre 2017, ha maturato una retribuzione netta pari ad €. 3.050,00 data dalle somma dei seguenti importi: €. 2.680,00 (acconto) ed €. 370,00 (netto busta) (doc. 3 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di ottobre 2017 ha ricevuto solo €. 1.770,00 CP_1
(€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 17 Ottobre 2017, €. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 25 Ottobre 2017, €. 200,00 a mezzo bonifico effettuato in data 25 Ottobre, €. 600,00 a mezzo bonifico effettuato in data 7 Novembre 2017 ed €. 370,00 a mezzo bonifico effettuato in data 14 Novembre 2017); L'odierno opposto ha diritto, dunque, ancora ad un saldo retribuzione mese di ottobre pari ad €. 1.280,00 (€. 3.050,00 – €. 1.770,00); 3) l'odierno opposto, inoltre, in base alla busta paga relativa al mese di novembre 2017, ha maturato una retribuzione netta pari ad €. 3.457,00 data dalla somma dei seguenti importi: €. 2.840,00 (acconto) ed €. 617,00 (netto in busta) (doc. 4 note di parte opposta dell'11/3/2024); Il sig. in verità per il mese di novembre 2017 ha ricevuto solo € CP_1
1.777,00 (€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 14 novembre 2017, € 600,00 a mezzo bonifico effettuato in data 24 Novembre 2017, €. 260,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 27 Novembre 2017 ed €. 617,00 a mezzo bonifico effettuato in data 12 Dicembre 2017); L'istante, pertanto, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di novembre pari ad €. 1.680,00 (€ 3.457,00 – € 1.777,00). 4) l'odierno resistente, poi, in base alla busta paga relativa al mese di dicembre 2017, ha maturato una retribuzione netta pari ad €. 4.087,45 data dalla somma dei seguenti importi: €. 2.830,00 (acconto) ed €. 1.257,45 (doc. 5 note di parte opposta dell'11/3/2024); Il sig. in verità per il mese di dicembre 2017 ha ricevuto solo €. 2.157,45 CP_1
(€. 900 a mezzo bonifico effettuato il 22 dicembre 2017 ed €. 1.257,45 a mezzo assegno bancario emesso in data 15 Gennaio 2018). Il lavoratore, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di dicembre pari ad €. 1.930,00 (€. 4.087,45 – € 2.157,45).
pag. 11 di 14 5) il lavoratore resistente, poi, in base alla busta paga relativa al mese di gennaio 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.158,00 data dalla somma dei seguenti importi € 1.991,00 (acconto) ed € 167,00 (netto busta) (doc. 6 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di gennaio 2018 ha ricevuto solo €. 1.340,00 CP_1
(€. 600,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 30 Gennaio 2018, €. 200,00 a mezzo bonifico effettuato in data 12 Febbraio 2018 ed €. 540,00 a mezzo assegno bancario emesso in data 13 Febbraio 2018). Il creditore procedente, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di gennaio pari ad €. 818,00 (€. 2.158,00 - €. 1.340,00); 6) il sig. alla luce della busta paga relativa al mese di febbraio 2018 ha CP_1 maturato, altresì, una retribuzione pari ad. €. 805,00 data dalla somma dei seguenti importi €. 521,00 (acconto) ed €. 284,00 (netto busta) (doc. 7 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di febbraio 2018 ha ricevuto solo €. 350,00 CP_1
(€. 350,00 a mezzo bonifico effettuato in data 2 Marzo 2018). Il creditore procedente, dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di febbraio pari ad €. 455,00 (€. 805,00 - €. 350,00); 7) l'odierno opposto, poi, avendo riguardo alla busta paga relativa al mese di marzo 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.839,00 data dalla somma dei seguenti importi: €. 2.639,00 (acconto) ed €. 200,00 (netto busta) (doc. 8 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di marzo 2018 ha ricevuto solo €. 1.480,00 CP_1
(€. 680,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 20 Marzo 2018 ed €. 800,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 3 Aprile 2018). Il lavoratore, pertanto, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di marzo pari ad €. 1.359,00 (€. 2.839,00 – €. 1.480,00); 8) l'odierno resistente, inoltre, stando alla busta paga relativa al mese di aprile 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.913,00 data dalla somma dei seguenti importi €. 1.995,00 (acconto) ed €. 918,00 (netto busta) (doc. 9 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di aprile 2018 ha ricevuto solo €. 2.018,00 CP_1
(€. 300,00 a mezzo bonifico effettuato in data 13 aprile 2018, €. 300,00 a mezzo pag. 12 di 14 bonifico emesso in data 19 Aprile 2018, €. 500,00 a mezzo bonifico effettuato in data 27 Aprile 2018 ed €. 918,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 16 Maggio 2018). Il credito procedente, quindi, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di aprile pari ad €. 895,00 (€. 2.913,00 - €. 2.018,00); 9) il creditore procedente, infine, in base alla busta paga relativa al mese di maggio 2018, ha maturato una retribuzione pari ad €. 2.968,00 data dalla somma dei seguenti importi: € 2.451,00 (acconto) ed € 517,00 (netto busta) (doc. 10 note di parte opposta dell'11/3/2024). Il sig. in verità per il mese di maggio 2018 ha ricevuto solo €. 1.619,00 CP_1
(€. 300,00 a mezzo bonifico emesso in data 21 maggio 2018, €. 600,00 a mezzo bonifico emesso in data 31 maggio 2018 ed €. 719,00 a mezzo di assegno bancario emesso in data 17 Giugno 2018). Il sig. , dunque, ha diritto ancora ad un saldo retribuzione mese di CP_1 maggio pari ad €. 1.349,00 (€. 2.968,00 - €. 1.619,00). Alla luce delle suesposte considerazioni può, dunque, concludersi che il sig.
, nell'atto di precetto opposto, ha correttamente quantificato nella CP_1 somma di €. 10.455,00, il suo credito complessivo, oltre interessi legali dalla data delle singole retribuzioni alla data di redazione del precetto per € 603,05 ed € 482,97 per spese atto di precetto (comprensive di spese generali di studio IVA e CPA) e così per un totale di €. 11.531,02. Nessuna rilevanza in senso contrario alle suesposte considerazioni, può essere attribuita alla denuncia-querela sporta dal sig. nei Parte_1 confronti del lavoratore, odierno opposto, in data 09.10.2025, trattandosi di atto di parte privo, quantomeno allo stato, di riscontri probatori e fondato unicamente sulle asserzioni dell'opponente.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso in opposizione a precetto proposto dal sig. va respinto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni - avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta nell'interesse del lavoratore opposto. pag. 13 di 14
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dal sig. , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta ” e tutte le Parte_1 domande ivi contenute;
- condanna l'opponente a rifondere al sig. le spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. Bologna – Caltanissetta 24/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 14 di 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Le quietanze apparentemente apposte sulle buste paga, peraltro, anche agli occhi di un soggetto non esperto della materia, appaiono il frutto di una grossolana falsificazione, essendo abbastanza evidente che le stesse sono state apposte mediante timbro e/o stampigliatura in epoca successiva alla formazione delle medesime buste e della loro sottoscrizione da 3 Vedi verbale udienza del 11/04/2024 ove si ha modo di leggere: “(…) l'avv. Franzone contesta le sottoscrizioni delle buste paga e delle quietanze”. Tale dichiarazione, ad avviso di questo Giudice, è stata resa nel primo momento utile successivo all'eccezione svolta da parte opponente con le proprie note autorizzate depositate in data 11/03/2024 di volersi avvalere dell'efficacia “liberatoria” delle sottoscrizioni “per quietanza” da parte del lavoratore delle buste paga, prodotte sempre in data 11/03/2024 dallo stesso lavoratore. pag. 9 di 14 4 Circostanze allegate dal lavoratore opposto con la propria memoria di costituzione e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'opponente alla successiva udienza del 16/11/2023, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. 5 Nel corpo del cedolino si concentra lo sviluppo dello stipendio lordo, compresa la parte variabile della retribuzione che riguarda la prestazione resa come lavoratore. Dalla lettura della busta paga risulta indicata tra le varie caselle/riquadri anche quella dell' “ACCONTO”. L'acconto è quella parte dello stipendio netto che il datore avrebbe dovuto versare al lavoratore a cui si aggiunge la quota compresa nella casella “NETTO BUSTA”, sempre evidenziata in giallo, dove risulta la residua parte dello stipendio maturato che il datore avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore . Pertanto lo stipendio netto si compone sommando i valori CP_1 delle due caselle sopra indicate. Questa ricostruzione compiuta dall'opposto nelle note depositate telematicamente in data 11/03/2024 non è stata tempestivamente contestata dall'opponente e, pertanto, può ritenersi acquisita al processo. pag. 10 di 14