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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8789/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8789/2020 promossa da:
( ), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
) rappresentati e difesi dall'avv. PI VA GN, elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliati in VIA MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145, CATANIA
contro
( rappresentata e difese dall'avv. FRANCO MARIA Controparte_1 C.F._7
MERLINO, elettivamente domiciliata come da procura alle liti in atti e proseguito da
( ), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
pagina 1 di 6 ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
) rappresentati e difesi dall'avv. PI VA GN, elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliati in VIA MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145, CATANIA
e da
( ), ), Parte_7 C.F._8 Parte_8 C.F._9
), ) e Parte_9 C.F._10 Parte_10 C.F._11
) – nella qualità di eredi universali di Parte_11 C.F._12 PT
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Belpasso in data 11 aprile 2023 -
[...] rappresentati e difesi dall'avv. PI VA GN, elettivamente domiciliati in VIA MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145, CATANIA
nei confronti di
( – nella qualità di Controparte_2 C.F._13 procuratore speciale di Controparte_3
( -, ( ) – C.F._14 Parte_12 C.F._15 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
( ) - e Controparte_4 C.F._16 Controparte_2
( – nella qualità di esercente la responsabilità
[...] C.F._13 genitoriale nei confronti di Controparte_4
( ) -, tutti nella qualità di eredi universali di , nata a C.F._16 Controparte_1
Francofonte in data 29 novembre 1943 e deceduta a NI in data 30 aprile 2022, rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 18, CATANIA
( ), Controparte_5 C.F._17 Parte_13
( ), ( ), C.F._18 Controparte_6 C.F._19 CP_4 [...]
( ), ) e PT4 C.F._20 Controparte_7 C.F._21
) - nella qualità di eredi universali di Controparte_8 C.F._22 [...]
, nata a [...] in data [...] e deceduta a NI in data 30 aprile CP_1
2022 - rappresentati e difesi dall'avv. GAETANO FORCELLA e dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, elettivamente domiciliati in VIA PASUBIO 18, CATANIA
) - nella qualità di erede universale di Parte_15 C.F._23 [...]
, nata a [...] in data [...] e deceduta a NI in data 30 aprile CP_1
2022 - rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 18, CATANIA
e con l'intervento di
AVV. LIDIA CONSOLI – nella qualità di esecutore testamentario di , nata a Controparte_1
Francofonte in data 29 novembre 1943 e deceduta a NI in data 30 aprile 2022 – rappresentata e difesa da se stessa, elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRO MANZONI 82/A,
VALVERDE
pagina 2 di 6 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 settembre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il collegio procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
1.1. Deve accogliersi la domanda con la quale gli attori (e, per esso, i di lui eredi Parte_1 universali , , e , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 intervenuti in corso di causa con comparsa di costituzione depositata in data 25 maggio 2023 a seguito del decesso del suddetto attore in data 11 aprile 2023), , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno chiesto la revocazione per sopravvenienza di prole Parte_5 Parte_6 delle disposizioni a titolo universale di cui al testamento pubblico di (nato a [...] Persona_1 in data 14 luglio 1929 e deceduto in Viagrande in data 30 maggio 2017), ricevuto in data 17 febbraio
2011 dal notaio dei Distretti notarili riuniti di NI e LT (rep. atti di ultima Persona_2 volontà n. 127) e passato dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio generale degli atti tra vivi in data 8 giugno 2017 (rep arch. 10422 – rep. notaio 34737) – cfr. doc. 1 di parte attrice.
Infatti, conformemente alle conclusioni a suo tempo svolte sul punto anche dalla convenuta
[...]
(successivamente deceduta in corso di causa in data 30 aprile 2022 ed in luogo della quale si CP_1 sono costituiti in giudizio , , , Controparte_5 Parte_13 Controparte_6 Controparte_9
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_15 Controparte_2
– nella qualità di procuratore speciale di -,
[...] Controparte_3 [...] e – questi ultimi quali esercente la Parte_12 Controparte_2 responsabilità genitoriale nei confronti di -, tutti nella qualità di eredi Controparte_4 universali della signora), in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, co. I c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio, ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto degli artt. 277, co. I e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza (Cass. 169/2018).
Nel caso di specie, con sentenza n. 2628/2019 la I Sezione Civile dell'intestato ufficio, in accoglimento della relativa azione promossa dagli odierni attori nel procedimento iscritto al n. R.G.A.C. 7418/2017, ebbe a dichiarare che , , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 erano figli del defunto : è pertanto evidente che, ai sensi Parte_6 Persona_1 dell'art. 687, co. I c.c., la disposizione mortis causa con la quale il suddetto de cuius nominò
[...]
(già moglie del medesimo) quale propria erede universale è revocata di diritto, con CP_1 conseguente operatività, nel caso di specie, delle disposizioni dettate in materia di successione legittima. Sotto tale ultimo profilo, l'art. 581 c.c. prevede che, quando con il coniuge concorrono più figli, al primo spetta un terzo dell'asse ed alla prole i restanti due terzi: deve pertanto dichiararsi che PT
(nato a [...] in data [...] e deceduto a Belpasso in data 11 aprile 2023) – e, per
[...] esso, i di lui eredi universali (nata a [...] in data [...]), Parte_7 Parte_8
(nato a [...] in data [...]), (nato a NI in [...] 1° aprile 1975), Parte_9
(nato a [...] in data [...]) e (nata a NI in [...] 21 Parte_10 Parte_11
pagina 3 di 6 giugno 1973) -, (nato a [...] in data [...]), (nata a [...] Parte_2 Parte_3 in data 21 gennaio 1959), (nata a [...] in data [...]), (nato a Parte_4 Parte_5
NI in data 4 settembre 1962) e (nata a [...] in data [...]) sono Parte_6 eredi universali legittimi del defunto . Persona_1
1.2. Deve invece rigettarsi la domanda attorea di revocazione per sopravvenienza di figli delle donazioni di seguito specificate. Infatti, come a suo tempo eccepito dalla convenuta nelle proprie difese, gli odierni Controparte_1 attori sono carenti della legittimazione attiva a proporre siffatta domanda. Allegano i e la che, ai sensi dell'art. 803 c.c., le donazioni pacificamente effettuate PT Parte_6 dal de cuius a favore della consorte nelle date del 24 giugno 2011, del 28 febbraio 2012 e del 4 ottobre
2012 – e con le quali beneficiò della proprietà dei fabbricati e Persona_3 Controparte_1 terreni meglio descritti a pagg.
3-4 della citazione – devono essere revocate in virtù della sopravvenienza di prole attestata dalla menzionata sentenza n. 2628/2019 resa dalla I Sezione Civile dell'intestato ufficio e che accolse l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità a suo tempo promossa dagli odierni attori in separato giudizio.
Tuttavia, è opinione del collegio che gli attori – in quanto eredi universali del donante – non siano legittimati ad avanzare siffatta pretesa: l'art. 803 c.c., infatti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, detta una disposizione a tutela, in primo luogo, dello stesso donante (il quale vede così garantito un vero e proprio ius poenitendi rispetto alla formalizzazione di precedenti atti liberali a beneficio di terzi) e, in buona sostanza, a tutela di un intimo e profondo sentire dell'essere umano (vale a dire, l'amore filiale) – sentire che, inevitabilmente, non era stato adeguatamente valutato dal donante che non avesse ancora avuto figli o che ignorasse di averne (Cass. 5345/2017).
Così opinando, non può allora riconoscersi agli eredi del donante alcuna legittimazione a proporre, in qualità di successori universali dello stesso, quell'azione che non era stata proposta dallo stesso dante causa in vita e ciò perché, ove si pervenisse all'opposta conclusione, l'applicazione dell'art. 803 c.c. non avrebbe luogo (come, in realtà, dovrebbe essere) a tutela di un interesse morale che lo stesso donante non aveva potuto in precedenza adeguatamente valutare, ma esclusivamente a tutela di un interesse patrimoniale dei suoi aventi mortis causa - e, per giunta, contro la stessa volontà espressa dal donante negli atti di liberalità in questione.
Nel caso di specie, a ben vedere, gli eredi del agiscono a tutela di un loro esclusivo interesse Per_1 patrimoniale – teso, cioè, ad avocare alla massa relitta dal de cuius i beni oggetto delle donazioni da quest'ultimo effettuate nelle date del 24 giugno 2011, del 28 febbraio 2012 e del 4 ottobre 2012 -, del tutto in contrasto con la volontà e l'interesse del loro dante causa: del resto, la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti è preclusa proprio laddove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio o di un discendente legittimo
(Cass. 5345/2017) – ciò che può peraltro affermarsi nel caso di specie quanto meno con riguardo alla consapevolezza che ebbe ripetutamente ad esprimere in vita in relazione alla Persona_1 paternità della figlia (e odierna attrice) (cfr. doc. 15 in allegato alla memoria Parte_6 ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. della convenuta ). Controparte_1
La domanda è pertanto respinta.
1.3. Deve inoltre respingersi la domanda con la quale gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. delle operazioni – qualificate dagli stessi alla stregua di donazioni dirette – di trasferimento di denaro operate in data 20 febbraio 2012, 10 settembre 2012 e 15 febbraio pagina 4 di 6 2013 dal de cuius sul conto corrente bancario cointestato a questi ed alla consorte , per Controparte_1 complessivi € 5.581.927,48 (cfr. docc. 6, 7 e 9 di parte attrice). È opinione del collegio che non possa dubitarsi dell'animus donandi sotteso agli ingenti trasferimenti di liquidità effettuati da tra il 2012 ed il 2013 sul conto corrente bancario n. Persona_1
0453301294391 acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, non solo perché è pacifica la co- intestazione di tale rapporto in capo a questi ed alla defunta moglie, ma perché è altrettanto pacifico che, all'epoca, la non avesse occupazione di sorta, sicché siffatta provvista finanziaria non CP_1 poteva che essere unicamente frutto dell'attività imprenditoriale condotta dal marito, affermato costruttore edile del comprensorio etneo.
Non solo: appare obiettivamente contestabile quanto rassegnato dalla stessa nelle proprie CP_1 difese – e, cioè, che tali rimesse furono unicamente funzionali a garantire la liquidità necessaria “[…] per pagamenti personali riferibili alla […] attività imprenditoriale […]” del de cuius (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto : i coniugi, infatti, erano Controparte_1 pacificamente in regime di separazione dei beni, il che non poteva che essere deputato a tutelare la stabilità patrimoniale e finanziaria del ménage famigliare rispetto ai rischi assunti dallo stesso Per_1 nell'ambito della propria attività professionale – ciò che rende pertanto improbabile la circostanza per cui il medesimo avrebbe continuativamente utilizzato un conto corrente bancario cointestato con la moglie per operare pagamenti connessi a tale attività. E, del resto, non sfuggirà che da quello stesso conto la pacificamente prelevò un importo pari proprio ad una delle somme precedentemente CP_1 veicolate dal de cuius ed oggetto della domanda all'esame del collegio – trattasi dell'ammontare di € 3.400.000,00 depositato dal sul conto cointestato in data 10 settembre 2012 (cfr. doc. 7 di Per_1 parte attrice), quello stesso ammontare che pochi giorno dopo la avrebbe girato a se stessa CP_1 con apposito assegno bancario, precisamente in data 13 settembre 2012 (cfr. docc.
7-8 di parte attrice).
Tuttavia, siffatte operazioni contabili, così come congegnate, non appaiono ascriversi al novero delle donazioni dirette, bensì a quello delle donazioni indirette (e ciò, quanto meno, per un ammontare pari alla metà di ciascuna somma depositata dal de cuius sul conto corrente cointestato con la moglie).
Infatti, il precedente giurisprudenziale menzionato da parte attrice nelle proprie difese (Cass. 18725/2017) attiene ad un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante direttamente a quello del beneficiario, mentre nel caso di specie il de cuius ebbe a veicolare le somme sopra menzionate disinvestendo alcuni dossier titoli a lui intestati per poi depositare la relativa provvista finanziaria su di un conto corrente bancario riferibile anche alla consorte (ciò che, del resto, consentì allo stesso de cuius di continuare a disporre della suddetta provvista); la di fatto beneficiò poi della contitolarità di tali somme (e, così, della presunzione CP_1 di solidarietà attiva ex art. 1854 c.c.), prelevando altresì parte del complessivo importo depositato dal coniuge.
Tutto ciò, a ben vedere, sottende una serie di trasferimenti di denaro sì donationis causa, ma che, lungi dall'annoverare i requisiti formali propri della donazione di non modico valore, furono pur sempre utilizzati dai coniugi come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di negozi con causa tipica differente, un risultato pratico da questi divergente (che è poi, in ultima istanza, la ratio stessa della donazione indiretta: Cass. 23127/2021) e non sfuggendo che, come già detto in precedenza, il de cuius continuò a disporre della (con)titolarità di tali somme per effetto del loro deposito sul conto comune.
Tali considerazioni consentono di disattendere le doglianze attoree in punto di violazione dei requisiti di forma previsti dalla legge per le donazioni (dirette): la domanda è pertanto respinta.
2. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di mediazione connesse alle domande ed eccezioni deliberate dal collegio con la presente sentenza, giusto quanto previsto dall'art. 92, co. II c.p.c.
pagina 5 di 6 3. Deve infine disporsi la rimessione sul ruolo del processo per l'ulteriore istruzione delle residue domande ed eccezioni formulate dalle parti, come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale nella composizione collegiale di cui in epigrafe,
1. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. revoca ogni disposizione di cui al testamento pubblico di (nato a Persona_1
NI in data 14 luglio 1929 e deceduto in Viagrande in data 30 maggio 2017), ricevuto in data 17 febbraio 2011 dal notaio dei Distretti notarili riuniti di Persona_2
NI e LT (rep. atti di ultima volontà n. 127) e passato dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio generale degli atti tra vivi in data 8 giugno 2017
(rep arch. 10422 – rep. notaio 34737), e, per l'effetto, dichiara che (nato a Parte_1
NI in data 27 aprile 1954 e deceduto a Belpasso in data 11 aprile 2023) – e, per esso, i di lui eredi universali (nata a [...] in data [...]), Parte_7
(nato a [...] in data [...]), (nato a [...] Parte_8 Parte_9 in data 1° aprile 1975), (nato a [...] in data [...]) e Parte_10
(nata a [...] in data [...]) -, (nato a Parte_11 Parte_2
NI in data 9 luglio 1957), (nata a NI in [...] 21 gennaio Parte_3
1959), (nata a [...] in data [...]), (nato a Parte_4 Parte_5
NI in data 4 settembre 1962) e (nata a NI in [...] 8 Parte_6 luglio 1971) sono eredi universali legittimi di (nato a NI in [...] Persona_1
14 luglio 1929 e deceduto in Viagrande in data 30 maggio 2017);
b. rigetta la domanda di revocazione per sopravvenienza di figli delle donazioni meglio specificate al § 1.2 della superiore motivazione;
c. rigetta la domanda di declaratoria di nullità per difetto di forma delle donazioni meglio specificate al § 1.3 della superiore motivazione;
d. compensa le spese di lite e di mediazione relative alle superiori domande;
2. non definitivamente pronunciando sulle residue domande ed eccezioni proposte dalle parti, dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
Così deciso in NI dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio del 13 febbraio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8789/2020 promossa da:
( ), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
) rappresentati e difesi dall'avv. PI VA GN, elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliati in VIA MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145, CATANIA
contro
( rappresentata e difese dall'avv. FRANCO MARIA Controparte_1 C.F._7
MERLINO, elettivamente domiciliata come da procura alle liti in atti e proseguito da
( ), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
pagina 1 di 6 ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
) rappresentati e difesi dall'avv. PI VA GN, elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliati in VIA MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145, CATANIA
e da
( ), ), Parte_7 C.F._8 Parte_8 C.F._9
), ) e Parte_9 C.F._10 Parte_10 C.F._11
) – nella qualità di eredi universali di Parte_11 C.F._12 PT
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Belpasso in data 11 aprile 2023 -
[...] rappresentati e difesi dall'avv. PI VA GN, elettivamente domiciliati in VIA MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145, CATANIA
nei confronti di
( – nella qualità di Controparte_2 C.F._13 procuratore speciale di Controparte_3
( -, ( ) – C.F._14 Parte_12 C.F._15 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
( ) - e Controparte_4 C.F._16 Controparte_2
( – nella qualità di esercente la responsabilità
[...] C.F._13 genitoriale nei confronti di Controparte_4
( ) -, tutti nella qualità di eredi universali di , nata a C.F._16 Controparte_1
Francofonte in data 29 novembre 1943 e deceduta a NI in data 30 aprile 2022, rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 18, CATANIA
( ), Controparte_5 C.F._17 Parte_13
( ), ( ), C.F._18 Controparte_6 C.F._19 CP_4 [...]
( ), ) e PT4 C.F._20 Controparte_7 C.F._21
) - nella qualità di eredi universali di Controparte_8 C.F._22 [...]
, nata a [...] in data [...] e deceduta a NI in data 30 aprile CP_1
2022 - rappresentati e difesi dall'avv. GAETANO FORCELLA e dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, elettivamente domiciliati in VIA PASUBIO 18, CATANIA
) - nella qualità di erede universale di Parte_15 C.F._23 [...]
, nata a [...] in data [...] e deceduta a NI in data 30 aprile CP_1
2022 - rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 18, CATANIA
e con l'intervento di
AVV. LIDIA CONSOLI – nella qualità di esecutore testamentario di , nata a Controparte_1
Francofonte in data 29 novembre 1943 e deceduta a NI in data 30 aprile 2022 – rappresentata e difesa da se stessa, elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRO MANZONI 82/A,
VALVERDE
pagina 2 di 6 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 settembre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il collegio procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
1.1. Deve accogliersi la domanda con la quale gli attori (e, per esso, i di lui eredi Parte_1 universali , , e , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 intervenuti in corso di causa con comparsa di costituzione depositata in data 25 maggio 2023 a seguito del decesso del suddetto attore in data 11 aprile 2023), , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno chiesto la revocazione per sopravvenienza di prole Parte_5 Parte_6 delle disposizioni a titolo universale di cui al testamento pubblico di (nato a [...] Persona_1 in data 14 luglio 1929 e deceduto in Viagrande in data 30 maggio 2017), ricevuto in data 17 febbraio
2011 dal notaio dei Distretti notarili riuniti di NI e LT (rep. atti di ultima Persona_2 volontà n. 127) e passato dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio generale degli atti tra vivi in data 8 giugno 2017 (rep arch. 10422 – rep. notaio 34737) – cfr. doc. 1 di parte attrice.
Infatti, conformemente alle conclusioni a suo tempo svolte sul punto anche dalla convenuta
[...]
(successivamente deceduta in corso di causa in data 30 aprile 2022 ed in luogo della quale si CP_1 sono costituiti in giudizio , , , Controparte_5 Parte_13 Controparte_6 Controparte_9
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_15 Controparte_2
– nella qualità di procuratore speciale di -,
[...] Controparte_3 [...] e – questi ultimi quali esercente la Parte_12 Controparte_2 responsabilità genitoriale nei confronti di -, tutti nella qualità di eredi Controparte_4 universali della signora), in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, co. I c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio, ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto degli artt. 277, co. I e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza (Cass. 169/2018).
Nel caso di specie, con sentenza n. 2628/2019 la I Sezione Civile dell'intestato ufficio, in accoglimento della relativa azione promossa dagli odierni attori nel procedimento iscritto al n. R.G.A.C. 7418/2017, ebbe a dichiarare che , , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 erano figli del defunto : è pertanto evidente che, ai sensi Parte_6 Persona_1 dell'art. 687, co. I c.c., la disposizione mortis causa con la quale il suddetto de cuius nominò
[...]
(già moglie del medesimo) quale propria erede universale è revocata di diritto, con CP_1 conseguente operatività, nel caso di specie, delle disposizioni dettate in materia di successione legittima. Sotto tale ultimo profilo, l'art. 581 c.c. prevede che, quando con il coniuge concorrono più figli, al primo spetta un terzo dell'asse ed alla prole i restanti due terzi: deve pertanto dichiararsi che PT
(nato a [...] in data [...] e deceduto a Belpasso in data 11 aprile 2023) – e, per
[...] esso, i di lui eredi universali (nata a [...] in data [...]), Parte_7 Parte_8
(nato a [...] in data [...]), (nato a NI in [...] 1° aprile 1975), Parte_9
(nato a [...] in data [...]) e (nata a NI in [...] 21 Parte_10 Parte_11
pagina 3 di 6 giugno 1973) -, (nato a [...] in data [...]), (nata a [...] Parte_2 Parte_3 in data 21 gennaio 1959), (nata a [...] in data [...]), (nato a Parte_4 Parte_5
NI in data 4 settembre 1962) e (nata a [...] in data [...]) sono Parte_6 eredi universali legittimi del defunto . Persona_1
1.2. Deve invece rigettarsi la domanda attorea di revocazione per sopravvenienza di figli delle donazioni di seguito specificate. Infatti, come a suo tempo eccepito dalla convenuta nelle proprie difese, gli odierni Controparte_1 attori sono carenti della legittimazione attiva a proporre siffatta domanda. Allegano i e la che, ai sensi dell'art. 803 c.c., le donazioni pacificamente effettuate PT Parte_6 dal de cuius a favore della consorte nelle date del 24 giugno 2011, del 28 febbraio 2012 e del 4 ottobre
2012 – e con le quali beneficiò della proprietà dei fabbricati e Persona_3 Controparte_1 terreni meglio descritti a pagg.
3-4 della citazione – devono essere revocate in virtù della sopravvenienza di prole attestata dalla menzionata sentenza n. 2628/2019 resa dalla I Sezione Civile dell'intestato ufficio e che accolse l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità a suo tempo promossa dagli odierni attori in separato giudizio.
Tuttavia, è opinione del collegio che gli attori – in quanto eredi universali del donante – non siano legittimati ad avanzare siffatta pretesa: l'art. 803 c.c., infatti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, detta una disposizione a tutela, in primo luogo, dello stesso donante (il quale vede così garantito un vero e proprio ius poenitendi rispetto alla formalizzazione di precedenti atti liberali a beneficio di terzi) e, in buona sostanza, a tutela di un intimo e profondo sentire dell'essere umano (vale a dire, l'amore filiale) – sentire che, inevitabilmente, non era stato adeguatamente valutato dal donante che non avesse ancora avuto figli o che ignorasse di averne (Cass. 5345/2017).
Così opinando, non può allora riconoscersi agli eredi del donante alcuna legittimazione a proporre, in qualità di successori universali dello stesso, quell'azione che non era stata proposta dallo stesso dante causa in vita e ciò perché, ove si pervenisse all'opposta conclusione, l'applicazione dell'art. 803 c.c. non avrebbe luogo (come, in realtà, dovrebbe essere) a tutela di un interesse morale che lo stesso donante non aveva potuto in precedenza adeguatamente valutare, ma esclusivamente a tutela di un interesse patrimoniale dei suoi aventi mortis causa - e, per giunta, contro la stessa volontà espressa dal donante negli atti di liberalità in questione.
Nel caso di specie, a ben vedere, gli eredi del agiscono a tutela di un loro esclusivo interesse Per_1 patrimoniale – teso, cioè, ad avocare alla massa relitta dal de cuius i beni oggetto delle donazioni da quest'ultimo effettuate nelle date del 24 giugno 2011, del 28 febbraio 2012 e del 4 ottobre 2012 -, del tutto in contrasto con la volontà e l'interesse del loro dante causa: del resto, la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti è preclusa proprio laddove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio o di un discendente legittimo
(Cass. 5345/2017) – ciò che può peraltro affermarsi nel caso di specie quanto meno con riguardo alla consapevolezza che ebbe ripetutamente ad esprimere in vita in relazione alla Persona_1 paternità della figlia (e odierna attrice) (cfr. doc. 15 in allegato alla memoria Parte_6 ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. della convenuta ). Controparte_1
La domanda è pertanto respinta.
1.3. Deve inoltre respingersi la domanda con la quale gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. delle operazioni – qualificate dagli stessi alla stregua di donazioni dirette – di trasferimento di denaro operate in data 20 febbraio 2012, 10 settembre 2012 e 15 febbraio pagina 4 di 6 2013 dal de cuius sul conto corrente bancario cointestato a questi ed alla consorte , per Controparte_1 complessivi € 5.581.927,48 (cfr. docc. 6, 7 e 9 di parte attrice). È opinione del collegio che non possa dubitarsi dell'animus donandi sotteso agli ingenti trasferimenti di liquidità effettuati da tra il 2012 ed il 2013 sul conto corrente bancario n. Persona_1
0453301294391 acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, non solo perché è pacifica la co- intestazione di tale rapporto in capo a questi ed alla defunta moglie, ma perché è altrettanto pacifico che, all'epoca, la non avesse occupazione di sorta, sicché siffatta provvista finanziaria non CP_1 poteva che essere unicamente frutto dell'attività imprenditoriale condotta dal marito, affermato costruttore edile del comprensorio etneo.
Non solo: appare obiettivamente contestabile quanto rassegnato dalla stessa nelle proprie CP_1 difese – e, cioè, che tali rimesse furono unicamente funzionali a garantire la liquidità necessaria “[…] per pagamenti personali riferibili alla […] attività imprenditoriale […]” del de cuius (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto : i coniugi, infatti, erano Controparte_1 pacificamente in regime di separazione dei beni, il che non poteva che essere deputato a tutelare la stabilità patrimoniale e finanziaria del ménage famigliare rispetto ai rischi assunti dallo stesso Per_1 nell'ambito della propria attività professionale – ciò che rende pertanto improbabile la circostanza per cui il medesimo avrebbe continuativamente utilizzato un conto corrente bancario cointestato con la moglie per operare pagamenti connessi a tale attività. E, del resto, non sfuggirà che da quello stesso conto la pacificamente prelevò un importo pari proprio ad una delle somme precedentemente CP_1 veicolate dal de cuius ed oggetto della domanda all'esame del collegio – trattasi dell'ammontare di € 3.400.000,00 depositato dal sul conto cointestato in data 10 settembre 2012 (cfr. doc. 7 di Per_1 parte attrice), quello stesso ammontare che pochi giorno dopo la avrebbe girato a se stessa CP_1 con apposito assegno bancario, precisamente in data 13 settembre 2012 (cfr. docc.
7-8 di parte attrice).
Tuttavia, siffatte operazioni contabili, così come congegnate, non appaiono ascriversi al novero delle donazioni dirette, bensì a quello delle donazioni indirette (e ciò, quanto meno, per un ammontare pari alla metà di ciascuna somma depositata dal de cuius sul conto corrente cointestato con la moglie).
Infatti, il precedente giurisprudenziale menzionato da parte attrice nelle proprie difese (Cass. 18725/2017) attiene ad un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante direttamente a quello del beneficiario, mentre nel caso di specie il de cuius ebbe a veicolare le somme sopra menzionate disinvestendo alcuni dossier titoli a lui intestati per poi depositare la relativa provvista finanziaria su di un conto corrente bancario riferibile anche alla consorte (ciò che, del resto, consentì allo stesso de cuius di continuare a disporre della suddetta provvista); la di fatto beneficiò poi della contitolarità di tali somme (e, così, della presunzione CP_1 di solidarietà attiva ex art. 1854 c.c.), prelevando altresì parte del complessivo importo depositato dal coniuge.
Tutto ciò, a ben vedere, sottende una serie di trasferimenti di denaro sì donationis causa, ma che, lungi dall'annoverare i requisiti formali propri della donazione di non modico valore, furono pur sempre utilizzati dai coniugi come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di negozi con causa tipica differente, un risultato pratico da questi divergente (che è poi, in ultima istanza, la ratio stessa della donazione indiretta: Cass. 23127/2021) e non sfuggendo che, come già detto in precedenza, il de cuius continuò a disporre della (con)titolarità di tali somme per effetto del loro deposito sul conto comune.
Tali considerazioni consentono di disattendere le doglianze attoree in punto di violazione dei requisiti di forma previsti dalla legge per le donazioni (dirette): la domanda è pertanto respinta.
2. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di mediazione connesse alle domande ed eccezioni deliberate dal collegio con la presente sentenza, giusto quanto previsto dall'art. 92, co. II c.p.c.
pagina 5 di 6 3. Deve infine disporsi la rimessione sul ruolo del processo per l'ulteriore istruzione delle residue domande ed eccezioni formulate dalle parti, come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale nella composizione collegiale di cui in epigrafe,
1. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. revoca ogni disposizione di cui al testamento pubblico di (nato a Persona_1
NI in data 14 luglio 1929 e deceduto in Viagrande in data 30 maggio 2017), ricevuto in data 17 febbraio 2011 dal notaio dei Distretti notarili riuniti di Persona_2
NI e LT (rep. atti di ultima volontà n. 127) e passato dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio generale degli atti tra vivi in data 8 giugno 2017
(rep arch. 10422 – rep. notaio 34737), e, per l'effetto, dichiara che (nato a Parte_1
NI in data 27 aprile 1954 e deceduto a Belpasso in data 11 aprile 2023) – e, per esso, i di lui eredi universali (nata a [...] in data [...]), Parte_7
(nato a [...] in data [...]), (nato a [...] Parte_8 Parte_9 in data 1° aprile 1975), (nato a [...] in data [...]) e Parte_10
(nata a [...] in data [...]) -, (nato a Parte_11 Parte_2
NI in data 9 luglio 1957), (nata a NI in [...] 21 gennaio Parte_3
1959), (nata a [...] in data [...]), (nato a Parte_4 Parte_5
NI in data 4 settembre 1962) e (nata a NI in [...] 8 Parte_6 luglio 1971) sono eredi universali legittimi di (nato a NI in [...] Persona_1
14 luglio 1929 e deceduto in Viagrande in data 30 maggio 2017);
b. rigetta la domanda di revocazione per sopravvenienza di figli delle donazioni meglio specificate al § 1.2 della superiore motivazione;
c. rigetta la domanda di declaratoria di nullità per difetto di forma delle donazioni meglio specificate al § 1.3 della superiore motivazione;
d. compensa le spese di lite e di mediazione relative alle superiori domande;
2. non definitivamente pronunciando sulle residue domande ed eccezioni proposte dalle parti, dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
Così deciso in NI dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio del 13 febbraio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
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