Articolo 410 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 409Articolo 411
Versione
6 maggio 1952
Art. 410.
(Dichiarazione a ufficio non autorizzato)


Se la costruzione della nave o del galleggiante e' eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione deve informare l'ufficio locale o la delegazione di spiaggia, trasmettendo copia della dichiarazione stessa.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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