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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2025, n. 35670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35670 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Luigi Tuccillo, difensore di fiducia di GI TI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 9 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia- con cui GI EN veniva ritenuto responsabile Penale Sent. Sez. 6 Num. 35670 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/09/2025 unitamente ad LO LL del reato di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la sentenza indicata, GI TI, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficialef benchè nella formulazione della contestazione l'organo di accusa avesse descritto compiutamente e dettagliatamente solo le condotte realizzate dal coimputato LO LL. Il Giudice di appello - oltre ad avere ritenuto il TI responsabile del reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sotto forma di contributo morale in assenza di contestazione - aveva anche offerto una ricostruzione della vicenda per cui è processo in netto contrasto con quella offerta dal Tribunàlei che aveva invece riferito al TI le condotte aggressive ai danni dell'Agente della Polizia Municipale contestate al solo coimputato LL;
-violazione di legge, in relazione all'art. 341 - bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto che l'accusa rivolta all'Agente di Polizia Municipale di "non sapere svolgere il proprio lavoro" avesse valore offensivo, piuttosto che di mera critica. Il giudizio di disvalore dell'operato del pubblico ufficiale non integrerebbe la condotta di oltraggio. RILEVATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Con il primo motivo, il difensore censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza per essere la condotta criminis sub A) esclusivamente ascritta al coimputato LO LL. La censura, nello specifico, si incentra sulla assenza di contestazione quanto al ruolo concorsuale (sub specie di concorso morale) riconosciuto all'imputato nella sentenza di appello, peraltro in contrasto con il ruolo di diretto aggressore ascrittogli in prime cure e addebitato invece dall'organo di accusa al solo coimputato LO LL. 2.1. E' bene premettere che, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, esso risulta violato quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza né consente di ricavarli in via induttiva (ex multis, Sez. 6, n. 2 (f 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 6, n.10140 del 18/02/2015, Bossi e altro, Rv. 262802; Sez. 2, n 10989 del 28/02/2023, G. Pagano, Rv 284427). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la verifica della necessaria correlazione non solo impone di considerare il fatto descritto in imputazione, ma anche di considerare tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. Pertanto, là dove l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione, non sarà ipotizzabile alcuna lesione del diritto difesa ed alcuna nullità (ex multis, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di GU e altri, Rv. 257278). 2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito - nel ritenere la responsabilità per il reato di resistenza in capo all'imputato, a titolo di concorso morale, per avere spalleggiato la condotta di violenta opposizione all'azione del Pubblico Ufficiale del coimputato LO LL - non è incorsa nella dedotta violazione di legge. Ed invero, per quanto il dato testuale della contestazione ascriva al solo LO LL la condotta aggressiva e minatoria ai danni dell'Agente di Polizia (intervenuto per elevare i verbali di contravvenzione a carico dei motociclisti in divieto di sosta), nell'incipit della contestazione l'organo di accusa ha richiamato le norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. e, in ragione di ciò, ha ascritto a entrambi gli imputati, presenti sul /ocus commissi delicti, le condotte "minatorie e aggressive" realizzate ai danni dei Pubblici Ufficiali. Ciò consente di concludere per la sussistenza della contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche a carico del TI. 2.3. Peraltro, i Giudici di appello, nella ricostruzione fattuale della vicenda, nemmeno contestata, hanno rilevato che l'episodio si svolgeva sul lungomare nei pressi del lido gestito da TI e da LL e che i due imputati, intuita l'intenzione degli Agenti della Polizia Municipale di multare i clienti del lido, erano prontamente intervenuti. Il LL aveva assunto una condotta arrogante, minatoria ed aggressiva, mentre il TI, affiancandolo e rimanendo sul posto, lo aveva spalleggiato ed in tal modo offerto un contributo di tipo morale. Una tale ricostruzione, avvenuta sulla base delle relazioni di servizio e della CNR acquisita al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti e quindi sulla base di atti conosciuti all'imputato, consente di escludere in nuce la paventata violazione del diritto di difesa, alla stregua dei principi di diritto richiamati in ordine alla necessità di considerare- ai fini della necessaria verifica della correlazione tra accusa e sentenza- anche le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. 3 3. E' parimenti infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione oltraggiosa della frase proferita dal TI. Ai fini di tale valutazione questa Suprema Corte ha chiarito che, per definire oltraggiosa un'espressione, non si possa prescindere dal contesto in cui la frase è pronunziata. Il valore semantico astrattamente assegnato ai termini impiegati non ha sempre carattere decisivo, potendo la parola assumere o perdere carattere spregiativo a seconda del contesto e anche in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore. Occorre, dunque, valutarne l'adeguatezza rispetto alla valenza di quel fatto specifico, considerando altresì che anche l'esercizio del diritto di critica, a causa dell'avvenimento da criticarsi, può richiedere parole tali da ingenerare turbamento e mortificazione (ex multis, Sez. 6, n.9102 del 18/09/1997, Rv 208615). 3.1. Ebbene, nel caso in esame, stando alla ricostruzione fattuale della vicenda, l'espressione proferita dal TI all'indirizzo dell'Agente Chiocca si colloca in un contesto di ferma opposizione all'agire legittimo e doveroso del Pubblico Ufficiale, particolarmente aggressivo sia per i toni utilizzati che per le azioni compiute. Pertanto, in un contesto in cui- come quello ricostruito in sentenza - il mancato rispetto nei confronti del Pubblico Ufficiale, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è stato pubblicamente esternato con comportamenti di chiara valenza aggressiva, non è ipotizzabile sul piano della logica una lettura delle parole proferite dal TI in chiave di mera critica. La valutazione espressa dai Giudici di merito è, pertanto, ineccepibile sul piano della logica e come tale non censurabile in questa sede. 4. Al rigetto del ricorso segue - ex art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 25/09/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Luigi Tuccillo, difensore di fiducia di GI TI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 9 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia- con cui GI EN veniva ritenuto responsabile Penale Sent. Sez. 6 Num. 35670 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/09/2025 unitamente ad LO LL del reato di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la sentenza indicata, GI TI, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficialef benchè nella formulazione della contestazione l'organo di accusa avesse descritto compiutamente e dettagliatamente solo le condotte realizzate dal coimputato LO LL. Il Giudice di appello - oltre ad avere ritenuto il TI responsabile del reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sotto forma di contributo morale in assenza di contestazione - aveva anche offerto una ricostruzione della vicenda per cui è processo in netto contrasto con quella offerta dal Tribunàlei che aveva invece riferito al TI le condotte aggressive ai danni dell'Agente della Polizia Municipale contestate al solo coimputato LL;
-violazione di legge, in relazione all'art. 341 - bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto che l'accusa rivolta all'Agente di Polizia Municipale di "non sapere svolgere il proprio lavoro" avesse valore offensivo, piuttosto che di mera critica. Il giudizio di disvalore dell'operato del pubblico ufficiale non integrerebbe la condotta di oltraggio. RILEVATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Con il primo motivo, il difensore censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza per essere la condotta criminis sub A) esclusivamente ascritta al coimputato LO LL. La censura, nello specifico, si incentra sulla assenza di contestazione quanto al ruolo concorsuale (sub specie di concorso morale) riconosciuto all'imputato nella sentenza di appello, peraltro in contrasto con il ruolo di diretto aggressore ascrittogli in prime cure e addebitato invece dall'organo di accusa al solo coimputato LO LL. 2.1. E' bene premettere che, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, esso risulta violato quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza né consente di ricavarli in via induttiva (ex multis, Sez. 6, n. 2 (f 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 6, n.10140 del 18/02/2015, Bossi e altro, Rv. 262802; Sez. 2, n 10989 del 28/02/2023, G. Pagano, Rv 284427). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la verifica della necessaria correlazione non solo impone di considerare il fatto descritto in imputazione, ma anche di considerare tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. Pertanto, là dove l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione, non sarà ipotizzabile alcuna lesione del diritto difesa ed alcuna nullità (ex multis, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di GU e altri, Rv. 257278). 2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito - nel ritenere la responsabilità per il reato di resistenza in capo all'imputato, a titolo di concorso morale, per avere spalleggiato la condotta di violenta opposizione all'azione del Pubblico Ufficiale del coimputato LO LL - non è incorsa nella dedotta violazione di legge. Ed invero, per quanto il dato testuale della contestazione ascriva al solo LO LL la condotta aggressiva e minatoria ai danni dell'Agente di Polizia (intervenuto per elevare i verbali di contravvenzione a carico dei motociclisti in divieto di sosta), nell'incipit della contestazione l'organo di accusa ha richiamato le norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. e, in ragione di ciò, ha ascritto a entrambi gli imputati, presenti sul /ocus commissi delicti, le condotte "minatorie e aggressive" realizzate ai danni dei Pubblici Ufficiali. Ciò consente di concludere per la sussistenza della contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche a carico del TI. 2.3. Peraltro, i Giudici di appello, nella ricostruzione fattuale della vicenda, nemmeno contestata, hanno rilevato che l'episodio si svolgeva sul lungomare nei pressi del lido gestito da TI e da LL e che i due imputati, intuita l'intenzione degli Agenti della Polizia Municipale di multare i clienti del lido, erano prontamente intervenuti. Il LL aveva assunto una condotta arrogante, minatoria ed aggressiva, mentre il TI, affiancandolo e rimanendo sul posto, lo aveva spalleggiato ed in tal modo offerto un contributo di tipo morale. Una tale ricostruzione, avvenuta sulla base delle relazioni di servizio e della CNR acquisita al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti e quindi sulla base di atti conosciuti all'imputato, consente di escludere in nuce la paventata violazione del diritto di difesa, alla stregua dei principi di diritto richiamati in ordine alla necessità di considerare- ai fini della necessaria verifica della correlazione tra accusa e sentenza- anche le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. 3 3. E' parimenti infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione oltraggiosa della frase proferita dal TI. Ai fini di tale valutazione questa Suprema Corte ha chiarito che, per definire oltraggiosa un'espressione, non si possa prescindere dal contesto in cui la frase è pronunziata. Il valore semantico astrattamente assegnato ai termini impiegati non ha sempre carattere decisivo, potendo la parola assumere o perdere carattere spregiativo a seconda del contesto e anche in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore. Occorre, dunque, valutarne l'adeguatezza rispetto alla valenza di quel fatto specifico, considerando altresì che anche l'esercizio del diritto di critica, a causa dell'avvenimento da criticarsi, può richiedere parole tali da ingenerare turbamento e mortificazione (ex multis, Sez. 6, n.9102 del 18/09/1997, Rv 208615). 3.1. Ebbene, nel caso in esame, stando alla ricostruzione fattuale della vicenda, l'espressione proferita dal TI all'indirizzo dell'Agente Chiocca si colloca in un contesto di ferma opposizione all'agire legittimo e doveroso del Pubblico Ufficiale, particolarmente aggressivo sia per i toni utilizzati che per le azioni compiute. Pertanto, in un contesto in cui- come quello ricostruito in sentenza - il mancato rispetto nei confronti del Pubblico Ufficiale, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è stato pubblicamente esternato con comportamenti di chiara valenza aggressiva, non è ipotizzabile sul piano della logica una lettura delle parole proferite dal TI in chiave di mera critica. La valutazione espressa dai Giudici di merito è, pertanto, ineccepibile sul piano della logica e come tale non censurabile in questa sede. 4. Al rigetto del ricorso segue - ex art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 25/09/2025