Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 854/2022 R.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 854/22 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 4/11/2024 con termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del 7/11/2024 e vertente
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1974, in qualità di titolare della Parte_2
(P. Iva con sede in Altamura (BA) alla via dei Mille
[...] P.IVA_1
72/74, ivi elettivamente domiciliato in via Assisi n.7 presso lo studio dell'avv.
Diego Lopedota che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., con sede in Torino alla Via Ernesto Lugaro n. 15, incorporante la giusta atto di fusione per Controparte_2
incorporazione del 24.03.2023 per Notar di Torino Persona_1
Rep. n. 84.389 – Racc. n. 17.353, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine
Criscione, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli in Via Gesù e Maria n. 13
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 8620/21, R.g. 27063/21, emesso dal Tribunale di Napoli il 22/11/2021.
Conclusioni: per l'opponente, accertare la intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. per effetto della eccessiva onerosità della prestazione a carico dell'opponente per tutte le ragioni meglio esplicitate in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto in favore della in ogni caso, previo Parte_3
accertamento della assenza di prova dello svolgimento delle prestazioni svolte dalla in favore di revocare il decreto Parte_3 Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto in favore della
[...]
in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande ut Parte_3
supra, ridurre la pretesa di pagamento nei limiti della reale e concreta attività svolta in favore dell'opponente e/o nei limiti di quanto ritenuto equo e di giustizia con esclusione in ogni caso dei pagamenti riferiti ai periodi di chiusura forzata dell'attività lavorativa svolta da disposta Parte_1
dalle normative speciali finalizzate al contenimento della diffusione del Covid
19 nonché per tutta la durata del periodo di divieto di organizzazione dei matrimoni e di divieto di spostamenti all'estero dei cittadini italiani e/o di limitazioni a detti spostamenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 8620 reso dal Tribunale di Napoli il 22/11/2021.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge
18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione
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delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della
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comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la ditta individuale Parte_2
(d'ora innanzi solo “l'opponente”) citava in giudizio la
[...]
società fusa in seguito per incorporazione nella Controparte_2
giusta atto di fusione per incorporazione del Controparte_1
24/03/2023 per Notar di Torino Rep. n. 84.389 – Racc. Persona_1
n. 17.353, (d'ora innanzi solo “l'opposto”) proponendo opposizione al D.I.
8620/21 emesso dal Tribunale di Napoli il 22/11/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.534,45, oltre accessori e spese, quali compensi dovuti per i servizi e le prestazioni rese in esecuzione del contratto di affiliazione commerciale tipo "Team" sottoscritto in data
1/4/2018.
In particolare, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita e chiedeva la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c.; in subordine chiedeva la riduzione della pretesa di pagamento nei limiti del periodo di apertura della attività lavorativa il tutto sulla bese della nulla o ridotta attività svolta negli anni 2020 e 2021 per causa della emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19; eccepiva, infine, la mancanza di prova del credito vantato.
Si costituiva l'opposto contestando l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita, esclusa nel caso di opposizione ad ingiunzione;
nel merito contestava la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, trattandosi di domanda autonoma che avrebbe dovuto comportare la proposizione di una domanda riconvenzionale;
assumeva, infine, che “non si era verificato alcuno squilibrio del sinallagma contrattuale fra le parti ed, anzi, come verrà ampiamente dimostrato nel corso del processo, è il Network affiliante ad aver
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garantito, durante tutto il periodo emergenziale, un aumento sia qualitativo, sia quantitativo dell'originaria prestazione contrattuale”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. all'udienza di comparizione del 6/6/2022, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente a far data dall'udienza del 10/6/2024, poi differita, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella copia del contratto di affiliazione del 1/4/2018, e nelle nove fatture di pagamento.
Tale documentazione, seppur contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta
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del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal
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creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò premesso, l'opposizione è risultata in parte fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi che, di seguito, si espongono, mentre per gli stessi motivi risulta in parte fondata la domanda di pagamento dell'opposta.
E, invero, risulta essere fatto notorio la chiusura di tutte le attività c.d. lockdown a seguito del diffondersi su tutto il territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid19 nel periodo che va dal 9 marzo 2020 fino al 14 giugno 2020 e, per la seconda ondata, dal 13 ottobre
2020 fino al 25 aprile 2021.
Pertanto, non essendo stato possibile espletare alcuna attività lavorativa nei predetti periodi di chiusura forzata deve escludersi la possibilità di riconoscimento, in favore dell'opposta, degli importi richiesti relativamente a tali periodi, ovvero le fatture n. 779 del 1/7/2020, n. 1616 del 27/11/2020 e n.
427 dell'11/6/2021 per un importo di € 2.534,86. Infatti, nei periodi indicati, per quanto sopra evidenziato, certamente l'opponente, stante le stringenti limitazioni adottate per contenere gli effetti della pandemia, non ha potuto usufruire dei servizi dell'opposta la quale, peraltro si è limitata solamente ad indicare un elenco di webinar (doc. allegato alle memorie istruttorie di parte opposta del 28/11/2022) che sarebbero stati effettati in favore delle agenzie affiliate nell'anno 2020 senza, tuttavia, che l'opponente abbia provato né chiesto di provare la circostanza che, pertanto, è rimasta indimostrata.
Deve, per contro, accogliersi la domanda di pagamento dell'opposta concernente le fatture relative ai periodi che esulano dal c.d. lockdown, ovvero le restanti fatture n. 1195 del 1/10/2019, n. 1638 del 27/12/2019, n.
385 del 1/4/2020, n. 1232 del 1/10/2020, n. 794 del 1/8/2021 e n. 1219 del
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1/11/2021 per l'importo residuo complessivo di € 3.850,59 e per le quali, comunque, non vi è stata alcuna contestazione specifica da parte opponente, avendo la stessa riconosciuto l'esistenza della posizione debitoria con la comunicazione PEC inviata all'opposta il 16/9/2021 (doc. 5 allegato al fascicolo di parte opponente).
In conclusione, l'opposizione va in parte accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 3.850,59, oltre interessi ex artt. 4 e 5 Dlgs
231/02.
Le spese di giudizio si compenso per l'intero, stante la parziale soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8620/21, emesso dal
Tribunale di Napoli il 22/11/2021;
- accoglie parzialmente la domanda di pagamento dell'opposta;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 3.850,59, oltre interessi come in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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