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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 2067/2013 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 10/07/2025
E' presente l'avv. Roberto Vita, difensore di parte appellata, sig. Parte_1
, il quale atteso che la parte appellante, onerata di esperire il procedimento di
[...] mediazione, non vi ha provveduto, chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello con le consequenziali statuizioni di legge;
in subordine, si riporta a tutte le proprie difese in atti ed alla documentazione prodotta, nonché alle conclusioni, così come contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, e chiede che la causa venga decisa;
con vittoria delle spese di lite e con distrazione. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura alle ore 14,50 della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maiuri,
[...] C.F._2
1 come da procura in calce alla sentenza notificata, elettivamente domiciliati in Ascea, alla Via De
Dominicis, 1.
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._3 dall'avv. Roberto Vita, come da procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla Via Nicodemo, 5.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2025, che si abbia qui per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_2 Parte_3 proponevano appello avverso la sentenza n. 448/2013 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e confermato dal Giudice delle prime cure, stante l'insussistenza della pretesa creditoria e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna alla restituzione del 50% dell'imposta di registro, e, in via subordinata previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare dovute le sole imposte ipotecarie e catastali, con vittoria di spese.
Con comparsa si costituiva in giudizio il sig. , il quale eccepiva in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'atto di appello e concludeva nel merito per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 3/7/2024 il Tribunale “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza;
considerato che
la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite”, demandava alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, fissando l'udienza del 28/1/2025, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 sostituita con il deposito di note scritte, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione, veniva fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2 Premesso quanto sopra, l'appello non può che essere dichiarato improcedibile.
L'art. 5 quater del richiamato d. lgs. n. 28/2010 nel prevedere che il giudice, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione", prevede altresì che “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Si applica l'art. 5 commi 4, 5 e 6”. Ebbene, da una lettura combinata dell'art. 5 quater, co.
3, con l'art. 5, co. 4, e con l'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 emerge che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si considera avverata anche se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché l'incontro si sia realizzato..
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che le parti non hanno avviato il procedimento di mediazione demandata dal Giudice, così come da note scritte depositate dalla difesa di parte appellata per l'udienza del 27/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n.
448/2013 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania proposta da e Parte_2
nei confronti di ogni avversa istanza, Parte_3 Parte_1 deduzione così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_2 Parte_3 favore di , che liquida in euro 2400,00, oltre rimborso forfettario, IVA Parte_1
e quanto altro dovuto per legge;
3 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
Verbale udienza del 10/07/2025
E' presente l'avv. Roberto Vita, difensore di parte appellata, sig. Parte_1
, il quale atteso che la parte appellante, onerata di esperire il procedimento di
[...] mediazione, non vi ha provveduto, chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello con le consequenziali statuizioni di legge;
in subordine, si riporta a tutte le proprie difese in atti ed alla documentazione prodotta, nonché alle conclusioni, così come contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, e chiede che la causa venga decisa;
con vittoria delle spese di lite e con distrazione. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura alle ore 14,50 della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maiuri,
[...] C.F._2
1 come da procura in calce alla sentenza notificata, elettivamente domiciliati in Ascea, alla Via De
Dominicis, 1.
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._3 dall'avv. Roberto Vita, come da procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla Via Nicodemo, 5.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2025, che si abbia qui per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_2 Parte_3 proponevano appello avverso la sentenza n. 448/2013 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e confermato dal Giudice delle prime cure, stante l'insussistenza della pretesa creditoria e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna alla restituzione del 50% dell'imposta di registro, e, in via subordinata previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare dovute le sole imposte ipotecarie e catastali, con vittoria di spese.
Con comparsa si costituiva in giudizio il sig. , il quale eccepiva in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'atto di appello e concludeva nel merito per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 3/7/2024 il Tribunale “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza;
considerato che
la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite”, demandava alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, fissando l'udienza del 28/1/2025, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 sostituita con il deposito di note scritte, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione, veniva fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2 Premesso quanto sopra, l'appello non può che essere dichiarato improcedibile.
L'art. 5 quater del richiamato d. lgs. n. 28/2010 nel prevedere che il giudice, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione", prevede altresì che “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Si applica l'art. 5 commi 4, 5 e 6”. Ebbene, da una lettura combinata dell'art. 5 quater, co.
3, con l'art. 5, co. 4, e con l'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 emerge che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si considera avverata anche se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché l'incontro si sia realizzato..
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che le parti non hanno avviato il procedimento di mediazione demandata dal Giudice, così come da note scritte depositate dalla difesa di parte appellata per l'udienza del 27/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n.
448/2013 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania proposta da e Parte_2
nei confronti di ogni avversa istanza, Parte_3 Parte_1 deduzione così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_2 Parte_3 favore di , che liquida in euro 2400,00, oltre rimborso forfettario, IVA Parte_1
e quanto altro dovuto per legge;
3 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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