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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IA ON ST ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto, n. 24,
OPPONENTE
E
Controparte_1
, C.F. , in persona del l.r. pro tempore, elett.te dom.to presso
[...] P.IVA_1 la sede in Latina (LT), Viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C
PARTE OPPOSTA
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
05720240034137314001, notificata in data 16.1.2025 da parte dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, Agente della Riscossione Provincia di Latina, su ruolo n. 2024/004356 emesso dall' per un importo Controparte_2 pari ad E. 3.374,88 oltre le spese di notifica per la somma complessiva di E. 3.379,88.
La parte chiede: “1) In via preliminare: disporre con decreto inaudita altera parte la sospensione della cartella di pagamento n. 05720240034137314001 per la somma di E. 3.379,88 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla società dalla notifica di tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi, e Voglia con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre: 2) in via preliminare: accertare e dichiarare che la cartella di pagamento n. 05720240034137314001 opposta non poteva essere notificata in pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
3) Nel merito accogliere l'opposizione, e per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta cartella di pagamento n.
05720240034137314001 per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie Cassa ed IVA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l' Controparte_1 contestando la domanda di parte opponente e rilevando di aver legittimamente proceduto alla riscossione mediante iscrizione a ruolo delle somme di cui risultava creditore nei confronti della
[...]
sulla base della sentenza di primo grado con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale Parte_1 di Latina la condannava alla refusione nei suoi confronti liquidandole nell'importo di € 3.374,00, in difetto del relativo pagamento, nonostante anche apposita diffida ad adempiere.
Concludeva chiedendo, accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015.
Tanto premesso va detto che la società con le note conclusionali in sede di Parte_1 precisazione delle conclusioni, ha dedotto di aver proposto presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione domanda di rateizzazione delle somme portate nella cartella di pagamento per cui è causa n.
05720240034137314, accolta con il numero identificativo 286696 del 8.5.2025.
Insiste, tuttavia, nell'accoglimento della domanda.
Ciò premesso, va rilevato che controparte ha agito per il recupero delle spese di giudizio dovute all' per effetto della Controparte_2 liquidazione nella sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina n. 1216 del
15.11.2022 nel procedimento iscritto al n. di Rg. 1176/2019 emessa a seguito di ricorso ex art. 442
c.p.c. depositato in data 28.2.2019, dalla società presso il Tribunale di Latina Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina con il quale proponeva opposizione avverso il verbale ispettivo NIU 2018010712 PROT. 4000.03/09/2018.0212919 del 3.9.2018 notificato il Pt_2
6.9.2018.
La società avverso la stessa sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Latina Parte_1
Sezione Lavoro n. 1216/2022 pubblicata in data 15.11.2022, proponeva ricorso in appello.
A fondamento della domanda parte opponente deduce di aver proposto ricorso dinanzi alla Corte
Suprema di Cassazione avverso la suddetta sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma V
Sezione Lavoro n. 3169/2024 pubblicata il 2.10.2024, depositato in data 16.1.2025.
Secondo la prospettazione di parte opponente la parte non poteva procedere alla riscossione coattiva in mancanza di definitività della pronuncia. Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie il titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato il precetto ha natura giudiziale e che per costante giurisprudenza in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo, ma non il suo contenuto decisorio (v. Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2008,
n. 22402), mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o dell'ordinanza che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ., Sez. III, 07/10/2008, n. 24752).
È da tempo, infatti, consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza ed alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione” (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 4617 del 20 maggio 1987, Cass., sez. III, sent. n. 1935 del
25 febbraio 1994, sez. I, sent. n. 9061 del 28 agosto 1999, sez. III, sent. n. 9205 del 6 luglio 2001, sez. III, sent. n. 26089 del 30 novembre 2005, sez. III, sent. n. 8928 del 18 aprile 2006).
In sede di opposizione all'esecuzione in cui il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, infatti, non
è possibile per il GE valutare la correttezza o la legittimità della pronuncia resa e che il potere dello stesso di sospendere l'esecuzione non potrà impingere con il potere di sospensiva riconosciuto dal codice di rito nelle varie ipotesi di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
La sentenza emessa, peraltro, nel capo azionato è esecutiva, per cui l'azione di riscossione era pienamente legittima.
Le domande attoree vanno, dunque, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 e ss. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, anche nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta le domande di parte opponente,
- condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 400,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione e € 450,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a..
Latina, 22.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)