Articolo 16 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 15Articolo 16 bis
Versione
24 aprile 1979
Art. 16.

L'avvocato generale dello Stato e' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.
Tale incarico e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori.
Con le stesse modalita' e' disposta la cessazione dall'incarico.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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