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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4077/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. TASCHIN Parte_1 Parte_2
INVANA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
All'udienza del 16.12.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“chiede che sia pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto di data 05.09.2025.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 13.12.2014, contratto matrimonio con rito civile a Piove di Sacco, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 26, Parte I, anno 2014, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva in data 19.06.2014 a Piove di Sacco la figlia minore;
che, in Persona_1 seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1563/2022, pubblicata il 20.09.2022, del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 23.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla definizione delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale con sentenza n. 1563/2022 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.12.2014 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla parte Parte_1 Parte_2
I, n. 26, dell'anno 2014) del Comune di Piove di Sacco.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre.
2. Disporsi che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, in modo alternato, dalle ore 13,15 del sabato alle ore 21,00 della domenica sera, con onere di prenderla e di riaccompagnarla presso la residenza della madre con possibilità di vedere la figlia anche un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo e compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici e/o sportivi della figlia e lavorativi del padre
- sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre.
- metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare e comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- ad anni alterni, il 25 Aprile, il primo Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il primo Novembre,
l'8 Dicembre, il giorno del Santo Patrono.
- I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario e spazi di visita, tenuto conto dell'interesse superiore della figlia.
3. Il signor continuerà a contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
l'importo omnicomprensivo di Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
4. L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla madre.
5. Le spese straordinarie a favore della minore, così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, continueranno ad essere interamente a carico della sig.ra
. Pt_2
6. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare e/o per altra causa, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
7. I ricorrenti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza e della possibilità di rinunciare alla presenza fisica all'udienza di comparizione personale delle parti e di avervi aderito liberamente e coscientemente, atteso che le condizioni previste nel ricorso introduttivo sono state tutte concordate, che non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione e che dalla separazione non si sono più riconciliati.
8. I ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza qualora la stessa recepisca, in toto, le condizioni di cui al presente ricorso.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. TASCHIN Parte_1 Parte_2
INVANA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
All'udienza del 16.12.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“chiede che sia pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto di data 05.09.2025.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 13.12.2014, contratto matrimonio con rito civile a Piove di Sacco, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 26, Parte I, anno 2014, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva in data 19.06.2014 a Piove di Sacco la figlia minore;
che, in Persona_1 seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1563/2022, pubblicata il 20.09.2022, del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 23.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla definizione delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale con sentenza n. 1563/2022 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.12.2014 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla parte Parte_1 Parte_2
I, n. 26, dell'anno 2014) del Comune di Piove di Sacco.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre.
2. Disporsi che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, in modo alternato, dalle ore 13,15 del sabato alle ore 21,00 della domenica sera, con onere di prenderla e di riaccompagnarla presso la residenza della madre con possibilità di vedere la figlia anche un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo e compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici e/o sportivi della figlia e lavorativi del padre
- sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre.
- metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare e comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- ad anni alterni, il 25 Aprile, il primo Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il primo Novembre,
l'8 Dicembre, il giorno del Santo Patrono.
- I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario e spazi di visita, tenuto conto dell'interesse superiore della figlia.
3. Il signor continuerà a contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
l'importo omnicomprensivo di Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
4. L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla madre.
5. Le spese straordinarie a favore della minore, così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, continueranno ad essere interamente a carico della sig.ra
. Pt_2
6. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare e/o per altra causa, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
7. I ricorrenti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza e della possibilità di rinunciare alla presenza fisica all'udienza di comparizione personale delle parti e di avervi aderito liberamente e coscientemente, atteso che le condizioni previste nel ricorso introduttivo sono state tutte concordate, che non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione e che dalla separazione non si sono più riconciliati.
8. I ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza qualora la stessa recepisca, in toto, le condizioni di cui al presente ricorso.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero