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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2278/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOCERA DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NOCERA DANIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCERA Parte_2 C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NOCERA
DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 2 Aprile 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dalle ricorrenti per come da queste ultime esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- rilevato che non è comparso né si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia;
Controparte_1
- considerato che e hanno invocato la condanna di al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in Fabrica di Roma (VT), Via F.Petrarca 28, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Fabrica di Roma al foglio 10, particella 1125, sub. 3 (di cui le medesime ricorrenti sono proprietarie a seguito di successione mortis causa), siccome abusivamente occupato dal convenuto (a seguito di contratto di locazione stipulato dall'originario dante causa ) quanto meno a partire dal CP_2
giorno 3.2.2022 (data di invio della raccomandata contenete la diffida al rilascio dell'immobile) e comunque dal 17.7.2024, data in cui ha avuto luogo l'incontro disposto dal mediatore a seguito di iniziativa correttamente esperita dalla ricorrente, incontro al quale il resistente non ha partecipato e non ha addotto giustificato motivo); che le reiterate richieste di rilascio sono rimaste disattese;
- ritenuto che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà delle ricorrenti sull'immobile de quo (cfr. documentazione prodotta), quanto le circostanze dedotte dalle ricorrenti medesime nel ricorso e che la mancata costituzione del NA manifesta disinteresse agli esiti della causa;
- che inoltre, il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.8, D.L.vo 4.3.2010, n°28 e succ.mod.
esperito dalle ricorrenti, si è concluso negativamente attesa la mancata e soprattutto ingiustificata comparizione del NA all'incontro del 17.7.2024 (cfr. Verbale di incontro in atti).
- Che tale condotta, in relazione alle tematiche introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
Controparte_1
pagina 2 di 4 - che inoltre, da tale condotta consegue la condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo
28/2010, di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo Controparte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Che le ricorrenti, all'udienza del 5.3.2025 hanno rinunziato all'originaria richiesta di risarcimento danni e di indennità di occupazione per il periodo trascorso dal resistente illegittimamente all'interno dell'immobile;
Che pertanto, in considerazione del quadro probatorio apportato dalle ricorrenti e delle argomentazioni sopra evidenziate, il NA deve essere condannato al rilascio immediato (e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza), in favore di e , Parte_1 Parte_2
dell'immobile de quo libero da persone e cose;
- ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire il fondamentale criterio della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande presentate da e con il presente ricorso;
Parte_1 Parte_2
- Condanna all'immediato rilascio, (e comunque non oltre trenta giorni dalla Controparte_1
pubblicazione della presente Sentenza), in favore di e , dell'immobile sito Parte_1 Parte_2
in Fabrica di Roma (VT), Via F.Petrarca 28, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Fabrica di Roma al foglio 10, particella 1125, sub. 3 , libero da persone e cose;
- Condanna alla refusione, in favore di e , delle spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Condanna , ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
pagina 3 di 4 Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 2 Aprile 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2278/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOCERA DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NOCERA DANIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCERA Parte_2 C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NOCERA
DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 2 Aprile 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dalle ricorrenti per come da queste ultime esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- rilevato che non è comparso né si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia;
Controparte_1
- considerato che e hanno invocato la condanna di al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in Fabrica di Roma (VT), Via F.Petrarca 28, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Fabrica di Roma al foglio 10, particella 1125, sub. 3 (di cui le medesime ricorrenti sono proprietarie a seguito di successione mortis causa), siccome abusivamente occupato dal convenuto (a seguito di contratto di locazione stipulato dall'originario dante causa ) quanto meno a partire dal CP_2
giorno 3.2.2022 (data di invio della raccomandata contenete la diffida al rilascio dell'immobile) e comunque dal 17.7.2024, data in cui ha avuto luogo l'incontro disposto dal mediatore a seguito di iniziativa correttamente esperita dalla ricorrente, incontro al quale il resistente non ha partecipato e non ha addotto giustificato motivo); che le reiterate richieste di rilascio sono rimaste disattese;
- ritenuto che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà delle ricorrenti sull'immobile de quo (cfr. documentazione prodotta), quanto le circostanze dedotte dalle ricorrenti medesime nel ricorso e che la mancata costituzione del NA manifesta disinteresse agli esiti della causa;
- che inoltre, il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.8, D.L.vo 4.3.2010, n°28 e succ.mod.
esperito dalle ricorrenti, si è concluso negativamente attesa la mancata e soprattutto ingiustificata comparizione del NA all'incontro del 17.7.2024 (cfr. Verbale di incontro in atti).
- Che tale condotta, in relazione alle tematiche introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
Controparte_1
pagina 2 di 4 - che inoltre, da tale condotta consegue la condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo
28/2010, di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo Controparte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Che le ricorrenti, all'udienza del 5.3.2025 hanno rinunziato all'originaria richiesta di risarcimento danni e di indennità di occupazione per il periodo trascorso dal resistente illegittimamente all'interno dell'immobile;
Che pertanto, in considerazione del quadro probatorio apportato dalle ricorrenti e delle argomentazioni sopra evidenziate, il NA deve essere condannato al rilascio immediato (e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza), in favore di e , Parte_1 Parte_2
dell'immobile de quo libero da persone e cose;
- ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire il fondamentale criterio della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande presentate da e con il presente ricorso;
Parte_1 Parte_2
- Condanna all'immediato rilascio, (e comunque non oltre trenta giorni dalla Controparte_1
pubblicazione della presente Sentenza), in favore di e , dell'immobile sito Parte_1 Parte_2
in Fabrica di Roma (VT), Via F.Petrarca 28, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Fabrica di Roma al foglio 10, particella 1125, sub. 3 , libero da persone e cose;
- Condanna alla refusione, in favore di e , delle spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Condanna , ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
pagina 3 di 4 Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 2 Aprile 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4