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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3340/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan N. 1-3 80134 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6881/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IMPOSTA SOSTIT 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7884/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Per parte appellante ci si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Per l'appellato ci si riporta alle controdeduzioni già depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6881/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 9 – in data 18.03.2025 e depositata il 17.04.2025
- con la quale si rigettava il ricorso del contribuente con compensazione delle spese di lite – il
Sig. Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.
Con unico articolato motivo di appello, parte appellante deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, per avere ritenuto valido l'avviso di accertamento per l'anno di imposta
2018, con il quale erano accertati redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione in misura diversa da quella dichiarata dal contribuente.
In verità, nella prospettazione di parte appellante, il contrato di locazione n.
12403/3T/2016 sarebbe stato oggetto di una tempestiva comunicazione della risoluzione anticipata a mezzo lettera raccomandata, il contratto registrato al n. 3824/3T/2014 risulta essere in comunione dei beni con il coniuge Nominativo_1 , la quale ha regolarmente assoggettato a tassazione la sua quota parte con la rispettiva dichiarazione dei redditi, non derivandosi alcun danno all'Erario e, infine, quanto al contratto n. 662/3T/2015, il contribuente ha dichiarato come quota al 50% euro 2.565,00 a tassazione ordinaria anziché €
2.280,00, poiché nel contratto era previsto un aumento del canone dal secondo anno da euro
4.800,00 ad euro 5.400,00.
Parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni, riproponendo nella sostanza le medesime argomentazioni sviluppate nel corso del giudizio di primo grado. Con successive memorie di replica parte appellante ribadisce la validità delle proprie argomentazioni, citando giurisprudenza di cassazione a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, il motivo di appello del contribuente risulta fondato alla luce della documentazione depositata, dalla quale effettivamente si evince l'avvenuta comunicazione della risoluzione anticipata a mezzo lettera raccomandata del contrato di locazione n.
12403/3T/2016 (cfr. mod. RLI allegato), l'avvenuta sottoposizione a tassazione del 50% del canone di locazione del contratto n. 3824/3T/2014 da parte del coniuge Nominativo_1 comproprietaria e in regime di comunione dei beni (cfr. dichiarazione dei redditi allegata) e la dichiarazione esatta relativamente al contratto n. 662/3T/2015, oggetto di un aumento del canone dal secondo anno (cfr. contratto di locazione allegato).
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
In considerazione della complessità della ricostruzione dei termini fattuali della controversia, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3340/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan N. 1-3 80134 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6881/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IMPOSTA SOSTIT 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEK01CA00085.2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7884/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Per parte appellante ci si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Per l'appellato ci si riporta alle controdeduzioni già depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6881/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 9 – in data 18.03.2025 e depositata il 17.04.2025
- con la quale si rigettava il ricorso del contribuente con compensazione delle spese di lite – il
Sig. Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.
Con unico articolato motivo di appello, parte appellante deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, per avere ritenuto valido l'avviso di accertamento per l'anno di imposta
2018, con il quale erano accertati redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione in misura diversa da quella dichiarata dal contribuente.
In verità, nella prospettazione di parte appellante, il contrato di locazione n.
12403/3T/2016 sarebbe stato oggetto di una tempestiva comunicazione della risoluzione anticipata a mezzo lettera raccomandata, il contratto registrato al n. 3824/3T/2014 risulta essere in comunione dei beni con il coniuge Nominativo_1 , la quale ha regolarmente assoggettato a tassazione la sua quota parte con la rispettiva dichiarazione dei redditi, non derivandosi alcun danno all'Erario e, infine, quanto al contratto n. 662/3T/2015, il contribuente ha dichiarato come quota al 50% euro 2.565,00 a tassazione ordinaria anziché €
2.280,00, poiché nel contratto era previsto un aumento del canone dal secondo anno da euro
4.800,00 ad euro 5.400,00.
Parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni, riproponendo nella sostanza le medesime argomentazioni sviluppate nel corso del giudizio di primo grado. Con successive memorie di replica parte appellante ribadisce la validità delle proprie argomentazioni, citando giurisprudenza di cassazione a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, il motivo di appello del contribuente risulta fondato alla luce della documentazione depositata, dalla quale effettivamente si evince l'avvenuta comunicazione della risoluzione anticipata a mezzo lettera raccomandata del contrato di locazione n.
12403/3T/2016 (cfr. mod. RLI allegato), l'avvenuta sottoposizione a tassazione del 50% del canone di locazione del contratto n. 3824/3T/2014 da parte del coniuge Nominativo_1 comproprietaria e in regime di comunione dei beni (cfr. dichiarazione dei redditi allegata) e la dichiarazione esatta relativamente al contratto n. 662/3T/2015, oggetto di un aumento del canone dal secondo anno (cfr. contratto di locazione allegato).
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
In considerazione della complessità della ricostruzione dei termini fattuali della controversia, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Presidente estensore