CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7122/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 Nominativo_1 si opponeva alla cartella di pagamento n. 2952024005324908000 relativa a Tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
I) Infondatezza della pretesa fiscale, difetto di prova dei presupposti e delle modalità di calcolo della tariffa;
II) Prescrizione del tributo per violazione dell'art. 2948, c.1, n.4, c.p.c. e decadenza del diritto alla riscossione per violazione dell'art.25, DPR 602/1973.
Chiedeva la condanna alle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con memorie illustrative del 30-01-2026 contestava la documentazione prodotta dall'ATO Me 1 Spa in quanto non idonea a dimostrare la regolare e legittima notificazione delle fatture.
Con deduzioni del 24-12-2025 si costituiva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione la quale in merito ai motivi di ricorso eccepiva quanto segue:
1) Inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19e 21, c.1, D.L.vo 546/1992.
Sosteneva, infatti, che gli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, in particolare le fatture, erano state tutte correttamente notificate al contribuente;
2) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza del credito.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni del 15-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, in via pregiudiziale, deduceva la carenza di legittimazione dell'Agente della riscossione con riferimento all'attività di competenza dell'Ente creditore. Nel merito della cartella di pagamento impugnata, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che relativamente alle annualità 2008 e 2009 manca agli atti la prova dell'emissione e della successiva notifica delle fatture. Per le due annualità la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata per omessa notifica degli atti prodromici e per prescrizione del credito.
Relativamente alle fatture di seguito elencate, manca agli atti o è inidonea la prova della notifica delle stesse. Per alcune fatture non risulta allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata postale mentre per altre l'avviso di ricevimento non è associabile all'atto che si ritiene notificato (manca, infatti, ogni riferimento al numero della fattura):
N. 2013049879 – IA anno 2010; N. 2011122302 – IA anno 2011; N. 2013098131 – IA anno 2011; N.
2012057410 – IA anno 2012; N. 2011025895 – IA anno 2010; N. 2013047148 – DO IA 2010; N.
2011119606 – IA anno 2011; N. 2013095464 – IA anno 2011; N. 2012054766 – IA anno 2012; N.
2011025896 – IA anno 2010; N. 2013047149 – IA anno 2010; N. 2011119607 – IA anno 2011; N.
2012054767 – IA I° semestre 2012; N. 2013095465 – IA DO 2011.
L'omessa notifica di tali atti, oltre a comportare la nullità della contestata cartella di pagamento, determina la prescrizione del credito vantato.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere che “in materia di notifica degli atti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. È, pertanto, consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (in tal senso, ex plurimis: Cass., sez. 5, 26660/2023).
Le fatture (rectius avvisi) avrebbero dovuto essere notificate nei termini di cui all'art. 1, c. 161 L. 296/2006 che prescrive che gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Risultano, invece, regolarmente notificate le seguenti fatture:
n. 2017029988 – DO IA 2012 (€ 30,00) notificata in data 22-12-2017 (a mani della madre);
n. 2012148338 – IA II semestre 2012 notificata in data 10-12-2012 (a mani della madre);
n. 2017027387 – DO IA 2012 notificata in data 22-12-2017 (a mani della madre);
n. 2017027388 – DO IA 2012 (€ 33,00) notificata in data 22-12-2027 (a mani della madre).
Risultano, altresì, ritualmente notificati i seguenti atti:
- Intimazione di pagamento n. 028660/16 – IA anni 2010, 2011 e 2012, notificata in data 20-12-2016
a mani del ricorrente;
- Intimazione di pagamento n. 303639 – IA 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, notificata in data
30-09-2019 a mani della madre.
Pertanto, limitatamente alle fatture: n. 2017029988 – DO IA 2012; n. 2012148338 – IA II semestre 2012; n. 2017027387 – DO IA 2012; n.2017027388 – DO IA 2012, l'impugnata cartella di pagamento deve essere confermata tenuto conto che alla data di notifica delle fatture il termine di prescrizione non era ancora maturato e che dalla successiva notifica delle intimazioni di pagamento ricomincia a decorrere il nuovo termine prescrizionale (Cass., Ord. n. 16743 del 17-06-2024). Ai termini sopra richiamati deve, inoltre, applicarsi la proroga prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19.
In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. L'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L. n.18/2020 prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159, secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione.
Pertanto, per effetto della normativa emergenziale, dato che gli atti prodromici sono stati notificati nel
2019, il termine di prescrizione si matura quanto meno nel 2025.
In considerazione del parziale accoglimento, si ravvisano validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'impugnata cartella di pagamento relativamente alle annualità 2008 e 2009 e relativamente alle fatture N. 2013049879 – IA anno 2010; N. 2011122302 – IA anno 2011; N. 2013098131 – IA anno 2011; N. 2012057410 – IA anno 2012; N. 2011025895 – IA anno
2010; N. 2013047148 – DO IA 2010; N. 2011119606 – IA anno 2011; N. 2013095464 – IA anno
2011; N. 2012054766 – IA anno 2012; N. 2011025896 – IA anno 2010; N. 2013047149 – IA anno
2010; N. 2011119607 – IA anno 2011; N. 2012054767 – IA I° semestre 2012; N. 2013095465 – IA
DO 2011.
Conferma nel resto l'impugnata cartella di pagamento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7122/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024005324908000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 Nominativo_1 si opponeva alla cartella di pagamento n. 2952024005324908000 relativa a Tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
I) Infondatezza della pretesa fiscale, difetto di prova dei presupposti e delle modalità di calcolo della tariffa;
II) Prescrizione del tributo per violazione dell'art. 2948, c.1, n.4, c.p.c. e decadenza del diritto alla riscossione per violazione dell'art.25, DPR 602/1973.
Chiedeva la condanna alle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con memorie illustrative del 30-01-2026 contestava la documentazione prodotta dall'ATO Me 1 Spa in quanto non idonea a dimostrare la regolare e legittima notificazione delle fatture.
Con deduzioni del 24-12-2025 si costituiva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione la quale in merito ai motivi di ricorso eccepiva quanto segue:
1) Inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19e 21, c.1, D.L.vo 546/1992.
Sosteneva, infatti, che gli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, in particolare le fatture, erano state tutte correttamente notificate al contribuente;
2) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza del credito.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni del 15-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, in via pregiudiziale, deduceva la carenza di legittimazione dell'Agente della riscossione con riferimento all'attività di competenza dell'Ente creditore. Nel merito della cartella di pagamento impugnata, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che relativamente alle annualità 2008 e 2009 manca agli atti la prova dell'emissione e della successiva notifica delle fatture. Per le due annualità la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata per omessa notifica degli atti prodromici e per prescrizione del credito.
Relativamente alle fatture di seguito elencate, manca agli atti o è inidonea la prova della notifica delle stesse. Per alcune fatture non risulta allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata postale mentre per altre l'avviso di ricevimento non è associabile all'atto che si ritiene notificato (manca, infatti, ogni riferimento al numero della fattura):
N. 2013049879 – IA anno 2010; N. 2011122302 – IA anno 2011; N. 2013098131 – IA anno 2011; N.
2012057410 – IA anno 2012; N. 2011025895 – IA anno 2010; N. 2013047148 – DO IA 2010; N.
2011119606 – IA anno 2011; N. 2013095464 – IA anno 2011; N. 2012054766 – IA anno 2012; N.
2011025896 – IA anno 2010; N. 2013047149 – IA anno 2010; N. 2011119607 – IA anno 2011; N.
2012054767 – IA I° semestre 2012; N. 2013095465 – IA DO 2011.
L'omessa notifica di tali atti, oltre a comportare la nullità della contestata cartella di pagamento, determina la prescrizione del credito vantato.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere che “in materia di notifica degli atti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. È, pertanto, consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (in tal senso, ex plurimis: Cass., sez. 5, 26660/2023).
Le fatture (rectius avvisi) avrebbero dovuto essere notificate nei termini di cui all'art. 1, c. 161 L. 296/2006 che prescrive che gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Risultano, invece, regolarmente notificate le seguenti fatture:
n. 2017029988 – DO IA 2012 (€ 30,00) notificata in data 22-12-2017 (a mani della madre);
n. 2012148338 – IA II semestre 2012 notificata in data 10-12-2012 (a mani della madre);
n. 2017027387 – DO IA 2012 notificata in data 22-12-2017 (a mani della madre);
n. 2017027388 – DO IA 2012 (€ 33,00) notificata in data 22-12-2027 (a mani della madre).
Risultano, altresì, ritualmente notificati i seguenti atti:
- Intimazione di pagamento n. 028660/16 – IA anni 2010, 2011 e 2012, notificata in data 20-12-2016
a mani del ricorrente;
- Intimazione di pagamento n. 303639 – IA 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, notificata in data
30-09-2019 a mani della madre.
Pertanto, limitatamente alle fatture: n. 2017029988 – DO IA 2012; n. 2012148338 – IA II semestre 2012; n. 2017027387 – DO IA 2012; n.2017027388 – DO IA 2012, l'impugnata cartella di pagamento deve essere confermata tenuto conto che alla data di notifica delle fatture il termine di prescrizione non era ancora maturato e che dalla successiva notifica delle intimazioni di pagamento ricomincia a decorrere il nuovo termine prescrizionale (Cass., Ord. n. 16743 del 17-06-2024). Ai termini sopra richiamati deve, inoltre, applicarsi la proroga prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19.
In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. L'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L. n.18/2020 prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159, secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione.
Pertanto, per effetto della normativa emergenziale, dato che gli atti prodromici sono stati notificati nel
2019, il termine di prescrizione si matura quanto meno nel 2025.
In considerazione del parziale accoglimento, si ravvisano validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'impugnata cartella di pagamento relativamente alle annualità 2008 e 2009 e relativamente alle fatture N. 2013049879 – IA anno 2010; N. 2011122302 – IA anno 2011; N. 2013098131 – IA anno 2011; N. 2012057410 – IA anno 2012; N. 2011025895 – IA anno
2010; N. 2013047148 – DO IA 2010; N. 2011119606 – IA anno 2011; N. 2013095464 – IA anno
2011; N. 2012054766 – IA anno 2012; N. 2011025896 – IA anno 2010; N. 2013047149 – IA anno
2010; N. 2011119607 – IA anno 2011; N. 2012054767 – IA I° semestre 2012; N. 2013095465 – IA
DO 2011.
Conferma nel resto l'impugnata cartella di pagamento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile