Articolo 9 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 luglio 1913
Art. 9.

La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:

1° coloro che esercitano in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;

2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorita' che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine od offendono la dignita' dell'Istituto;

4° gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;

5° i mediatori inscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.

L'esclusione temporanea puo' essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali e' dipesa.

L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovra' a cura del Sindacato di borsa essere comunicato a tutte le borse del Regno.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913