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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6196/ 2024
TRA
nato a [...] Parte_1
AB (NA) il 27/07/1966 rappresentato e difeso dall'avv. MATRONE ANIELLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to CANTORE DOMENICO con il quale elettivamente domicilia in VIA PIAZZALE MAIORANA SEDE
CASERTA CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato il 29/10/2024 il ricorrente, premesso che era stato riconosciuto dall' invalido civile a decorrere dal CP_2 maggio del 2021, e che con la successiva sentenza n° 976/2023 pubbl. il 29/06/2023, del Tribunale di Torre Annunziata, era stata dichiarata la compatibilità fra la prestazione della rendita e quella dell'assegno di invalidità civile, adiva questo giudice al fine di
1 ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei della CP_3 rendita, a decorrere dal maggio 2021, con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, e alla conseguente dichiarazione dell'insussistenza di alcun indebito dell' spese vinte. CP_1
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, CP_1 con vittoria di spese, rilevando che il mancato adempimento era dovuto alla circostanza della percezione dell'assegno di invalidità civile, incompatibile con la rendita da parte del ricorrente. CP_1
In via pregiudiziale si deve rilevare che non è stata prodotta in giudizio un'idonea attestazione di passaggio in giudicato della predetta sentenza n° 976/2023 pubbl. il 29/06/2023. Inoltre le parti non hanno dedotto, in modo idoneo, sull'eventuale passaggio in giudicato della statuizione sulla compatibilità delle prestazioni, nel caso in esame (qualora emerga che le infermità che hanno determinato la concessione della rendita siano diverse da quelle poste a base della concessione dell'assegno di invalidità civile), che ovviamente vincolerebbe il presente giudice. Tanto premesso anche in questa sede si deve rilevare che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per l'invalidità pensionabile CP_1
o l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate sullo CP_2 stesso quadro morboso, potendosi ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale.” (cfr. Cass. 5636/2016, nello stesso senso Cass. Sent. n. 25197/2019, pur nella consapevolezza che non si tratta di un orientamento univoco). Appare sostanzialmente non contestato (oltre che emergere dalla sentenza citata n° 976/2023 pubbl. il 29/06/2023) che la patologia, riconosciuta dall' e fondante il pagamento della rendita vitalizia, CP_1 integrava un diverso evento invalidante rispetto alle patologie riconosciute dalla Commissione Medica Inps, ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75%. Conseguentemente non opera il divieto di cumulo, in base alla giurisprudenza di legittimità citata. Infatti l' non ha contestato CP_1 in modo idoneo, come era suo onere, che le patologie poste a base della rendita fossero diverse da quelle poste a base della CP_1 concessione dell'assegno di invalidità civile. Non è stata, inoltre, prodotta alcuna valida rinuncia al diritto, successiva alla predetta sentenza del 2023. Per tali motivi la domanda è fondata e merita
2 accoglimento. L' deve, pertanto, essere condannato al CP_1 pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1 maggio 2021 sino al soddisfo con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, al netto di quanto corrisposto. Considerata la novità e controversia della materia trattata che ha dato luogo anche a contrasti giurisprudenziali le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: a) dichiara la compatibilità fra la rendita e l'assegno di CP_1 invalidità civile concessi al ricorrente, condannando l' a porre CP_1 in essere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento del diritto alla rendita dal 1 maggio 2021, come specificato in motivazione;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 26/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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