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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8149/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
Rilevato che non è possibile concedere ulteriori rinvii a fine di consentire alle parti di sup- plire al vuoto di allegazione, evidenziato con ordinanza del 2 marzo 2023
P.T.M.
Pronuncia la seguente ordinanza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI DO
1
N. 8149/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8149 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in succes- sione, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Bruno Ruggiero Parte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
Attore
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1
TE, ON TE e AN TE e con questi eletti- vamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva all'intestato Tribunale adducendo:
1. che in data 04.10.2023 dece- deva in Caserta nato a [...] il [...] e in data Persona_1
15/11/2013 decedeva nata a [...] il [...], geni- Persona_2 tori delle parti in causa;
2. che i beni costituenti l'asse ereditario sono quelli
2
elencati nella relazione del CTU dr. agr. emessa Persona_3 nell'ambito del precedente giudizio avente ad oggetto la divisione beni tra le stesse parti, iscritto al N. 800575/2005 R.G. dell'intestato Tribunale, con- clusosi con sentenza di rigetto;
3. che il CTU ha accertato che i terreni tutti erano in possesso di e che gli stessi sono stati valutati Controparte_1 in Euro 287.000,00; 4. che occorre procedere alla divisione per due quote tenendo conto dei conguagli per la rendita, che secondo un estaglio annuale ad ettaro pari ad Euro 450,00, il CTU ha determinato in 36.000,00 (per le annate agrarie dal 2003/2004 al 2013/2014 a far data fino al gennaio 2014) ed Euro 23.100,00 (dal 2014 al 2021), per un totale di euro 59.100,00 a cui va aggiunto l'anno 2022.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: che il Tribunale dichiari l'apertura della successione di nato a [...]_1
(Ce) il 23.5.1921 e deceduto il 4.10.2003 e di nata a [...] il Persona_2
23.6.28 e deceduta il 15.11.2013 e disponga la divisione in parti uguali tra i due coeredi dei beni indicati nella premessa di questo atto attribuendo, ai sensi dell'art. 718 c.c. in natura a ciascuno dei legittimi condividenti una quota degli stessi comprensiva di tutti i beni caduti in successione ordinando il rilascio della quota in favore di colui che ne risulte- rà assegnatario procedendo ai sensi degli artt. 726 e 727 c.c. mediante c.t.u. alla stima della massa secondo il valore venale dei singoli beni ex art. 726 c.c., disponendo in con- guaglio un equivalente in denaro, assegnando le porzioni eventualmente mediante estra- zione a sorte ai sensi dell'art. 729 c.c. procedendo per le porzioni diseguali mediante attri- buzione, valutando, ai sensi dell'art. 720 c.c. la comoda o non comoda divisibilità di un immobile all'esito di un adeguato accertamento peritale d'ufficio tenendo conto dei relativi presupposti che consistono sotto l'aspetto strutturale nella estrema ipotesi della irrealizza- bilità fisica del frazionamento o nell'impossibilità in concreto di realizzare porzioni su- scettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento non compromesso da servitù o pesi o limitazioni eccessivi e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo e sotto
l'aspetto economico-funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispet- to all'intero e in caso di indivisibilità, sempre in applicazione dell'art. 720 c.c., compren- da il bene indivisibile per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione disponendone la vendita all'incanto ove nessuno dei coeredi è a ciò disposto con ordine del rendiconto delle rendite al coerede convenuto nel possesso dei beni ereditari computandoli sulla quota degli attori in proporzione dando di-
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sposizioni anche tecniche per i distacchi delle quote disponendo gli ordini di rilascio e la consegna dei documenti ( art. 736 c.c.) specificando i conguagli anche alla luce dell'uso che ne ha fatto il convenuto dalla morte dei genitori all'attualità e decidendo su ogni altra questione, ponendo infine le spese a carico di chi resista ingiustificatamente.
Chiedeva inoltre fissarsi la comparizione personale delle parti per prospetta- re una soluzione conciliativa e, in caso di fallimento delle proposte transatti- ve, nominarsi CTU nella persona del precedente ausiliario, affidandogli an- che l'incarico di tentare la conciliazione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente adducendo:
l'inammissibilità della domanda: a) per mancato previo obbligatorio esperi- mento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) per mancata produzione dei titoli di proprietà ed insussistenza della condizione dell'azione proposta;
2. la temerarietà della domanda in quanto non tiene conto della pronuncia di rigetto già emessa da questo Tribunale con la sentenza n. 736/2018 del 26/02/2018 ed il ricor- rente reitera nell'errore non avendo depositato la documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c;
3. la richiesta di conversione del rito non risultando le questioni da trattare di pronta soluzione;
4. di contrastare gli assunti del fra- tello circa il godimento esclusivo dei terreni;
5. l'inutilizzabilità della ctu prodotta, di carattere esplorativo, espletata anni addietro in un precedente contenzioso;
6. in via subordinata, di associarsi alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria aderendo alla formazione di un'unica massa rela- tivamente alle due eredità di provenienza paterna e materna, per la suddivi- sione in due sole quote, ma secondo l'esatta ricostruzione dei beni e pro- porzioni;
in subordine, perché si proceda alla formazione di due masse in forza di ciascun titolo di successione, lato paterno e lato materno, con la conseguenza che ciascuna di esse dovrà considerarsi oggetto di una distinta divisione con diritti del condividente su ciascuna massa.
Ciò posto, il resistente concludeva: perché siano accolte le eccezioni pregiudiziali sol- levate;
in subordine perché sia convertito il rito;
ancora in via subordinata, perché, previa concessione dei termini per la precisazione della difesa, sia disposto lo scioglimento della comunione nei termini sopra indicati.
Con ordinanza del 02.03.2023, il Giudice assegnava 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria e disponeva il mu- tamento del rito, sottoponendo alle parti la circostanza, rilevata d'Ufficio,
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della conformità catastale oggettiva e soggettiva delle unità immobiliari ur- bane costituenti la massa ex art 29 comma 1 bis della legge 52/1985.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9 gennaio 2025, il difensore di parte attrice ha dichiarato “Quanto alla documentazione attestante la conformità catastale dei beni di cui si chiede la divisione come da ordinanza del 9 settembre 2024, il sottoscritto avvocato dichiara di non esserne in possesso”.
Alla odierna udienza le parti hanno chiesto rinvio nello stato per comporre bonariamente la lite e/o per regolarizzare la posizione urbanistica e catastale di taluni beni costituenti l'asse ereditario.
In via preliminare si osserva come non è possibile concedere ulteriori rinvii nello stato atteso che la questione circa la assenza di una dichiarazione di conformità catastale è stata posta all'attenzione delle parti da oltre due anni e, nonostante i rinvii fatti, questa non è in atti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata aperta la successione ab intestato dei coniugi deceduto in Caserta il 4 ottobre 2003 e Persona_1 Per_2
deceduta in Imperia il 15 novembre 2013, come risulta dalla dichia-
[...] razione di successione e dai certificati anagrafici versati in atti dalle parti.
Orbene, in assenza di testamento, vanno dichiarati eredi legittimi di entram- bi i coniugi deceduti, i figli e . Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di divisione
Il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, come quello relativo alla comunione ordinaria, tende all'accertamento del diritto di ciascun con- dividente ad una quota ideale del bene dell'asse ereditario ed alla sua tra- sformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente por- zione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza del bene e alla possibilità di suo trasferimen- to.
Sulla scorta di tali chiari principi, nel caso di specie si rileva che le parti, no- nostante l'invito a produrre la dichiarazione, resa dalla parte che vi ha inte- resse o da tecnico abilitato, circa la conformità oggettiva e soggettiva delle unità immobiliari urbane costituenti la massa, ex art 29 comma 1 bis della legge 52/1985, espresso dal Giudice nell'ordinanza del 02.03.2023, non hanno depositato nei termini preclusivi la dichiarazione di conformità cata- stale.
Invero, la normativa vigente (l.n. 52/1985 e succ. mod. e/o int. – l. n.
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122/2010) prevede espressamente che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su fabbri- cati già esistenti devono contenere a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazio- ne, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati ca- tastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia ca- tastale. Si può sopperire a tali documenti con atto dichiarativo di tecnico abilitato, ma non è possibile ovviare o eludere la citata norma non potendo la divisione giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti in sede convenzionale o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel conte- nuto, l'autonomia negoziale delle parti (Cass. SS UU n. 23825/09; Cass.
16068/19).
La richiamata norma, sebbene risulti rivolta, a pena di nullità, agli atti tra vi- vi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, tuttavia, se- condo l'orientamento a cui si aderisce, risulta indicare anche quei presuppo- sti necessari per la pronuncia della sentenza di divisione giudiziale, non po- tendo la divisione giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quel- lo che sarebbe stato possibile alle parti in sede convenzionale o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
Orbene, nel caso in esame, deve osservarsi che parte attrice non ha in alcun modo indicato che i beni immobili formanti l'asse ereditario siano conformi da un punto di vista oggettivo alle planimetrie catastali, né risulta prodotta dalle parti, in sostituzione della dichiarazione, un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamen- to catastale, dacché la domanda, difettando di un presupposto dell'azione, deve dichiararsi inammissibile.
Sul punto, occorre richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale, affermato di recente dalla Suprema Corte, per il quale il rispetto delle condi- zioni del citato articolo 29 comma 1 bis della legge 52/1985, deve conside- rarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizio- ne dell'azione, cosicché essa deve sussistere al momento della decisione (cfr.
Cass. SS UU n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19), e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è
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sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (cfr. Cassazione n. 12654/2020).
Ciò posto, la domanda di divisione, difettando la dichiarazione e, in sua so- stituzione, l'attestazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, deve, quindi, dichiararsi inammissibile.
L'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara aperta la successione ereditaria di , deceduto Persona_1 in Caserta il 4 ottobre 2003, e di deceduta in Imperia il Persona_2
15 novembre 2013;
- Dichiara successori legittimi e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiara inammissibile la domanda di divisione;
- Dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Santa MA Capua Vetere, 6.11.2025
Il Giudice
Dott. DI DO
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
Rilevato che non è possibile concedere ulteriori rinvii a fine di consentire alle parti di sup- plire al vuoto di allegazione, evidenziato con ordinanza del 2 marzo 2023
P.T.M.
Pronuncia la seguente ordinanza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI DO
1
N. 8149/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8149 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in succes- sione, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Bruno Ruggiero Parte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
Attore
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1
TE, ON TE e AN TE e con questi eletti- vamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva all'intestato Tribunale adducendo:
1. che in data 04.10.2023 dece- deva in Caserta nato a [...] il [...] e in data Persona_1
15/11/2013 decedeva nata a [...] il [...], geni- Persona_2 tori delle parti in causa;
2. che i beni costituenti l'asse ereditario sono quelli
2
elencati nella relazione del CTU dr. agr. emessa Persona_3 nell'ambito del precedente giudizio avente ad oggetto la divisione beni tra le stesse parti, iscritto al N. 800575/2005 R.G. dell'intestato Tribunale, con- clusosi con sentenza di rigetto;
3. che il CTU ha accertato che i terreni tutti erano in possesso di e che gli stessi sono stati valutati Controparte_1 in Euro 287.000,00; 4. che occorre procedere alla divisione per due quote tenendo conto dei conguagli per la rendita, che secondo un estaglio annuale ad ettaro pari ad Euro 450,00, il CTU ha determinato in 36.000,00 (per le annate agrarie dal 2003/2004 al 2013/2014 a far data fino al gennaio 2014) ed Euro 23.100,00 (dal 2014 al 2021), per un totale di euro 59.100,00 a cui va aggiunto l'anno 2022.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: che il Tribunale dichiari l'apertura della successione di nato a [...]_1
(Ce) il 23.5.1921 e deceduto il 4.10.2003 e di nata a [...] il Persona_2
23.6.28 e deceduta il 15.11.2013 e disponga la divisione in parti uguali tra i due coeredi dei beni indicati nella premessa di questo atto attribuendo, ai sensi dell'art. 718 c.c. in natura a ciascuno dei legittimi condividenti una quota degli stessi comprensiva di tutti i beni caduti in successione ordinando il rilascio della quota in favore di colui che ne risulte- rà assegnatario procedendo ai sensi degli artt. 726 e 727 c.c. mediante c.t.u. alla stima della massa secondo il valore venale dei singoli beni ex art. 726 c.c., disponendo in con- guaglio un equivalente in denaro, assegnando le porzioni eventualmente mediante estra- zione a sorte ai sensi dell'art. 729 c.c. procedendo per le porzioni diseguali mediante attri- buzione, valutando, ai sensi dell'art. 720 c.c. la comoda o non comoda divisibilità di un immobile all'esito di un adeguato accertamento peritale d'ufficio tenendo conto dei relativi presupposti che consistono sotto l'aspetto strutturale nella estrema ipotesi della irrealizza- bilità fisica del frazionamento o nell'impossibilità in concreto di realizzare porzioni su- scettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento non compromesso da servitù o pesi o limitazioni eccessivi e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo e sotto
l'aspetto economico-funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispet- to all'intero e in caso di indivisibilità, sempre in applicazione dell'art. 720 c.c., compren- da il bene indivisibile per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione disponendone la vendita all'incanto ove nessuno dei coeredi è a ciò disposto con ordine del rendiconto delle rendite al coerede convenuto nel possesso dei beni ereditari computandoli sulla quota degli attori in proporzione dando di-
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sposizioni anche tecniche per i distacchi delle quote disponendo gli ordini di rilascio e la consegna dei documenti ( art. 736 c.c.) specificando i conguagli anche alla luce dell'uso che ne ha fatto il convenuto dalla morte dei genitori all'attualità e decidendo su ogni altra questione, ponendo infine le spese a carico di chi resista ingiustificatamente.
Chiedeva inoltre fissarsi la comparizione personale delle parti per prospetta- re una soluzione conciliativa e, in caso di fallimento delle proposte transatti- ve, nominarsi CTU nella persona del precedente ausiliario, affidandogli an- che l'incarico di tentare la conciliazione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente adducendo:
l'inammissibilità della domanda: a) per mancato previo obbligatorio esperi- mento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) per mancata produzione dei titoli di proprietà ed insussistenza della condizione dell'azione proposta;
2. la temerarietà della domanda in quanto non tiene conto della pronuncia di rigetto già emessa da questo Tribunale con la sentenza n. 736/2018 del 26/02/2018 ed il ricor- rente reitera nell'errore non avendo depositato la documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c;
3. la richiesta di conversione del rito non risultando le questioni da trattare di pronta soluzione;
4. di contrastare gli assunti del fra- tello circa il godimento esclusivo dei terreni;
5. l'inutilizzabilità della ctu prodotta, di carattere esplorativo, espletata anni addietro in un precedente contenzioso;
6. in via subordinata, di associarsi alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria aderendo alla formazione di un'unica massa rela- tivamente alle due eredità di provenienza paterna e materna, per la suddivi- sione in due sole quote, ma secondo l'esatta ricostruzione dei beni e pro- porzioni;
in subordine, perché si proceda alla formazione di due masse in forza di ciascun titolo di successione, lato paterno e lato materno, con la conseguenza che ciascuna di esse dovrà considerarsi oggetto di una distinta divisione con diritti del condividente su ciascuna massa.
Ciò posto, il resistente concludeva: perché siano accolte le eccezioni pregiudiziali sol- levate;
in subordine perché sia convertito il rito;
ancora in via subordinata, perché, previa concessione dei termini per la precisazione della difesa, sia disposto lo scioglimento della comunione nei termini sopra indicati.
Con ordinanza del 02.03.2023, il Giudice assegnava 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria e disponeva il mu- tamento del rito, sottoponendo alle parti la circostanza, rilevata d'Ufficio,
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della conformità catastale oggettiva e soggettiva delle unità immobiliari ur- bane costituenti la massa ex art 29 comma 1 bis della legge 52/1985.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9 gennaio 2025, il difensore di parte attrice ha dichiarato “Quanto alla documentazione attestante la conformità catastale dei beni di cui si chiede la divisione come da ordinanza del 9 settembre 2024, il sottoscritto avvocato dichiara di non esserne in possesso”.
Alla odierna udienza le parti hanno chiesto rinvio nello stato per comporre bonariamente la lite e/o per regolarizzare la posizione urbanistica e catastale di taluni beni costituenti l'asse ereditario.
In via preliminare si osserva come non è possibile concedere ulteriori rinvii nello stato atteso che la questione circa la assenza di una dichiarazione di conformità catastale è stata posta all'attenzione delle parti da oltre due anni e, nonostante i rinvii fatti, questa non è in atti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata aperta la successione ab intestato dei coniugi deceduto in Caserta il 4 ottobre 2003 e Persona_1 Per_2
deceduta in Imperia il 15 novembre 2013, come risulta dalla dichia-
[...] razione di successione e dai certificati anagrafici versati in atti dalle parti.
Orbene, in assenza di testamento, vanno dichiarati eredi legittimi di entram- bi i coniugi deceduti, i figli e . Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di divisione
Il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, come quello relativo alla comunione ordinaria, tende all'accertamento del diritto di ciascun con- dividente ad una quota ideale del bene dell'asse ereditario ed alla sua tra- sformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente por- zione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza del bene e alla possibilità di suo trasferimen- to.
Sulla scorta di tali chiari principi, nel caso di specie si rileva che le parti, no- nostante l'invito a produrre la dichiarazione, resa dalla parte che vi ha inte- resse o da tecnico abilitato, circa la conformità oggettiva e soggettiva delle unità immobiliari urbane costituenti la massa, ex art 29 comma 1 bis della legge 52/1985, espresso dal Giudice nell'ordinanza del 02.03.2023, non hanno depositato nei termini preclusivi la dichiarazione di conformità cata- stale.
Invero, la normativa vigente (l.n. 52/1985 e succ. mod. e/o int. – l. n.
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122/2010) prevede espressamente che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su fabbri- cati già esistenti devono contenere a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazio- ne, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati ca- tastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia ca- tastale. Si può sopperire a tali documenti con atto dichiarativo di tecnico abilitato, ma non è possibile ovviare o eludere la citata norma non potendo la divisione giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti in sede convenzionale o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel conte- nuto, l'autonomia negoziale delle parti (Cass. SS UU n. 23825/09; Cass.
16068/19).
La richiamata norma, sebbene risulti rivolta, a pena di nullità, agli atti tra vi- vi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, tuttavia, se- condo l'orientamento a cui si aderisce, risulta indicare anche quei presuppo- sti necessari per la pronuncia della sentenza di divisione giudiziale, non po- tendo la divisione giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quel- lo che sarebbe stato possibile alle parti in sede convenzionale o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
Orbene, nel caso in esame, deve osservarsi che parte attrice non ha in alcun modo indicato che i beni immobili formanti l'asse ereditario siano conformi da un punto di vista oggettivo alle planimetrie catastali, né risulta prodotta dalle parti, in sostituzione della dichiarazione, un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamen- to catastale, dacché la domanda, difettando di un presupposto dell'azione, deve dichiararsi inammissibile.
Sul punto, occorre richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale, affermato di recente dalla Suprema Corte, per il quale il rispetto delle condi- zioni del citato articolo 29 comma 1 bis della legge 52/1985, deve conside- rarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizio- ne dell'azione, cosicché essa deve sussistere al momento della decisione (cfr.
Cass. SS UU n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19), e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è
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sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (cfr. Cassazione n. 12654/2020).
Ciò posto, la domanda di divisione, difettando la dichiarazione e, in sua so- stituzione, l'attestazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, deve, quindi, dichiararsi inammissibile.
L'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara aperta la successione ereditaria di , deceduto Persona_1 in Caserta il 4 ottobre 2003, e di deceduta in Imperia il Persona_2
15 novembre 2013;
- Dichiara successori legittimi e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiara inammissibile la domanda di divisione;
- Dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Santa MA Capua Vetere, 6.11.2025
Il Giudice
Dott. DI DO
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