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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/10/2024, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4488/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Falerna, Via Zara n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore -
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Crotone, Via Firenze n. 52, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cizza, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -
NONCHÉ
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
- Convenuto contumace -
OGGETTO: trasferimento di partecipazioni sociali - violazione clausola di prelazione - inefficacia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 aprile 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. socio della Sa.i.ba. S.r.l., ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 chiedendo accertarsi l'inefficacia del contratto di cessione di quota del Controparte_1
01.07.2014 con cui aveva trasferito la sua intera quota di partecipazione nella Controparte_2
Sa.i.ba. S.r.l. alla predetta società in violazione della clausola di prelazione CP_1 disciplinata dall'art. 7 dello statuto e in assenza di dichiarazione di rinuncia alla prelazione debitamente sottoscritta dai soci (contrariamente a quanto riportato nel contratto medesimo), così ledendo il suo interesse a rendersi acquirente delle quote trasferite.
Si è costituita in giudizio (con comparsa e fascicolo di parte depositati in prima udienza) soltanto la cessionaria eccependo l'inammissibilità della domanda avversaria, per Controparte_1 carenza di interesse ad agire in mancanza di prova in ordine alla lesione dell'interesse dell'attore a rendersi acquirente della quota, e l'infondatezza nel merito della domanda, sul presupposto della ritenuta validità della cessione a fronte della rinuncia alla prelazione manifestata dal socio attore con dichiarazione inviata al cedente e ratificata poi nel verbale di assemblea Controparte_2 della Sa.i.ba. S.r.l. del 15.07.2014.
L'attore ha controdedotto evidenziando la tardività della costituzione avversaria e, in ogni caso, disconoscendo nel merito i documenti prodotti dalla controparte, argomentando che alcuna assemblea ordinaria si fosse tenuta in data 15.07.2014 e che mai egli avesse sottoscritto la rinuncia al diritto di prelazione ex adverso depositata, sostenendo trattarsi di documenti falsi per duplicazione, in quanto le firme sarebbero state importate da un computer ad una stampante e/o fotocopiate e impresse su un foglio nel posto prescelto.
Non si è costituito, invece, dichiarato contumace all'udienza di prima Controparte_2 comparizione.
Istruita la causa solo documentalmente, il Giudice istruttore ha fatto precisare le conclusioni e ha rimesso la decisione al Collegio concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di merito già formulate, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi e c.t.u. grafologica) non accolta con ordinanza istruttoria del 19.04.2022.
La convenuta costituita, invece, si è interamente riportata alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa costitutiva.
2. L'attore agisce in giudizio prospettando la violazione da parte dei convenuti della clausola di prelazione prevista dall'art. 7 dello Statuto della società Sa.i.ba. S.r.l. (che dispone: “Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è subordinato all'ottenimento per il cessionario del gradimento espresso dai soci all'unanimità, con decisione inoppugnabile entro 60 gg. dalla comunicazione della volontà di cessione. Qualora non sia espresso il gradimento, i soci indicheranno il nominativo di altro cessionario;
altrimenti è consentito il recesso di parte del
2 socio cedente. Ai soci deve essere comunque garantito il diritto di prelazione.”), in occasione della stipula del contratto del 01.07.2014 con il quale ha ceduto alla Controparte_2 CP_1 la propria quota di partecipazione detenuta nella società Sa.i.ba. S.r.l. per il prezzo di €
[...]
4.375,00.
In particolare, l'attore chiede al Tribunale l'accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti del menzionato contratto di cessione di quota per violazione da parte del socio cedente del diritto di prelazione a lui spettante in qualità di socio, “con conseguente ritorno delle azioni nel patrimonio disponente”.
Ciò posto, ritiene il Collegio di dover compiere alcune precisazioni, in punto di diritto, con riguardo all'efficacia del patto di prelazione concluso tra i soci di una società a responsabilità limitata e delle conseguenze della sua violazione.
Come noto, di regola, le quote di società a responsabilità limitata sono - al pari delle azioni - liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte (art. 2469 c.c.); è, tuttavia, facoltà delle parti limitare la circolazione delle quote attraverso la previsione di appositi patti che possono essere inseriti o meno nell'atto costitutivo o nello statuto.
Le clausole di prelazione, per l'appunto, sono quel tipo di clausole limitative del trasferimento di quote che attribuiscono ai soci il diritto di essere preferiti a terzi - a parità di condizioni - in caso di alienazione della partecipazione. Si tratta di clausole assai diffuse nella prassi e disciplinate dal codice civile.
Dal punto di vista strettamente operativo, il meccanismo delineato dalle clausole di prelazione prende il suo avvio con la cosiddetta denuntiatio, ossia con l'inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell'art. 1326 c.c. al terzo cessionario.
Con riguardo ai caratteri che deve assumere una valida denuntiatio si ritiene che essa debba contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall'art. 1350 c.c.
I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell'affare e di valutare la convenienza dell'esercizio della prelazione;
esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un'indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.
Da qui la necessità sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che la denuntiatio, contenga tutte le condizioni dell'offerta e, in particolare, il nominativo del terzo interessato all'acquisto, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all'intuitus personae, non soltanto uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità
(anche familiare) della compagine sociale, ma anche l'esigenza di permettere una valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione, atteso che la serietà e congruità dell'offerta possono dipendere anche dalla persona dell'offerente e dovendosi dall'altra parte consentire ai soci
3 titolari del diritto di prelazione la valutazione circa l'ingresso nella società di nuovi soci (Cass.
12.06.2001, n. 7879; nello stesso senso, Trib. Roma, 8.07.2005). Si ritiene, inoltre, che la denuntiatio debba indicare il prezzo offerto o concordato con il potenziale acquirente (Cass. n.
1407/1981).
La ratio alla base dell'obbligo di comunicare ai soci tutti gli elementi essenziali dell'offerta di cessione pervenuta al terzo consiste nell'esigenza di permettere una effettiva valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione.
Il meccanismo proprio del patto di prelazione, peraltro, se attribuisce una posizione di indubbio ed esplicito vantaggio ai soci in favore dei quali è previsto, non pregiudica, tuttavia, la sfera giuridica dell'altro contraente, il quale non è tenuto a concludere un contratto col prelazionario, né tantomeno a rispettare vincoli di prezzo o di altro genere imposti dall'esterno, ma è solo obbligato a preferirlo ai terzi a parità di condizioni nel caso in cui dovesse, sua sponte, decidere di procedere al trasferimento della quota.
Per quanto concerne le conseguenze della violazione delle clausole che limitano la circolazione di partecipazioni di s.r.l., occorre distinguere, in conformità alla dottrina ed alla giurisprudenza più recente, tra le clausole che abbiano natura parasociale e quelle inserite nello statuto della società.
È pacifico in giurisprudenza e dottrina che la violazione delle prime comporterà la responsabilità del socio che abbia violato la norma parasociale, ma nessuna conseguenza potrà essere ravvisata sul piano dell'organizzazione sociale.
Invero, come affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione, il carattere pattizio della prelazione comporta che il contratto ha - in via di principio - effetto solo tra le parti, con la conseguenza che le posizioni soggettive scaturenti dall'accordo negoziale non possono riflettersi sui terzi. Le pattuizioni contenute in tale accordo hanno, in altri termini, carattere obbligatorio e non reale. Ne discende che l'eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla parte alienante, la quale ceda il bene ad un terzo senza consentire al titolare del diritto di esercitare la prelazione convenzionalmente accordatagli, può giustificare la reazione del titolare della prelazione sul piano risarcitorio, ma non anche mettere in dubbio la validità dell'acquisto compiuto dal terzo estraneo al patto, con la conseguente inopponibilità dei relativi effetti a chi non sia stato parte dell'accordo. Il patto in questione viene, pertanto, a porsi come un tipico accordo parasociale destinato, in quanto tale, a vincolare i soli soci che lo abbiano stipulato, ma non anche a riflettersi sulla conformazione dell'ente societario. Quel che ne forma oggetto, infatti, è un diritto, avente ad oggetto un bene - la quota di partecipazione in società - esistente nel patrimonio personale del socio, agli atti di disposizione del quale la società, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, è, in linea di principio, estranea (così, in motivazione, Cass. n.
24559 del 2015).
4 Le conseguenze sono diverse, nell'ipotesi in cui - come è accaduto nel caso di specie - il patto di prelazione non sia previsto nel patto parasociale e venga inserito, piuttosto, con apposita clausola, dai soci stipulanti nell'atto costitutivo o nello statuto della stessa società.
Se quest'inserimento non basta, invero, a privare il patto della sua valenza parasociale, insita nella sua stessa natura, è tuttavia innegabile che esso valga, già solo per aver trasformato il patto in una clausola statutaria, a conferirgli anche una caratterizzazione ulteriore, questa sì di carattere sociale.
Non può, difatti, revocarsi in dubbio che, con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Induce a siffatta conclusione il rilievo che clausole, come quelle di prelazione o di gradimento, sono senza dubbio finalizzate dalla volontà dei soci, secondo quanto i medesimi valutino più adatto alle esigenze dell'ente, ad incidere sul rapporto tra l'elemento patrimoniale e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo rispetto al primo. Ne discende che le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria (cfr. Cass. 22.06.2016, n. 12956).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi efficacia reale, i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente.
Ad ogni modo è ormai pacifico che la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta;
può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società.
Più in particolare si ritiene che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporti l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni.
Invero, deve reputarsi pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il cd. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi (Cass. 3.06.2014, n. 12370 secondo
5 cui: “L'art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non prevede un diritto di prelazione ma consente il relativo patto, così esprimendo il principio di libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne deriva che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari”; nella giurisprudenza di merito, cfr., Trib. Milano, 13.11.2015; Trib. Roma, 29.09.2015;
Trib. Napoli, 25.11.2014).
Venendo al caso di specie, l'art. 7 dello Statuto della società Sa.i.ba. S.r.l. dispone che, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, “Ai soci deve essere comunque garantito il diritto di prelazione”.
Si tratta, dunque, di una ipotesi di prelazione statutaria, la cui violazione - ove accertata - comporta le conseguenze sopra esposte, ovvero inefficacia della cessione nei confronti dell'attore, ma senza possibilità di “ritorno delle azioni nel patrimonio disponente”, perché la cessione rimane valida tra le parti che l'hanno stipulata.
3. A questo punto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per supposta carenza di interesse ad agire.
L'eccezione è infondata.
E' senz'altro corretto l'assunto di parte convenuta secondo cui il socio che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di quote sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle quote trasferite a terzi, perché l'interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione (cfr. Cass. 23.07.2012, n. 12797).
Nel caso in esame, il Collegio reputa, tuttavia, che l'attore abbia compiutamente allegato e provato detto interesse.
Egli, infatti, non solo ha dedotto che alle condizioni in cui la quota di (pari al Controparte_2
43,75% del capitale sociale) è stata ceduta alla (ovvero per il prezzo di € 4.375,00) CP_1 avrebbe avuto interesse ad acquistarla, ma ha anche provato quanto sostenuto allegando il contratto con cui, più o meno nello stesso periodo (in data 20.09.2013), egli stesso aveva ceduto una parte
6 delle proprie quote nella stessa società, pari al 7%, alla società TAPS S.r.l. per il prezzo di €
55.000,00, rimanendo titolare di una quota nella Sa.i.ba. S.r.l. del 5,50%, con ciò dimostrando come potesse avere effettivamente un concreto interesse ad acquistare un numero di quote molto superiore a quelle da lui stesso precedentemente cedute ad un prezzo molto inferiore a quello da cui ricavato dalla cessione delle proprie quote.
4. Venendo al merito, va accertato se vi sia stata rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'attore.
Al riguardo, si osserva che, sebbene la si sia costituita in giudizio Controparte_1 tardivamente, non si sia verificata alcuna decadenza dalla proponibilità dell'eccezione di rinuncia al diritto che, pacificamente, integra una eccezione in senso lato di un fatto estintivo rilevabile ex officio.
Peraltro, il fatto estintivo della intervenuta rinuncia risulta ex actis già dallo stesso contratto di cessione, ove all'ultimo capoverso dell'art. 1 si dà atto che “il cedente dichiara che gli altri soci, con dichiarazione sottoscritta e depositata agli atti della società, hanno rinunziato al diritto di prelazione ai medesimi spettanti sulla quota ceduta con il presente atto” e l'attore sin dall'atto di citazione ha negato che la suddetta circostanza fosse vera, sicché già rientrava nel thema probandum e decidendum.
Ciò posto, la cessionaria convenuta ha prodotto, allegandoli alla comparsa di costituzione e risposta, un documento denominato “delibera assembleare Saiba S.r.l. del 15.07.2014”, sottoscritto dall'odierno attore, in qualità di segretario, e da , in qualità di Parte_2
Presidente dell'assemblea, nonché una dichiarazione di rinuncia alla prelazione sottoscritta dai soci e . Pt_1 Parte_2
Nel primo (verbale di assemblea ordinaria della Sa.i.ba. S.r.l.) si dà atto della volontà di
[...]
di cedere le proprie quote sociali e l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di CP_2 rinunziare all'esercizio del diritto di prelazione, acconsentendo all'ingresso di nuovi soci.
Il secondo documento, privo di data, indirizzato ad , contiene la seguente Controparte_2 dichiarazione: “A seguito della sua richiesta formulataci verbalmente nei giorni scorsi, Le confermiamo il nostro consenso affinché possa trasferire la totalità delle quote da Lei possedute nella nostra partecipata SA.I.BA. S.r.l. alla Rinunciamo pertanto al nostro Controparte_1 diritto di prelazione. In fede - ”. Parte_1 Parte_2
Nella prima difesa successiva, ovvero con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c., l'attore ha disconosciuto i suddetti documenti, contestando che alcuna assemblea ordinaria si fosse tenuta in data 15.07.2014, avente quale ordine del giorno la volontà di di Controparte_2 cedere le quote societarie alla non risultando alcun verbale di assemblea Controparte_1 ordinaria trascritto nei libri sociali della società Sa.i.ba. S.r.l.. L'attore ha inoltre negato di aver mai
7 sottoscritto tanto il verbale tanto la rinuncia al diritto di prelazione prodotti dalla controparte, sostenendo trattarsi, in entrambi i casi, di scritture con segno di falso per duplicazione, in quanto le firme sono state importate da un computer ad una stampante e/o fotocopiate e impresse su un foglio nel posto prescelto.
Ebbene, se la prima contestazione implica una denuncia di falsità ideologica del verbale (ipotesi per la quale la giurisprudenza pacificamente ritiene che per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale - se non redatto nella forma dell'atto pubblico - si può fare ricorso a ogni mezzo di prova, incombendo tuttavia sul socio che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale: cfr. Cass. 11.08.2017, n. 20069 Trib.
Cagliari, Sez. Spec. Impr., 1.04.2022, n. 868), con la seconda contestazione, invece, si deduce la falsità materiale di entrambi i documenti, per essere stati confezionati ad arte apponendovi la propria sottoscrizione mediante importazione.
Se la sottoscrizione non autenticata viene disconosciuta non può prodursi l'effetto previsto dall'art. 2702 c.c. di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a meno che la controparte ne chieda ed ottenga la verificazione giudiziale.
Ed invero, la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva, infatti, la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta;
quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente (si veda Cass. 24.01.2007, n. 1572: nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del detto principio di diritto, ha accolto il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione).
Ovviamente è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (Cass. 18.10.2005, n. 20144). Se invece, in seguito al disconoscimento, la controparte non richiede la verificazione, la giurisprudenza costante ritiene
8 che si formi una presunzione assoluta di non volersi valere del documento (Cass. n. 7302/1993; cfr., anche, Cass. n. 6184/2006; Cass. n. 17454/2006).
Per i suddetti motivi non sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'attore, perché - alla luce del disconoscimento da quest'ultimo operato - sarebbe spettato alla convenuta chiedere la verificazione e dimostrare, con qualsiasi mezzo, la provenienza dei documenti dall'attore (finanche provando che la rinuncia potesse desumersi anche da altri atti o fatti - in ipotesi pure postumi - o, altresì, per facta concludentia, ad esempio allegando altre delibere assembleari o altri documenti sociali che testimoniassero l'esercizio incontestato dei diritti di socio da parte della CP_1 dalla avvenuta cessione sino alla introduzione dell'odierno giudizio).
[...]
Non essendo stata avanzata dalla alcuna istanza di verificazione, quei Controparte_1 documenti non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Quindi, a testimonianza della asserita rinuncia da parte dei soci al diritto di prelazione, vi sarebbe solo la dichiarazione unilaterale del cedente , fatta al notaio e inserita nell'atto pubblico di CP_2 cessione di quota, che sotto questo profilo non ha alcuna efficacia probatoria privilegiata (non essendo in discussione che il dichiarante abbia reso la dichiarazione dinanzi al notaio, ma la veridicità di quella dichiarazione).
A ben vedere, a quella dichiarazione non può riconoscersi alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, non essendovi alcun obbligo per il cedente di dichiarare il vero e risolvendosi la stessa in una mera dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa parte su cui incombe l'onere di provare il fatto abdicativo (i.e. la rinuncia al diritto di prelazione), sicché essa non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'attore.
Peraltro, l'impostazione difensiva dell'attore si è fondata sul fatto che non gli è stata fatta la denuntiatio da parte del socio , di cui peraltro non vi è prova scritta, sicché sarebbe una CP_2 probatio diabolica quella che vorrebbe che egli dimostrasse di non aver rinunciato ad un diritto cui non vi è prova che sia stato messo in condizione da esercitare.
In conclusione, quindi, la domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1 accolta, dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti della cessione di quote del 01.07.2014 tra e la Controparte_2 Controparte_1
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia (scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
9 1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia nei suoi confronti della cessione delle quote della Sa.i.ba. S.r.l. intervenuta tra e giusto atto pubblico del 01.07.2014 a rogito del Controparte_2 Controparte_1 notaio, Avv. Carlo Proto, rep. n. 4986, raccolta n. 3584;
2) condanna e la in persona del l.r.p.t., alla rifusione, Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro ed in favore di , delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in euro 143,58 per spese ed in euro 2.552,00 per compensi prof., oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Maria Concetta Belcastro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4488/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Falerna, Via Zara n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore -
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Crotone, Via Firenze n. 52, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cizza, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -
NONCHÉ
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
- Convenuto contumace -
OGGETTO: trasferimento di partecipazioni sociali - violazione clausola di prelazione - inefficacia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 aprile 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. socio della Sa.i.ba. S.r.l., ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 chiedendo accertarsi l'inefficacia del contratto di cessione di quota del Controparte_1
01.07.2014 con cui aveva trasferito la sua intera quota di partecipazione nella Controparte_2
Sa.i.ba. S.r.l. alla predetta società in violazione della clausola di prelazione CP_1 disciplinata dall'art. 7 dello statuto e in assenza di dichiarazione di rinuncia alla prelazione debitamente sottoscritta dai soci (contrariamente a quanto riportato nel contratto medesimo), così ledendo il suo interesse a rendersi acquirente delle quote trasferite.
Si è costituita in giudizio (con comparsa e fascicolo di parte depositati in prima udienza) soltanto la cessionaria eccependo l'inammissibilità della domanda avversaria, per Controparte_1 carenza di interesse ad agire in mancanza di prova in ordine alla lesione dell'interesse dell'attore a rendersi acquirente della quota, e l'infondatezza nel merito della domanda, sul presupposto della ritenuta validità della cessione a fronte della rinuncia alla prelazione manifestata dal socio attore con dichiarazione inviata al cedente e ratificata poi nel verbale di assemblea Controparte_2 della Sa.i.ba. S.r.l. del 15.07.2014.
L'attore ha controdedotto evidenziando la tardività della costituzione avversaria e, in ogni caso, disconoscendo nel merito i documenti prodotti dalla controparte, argomentando che alcuna assemblea ordinaria si fosse tenuta in data 15.07.2014 e che mai egli avesse sottoscritto la rinuncia al diritto di prelazione ex adverso depositata, sostenendo trattarsi di documenti falsi per duplicazione, in quanto le firme sarebbero state importate da un computer ad una stampante e/o fotocopiate e impresse su un foglio nel posto prescelto.
Non si è costituito, invece, dichiarato contumace all'udienza di prima Controparte_2 comparizione.
Istruita la causa solo documentalmente, il Giudice istruttore ha fatto precisare le conclusioni e ha rimesso la decisione al Collegio concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di merito già formulate, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi e c.t.u. grafologica) non accolta con ordinanza istruttoria del 19.04.2022.
La convenuta costituita, invece, si è interamente riportata alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa costitutiva.
2. L'attore agisce in giudizio prospettando la violazione da parte dei convenuti della clausola di prelazione prevista dall'art. 7 dello Statuto della società Sa.i.ba. S.r.l. (che dispone: “Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è subordinato all'ottenimento per il cessionario del gradimento espresso dai soci all'unanimità, con decisione inoppugnabile entro 60 gg. dalla comunicazione della volontà di cessione. Qualora non sia espresso il gradimento, i soci indicheranno il nominativo di altro cessionario;
altrimenti è consentito il recesso di parte del
2 socio cedente. Ai soci deve essere comunque garantito il diritto di prelazione.”), in occasione della stipula del contratto del 01.07.2014 con il quale ha ceduto alla Controparte_2 CP_1 la propria quota di partecipazione detenuta nella società Sa.i.ba. S.r.l. per il prezzo di €
[...]
4.375,00.
In particolare, l'attore chiede al Tribunale l'accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti del menzionato contratto di cessione di quota per violazione da parte del socio cedente del diritto di prelazione a lui spettante in qualità di socio, “con conseguente ritorno delle azioni nel patrimonio disponente”.
Ciò posto, ritiene il Collegio di dover compiere alcune precisazioni, in punto di diritto, con riguardo all'efficacia del patto di prelazione concluso tra i soci di una società a responsabilità limitata e delle conseguenze della sua violazione.
Come noto, di regola, le quote di società a responsabilità limitata sono - al pari delle azioni - liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte (art. 2469 c.c.); è, tuttavia, facoltà delle parti limitare la circolazione delle quote attraverso la previsione di appositi patti che possono essere inseriti o meno nell'atto costitutivo o nello statuto.
Le clausole di prelazione, per l'appunto, sono quel tipo di clausole limitative del trasferimento di quote che attribuiscono ai soci il diritto di essere preferiti a terzi - a parità di condizioni - in caso di alienazione della partecipazione. Si tratta di clausole assai diffuse nella prassi e disciplinate dal codice civile.
Dal punto di vista strettamente operativo, il meccanismo delineato dalle clausole di prelazione prende il suo avvio con la cosiddetta denuntiatio, ossia con l'inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell'art. 1326 c.c. al terzo cessionario.
Con riguardo ai caratteri che deve assumere una valida denuntiatio si ritiene che essa debba contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall'art. 1350 c.c.
I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell'affare e di valutare la convenienza dell'esercizio della prelazione;
esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un'indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.
Da qui la necessità sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che la denuntiatio, contenga tutte le condizioni dell'offerta e, in particolare, il nominativo del terzo interessato all'acquisto, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all'intuitus personae, non soltanto uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità
(anche familiare) della compagine sociale, ma anche l'esigenza di permettere una valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione, atteso che la serietà e congruità dell'offerta possono dipendere anche dalla persona dell'offerente e dovendosi dall'altra parte consentire ai soci
3 titolari del diritto di prelazione la valutazione circa l'ingresso nella società di nuovi soci (Cass.
12.06.2001, n. 7879; nello stesso senso, Trib. Roma, 8.07.2005). Si ritiene, inoltre, che la denuntiatio debba indicare il prezzo offerto o concordato con il potenziale acquirente (Cass. n.
1407/1981).
La ratio alla base dell'obbligo di comunicare ai soci tutti gli elementi essenziali dell'offerta di cessione pervenuta al terzo consiste nell'esigenza di permettere una effettiva valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione.
Il meccanismo proprio del patto di prelazione, peraltro, se attribuisce una posizione di indubbio ed esplicito vantaggio ai soci in favore dei quali è previsto, non pregiudica, tuttavia, la sfera giuridica dell'altro contraente, il quale non è tenuto a concludere un contratto col prelazionario, né tantomeno a rispettare vincoli di prezzo o di altro genere imposti dall'esterno, ma è solo obbligato a preferirlo ai terzi a parità di condizioni nel caso in cui dovesse, sua sponte, decidere di procedere al trasferimento della quota.
Per quanto concerne le conseguenze della violazione delle clausole che limitano la circolazione di partecipazioni di s.r.l., occorre distinguere, in conformità alla dottrina ed alla giurisprudenza più recente, tra le clausole che abbiano natura parasociale e quelle inserite nello statuto della società.
È pacifico in giurisprudenza e dottrina che la violazione delle prime comporterà la responsabilità del socio che abbia violato la norma parasociale, ma nessuna conseguenza potrà essere ravvisata sul piano dell'organizzazione sociale.
Invero, come affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione, il carattere pattizio della prelazione comporta che il contratto ha - in via di principio - effetto solo tra le parti, con la conseguenza che le posizioni soggettive scaturenti dall'accordo negoziale non possono riflettersi sui terzi. Le pattuizioni contenute in tale accordo hanno, in altri termini, carattere obbligatorio e non reale. Ne discende che l'eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla parte alienante, la quale ceda il bene ad un terzo senza consentire al titolare del diritto di esercitare la prelazione convenzionalmente accordatagli, può giustificare la reazione del titolare della prelazione sul piano risarcitorio, ma non anche mettere in dubbio la validità dell'acquisto compiuto dal terzo estraneo al patto, con la conseguente inopponibilità dei relativi effetti a chi non sia stato parte dell'accordo. Il patto in questione viene, pertanto, a porsi come un tipico accordo parasociale destinato, in quanto tale, a vincolare i soli soci che lo abbiano stipulato, ma non anche a riflettersi sulla conformazione dell'ente societario. Quel che ne forma oggetto, infatti, è un diritto, avente ad oggetto un bene - la quota di partecipazione in società - esistente nel patrimonio personale del socio, agli atti di disposizione del quale la società, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, è, in linea di principio, estranea (così, in motivazione, Cass. n.
24559 del 2015).
4 Le conseguenze sono diverse, nell'ipotesi in cui - come è accaduto nel caso di specie - il patto di prelazione non sia previsto nel patto parasociale e venga inserito, piuttosto, con apposita clausola, dai soci stipulanti nell'atto costitutivo o nello statuto della stessa società.
Se quest'inserimento non basta, invero, a privare il patto della sua valenza parasociale, insita nella sua stessa natura, è tuttavia innegabile che esso valga, già solo per aver trasformato il patto in una clausola statutaria, a conferirgli anche una caratterizzazione ulteriore, questa sì di carattere sociale.
Non può, difatti, revocarsi in dubbio che, con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Induce a siffatta conclusione il rilievo che clausole, come quelle di prelazione o di gradimento, sono senza dubbio finalizzate dalla volontà dei soci, secondo quanto i medesimi valutino più adatto alle esigenze dell'ente, ad incidere sul rapporto tra l'elemento patrimoniale e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo rispetto al primo. Ne discende che le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria (cfr. Cass. 22.06.2016, n. 12956).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi efficacia reale, i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente.
Ad ogni modo è ormai pacifico che la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta;
può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società.
Più in particolare si ritiene che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporti l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni.
Invero, deve reputarsi pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il cd. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi (Cass. 3.06.2014, n. 12370 secondo
5 cui: “L'art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non prevede un diritto di prelazione ma consente il relativo patto, così esprimendo il principio di libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne deriva che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari”; nella giurisprudenza di merito, cfr., Trib. Milano, 13.11.2015; Trib. Roma, 29.09.2015;
Trib. Napoli, 25.11.2014).
Venendo al caso di specie, l'art. 7 dello Statuto della società Sa.i.ba. S.r.l. dispone che, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, “Ai soci deve essere comunque garantito il diritto di prelazione”.
Si tratta, dunque, di una ipotesi di prelazione statutaria, la cui violazione - ove accertata - comporta le conseguenze sopra esposte, ovvero inefficacia della cessione nei confronti dell'attore, ma senza possibilità di “ritorno delle azioni nel patrimonio disponente”, perché la cessione rimane valida tra le parti che l'hanno stipulata.
3. A questo punto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per supposta carenza di interesse ad agire.
L'eccezione è infondata.
E' senz'altro corretto l'assunto di parte convenuta secondo cui il socio che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di quote sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle quote trasferite a terzi, perché l'interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione (cfr. Cass. 23.07.2012, n. 12797).
Nel caso in esame, il Collegio reputa, tuttavia, che l'attore abbia compiutamente allegato e provato detto interesse.
Egli, infatti, non solo ha dedotto che alle condizioni in cui la quota di (pari al Controparte_2
43,75% del capitale sociale) è stata ceduta alla (ovvero per il prezzo di € 4.375,00) CP_1 avrebbe avuto interesse ad acquistarla, ma ha anche provato quanto sostenuto allegando il contratto con cui, più o meno nello stesso periodo (in data 20.09.2013), egli stesso aveva ceduto una parte
6 delle proprie quote nella stessa società, pari al 7%, alla società TAPS S.r.l. per il prezzo di €
55.000,00, rimanendo titolare di una quota nella Sa.i.ba. S.r.l. del 5,50%, con ciò dimostrando come potesse avere effettivamente un concreto interesse ad acquistare un numero di quote molto superiore a quelle da lui stesso precedentemente cedute ad un prezzo molto inferiore a quello da cui ricavato dalla cessione delle proprie quote.
4. Venendo al merito, va accertato se vi sia stata rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'attore.
Al riguardo, si osserva che, sebbene la si sia costituita in giudizio Controparte_1 tardivamente, non si sia verificata alcuna decadenza dalla proponibilità dell'eccezione di rinuncia al diritto che, pacificamente, integra una eccezione in senso lato di un fatto estintivo rilevabile ex officio.
Peraltro, il fatto estintivo della intervenuta rinuncia risulta ex actis già dallo stesso contratto di cessione, ove all'ultimo capoverso dell'art. 1 si dà atto che “il cedente dichiara che gli altri soci, con dichiarazione sottoscritta e depositata agli atti della società, hanno rinunziato al diritto di prelazione ai medesimi spettanti sulla quota ceduta con il presente atto” e l'attore sin dall'atto di citazione ha negato che la suddetta circostanza fosse vera, sicché già rientrava nel thema probandum e decidendum.
Ciò posto, la cessionaria convenuta ha prodotto, allegandoli alla comparsa di costituzione e risposta, un documento denominato “delibera assembleare Saiba S.r.l. del 15.07.2014”, sottoscritto dall'odierno attore, in qualità di segretario, e da , in qualità di Parte_2
Presidente dell'assemblea, nonché una dichiarazione di rinuncia alla prelazione sottoscritta dai soci e . Pt_1 Parte_2
Nel primo (verbale di assemblea ordinaria della Sa.i.ba. S.r.l.) si dà atto della volontà di
[...]
di cedere le proprie quote sociali e l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di CP_2 rinunziare all'esercizio del diritto di prelazione, acconsentendo all'ingresso di nuovi soci.
Il secondo documento, privo di data, indirizzato ad , contiene la seguente Controparte_2 dichiarazione: “A seguito della sua richiesta formulataci verbalmente nei giorni scorsi, Le confermiamo il nostro consenso affinché possa trasferire la totalità delle quote da Lei possedute nella nostra partecipata SA.I.BA. S.r.l. alla Rinunciamo pertanto al nostro Controparte_1 diritto di prelazione. In fede - ”. Parte_1 Parte_2
Nella prima difesa successiva, ovvero con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c., l'attore ha disconosciuto i suddetti documenti, contestando che alcuna assemblea ordinaria si fosse tenuta in data 15.07.2014, avente quale ordine del giorno la volontà di di Controparte_2 cedere le quote societarie alla non risultando alcun verbale di assemblea Controparte_1 ordinaria trascritto nei libri sociali della società Sa.i.ba. S.r.l.. L'attore ha inoltre negato di aver mai
7 sottoscritto tanto il verbale tanto la rinuncia al diritto di prelazione prodotti dalla controparte, sostenendo trattarsi, in entrambi i casi, di scritture con segno di falso per duplicazione, in quanto le firme sono state importate da un computer ad una stampante e/o fotocopiate e impresse su un foglio nel posto prescelto.
Ebbene, se la prima contestazione implica una denuncia di falsità ideologica del verbale (ipotesi per la quale la giurisprudenza pacificamente ritiene che per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale - se non redatto nella forma dell'atto pubblico - si può fare ricorso a ogni mezzo di prova, incombendo tuttavia sul socio che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale: cfr. Cass. 11.08.2017, n. 20069 Trib.
Cagliari, Sez. Spec. Impr., 1.04.2022, n. 868), con la seconda contestazione, invece, si deduce la falsità materiale di entrambi i documenti, per essere stati confezionati ad arte apponendovi la propria sottoscrizione mediante importazione.
Se la sottoscrizione non autenticata viene disconosciuta non può prodursi l'effetto previsto dall'art. 2702 c.c. di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a meno che la controparte ne chieda ed ottenga la verificazione giudiziale.
Ed invero, la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva, infatti, la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta;
quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente (si veda Cass. 24.01.2007, n. 1572: nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del detto principio di diritto, ha accolto il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione).
Ovviamente è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (Cass. 18.10.2005, n. 20144). Se invece, in seguito al disconoscimento, la controparte non richiede la verificazione, la giurisprudenza costante ritiene
8 che si formi una presunzione assoluta di non volersi valere del documento (Cass. n. 7302/1993; cfr., anche, Cass. n. 6184/2006; Cass. n. 17454/2006).
Per i suddetti motivi non sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'attore, perché - alla luce del disconoscimento da quest'ultimo operato - sarebbe spettato alla convenuta chiedere la verificazione e dimostrare, con qualsiasi mezzo, la provenienza dei documenti dall'attore (finanche provando che la rinuncia potesse desumersi anche da altri atti o fatti - in ipotesi pure postumi - o, altresì, per facta concludentia, ad esempio allegando altre delibere assembleari o altri documenti sociali che testimoniassero l'esercizio incontestato dei diritti di socio da parte della CP_1 dalla avvenuta cessione sino alla introduzione dell'odierno giudizio).
[...]
Non essendo stata avanzata dalla alcuna istanza di verificazione, quei Controparte_1 documenti non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Quindi, a testimonianza della asserita rinuncia da parte dei soci al diritto di prelazione, vi sarebbe solo la dichiarazione unilaterale del cedente , fatta al notaio e inserita nell'atto pubblico di CP_2 cessione di quota, che sotto questo profilo non ha alcuna efficacia probatoria privilegiata (non essendo in discussione che il dichiarante abbia reso la dichiarazione dinanzi al notaio, ma la veridicità di quella dichiarazione).
A ben vedere, a quella dichiarazione non può riconoscersi alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, non essendovi alcun obbligo per il cedente di dichiarare il vero e risolvendosi la stessa in una mera dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa parte su cui incombe l'onere di provare il fatto abdicativo (i.e. la rinuncia al diritto di prelazione), sicché essa non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'attore.
Peraltro, l'impostazione difensiva dell'attore si è fondata sul fatto che non gli è stata fatta la denuntiatio da parte del socio , di cui peraltro non vi è prova scritta, sicché sarebbe una CP_2 probatio diabolica quella che vorrebbe che egli dimostrasse di non aver rinunciato ad un diritto cui non vi è prova che sia stato messo in condizione da esercitare.
In conclusione, quindi, la domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1 accolta, dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti della cessione di quote del 01.07.2014 tra e la Controparte_2 Controparte_1
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia (scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
9 1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia nei suoi confronti della cessione delle quote della Sa.i.ba. S.r.l. intervenuta tra e giusto atto pubblico del 01.07.2014 a rogito del Controparte_2 Controparte_1 notaio, Avv. Carlo Proto, rep. n. 4986, raccolta n. 3584;
2) condanna e la in persona del l.r.p.t., alla rifusione, Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro ed in favore di , delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in euro 143,58 per spese ed in euro 2.552,00 per compensi prof., oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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