Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5516/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]21,
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
05/11/1979, ed ivi residente in [...]21,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Ivana Agnese Camoirano
(C.F. , che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
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Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 10/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_3
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Genova Via Borgetto 2/21 verrà assegnata ad entrambi e si alterneranno settimanalmente rimanendo così a vivere in modo alternato settimanale, prevedendo così la rotazione dei genitori nell'esercizio dell'onere di accudimento e cure dei Per_ figli e mentre nelle settimane in cui i coniugi non vivranno nella casa Persona_1
coniugale andranno ad abitare rispettivamente nella casa dei genitori;
3) il collocamento alternato nella casa familiare è stato ritenuto dai coniugi il più idoneo a
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 rispondere alle esigenze primarie dei figli, garantendo loro un ambiente stabile e ricco di affetti, all'interno del quale possono contare sulla presenza costante e alternata di entrambi
i genitori. La decisione tiene conto della capacità dei minori di mantenere un legame solido
e stabile con entrambe le figure parentali, percepiti come fonti di conforto e protezione;
4) l'alternanza dei genitori nella casa familiare è un opzione che deriva da un rapporto sereno e non conflittuale tra i coniugi, caratterizzato da uno spirito di collaborazione e una seria e concordata organizzazione tra loro a ciò funzionale, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno e risponde al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l'habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l'assegnazione della casa familiare;
5) riguardo alle festività verranno regolate con il principio dell'alternanza e durante le vacanze estive i figli potranno passare con i genitori 15 giorni anche non consecutivi, periodi da comunicare all'altro coniuge entro il 31 maggio antecedente il periodo di vacanza;
6) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti disponendo ciascuno di proventi e/o redditi propri;
7) per il mantenimento dei figli minori ogni genitore vi provvederà in modo diretto nelle rispettive settimane di sua permanenza a rotazione nella casa coniugale;
8) le spese straordinarie per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%. I coniugi danno atto di conoscere e accettare quali spese straordinarie quelle spese stabilite dal protocollo del Tribunale di Genova Sez. IV Civile, come da verbale della riunione del 15/09/2016;
9) gli assegni familiari verranno integralmente percepiti dal Sig. e la Sig.ra Pt_3 Pt_1
dichiara di aver riscattato la polizza vita intestata alla stessa presso Alleanza Assicurazioni con valore di riscatto di Euro 20.800 e viene concordato e accettato tra i coniugi che la somma rimane integralmente alla Sig.ra Pt_1
10) i coniugi concordano che il veicolo Fiat Grande Punto targato DD497JL intestato al
Sig. rimarrà in proprietà a quest'ultimo; Parte_3
11) i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o di documenti validi per l'espatrio.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2006, Numero 310, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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