TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 60/2025 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] (avv. Florinda Melandri)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2
in Via Corbari n. 70 (avv. Florinda Melandri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 09.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie nata a [...] il Persona_1
08.06.2000, e nata a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._3 CP_1
), nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in data C.F._2
15.09.2007 a Tredozio (FC), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2007, n. 2, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Tredozio (FC) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare sita in Faenza, via Corbari n. 70, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
resta nella sua esclusiva disponibilità. Come già stabilito in atto di separazione, la signora CP_1
ribadisce che, una volta che tale abitazione sarà venduta, la stessa riconoscerà al sig. CP_1
la metà del ricavato della vendita. Tutti gli arredi della casa familiare resteranno di Parte_1
proprietà esclusiva della signora CP_1
2. Le figlie, seppur maggiorenni, non sono ancora autosufficienti poiché entrambe sono studentesse universitarie. Attualmente abita con il padre a Faenza, Via Della Repubblica n. 63 mentre _1
risiede insieme alla madre a Faenza, Via Corbari n. 70. Per_2
I genitori concordano, quindi, che il padre provvederà al mantenimento di mentre la madre _1
provvederà al mantenimento di . Per_2
I genitori dichiarano, altresì, che non sussistono debiti pregressi in merito al mantenimento delle figlie e al pagamento delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie delle figlie, come da protocollo del Tribunale di Ravenna, saranno sostenute dai genitori al 50% cadauno. Tutte le spese, ove possibile, dovranno essere previamente concordate
e verranno regolate tra i genitori con cadenza mensile, a fronte dell'esibizione di idonea documentazione. 3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi ed economicamente autosufficienti.”
Ravenna, 07/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 60/2025 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] (avv. Florinda Melandri)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2
in Via Corbari n. 70 (avv. Florinda Melandri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 09.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie nata a [...] il Persona_1
08.06.2000, e nata a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._3 CP_1
), nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in data C.F._2
15.09.2007 a Tredozio (FC), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2007, n. 2, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Tredozio (FC) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare sita in Faenza, via Corbari n. 70, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
resta nella sua esclusiva disponibilità. Come già stabilito in atto di separazione, la signora CP_1
ribadisce che, una volta che tale abitazione sarà venduta, la stessa riconoscerà al sig. CP_1
la metà del ricavato della vendita. Tutti gli arredi della casa familiare resteranno di Parte_1
proprietà esclusiva della signora CP_1
2. Le figlie, seppur maggiorenni, non sono ancora autosufficienti poiché entrambe sono studentesse universitarie. Attualmente abita con il padre a Faenza, Via Della Repubblica n. 63 mentre _1
risiede insieme alla madre a Faenza, Via Corbari n. 70. Per_2
I genitori concordano, quindi, che il padre provvederà al mantenimento di mentre la madre _1
provvederà al mantenimento di . Per_2
I genitori dichiarano, altresì, che non sussistono debiti pregressi in merito al mantenimento delle figlie e al pagamento delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie delle figlie, come da protocollo del Tribunale di Ravenna, saranno sostenute dai genitori al 50% cadauno. Tutte le spese, ove possibile, dovranno essere previamente concordate
e verranno regolate tra i genitori con cadenza mensile, a fronte dell'esibizione di idonea documentazione. 3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi ed economicamente autosufficienti.”
Ravenna, 07/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi