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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9406 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione Undicesima Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 127 bis c.p.c. del 3.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 9406/2023 avente ad oggetto riconoscimento di cittadinanza italiana promossa da:
1. , nata il [...] a [...]/RS Controparte_1
(Brasile), codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua C.F._1
João Alfredo, 430, CAP 96200-260;
2. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), codice Controparte_2 fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Est Roberto Socoowski, C.F._2
881 - Bl 8 Ap 304 3 Sao Joao, Recreio Fatima, Cap 96213-394; CP_3
3. , nata il [...] a [...]/RS (Brasile), codice fiscale Controparte_4
residente a [...]/RS (Brasile) in Est Roberto Socoowski, 881 - C.F._3
Bl 8 Ap 304 3 , Cap 96213-394; Controparte_5
4. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), codice Controparte_6 fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua Ernesto C.F._4
Mutzel Filho, 144, Apto 304, Centro, CAP 98700-000;
5. , nato il [...] a [...]/Norfolk Controparte_7
(Inghilterra), codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in C.F._5
Rua João Alfredo, 430, CAP 96200-260;
6. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), Controparte_8 codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua João C.F._6
Alfredo, 430, CAP 96200-260;
7. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), codice fiscale Controparte_9
1 , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua Aquidaban, 684 - Ap 302, C.F._7
Centro, CAP 96200-480;
8. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), Controparte_10 codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua João C.F._8
Alfredo, 430, CAP 96200-260;
9. , nata il [...] a [...]/RS (Brasile), Controparte_11 codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua Pedro II, 610 - C.F._9
AP 303, CAP 96010-300;
10. , nata il [...] a [...]/RS Controparte_12
(Brasile), codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in C.F._10
Avenida Presidente Vargas, 0, Bl 10, ap 107, Vila São Paulo, CAP 96202-336;
11. , nato il [...] a [...]/MS (Brasile), Controparte_13 codice fiscale residente a [...]/RS (Brasile) in Est Roberto C.F._11
Socoowski, 881 - Bl 8 Ap 304 3 Sao Joao, Recreio Fatima, Cap 96213-394; CP_3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso dall'avvocato Stéphanie Poliseni
Silveira,
RICORRENTI
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_14 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, Viale delle Brigate
Partigiane, n. 2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale adito - respinta ogni contraria difesa, eccezione o istanza - così pronunciarsi: ● accertare e dichiarare che, per i motivi supra esposti, i ricorrenti ed i propri figli minori sono cittadini italiani sin dalla nascita iure sanguinis;
● conseguentemente, ordinare al , in persona del suo Ministro pro Controparte_14 tempore, e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle trascrizioni e alle annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
2 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e ad ogni altra autorità competente;
● con vittoria di spese di lite.”
Per il : Controparte_14
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria, occorrendo, ordinare alla parte ricorrente la produzione dei documenti a comprova dei fatti allegati di cui è stata omessa la produzione;
in ogni caso, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla
Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti (come identificati nell'albero genealogico ex adverso prodotto) ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Brasile di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE.
1. Esposizione delle domande e difese dei ricorrenti.
1.1. I ricorrenti sopra generalizzati, premesso di essere in possesso della cittadinanza brasiliana iure soli, chiedevano che questo Tribunale accertasse e dichiarasse l'acquisizione da parte di costoro anche della cittadinanza italiana trasmessa per discendenza dal comune capostipite cittadino italiano nato a [...], il [...] da e Persona_1 Per_2
(cfr. albero genealogico – ved. doc. 02). Persona_3
1.2 A sostegno della domanda allegavano:
1.2.a) di essere discendenti diretti, in linea maschile, del predetto cittadino italiano
[...]
; Persona_1
1.2.b) che la nascita del Signor e, pertanto, la cittadinanza italiana Persona_1 sono comprovate dal certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia di ANta Maria della
EL e AN AR (ved. doc. 03);
3 1.2.c) che il menzionato avo si trasferiva in Brasile e per tutta la sua vita non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risultava dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano, tradotto e apostillato (ved. doc. 04);
1.2.d) che in data 24/09/1825 a Porto Alegre/RS (Brasile), Persona_1 contraeva matrimonio con , come dimostra l'estratto emesso della Persona_4
Diocesi di Porto Alegre/RS (Brasile) (doc. 05);
1.2.e) che il Signor (così registrato nel suddetto atto di Battesimo), Persona_1 quanto al nome, viene indicato negli atti di provenienza brasiliana prodotti in questa sede anche come “João Baptista” - mera traduzione in lingua portoghese del nome “ ”. Persona_1
Così come il suo cognome ” ha subito variazioni grammaticali, come ”. Per_1 Per_5
1.3 Ciò premesso, in relazione alla loro discendenza dall'avo italiano indicato, allegavano che: Per_ 1.3.1) dal matrimonio tra VA e è nato il [...] a [...] Persona_6
Alegre/RS, Brasile (ved. doc. 06);
1.3.2) Dal matrimonio del 24/06/1858 tra il citato e a Porto Per_6 Persona_7
Alegre/RS, Brasile (ved. doc. 07) è nato il [...] a [...]/RS, Persona_8
Brasile (ved. doc. 08);
1.3.3.) dal matrimonio del 03/12/1898 tra il citato ) e Persona_9 Controparte_15
a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 09) sono nati il
[...] Persona_10
18/05/1906 a Rio Grande/RS (Brasile) (ved. doc. 10) e il Parte_1
27/07/1911 a Rio Grande/RS (Brasile) (ved. doc. 11);
1.3.4) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio del Per_10 Persona_11
24/12/1928 a Rio Grande/RS – ved. doc. 12) è nata il [...] nello Persona_12 stesso Comune (ved. doc. 13); Per_ 1.3.5) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio l'14/05/1951 a Persona_13
Rio Grande/RS – ved. doc. 14) sono nati il il 23/11/1952 nello Persona_14 stesso Comune (ved. doc. 15), il 13/01/1955 nello stesso Comune Parte_2
(ved. doc. 16) e il 16/11/1958 nello stesso Comune (ved. doc. 17); Parte_3
1.3.6) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio Per_14 Controparte_16
l'12/05/2001 a Rio Grande/RS – ved. doc. 18) è nato l'odierno ricorrente Controparte_6
il 14/04/1988 nello stesso Comune (ved. doc. 19);
[...]
1.3.7) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio Pt_2 Persona_15
l'01/09/1973 a Rio Grande/RS – ved. doc. 20) è nata il Persona_16
05/10/1977 nello stesso Comune (ved. doc. 21) e il 14/06/1981 Parte_4 nello stesso Comune (ved. doc. 22);
4 1.3.8) dall'unione more uxorio tra la citata discendente e il sig. Per_16 Parte_5
- dichiarazione pubblica ex art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica
[...] italiana del 2000 n. 396, ove è espresso il consenso della sig.ra ad essere nominata Per_16 come madre e che verrà presentata opportunamente - è nata l'odierna ricorrente
[...]
il 23/08/1999 a Rio Grande/RS (ved. doc. 23); Controparte_12
1.3.9) dall'unione more uxorio tra e , - dichiarazione Pt_4 Persona_17 pubblica ex art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica italiana del 2000 n. 396, ove è espresso il consenso della sig.ra ad essere nominata come madre, è nata l'odierna Pt_4 ricorrente il 16/10/1996 a Rio Grande/RS (ved. doc. Controparte_11
24);
1.3.10) dall'unione in Brasile tra e Pt_3 Persona_18
(matrimonio l'21/05/1987 a Rio Grande/RS – ved. doc. 25) è nato l'odierno ricorrente
[...] il 15/09/1995 nello stesso Comune (ved. doc. 26); CP_9
1.3.11) dalla seconda unione in Brasile tra (morte di il 12/12/1956 - ved. doc. Per_10 Per_11
27) e (matrimonio del 30/07/1960 a Rio Grande/RS – ved. doc. 28) è nato Parte_6
l'odierna ricorrente il 01/06/1961 nello stesso Comune (ved. doc. 29); Controparte_1
1.3.12) dal matrimonio del 12/07/1985 tra la citata e CP_1 Controparte_17
a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 30), sono nati gli odierni ricorrenti Controparte_7
il 16/09/1991 a Norwich/Norfolk, Inghilterra (ved. doc. 31),
[...] [...]
il 19/10/1994 a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 32), e Controparte_8
il 11/05/1996 a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 33); Controparte_10
1.3.13) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio Pt_1 Persona_19
l'30/07/1936 a Rio Grande/RS – ved. doc. 34) è nata il Persona_20
13/01/1939 nello stesso Comune (ved. doc. 35);
1.3.14) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio l'16/04/1958 a Rio Per_20 Persona_21
Grande/RS – ved. doc. 36) sono nati gli odierni ricorrenti il Controparte_2
03/07/1971 nello stesso Comune (ved. doc. 37) e il 02/07/1977 Controparte_4 nello stesso Comune (ved. doc. 38);
1.3.15) dall'unione more uxorio tra e è nato CP_2 Persona_22 CP_18
l'odierno ricorrente il 20/07/2001 a Campo Grande/MS Controparte_13
(Brasile) (ved. doc. 39).
1.4) I ricorrenti producevano, ad avvalorare la richiesta di cittadinanza formulata, provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis della sig.ra Per_23
5 , parente dei ricorrenti, emesso il 21 ottobre 2019 dal Comune di Parte_7
Lovere, Bergamo (ved. doc. 40).
1.5) Esponevano, a fondamento della necessità di adire l'autorità giudiziaria al fine dell'ottenimento della cittadinanza italiana, che:
1.5.a) mediante richieste inviate al Consolato Italiano di Porto Alegre in Brasile, tramite e-mail inviata all'indirizzo il 21 settembre 2022, i ricorrenti avviavano il Email_1 procedimento amministrativo volto all'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'appena menzionata richiesta, avevano ricevuto, il giorno 22 settembre 2022, il numero di prenotazione 28.179 (e-mail a doc. 41);
1.5.b) come sarebbe dato evincere dal sito consolare i ricorrenti sono, tuttavia, in fase di convocazione con prenotazione dal n. 12001 al numero 14.795 (schermo del sito web consolare ottenuto il giorno 29.09.2023 a doc. 42), attualmente e così da almeno un anno;
1.5.c) il Consolato italiano riconosce che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana
è molto lunga – giustificando che sono milioni di italo-discendenti e le richieste non possono essere evitate;
1.5.e) è fatto notorio che i consolati brasiliani versino in una condizione di gravissimo ritardo, essendo il tempo di attesa di circa 10 anni per dare avvio al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana dopo l'assegnazione, da parte del , del numero di Parte_8 prenotazione;
1.5.f) a tale considerevole tempo di attesa va aggiunto anche il periodo ulteriore di 2 anni per l'espletamento della attività istruttoria.
1.6) Tento premesso in fatto i ricorrenti deducevano in diritto:
1.6.1) la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis è attualmente prevista dall'art. 1 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e, per ciò che concerne i ricorrenti e i loro menzionati antenati, essa era stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 e, ancor prima, dall'art. 4 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865;
1.6.2) l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto soggettivo che compete ai ricorrenti in forza di un espresso e inequivocabile dettato normativo;
1.6.3) non sarebbe stato possibile ottenere il riconoscimento di tale status per via consolare perché i tempi medi di definizione di tali procedimenti – secondo quanto riferito dallo stesso non inferiori a dieci anni – erano ben superiori alla durata prescritta dalla legge la Parte_8 quale, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 362 del 18 aprile 1994 (attuativo della legge 241/1990) ha fissato in 730 giorni (decorrenti dalla presentazione della domanda) il termine massimo entro cui l'Amministrazione deve definire il procedimento amministrativo.
6
2. Esposizione delle eccezioni e difese del . Controparte_14
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.2.2025 si costituiva per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato il il quale rassegnava le istanze Controparte_14 istruttorie sopra riportate nella sezione dedicata alle conclusioni.
2.2 In via preliminare la difesa erariale deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., richiamando sul punto la giurisprudenza di questo
Tribunale e della locale Corte d'appello, giacché – non avendo i ricorrenti fornito alcun elemento utile per poter fare chiarezza sullo stato di avanzamento del procedimento dinanzi all'autorità consolare – non vi sarebbe stata idonea prova dell'impossibilità di conseguire il sede consolare la soddisfazione del proprio diritto.
2.3 Nel merito deduceva che il ricorso, oltre ad essere privo dei necessari corredi documentali posto che i ricorrenti non avevano dato compiuta dimostrazione delle loro allegazioni (avendo omesso di allegare al ricorso le produzioni da 18 a 38 pur indicate nell'elenco delle produzioni), sarebbe già stato - sulla base delle allegazioni difensive esposte nel ricorso stesso - destituito di fondamento posto che il comune avo da loro indicato, nato a [...] nel 1795 e, dunque, in epoca preunitaria, alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis (che non poteva essere né il codice civile del 1865 né il codice civile albertino del 1837 essendo immigrato prima dell'entrata in vigore dei due codici) ma la disciplina locale1, aveva perduto la cittadinanza “ligure” essendo immigrato senza più volontà di fare ritorno.
2.4 Deducevano che il trasferimento all'estero della propria vita sociale e familiare sarebbe stato incompatibile con la conservazione dell'originaria cittadinanza ligure anche facendo applicazione del codice napoleonico del 1804, posto che l'art. 17 del Code civil, prevedeva proprio, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour”.
2.5 In particolare deduceva, richiamando precedenti in termini di questo Tribunale, che l'immigrazione (al più tardi nel 1825) in paese molto lontano (Brasile), unitamente al rilievo che i viaggi, nel periodo in cui l'avo immigrò, erano lunghi e rischiosi, al fatto che sposò in loco una cittadina brasiliana formando con la stessa una famiglia, cresciuta in Brasile, senza aver mai fatto ritorno in Italia, costituivano un insieme di prove indiziarie gravi, precise e concordanti denotanti la chiara volontà di non fare ritorno nel paese natio.
2.6 Evidenziava che, a fronte dei predetti elementi indiziari determinanti la perdita della cittadinanza ligure in capo all'avo, non vi sarebbe stata alcuna prova che l'avo avesse riacquistato la perduta cittadinanza del paese di origine in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865.
2.7 Infine deducevano che neppure vi sarebbe stata prova che l'avo fosse stato in vita al momento dell'unità d'Italia (17 marzo 1861) e che, dunque, essendo in vita avesse potuto acquisire, per effetto dell'unificazione, la cittadinanza del neocostituito stato italiano.
3. Sullo svolgimento del giudizio.
3.1 Stante la natura documentale della causa il Giudice fissava l'udienza del 3.12.2025 per discussione all'esito della quale veniva riservata la decisione nei successivi trenta giorni.
4. Sulla competenza territoriale del Tribunale adito.
4.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di
Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ). Controparte_14
4.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
4.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
4.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
4.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
4.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
8 4.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita, nel Comune di
Genova e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
5. Sull'interesse ad agire
5.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
5.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
5.3 Si osserva, altresì, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
5.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
5.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
5.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
9 5.7 Pertanto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire va rigettata.
6. Sulle istanze istruttorie svolte dal . Controparte_14
6.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
6.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
6.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”;
6.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
6.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) e successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
6.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
6.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo
l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche
10 funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
6.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
6.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
6.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
6.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
6.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che:
a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal
Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla
Avvocatura di Stato.
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato
11 un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
6.13 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
7. Sui principi regolatori della materia.
7.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n.
555/1912 e la legge n. 91/1992).
7.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass.
Sez. Un. n. 4466/2009).
7.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
7.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha allocato a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di “allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
7.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte
D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
7.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
7.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto
12 dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali (cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493) nella quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225).
8. Sulla titolarità in capo al sig. (asserito avo capostipite) della Persona_1 cittadinanza italiana.
8.1 Il Ministero dell'Interno deduce che, non essendovi prova della data di morte del capostipite, sig. non potrebbe trovare applicazione la tesi, Persona_1 usualmente invocata dai ricorrenti in subiecta materia, secondo cui, al fine della acquisizione della cittadinanza italiana, e della trasmissione della medesima, sarebbe sufficiente che il de cuius e capostipite invocato fosse in vita, in qualunque parte dell'orbe terracqueo, il giorno dell'Unità d'Italia, 17 marzo 1861.
8.2 Occorre rilevare sul punto che i ricorrenti, con nota di deposito del 18.2.2025, hanno prodotto in giudizio il certificato di morte tradotto e apostillato in allegato (doc. 02 delle presente note) del predetto sig. da cui risulta che quest'ultimo è Persona_1 deceduto in data 5 aprile 1872.
8.3 All'udienza di discussione del 3.12.2025 l'Avvocatura erariale ha dedotto che il certificato di morte prodotto, attestante il decesso in data anteriore al 17 marzo 1861, non potrebbe essere preso in esame ai fini della decisione poiché, essendo diretto a provare un fatto costitutivo della domanda (ovvero l'acquisizione da parte del capostipite della cittadinanza italiana), avrebbe dovuto essere depositato, a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, non essendo possibile nel nuovo procedimento semplificato di cognizione (che imporrebbe una piena discovery fin dagli atti introduttivi del giudizio) un deposito di documenti successivo al ricorso.
8.4 Pertanto secondo l'Avvocatura dello Stato, la quale richiama precedente in termini del
Tribunale di Roma, il deposito del certificato alla prima udienza di trattazione, svoltarsi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sarebbe tardivo e, dunque, inammissibile.
8.5 Sebbene sul punto non vi sia convergenza di orientamenti in giurisprudenza si osserva che l'art. 281 duodecies c.p.c., anche nella sua formulazione attualmente vigente, non impone, a pena di specifiche decadenze o preclusioni istruttorie, l'onere al ricorrente di formulare tutte le istanze istruttorie nel ricorso introduttivo del giudizio.
13 8.6 Sicché in mancanza di norma di legge che inibisca mediante la previsione di decadenze o preclusioni espresse qualsiasi ulteriore formulazione di mezzi istruttori, non può escludersi la possibilità per il ricorrente di introdurre, almeno fino alla prima udienza di trattazione, ulteriori mezzi istruttori ove diretti a confutare, come nel caso in specie, le difese della parte resistente.
8.7 D'altronde lo stesso articolo, nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che potesse essere concesso alla prima udienza di trattazione, in presenza di un giustificato motivo, un termine per l'articolazione di ulteriori mezzi istruttori.
8.8 Sicché non vi sono ragioni per considerare il certificato di morte dell'avo prodotto inammissibile, tanto più che essendo stato prodotto tale certificato fin dalla prima udienza su di esso parte resistente ha avuto modo di prendere compiutamente posizione.
8.9 Ne consegue che l'avo, in quanto deceduto dopo l'unificazione e non essendo stato naturalizzato (come da certificato prodotto unitamente al ricorso), aveva acquisito la cittadinanza italiana.
9. Sulla perdita della cittadinanza da parte del capostipite.
9.1 Il Ministero dell'Interno deduce, altresì, che – anche a voler ritenere che il comune capostipite indicato dai ricorrenti fosse morto in Brasile dopo l'unità d'Italia – tuttavia egli, secondo la documentazione allegata al ricorso, si sposò in Porto Alegre, Brasile, nel settembre
1825, con donna del luogo, la sig.ra , nativa di Porto Alegre e, dunque, Persona_4 essendo all'evidenza immigrato prima di tale data non potrebbero trovare applicazione né il
Codice civile del 1865 né il codice civile albertino del 1837 ma leggi e consuetudini liguri vigenti per i sudditi liguri.
9.2 Al riguardo l'Avvocatura dello Stato deduce che “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n.
5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
9.3 Continua deducendo che – anche qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie la disciplina del Codice civile albertino del 1837 – comunque alla stregua di tale normativa, essendo il capostipite immigrato in Brasile, con l'intento di non fare più ritorno in patria - come dimostrato da una pluralità di elementi indiziari (quali aver formato una famiglia con una donna conosciuta in loco ed aver ivi radicato tutta la propria vita sociale e familiare) - egli avrebbe perduto la cittadinanza italiana senza più riacquistata non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui al Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606.
9.4 Si osserva che, anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è Per_24 entrato in vigore il codice albertino), il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel
14 territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene formalmente Per_25 abrogate (dopo l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di Per_26 modificazioni e abrogazioni (in relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588
(la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ). Per_26
9.5 Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito
(come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n.
5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
9.6 Pertanto può fondatamente ritenersi che tanto la legislazione napoleonica (previgente per la
Repubblica Ligure alla codificazione albertina) quanto la successiva codificazione albertina prevedevano come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova N. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
9.7 Occorre, dunque, chiarire se il capostipite al momento della sua immigrazione, senz'altro anteriore al settembre 1825 (perché in tale periodo egli contrasse matrimonio con cittadina brasiliana), egli fosse immigrato, per usare la terminologia del codice napoleonico, “sans esprit de retour”.
15 9.8 Sul punto giova osservare che, secondo recente pronuncia della Corte d'Appello di Genova
(cfr. Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025), in fattispecie similare a quella che ci occupa, gli elementi di fatto valorizzati dalla difesa erariale afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
9.9 Sul punto la Corte d'Appello discostandosi dal ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova ha escluso che potesse dedursi da comportamenti tenuti dall'immigrato nel paese di destinazione, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato.
9.10 Sicché una volta acclarato che il capostipite era deceduto in Brasile dopo il 1865 e che non era stato naturalizzato non può seriamente revocarsi in dubbio che avesse acquisito la cittadinanza italiana per effetto dell'unificazione del Regno d'Italia.
5. Sulla trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
5.1 Dagli estratti dei nati di nascita prodotti e dagli atti di matrimonio risulta che i ricorrenti sono discendenti del predetto il quale non consta abbia mai Persona_1 rinunciato al possesso della cittadinanza italiana.
5.2 Né d'altronde parte resistente ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. la sussistenza del dedotto rapporto di discendenza dei ricorrenti dal predetto sig. Persona_1
6. Sulle spese di lite.
6.1 In ragione delle difficoltà di accertamento degli elementi in fatto, riguardando circostanze risalenti nel tempo, e della complessità ermeneutica della disciplina sottesa, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio,
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
2) ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_14 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 9.12.2025
16 Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209 “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione Undicesima Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 127 bis c.p.c. del 3.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 9406/2023 avente ad oggetto riconoscimento di cittadinanza italiana promossa da:
1. , nata il [...] a [...]/RS Controparte_1
(Brasile), codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua C.F._1
João Alfredo, 430, CAP 96200-260;
2. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), codice Controparte_2 fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Est Roberto Socoowski, C.F._2
881 - Bl 8 Ap 304 3 Sao Joao, Recreio Fatima, Cap 96213-394; CP_3
3. , nata il [...] a [...]/RS (Brasile), codice fiscale Controparte_4
residente a [...]/RS (Brasile) in Est Roberto Socoowski, 881 - C.F._3
Bl 8 Ap 304 3 , Cap 96213-394; Controparte_5
4. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), codice Controparte_6 fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua Ernesto C.F._4
Mutzel Filho, 144, Apto 304, Centro, CAP 98700-000;
5. , nato il [...] a [...]/Norfolk Controparte_7
(Inghilterra), codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in C.F._5
Rua João Alfredo, 430, CAP 96200-260;
6. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), Controparte_8 codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua João C.F._6
Alfredo, 430, CAP 96200-260;
7. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), codice fiscale Controparte_9
1 , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua Aquidaban, 684 - Ap 302, C.F._7
Centro, CAP 96200-480;
8. , nato il [...] a [...]/RS (Brasile), Controparte_10 codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua João C.F._8
Alfredo, 430, CAP 96200-260;
9. , nata il [...] a [...]/RS (Brasile), Controparte_11 codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in Rua Pedro II, 610 - C.F._9
AP 303, CAP 96010-300;
10. , nata il [...] a [...]/RS Controparte_12
(Brasile), codice fiscale , residente a [...]/RS (Brasile) in C.F._10
Avenida Presidente Vargas, 0, Bl 10, ap 107, Vila São Paulo, CAP 96202-336;
11. , nato il [...] a [...]/MS (Brasile), Controparte_13 codice fiscale residente a [...]/RS (Brasile) in Est Roberto C.F._11
Socoowski, 881 - Bl 8 Ap 304 3 Sao Joao, Recreio Fatima, Cap 96213-394; CP_3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso dall'avvocato Stéphanie Poliseni
Silveira,
RICORRENTI
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_14 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, Viale delle Brigate
Partigiane, n. 2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale adito - respinta ogni contraria difesa, eccezione o istanza - così pronunciarsi: ● accertare e dichiarare che, per i motivi supra esposti, i ricorrenti ed i propri figli minori sono cittadini italiani sin dalla nascita iure sanguinis;
● conseguentemente, ordinare al , in persona del suo Ministro pro Controparte_14 tempore, e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle trascrizioni e alle annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
2 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e ad ogni altra autorità competente;
● con vittoria di spese di lite.”
Per il : Controparte_14
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria, occorrendo, ordinare alla parte ricorrente la produzione dei documenti a comprova dei fatti allegati di cui è stata omessa la produzione;
in ogni caso, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla
Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti (come identificati nell'albero genealogico ex adverso prodotto) ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Brasile di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE.
1. Esposizione delle domande e difese dei ricorrenti.
1.1. I ricorrenti sopra generalizzati, premesso di essere in possesso della cittadinanza brasiliana iure soli, chiedevano che questo Tribunale accertasse e dichiarasse l'acquisizione da parte di costoro anche della cittadinanza italiana trasmessa per discendenza dal comune capostipite cittadino italiano nato a [...], il [...] da e Persona_1 Per_2
(cfr. albero genealogico – ved. doc. 02). Persona_3
1.2 A sostegno della domanda allegavano:
1.2.a) di essere discendenti diretti, in linea maschile, del predetto cittadino italiano
[...]
; Persona_1
1.2.b) che la nascita del Signor e, pertanto, la cittadinanza italiana Persona_1 sono comprovate dal certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia di ANta Maria della
EL e AN AR (ved. doc. 03);
3 1.2.c) che il menzionato avo si trasferiva in Brasile e per tutta la sua vita non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risultava dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano, tradotto e apostillato (ved. doc. 04);
1.2.d) che in data 24/09/1825 a Porto Alegre/RS (Brasile), Persona_1 contraeva matrimonio con , come dimostra l'estratto emesso della Persona_4
Diocesi di Porto Alegre/RS (Brasile) (doc. 05);
1.2.e) che il Signor (così registrato nel suddetto atto di Battesimo), Persona_1 quanto al nome, viene indicato negli atti di provenienza brasiliana prodotti in questa sede anche come “João Baptista” - mera traduzione in lingua portoghese del nome “ ”. Persona_1
Così come il suo cognome ” ha subito variazioni grammaticali, come ”. Per_1 Per_5
1.3 Ciò premesso, in relazione alla loro discendenza dall'avo italiano indicato, allegavano che: Per_ 1.3.1) dal matrimonio tra VA e è nato il [...] a [...] Persona_6
Alegre/RS, Brasile (ved. doc. 06);
1.3.2) Dal matrimonio del 24/06/1858 tra il citato e a Porto Per_6 Persona_7
Alegre/RS, Brasile (ved. doc. 07) è nato il [...] a [...]/RS, Persona_8
Brasile (ved. doc. 08);
1.3.3.) dal matrimonio del 03/12/1898 tra il citato ) e Persona_9 Controparte_15
a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 09) sono nati il
[...] Persona_10
18/05/1906 a Rio Grande/RS (Brasile) (ved. doc. 10) e il Parte_1
27/07/1911 a Rio Grande/RS (Brasile) (ved. doc. 11);
1.3.4) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio del Per_10 Persona_11
24/12/1928 a Rio Grande/RS – ved. doc. 12) è nata il [...] nello Persona_12 stesso Comune (ved. doc. 13); Per_ 1.3.5) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio l'14/05/1951 a Persona_13
Rio Grande/RS – ved. doc. 14) sono nati il il 23/11/1952 nello Persona_14 stesso Comune (ved. doc. 15), il 13/01/1955 nello stesso Comune Parte_2
(ved. doc. 16) e il 16/11/1958 nello stesso Comune (ved. doc. 17); Parte_3
1.3.6) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio Per_14 Controparte_16
l'12/05/2001 a Rio Grande/RS – ved. doc. 18) è nato l'odierno ricorrente Controparte_6
il 14/04/1988 nello stesso Comune (ved. doc. 19);
[...]
1.3.7) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio Pt_2 Persona_15
l'01/09/1973 a Rio Grande/RS – ved. doc. 20) è nata il Persona_16
05/10/1977 nello stesso Comune (ved. doc. 21) e il 14/06/1981 Parte_4 nello stesso Comune (ved. doc. 22);
4 1.3.8) dall'unione more uxorio tra la citata discendente e il sig. Per_16 Parte_5
- dichiarazione pubblica ex art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica
[...] italiana del 2000 n. 396, ove è espresso il consenso della sig.ra ad essere nominata Per_16 come madre e che verrà presentata opportunamente - è nata l'odierna ricorrente
[...]
il 23/08/1999 a Rio Grande/RS (ved. doc. 23); Controparte_12
1.3.9) dall'unione more uxorio tra e , - dichiarazione Pt_4 Persona_17 pubblica ex art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica italiana del 2000 n. 396, ove è espresso il consenso della sig.ra ad essere nominata come madre, è nata l'odierna Pt_4 ricorrente il 16/10/1996 a Rio Grande/RS (ved. doc. Controparte_11
24);
1.3.10) dall'unione in Brasile tra e Pt_3 Persona_18
(matrimonio l'21/05/1987 a Rio Grande/RS – ved. doc. 25) è nato l'odierno ricorrente
[...] il 15/09/1995 nello stesso Comune (ved. doc. 26); CP_9
1.3.11) dalla seconda unione in Brasile tra (morte di il 12/12/1956 - ved. doc. Per_10 Per_11
27) e (matrimonio del 30/07/1960 a Rio Grande/RS – ved. doc. 28) è nato Parte_6
l'odierna ricorrente il 01/06/1961 nello stesso Comune (ved. doc. 29); Controparte_1
1.3.12) dal matrimonio del 12/07/1985 tra la citata e CP_1 Controparte_17
a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 30), sono nati gli odierni ricorrenti Controparte_7
il 16/09/1991 a Norwich/Norfolk, Inghilterra (ved. doc. 31),
[...] [...]
il 19/10/1994 a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 32), e Controparte_8
il 11/05/1996 a Rio Grande/RS, Brasile (ved. doc. 33); Controparte_10
1.3.13) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio Pt_1 Persona_19
l'30/07/1936 a Rio Grande/RS – ved. doc. 34) è nata il Persona_20
13/01/1939 nello stesso Comune (ved. doc. 35);
1.3.14) dall'unione in Brasile tra e (matrimonio l'16/04/1958 a Rio Per_20 Persona_21
Grande/RS – ved. doc. 36) sono nati gli odierni ricorrenti il Controparte_2
03/07/1971 nello stesso Comune (ved. doc. 37) e il 02/07/1977 Controparte_4 nello stesso Comune (ved. doc. 38);
1.3.15) dall'unione more uxorio tra e è nato CP_2 Persona_22 CP_18
l'odierno ricorrente il 20/07/2001 a Campo Grande/MS Controparte_13
(Brasile) (ved. doc. 39).
1.4) I ricorrenti producevano, ad avvalorare la richiesta di cittadinanza formulata, provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis della sig.ra Per_23
5 , parente dei ricorrenti, emesso il 21 ottobre 2019 dal Comune di Parte_7
Lovere, Bergamo (ved. doc. 40).
1.5) Esponevano, a fondamento della necessità di adire l'autorità giudiziaria al fine dell'ottenimento della cittadinanza italiana, che:
1.5.a) mediante richieste inviate al Consolato Italiano di Porto Alegre in Brasile, tramite e-mail inviata all'indirizzo il 21 settembre 2022, i ricorrenti avviavano il Email_1 procedimento amministrativo volto all'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'appena menzionata richiesta, avevano ricevuto, il giorno 22 settembre 2022, il numero di prenotazione 28.179 (e-mail a doc. 41);
1.5.b) come sarebbe dato evincere dal sito consolare i ricorrenti sono, tuttavia, in fase di convocazione con prenotazione dal n. 12001 al numero 14.795 (schermo del sito web consolare ottenuto il giorno 29.09.2023 a doc. 42), attualmente e così da almeno un anno;
1.5.c) il Consolato italiano riconosce che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana
è molto lunga – giustificando che sono milioni di italo-discendenti e le richieste non possono essere evitate;
1.5.e) è fatto notorio che i consolati brasiliani versino in una condizione di gravissimo ritardo, essendo il tempo di attesa di circa 10 anni per dare avvio al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana dopo l'assegnazione, da parte del , del numero di Parte_8 prenotazione;
1.5.f) a tale considerevole tempo di attesa va aggiunto anche il periodo ulteriore di 2 anni per l'espletamento della attività istruttoria.
1.6) Tento premesso in fatto i ricorrenti deducevano in diritto:
1.6.1) la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis è attualmente prevista dall'art. 1 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e, per ciò che concerne i ricorrenti e i loro menzionati antenati, essa era stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 e, ancor prima, dall'art. 4 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865;
1.6.2) l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto soggettivo che compete ai ricorrenti in forza di un espresso e inequivocabile dettato normativo;
1.6.3) non sarebbe stato possibile ottenere il riconoscimento di tale status per via consolare perché i tempi medi di definizione di tali procedimenti – secondo quanto riferito dallo stesso non inferiori a dieci anni – erano ben superiori alla durata prescritta dalla legge la Parte_8 quale, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 362 del 18 aprile 1994 (attuativo della legge 241/1990) ha fissato in 730 giorni (decorrenti dalla presentazione della domanda) il termine massimo entro cui l'Amministrazione deve definire il procedimento amministrativo.
6
2. Esposizione delle eccezioni e difese del . Controparte_14
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.2.2025 si costituiva per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato il il quale rassegnava le istanze Controparte_14 istruttorie sopra riportate nella sezione dedicata alle conclusioni.
2.2 In via preliminare la difesa erariale deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., richiamando sul punto la giurisprudenza di questo
Tribunale e della locale Corte d'appello, giacché – non avendo i ricorrenti fornito alcun elemento utile per poter fare chiarezza sullo stato di avanzamento del procedimento dinanzi all'autorità consolare – non vi sarebbe stata idonea prova dell'impossibilità di conseguire il sede consolare la soddisfazione del proprio diritto.
2.3 Nel merito deduceva che il ricorso, oltre ad essere privo dei necessari corredi documentali posto che i ricorrenti non avevano dato compiuta dimostrazione delle loro allegazioni (avendo omesso di allegare al ricorso le produzioni da 18 a 38 pur indicate nell'elenco delle produzioni), sarebbe già stato - sulla base delle allegazioni difensive esposte nel ricorso stesso - destituito di fondamento posto che il comune avo da loro indicato, nato a [...] nel 1795 e, dunque, in epoca preunitaria, alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis (che non poteva essere né il codice civile del 1865 né il codice civile albertino del 1837 essendo immigrato prima dell'entrata in vigore dei due codici) ma la disciplina locale1, aveva perduto la cittadinanza “ligure” essendo immigrato senza più volontà di fare ritorno.
2.4 Deducevano che il trasferimento all'estero della propria vita sociale e familiare sarebbe stato incompatibile con la conservazione dell'originaria cittadinanza ligure anche facendo applicazione del codice napoleonico del 1804, posto che l'art. 17 del Code civil, prevedeva proprio, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour”.
2.5 In particolare deduceva, richiamando precedenti in termini di questo Tribunale, che l'immigrazione (al più tardi nel 1825) in paese molto lontano (Brasile), unitamente al rilievo che i viaggi, nel periodo in cui l'avo immigrò, erano lunghi e rischiosi, al fatto che sposò in loco una cittadina brasiliana formando con la stessa una famiglia, cresciuta in Brasile, senza aver mai fatto ritorno in Italia, costituivano un insieme di prove indiziarie gravi, precise e concordanti denotanti la chiara volontà di non fare ritorno nel paese natio.
2.6 Evidenziava che, a fronte dei predetti elementi indiziari determinanti la perdita della cittadinanza ligure in capo all'avo, non vi sarebbe stata alcuna prova che l'avo avesse riacquistato la perduta cittadinanza del paese di origine in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865.
2.7 Infine deducevano che neppure vi sarebbe stata prova che l'avo fosse stato in vita al momento dell'unità d'Italia (17 marzo 1861) e che, dunque, essendo in vita avesse potuto acquisire, per effetto dell'unificazione, la cittadinanza del neocostituito stato italiano.
3. Sullo svolgimento del giudizio.
3.1 Stante la natura documentale della causa il Giudice fissava l'udienza del 3.12.2025 per discussione all'esito della quale veniva riservata la decisione nei successivi trenta giorni.
4. Sulla competenza territoriale del Tribunale adito.
4.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di
Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ). Controparte_14
4.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
4.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
4.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
4.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
4.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
8 4.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita, nel Comune di
Genova e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
5. Sull'interesse ad agire
5.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
5.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
5.3 Si osserva, altresì, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
5.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
5.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
5.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
9 5.7 Pertanto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire va rigettata.
6. Sulle istanze istruttorie svolte dal . Controparte_14
6.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
6.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
6.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”;
6.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
6.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) e successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
6.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
6.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo
l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche
10 funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
6.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
6.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
6.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
6.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
6.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che:
a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal
Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla
Avvocatura di Stato.
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato
11 un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
6.13 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
7. Sui principi regolatori della materia.
7.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n.
555/1912 e la legge n. 91/1992).
7.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass.
Sez. Un. n. 4466/2009).
7.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
7.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha allocato a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di “allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
7.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte
D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
7.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
7.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto
12 dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali (cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493) nella quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225).
8. Sulla titolarità in capo al sig. (asserito avo capostipite) della Persona_1 cittadinanza italiana.
8.1 Il Ministero dell'Interno deduce che, non essendovi prova della data di morte del capostipite, sig. non potrebbe trovare applicazione la tesi, Persona_1 usualmente invocata dai ricorrenti in subiecta materia, secondo cui, al fine della acquisizione della cittadinanza italiana, e della trasmissione della medesima, sarebbe sufficiente che il de cuius e capostipite invocato fosse in vita, in qualunque parte dell'orbe terracqueo, il giorno dell'Unità d'Italia, 17 marzo 1861.
8.2 Occorre rilevare sul punto che i ricorrenti, con nota di deposito del 18.2.2025, hanno prodotto in giudizio il certificato di morte tradotto e apostillato in allegato (doc. 02 delle presente note) del predetto sig. da cui risulta che quest'ultimo è Persona_1 deceduto in data 5 aprile 1872.
8.3 All'udienza di discussione del 3.12.2025 l'Avvocatura erariale ha dedotto che il certificato di morte prodotto, attestante il decesso in data anteriore al 17 marzo 1861, non potrebbe essere preso in esame ai fini della decisione poiché, essendo diretto a provare un fatto costitutivo della domanda (ovvero l'acquisizione da parte del capostipite della cittadinanza italiana), avrebbe dovuto essere depositato, a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, non essendo possibile nel nuovo procedimento semplificato di cognizione (che imporrebbe una piena discovery fin dagli atti introduttivi del giudizio) un deposito di documenti successivo al ricorso.
8.4 Pertanto secondo l'Avvocatura dello Stato, la quale richiama precedente in termini del
Tribunale di Roma, il deposito del certificato alla prima udienza di trattazione, svoltarsi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sarebbe tardivo e, dunque, inammissibile.
8.5 Sebbene sul punto non vi sia convergenza di orientamenti in giurisprudenza si osserva che l'art. 281 duodecies c.p.c., anche nella sua formulazione attualmente vigente, non impone, a pena di specifiche decadenze o preclusioni istruttorie, l'onere al ricorrente di formulare tutte le istanze istruttorie nel ricorso introduttivo del giudizio.
13 8.6 Sicché in mancanza di norma di legge che inibisca mediante la previsione di decadenze o preclusioni espresse qualsiasi ulteriore formulazione di mezzi istruttori, non può escludersi la possibilità per il ricorrente di introdurre, almeno fino alla prima udienza di trattazione, ulteriori mezzi istruttori ove diretti a confutare, come nel caso in specie, le difese della parte resistente.
8.7 D'altronde lo stesso articolo, nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che potesse essere concesso alla prima udienza di trattazione, in presenza di un giustificato motivo, un termine per l'articolazione di ulteriori mezzi istruttori.
8.8 Sicché non vi sono ragioni per considerare il certificato di morte dell'avo prodotto inammissibile, tanto più che essendo stato prodotto tale certificato fin dalla prima udienza su di esso parte resistente ha avuto modo di prendere compiutamente posizione.
8.9 Ne consegue che l'avo, in quanto deceduto dopo l'unificazione e non essendo stato naturalizzato (come da certificato prodotto unitamente al ricorso), aveva acquisito la cittadinanza italiana.
9. Sulla perdita della cittadinanza da parte del capostipite.
9.1 Il Ministero dell'Interno deduce, altresì, che – anche a voler ritenere che il comune capostipite indicato dai ricorrenti fosse morto in Brasile dopo l'unità d'Italia – tuttavia egli, secondo la documentazione allegata al ricorso, si sposò in Porto Alegre, Brasile, nel settembre
1825, con donna del luogo, la sig.ra , nativa di Porto Alegre e, dunque, Persona_4 essendo all'evidenza immigrato prima di tale data non potrebbero trovare applicazione né il
Codice civile del 1865 né il codice civile albertino del 1837 ma leggi e consuetudini liguri vigenti per i sudditi liguri.
9.2 Al riguardo l'Avvocatura dello Stato deduce che “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n.
5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
9.3 Continua deducendo che – anche qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie la disciplina del Codice civile albertino del 1837 – comunque alla stregua di tale normativa, essendo il capostipite immigrato in Brasile, con l'intento di non fare più ritorno in patria - come dimostrato da una pluralità di elementi indiziari (quali aver formato una famiglia con una donna conosciuta in loco ed aver ivi radicato tutta la propria vita sociale e familiare) - egli avrebbe perduto la cittadinanza italiana senza più riacquistata non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui al Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606.
9.4 Si osserva che, anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è Per_24 entrato in vigore il codice albertino), il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel
14 territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene formalmente Per_25 abrogate (dopo l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di Per_26 modificazioni e abrogazioni (in relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588
(la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ). Per_26
9.5 Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito
(come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n.
5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
9.6 Pertanto può fondatamente ritenersi che tanto la legislazione napoleonica (previgente per la
Repubblica Ligure alla codificazione albertina) quanto la successiva codificazione albertina prevedevano come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova N. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
9.7 Occorre, dunque, chiarire se il capostipite al momento della sua immigrazione, senz'altro anteriore al settembre 1825 (perché in tale periodo egli contrasse matrimonio con cittadina brasiliana), egli fosse immigrato, per usare la terminologia del codice napoleonico, “sans esprit de retour”.
15 9.8 Sul punto giova osservare che, secondo recente pronuncia della Corte d'Appello di Genova
(cfr. Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025), in fattispecie similare a quella che ci occupa, gli elementi di fatto valorizzati dalla difesa erariale afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
9.9 Sul punto la Corte d'Appello discostandosi dal ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova ha escluso che potesse dedursi da comportamenti tenuti dall'immigrato nel paese di destinazione, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato.
9.10 Sicché una volta acclarato che il capostipite era deceduto in Brasile dopo il 1865 e che non era stato naturalizzato non può seriamente revocarsi in dubbio che avesse acquisito la cittadinanza italiana per effetto dell'unificazione del Regno d'Italia.
5. Sulla trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
5.1 Dagli estratti dei nati di nascita prodotti e dagli atti di matrimonio risulta che i ricorrenti sono discendenti del predetto il quale non consta abbia mai Persona_1 rinunciato al possesso della cittadinanza italiana.
5.2 Né d'altronde parte resistente ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. la sussistenza del dedotto rapporto di discendenza dei ricorrenti dal predetto sig. Persona_1
6. Sulle spese di lite.
6.1 In ragione delle difficoltà di accertamento degli elementi in fatto, riguardando circostanze risalenti nel tempo, e della complessità ermeneutica della disciplina sottesa, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio,
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
2) ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_14 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 9.12.2025
16 Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209 “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”.
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