Articolo 3 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 1Articolo 4
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16 aprile 1999
Art. 3. (Prelievo di organi e di tessuti) 1. Il prelievo di organi e di tessuti e' consentito secondo le modalita' previste dalla presente legge ed e' effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 . 2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunita' terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonche' sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale. 3. E' vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo. 4. La manipolazione genetica degli embrioni e' vietata anche ai fini del trapianto di organo.
Note all'art. 3:
- Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda nota all'art. 1.
- Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994 si veda nelle note all'art. 2.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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