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16 aprile 1999
16 aprile 1999
Art. 3. (Prelievo di organi e di tessuti) 1. Il prelievo di organi e di tessuti e' consentito secondo le modalita' previste dalla presente legge ed e' effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 . 2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunita' terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonche' sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale. 3. E' vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo. 4. La manipolazione genetica degli embrioni e' vietata anche ai fini del trapianto di organo.
Note all'art. 3:
- Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda nota all'art. 1.
- Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994 si veda nelle note all'art. 2.
Note all'art. 3:
- Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda nota all'art. 1.
- Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994 si veda nelle note all'art. 2.
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- 1. UNIONI CIVILI: Sintesi della Legge.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 4.9325886
[…] Si ricorda già attualmente l'art. 3 della legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, stabilisce che “Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 25/07/2024, n. 148Provvedimento: […] Quanto al prelievo di organi e di tessuti, consentito a determinate condizioni, l'art. 3 della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) riconosce il diritto di ricevere informazioni sulle opportunità terapeutiche al coniuge non separato o al convivente OR RI .Leggi di più...
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