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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1730/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ric._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 522/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 33004 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1648/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Ragusa emetteva avviso di pagamento n. 33004 nei confronti della società “Ric._1 S.r.l.”, avente a oggetto la somma di euro 749,00 pretesa a titolo di saldo Tari, anno di imposta 2021, in relazione a n. 6 sottotetti facenti parte del complesso turistico-alberghiero “Società_1”.
La società destinataria dell'avviso proponeva ricorso eccependo l'illegittimità dell'atto per difetto del presupposto impositivo, considerato che gli immobili ripresi a tassazione, avendo consistenza di beni- merce, fossero esenti da tassazione perché disabitati e sprovvisti di utenze idriche ed elettriche.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Ragusa, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa con sentenza n. 522 depositata in data 11 ottobre 2023, ritenendo non sussistente l'esenzione invocata dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando la società al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società “Ric._1 S.r.l.” reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Come noto,
l'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 disciplina il regime di esenzione Imu, a decorrere dal primo gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso oggetto di locazione. Sulla base del dato letterale, dunque, si deduce che rientrano nella definizione di “immobile merce”, per un verso, gli immobili acquistati e ristrutturati per la vendita e, per altro verso, gli immobili destinati alla vendita e locati per una parte dell'anno. Tanto premesso, in relazione al caso di specie (rientrante nella prima categoria), l'orientamento di legittimità prevalente fornisce una interpretazione restrittiva di “immobili merce”, intendendo per tali i soli fabbricati costruiti “da zero” dall'impresa, escludendo, di contro, gli immobili acquistati dall'impresa e sottoposti a interventi di ristrutturazione prima della loro destinazione alla vendita finale. Pertanto, poiché la materia fiscale impone il ricorso a interpretazioni il più possibile letterali e restrittive e anche le norme che prevedono trattamenti agevolativi e di favore devono sottostare ai canoni generali di cui all'art. 23 della Cost. (riserva di legge) e all'art. 2 Legge n. 212/2000 (certezza del diritto), il beneficio dell'esenzione non risulta estensibile alla fattispecie in esame.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta il ricorso, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n.546/1992, sono liquidate in euro
286,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1730/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ric._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 522/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 33004 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1648/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Ragusa emetteva avviso di pagamento n. 33004 nei confronti della società “Ric._1 S.r.l.”, avente a oggetto la somma di euro 749,00 pretesa a titolo di saldo Tari, anno di imposta 2021, in relazione a n. 6 sottotetti facenti parte del complesso turistico-alberghiero “Società_1”.
La società destinataria dell'avviso proponeva ricorso eccependo l'illegittimità dell'atto per difetto del presupposto impositivo, considerato che gli immobili ripresi a tassazione, avendo consistenza di beni- merce, fossero esenti da tassazione perché disabitati e sprovvisti di utenze idriche ed elettriche.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Ragusa, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa con sentenza n. 522 depositata in data 11 ottobre 2023, ritenendo non sussistente l'esenzione invocata dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando la società al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società “Ric._1 S.r.l.” reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Come noto,
l'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 disciplina il regime di esenzione Imu, a decorrere dal primo gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso oggetto di locazione. Sulla base del dato letterale, dunque, si deduce che rientrano nella definizione di “immobile merce”, per un verso, gli immobili acquistati e ristrutturati per la vendita e, per altro verso, gli immobili destinati alla vendita e locati per una parte dell'anno. Tanto premesso, in relazione al caso di specie (rientrante nella prima categoria), l'orientamento di legittimità prevalente fornisce una interpretazione restrittiva di “immobili merce”, intendendo per tali i soli fabbricati costruiti “da zero” dall'impresa, escludendo, di contro, gli immobili acquistati dall'impresa e sottoposti a interventi di ristrutturazione prima della loro destinazione alla vendita finale. Pertanto, poiché la materia fiscale impone il ricorso a interpretazioni il più possibile letterali e restrittive e anche le norme che prevedono trattamenti agevolativi e di favore devono sottostare ai canoni generali di cui all'art. 23 della Cost. (riserva di legge) e all'art. 2 Legge n. 212/2000 (certezza del diritto), il beneficio dell'esenzione non risulta estensibile alla fattispecie in esame.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta il ricorso, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n.546/1992, sono liquidate in euro
286,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.