Decreto cautelare 21 settembre 2018
Ordinanza cautelare 16 novembre 2018
Decreto cautelare 30 aprile 2019
Ordinanza cautelare 3 giugno 2019
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/07/2023, n. 12415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12415 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 12415/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10245/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10245 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA RD, IU IB, rappresentati e difesi dall'avvocato MAnna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) del DDG n. 1069 dell’11/07/2018, volto a disciplinare l’integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente 2017-2020, tramite la cosiddetta seconda finestra temporale, non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in seconda fascia d’sitituto. B) del D.M. n. 13527/2018 del 07/08/2018, volto a ripubblicare gli elenchi relativi ai docenti ITP inseriti nelle Gae per effetto di decreti del Consiglio di Stato e del Tar e del DM n. 506/2018 del 19/06/2018, volto a disciplinare l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2018/19, non consente ai ricorrenti di essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento. C) del DDG n. 784/2018 dell’11/05/2018, volto a disciplinare l’integrazione delle graduatorie d’istituto del personale docente, secondo quanto previsto dal DM n. 326/2015 e dal DM n. 335/2018, nella parte in cui non consente agli ITP di poter essere inseriti in seconda fascia d’istituto o quanto meno nell’elenco aggiuntivo della seconda fascia d’istituto; con relativa nota ministeriale n. 22975 del 14/05/2018 che ha trasmesso il suddetto decreto e definisce le scadenze e le procedure per l’aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie d’istituto della seconda fascia, la dichiarazione della specializzazione di sostegno e la regolamentazione della priorità in terza fascia per gli abilitati, come previsto nel DM n. 326/2015; D) del Provvedimento del Miur n. 3048 dell’11/05/2018, volto all’inserimento nelle GAE della Campania di un docente della scuola secondaria di secondo grado, non consentendo agli ITP l’inserimento nelle GAE; E) Del decreto di rettifica delle GAE del 28/12/2017 recante la pubblicazione dell’elenco dei ricorrenti ITP inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Napoli per il personale docente delle scuole di istruzione secondaria di I° e II° grado, pubblicate in data 26 agosto 2014 in virtù i decreti monocratici n.05704/2016 (pubblicato in data 20/09/2016), n. 05782/2016 (pubblicato in data 27/09/2016), e n. 057358/2016 (pubblicato in data 22/09/2016), con i quali il AR-LAZIO, Sezione Terza Bis accoglie la richiesta di cui all’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo; non consentendo agli odierni ricorrenti, quali ITP, di essere inseriti nelle GAE, nemmeno in una fascia aggiuntiva, nonostante abbiano presentato richiesta di inserimento cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato. F) Del decreto di rettifica delle GAE del 05/12/2017 recante la pubblicazione dell’elenco dei ricorrenti ITP inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Napoli per il personale docente delle scuole di istruzione secondaria di I° e II° grado, pubblicate in data 26 agosto 2014 in virtù i decreti monocratici n.05704/2016 (pubblicato in data 20/09/2016), n. 05782/2016 (pubblicato in data 27/09/2016), e n. 057358/2016 (pubblicato in data 22/09/2016), con i quali il AR-LAZIO, Sezione Terza Bis accoglie la richiesta di cui all’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo; non consentendo agli odierni ricorrenti, quali ITP, di essere inseriti nelle GAE, nemmeno in una fascia aggiuntiva, nonostante abbiano presentato richiesta di inserimento cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato. G) della Nota Ministeriale del 22/11/2017 dell’USR Lombardia in cui dà indicazioni agli uffici scolastici regionali in merito all’inserimento in II fascia d’istituto degli insegnanti ITP, non consentendo l’inserimento al ricorrente. H) della Nota Ministeriale del 21/11/2017 dell’Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, mediante la quale vengono inseriti con riserva nelle GAE alcuni docenti ITP, escludendo l’odierno ricorrente. I) della Nota Ministeriale n. 10951 del 17/11/2017 dell’Ambito Territoriale della provincia di Napoli, mediante il quale vengono inseriti con riserva nelle GAE di Napoli diversi ITP, tra cui anche docenti della A066, escludendo l’odierno ricorrente. In particolare, tale Decreto di rettifica delle GAE del 17/11/2017, recante la pubblicazione dell’elenco dei diplomati ITP ricorrenti per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli al fine di dare esecuzione all’Ordinanza n. 4880/2017, emessa dal AR IO – sezione terza bis, (giudizio ancora pendente) nella parte in cui prevede all’art. 2 “ che i ricorrenti sono inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia nelle classi di concorso e con il punteggio ad essi attribuito”, non consentendo al ricorrente, quale ITP, di essere inserito nelle GAE, nemmeno in una fascia aggiuntiva, nonostante abbia presentato richiesta di inserimento cartacea, e di poter essere assunto a tempo indeterminato. L) del Decreto MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U).0047811 emanato il giorno 08 novembre 2017, avente ad oggetto il parere dell’Avvocatura dello Stato in merito all’inserimento in seconda fascia dei diplomati ITP; detta nota consente come espressamente richiesto dal MIUR al fine di conformarsi alla sentenza del AR IO n. 9234/2017 l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto – II fascia dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al AR IO (giudizi attualmente pendenti) non consentendo all’odierno ricorrente di essere inserito in II fascia d’istituto. M) della Nota Ministeriale del 24/10/2017, avente ad oggetto l’inserimento in seconda fascia dei diplomati ITP di tabella B; detta nota consente come espressamente richiesto dal MIUR al fine di conformarsi alla sentenza del AR IO n. 9234/2017 l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto – II fascia dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al AR IO (giudizi attualmente pendenti), non consentendo all’odierno ricorrente di essere inserito in II fascia d’istituto. N) delle Note ministeriali del 23/08/2017 e del 25/08/2017, recante la conformità, nei giudizi attualmente pendenti, alla sentenza del Tar IO n. 9234/2017, nella parte in cui prevede l’inserimento in II fascia solo per gli ITP che hanno giudizi pendenti, escludendo l’odierno ricorrente. O) del D.M. n. 522 del 26/07/2017, recante “pubblicazione del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado da effettuarsi per l’a.s. 2017/2018”, nella parte in cui prevede all’art. 2 comma 2 che “il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento”, non consentendo al ricorrente, quale ITP, di essere inserito nelle GAE, nemmeno in una fascia aggiuntiva, nonostante abbia presentato richiesta di inserimento cartacea, e di poter essere assunto a tempo indeterminato. P) della Nota Ministeriale del 25/07/2017 di proroga del termine per presentare il modello B di scelta delle sedi per l’aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia d’istituto. Q) del D.M. n. 400 del 12/06/2017, recante “l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, successivamente prorogato al 2019 (art. 1, comma 10 bis D.L. 210/2015), nella parte in cui il MIUR decreta, con effetto dall’ a.s. 2017/2018, lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguiranno l’abilitazione entro l’ 8 luglio 2016, riaprendo una finestra volta all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento esclusivamente a favore di alcuni soggetti, continuando ad escludere il ricorrente, ITP che rivendicano il medesimo diritto; nonché annullamento delle relative Graduatorie di merito. R) del D.M. n. 374 del 01/06/2017, recante “aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e d’istituto personale docente ed educativo – triennio scolastico 2017/2020” e relativa graduatoria, nella parte in cui non ha consentito al ricorrente, quale ITP, di essere inserito nella seconda fascia d’istituto, ma solo nella III fascia d’istituto. S) del D.M. n. 495 del 22/06/2016, recante “integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 2014/17”, nella parte in cui non consente l’inserimento dell’aspirante docente ricorrente, quale ITP, nemmeno in una fascia aggiuntiva, e nella parte in cui, pur essendo un aggiornamento, non prevede per lui alcuna possibilità di inserimento e modalità di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione on line; nonché nella parte in cui il D.M. richiama sia il decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato, sia il successivo D.M. n. 325 del 03 giugno 2015, anch’esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, intervenuto in violazione ed elusione del giudicato. T) della Nota Tecnica n. 16827 del 22/06/2016, nella parte in cui, prescrivendo la modalità on line per la presentazione della relativa domanda di integrazione e aggiornamento delle GAE, non prevede per il ricorrente alcuna altra modalità applicativa di trasmissione della domanda, impedendone la presentazione. U) del DM n. 325 del 3.06.2015, avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014/2017, nella parte in cui non si prevede l’inclusione per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado dei diplomati presso istituti tecnici professionali che consente agli stessi di poter insegnare in quanto abbiano conseguito un valido diploma per l’insegnamento. V) del D.M. n. 235 del 01/04/2014, la cui applicazione è richiamata all’art. 5 del cit. D.M. n. 495/2016, avente ad oggetto “l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17”, nella parte in cui vieta l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento al ricorrente ITP. Nonché l’annullamento: Z) di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota, con i quali sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non consentono l’integrazione delle GAE o della seconda fascia d’istituto mediante l’inserimento della parte ricorrente quale ITP, in contraddizione con la Legge n. 143/2004.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RD MA e da IB IU il 29/4/2019:
per l’annullamento
della nota ministeriale n. 3934 del 29 gennaio 2019, con la quale è stato trasmesso il d.d. n. 73/2019, con cui sono state definite le scadenze e le procedure per l’aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia del personale docente 2017-2020, non consentendo agli odierni ricorrenti di poter essere inseriti in seconda fascia d’istituto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato i provvedimenti con cui è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento e di istituto per gli anni 2014-2017, nella parte in cui non consente l’iscrizione ai diplomati ITP nelle fasce riservate al personale docente abilitato.
1.2 Con successivi motivi aggiunti sono stati altresì gravati i successivi provvedimenti adottati dalla medesima Amministrazione resistente per il successivo aggiornamento delle graduatorie di istituto per il periodo 2017-2019.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3. Con due ordinanze questo T.A.R. ha respinto le istanze cautelari avanzate dai ricorrenti (ordin. nn. 6977/2018 e 3231/2019).
4. In data 14 luglio 2023 il procuratore di parte ricorrente ha depositato un atto col quale è stata prospettata la sopravvenuta carenza alla decisione dell’odierna controversia.
5. All’udienza smaltimento del 14 luglio 2023 la causa è passata in decisione.
6. In considerazione della dichiarata carenza sopravvenuta di interesse di parte ricorrente alla definizione della causa di cui trattasi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 84, co. 4, c.p.a., il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese tra le parti alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
IU Sapone, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | IU Sapone |
IL SEGREARIO