Articolo 3 della Legge 10 novembre 1988, n. 485
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 novembre 1988
Art. 3. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1989 e in lire 2.500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 novembre 1988