CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 496 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con gli avv.ti MENDICINO IDA, ZAMPIERI NICOLA, Parte_1
AL NN, IC AL , CI FA appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Carta docenti
FATTO E DIRITTO
- premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità Parte_1 di docente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 sempre fino al termine delle attività didattiche;
di essere in servizio dall'a.s. 2021/2022 con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di Cosenza- aveva agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al pagamento della somma di € 2.000 a titolo di Carta del docente, relativamente ai predetti anni scolastici.
Il si era costituito nell'incardinato giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo CP_1 che i docenti con contratti a tempo determinato possono fruire del bonus con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo, pertanto, escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Con la conseguenza che, avendo la ricorrente depositato il ricorso introduttivo in data 20 giugno 2023, nessun beneficio avrebbe potuto essere fruito in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021.
Il Tribunale di Cosenza, pur riconoscendo l'identità di mansioni e di obblighi formativi dei docenti a termine e a tempo indeterminato, ha rigettato il ricorso, a ciò ostando la previsione normativa secondo la quale il valore nominale della carta è utilizzabile nell'anno scolastico di riferimento ed in quello successivo e che, pertanto, gli importi per gli anni scolastici richiesti non sarebbero stati più utilizzabili essendo trascorso il termine di utilizzo di cui all'art.3 comma 3 del DPCM 23 settembre 2015. Sarebbe residuata, sempre a dire del Giudice di prime cure, la sola azione risarcitoria, anch'essa respinta non avendo la parte fornito alcuna prova del danno né chiesto di provarlo.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. che è “manifestamente errata è la motivazione dell'impugnata sentenza secondo la quale osterebbero all'accoglimento della domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui le previsioni di cui all'art.3, commi 1 e 3, del
DPCM 23 settembre 2015 - in forza dei quali il valore nominale della carta è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto e la cifra residua eventualmente non utilizzata nel corso di tale anno rimane nella disponibilità della Carta per
l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione - sicché per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, richiesti dalla ricorrente, non sarebbe possibile disporsi la condanna dell'Amministrazione convenuta all'accreditamento sulla carta dei relativi importi perché essi non sarebbero utilizzabili essendo ormai decorso il detto termine di utilizzo.
Invero, la ratio della normativa sulla carta del docente consiste nel concedere un termine dilatorio biennale per utilizzare un beneficio già attribuito, essendo del tutto ovvio che, in difetto di tale attribuzione, il termine di utilizzo non può decorrere né per i docenti di ruolo né tantomeno per i docenti precari……..
2. che “la sentenza del Tribunale di Cosenza risulta censurabile anche nella parte in cui ha illegittimamente rigettato la domanda (subordinata) di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del CC. nonostante le puntuali allegazioni concernenti la natura del danno subito dalla ricorrente. L'attuale appellante si è infatti trovata nell'impossibilità di provvedere alla propria formazione a causa della mancata attribuzione della Carta Elettronica, per cui il Giudice di primo grado non poteva fondatamente pretendere la prova che il docente avesse comunque già sostenuto le spese per l'acquisito dei beni fruibili con la carta del docente, atteso che finché
Pag. 2 di 4 perdura l'impossibilità di fruire della carta, il debitore/docente a termine, non è responsabile del cd. inadempimento (mancata spesa) ex art. 1256 del c.c...”
Ha richiamato a supporto la recente pronuncia della Suprema Corte n.. 29961 del 27/10/2023.
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'unica parte costituita, il Collegio decide nei termini di seguito esposti.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2. L'appello merita di essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di
Cassazione, secondo cui <La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In parte motiva è stato precisato testualmente “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro……anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1 un loro diritto in proposito. ….” Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in
Pag. 3 di 4 senso favorevole alla ricorrente (docente in condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico per gli anni in oggetto e successivamente assunta a tempo indeterminato) la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che nel caso di specie non incontra l'ostacolo individuato dal giudice di prime cure.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso. Controparte_1
3.Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 24.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1682/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1
2.condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado, ed in euro 962,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 496 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con gli avv.ti MENDICINO IDA, ZAMPIERI NICOLA, Parte_1
AL NN, IC AL , CI FA appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Carta docenti
FATTO E DIRITTO
- premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità Parte_1 di docente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 sempre fino al termine delle attività didattiche;
di essere in servizio dall'a.s. 2021/2022 con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di Cosenza- aveva agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al pagamento della somma di € 2.000 a titolo di Carta del docente, relativamente ai predetti anni scolastici.
Il si era costituito nell'incardinato giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo CP_1 che i docenti con contratti a tempo determinato possono fruire del bonus con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo, pertanto, escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Con la conseguenza che, avendo la ricorrente depositato il ricorso introduttivo in data 20 giugno 2023, nessun beneficio avrebbe potuto essere fruito in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021.
Il Tribunale di Cosenza, pur riconoscendo l'identità di mansioni e di obblighi formativi dei docenti a termine e a tempo indeterminato, ha rigettato il ricorso, a ciò ostando la previsione normativa secondo la quale il valore nominale della carta è utilizzabile nell'anno scolastico di riferimento ed in quello successivo e che, pertanto, gli importi per gli anni scolastici richiesti non sarebbero stati più utilizzabili essendo trascorso il termine di utilizzo di cui all'art.3 comma 3 del DPCM 23 settembre 2015. Sarebbe residuata, sempre a dire del Giudice di prime cure, la sola azione risarcitoria, anch'essa respinta non avendo la parte fornito alcuna prova del danno né chiesto di provarlo.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. che è “manifestamente errata è la motivazione dell'impugnata sentenza secondo la quale osterebbero all'accoglimento della domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui le previsioni di cui all'art.3, commi 1 e 3, del
DPCM 23 settembre 2015 - in forza dei quali il valore nominale della carta è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto e la cifra residua eventualmente non utilizzata nel corso di tale anno rimane nella disponibilità della Carta per
l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione - sicché per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, richiesti dalla ricorrente, non sarebbe possibile disporsi la condanna dell'Amministrazione convenuta all'accreditamento sulla carta dei relativi importi perché essi non sarebbero utilizzabili essendo ormai decorso il detto termine di utilizzo.
Invero, la ratio della normativa sulla carta del docente consiste nel concedere un termine dilatorio biennale per utilizzare un beneficio già attribuito, essendo del tutto ovvio che, in difetto di tale attribuzione, il termine di utilizzo non può decorrere né per i docenti di ruolo né tantomeno per i docenti precari……..
2. che “la sentenza del Tribunale di Cosenza risulta censurabile anche nella parte in cui ha illegittimamente rigettato la domanda (subordinata) di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del CC. nonostante le puntuali allegazioni concernenti la natura del danno subito dalla ricorrente. L'attuale appellante si è infatti trovata nell'impossibilità di provvedere alla propria formazione a causa della mancata attribuzione della Carta Elettronica, per cui il Giudice di primo grado non poteva fondatamente pretendere la prova che il docente avesse comunque già sostenuto le spese per l'acquisito dei beni fruibili con la carta del docente, atteso che finché
Pag. 2 di 4 perdura l'impossibilità di fruire della carta, il debitore/docente a termine, non è responsabile del cd. inadempimento (mancata spesa) ex art. 1256 del c.c...”
Ha richiamato a supporto la recente pronuncia della Suprema Corte n.. 29961 del 27/10/2023.
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'unica parte costituita, il Collegio decide nei termini di seguito esposti.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2. L'appello merita di essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di
Cassazione, secondo cui <La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In parte motiva è stato precisato testualmente “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro……anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1 un loro diritto in proposito. ….” Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in
Pag. 3 di 4 senso favorevole alla ricorrente (docente in condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico per gli anni in oggetto e successivamente assunta a tempo indeterminato) la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che nel caso di specie non incontra l'ostacolo individuato dal giudice di prime cure.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso. Controparte_1
3.Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 24.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1682/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1
2.condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado, ed in euro 962,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4