Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10277 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
102 77 /02 S ( I . E T N G U I D P I E C I D A C ) E OLCITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto Provvigione SEZIONE TERZA CIVILE mediatoria L B O L Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 3247/01 Dott. AO VITTORIA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 77873 Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MEDIASERVICE SRL, con sede in Legnano, in persona del suo amministratore Sig. NI AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che la difende anche disgiunitamente all'avvocato GIANLUIGI CERIOTTI, 5 giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OS GI CH;
intimato - 2002 avverso la sentenza n. 152/00 del Giudice di pace di 637 LEGNAN O, emessa il 07/11/00 e depositata il 15/11/00 (R.G. 388/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Giovanna FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 152 del 2000 il giudice di pace di Legnano ha rigettato la domanda della Mediaservice s.r.l. volta alla condanna di IO EL SI al pagamento della somma di £ 1.200.000, quale residuo im- porto da questi ancora dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di intermediazione finanziaria svolta dalla società attrice, che gli aveva procurato un fi- nanziamento di £ 240.000.000. Ha ritenuto il giudice di pace che la domanda non potesse essere accolta "non essendo stata fornita la prova da parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 C.C., di aver ricevuto solo un acconto di £ 1.200.000 a fron- te di una fattura rilasciata al convenuto per un totale di £ 2.400.000". Ricorre per cassazione la s.r.l. Mediaservice affi- dandosi a due motivi. 2 L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo la società ricorrente si duo- le, deducendo "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", che il giudice di pace abbia errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo tenuto adeguato conto di tutto quanto dichiarato dai testi in corso di causa, così violando l'art. 2697 C.C. ed il principio secondo il quale la libera valuta- zione del materiale probatorio da parte del giudice non lo esime dal dovere di offrire una motivazione adegua- ta del proprio convincimento.
1.2. Il motivo è inammissibile in quanto, al di là della formale denuncia di violazione di legge (che, pe- raltro, per le sentenze del giudice di pace emesse se- condo equità, è configurabile solo per la violazione di norme processuali o di norme sostanziali di rango supe- riore a quello della legge ordinaria), si risolve in realtà in una censura dell'apprezzamento delle risul- tanze probatorie effettuato dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità.
2.1. Col secondo mezzo è denunciata omessa, insuf- ficiente ○ contraddittoria motivazione per avere il giudice, pur avendo dato atto che il punto in contesta- zione concerneva non il fatto costitutivo della pretesa 3 creditoria della Mediaservice s.r.l. ma l'intervenuto integrale pagamento e che le risultanze della espletata prova testimoniale erano discordanti, rigettato la do- manda in violazione del principio di diritto secondo il quale spetta al convenuto che eccepisca di avere adem- piuto la prova di aver pagato.
2.2. Il motivo è infondato in quanto la motivazione è del tutto chiara laddove ha rigettato la domanda per non essere "stata fornita la prova da parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver ricevuto solo un ac- conto di £ 1.200.000 a fronte di una fattura rilasciata al convenuto per un totale di £ 2.400.000". La circostanza che l'affermazione riveli un palese errore del giudice di pace in ordine all'interpretazione della norma citata, che vieta di porre a carico del creditore le conseguenze del difetto di prova del fatto estintivo del debito, per un verso incide sulla perfetta comprensibilità della rationon decidendi e, per altro verso, è irrilevante in ragione della natura necessariamente equitativa della decisione del giudice di pace in controversie di valore inferiore i due milioni di lire (ex art. 113 c.p.c.), la quale comporta il ricorso ad un'equità sostitutiva e non in- tegrativa della regola di diritto (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, cui si sono allineate tutte le 4 pronunce successive). In di costituzione dell'intimato non 3. difetto sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 13 marzo 2002 Il presidente L'estensore Verfindinime A. And 1 C CHE Depositata in Cancelleria Oggi, 16.07.02 IL CANCELLIERE C1/ Dott.ssa Maria Aiello 5