Trib. Milano, sentenza 28/10/2024, n. 9331
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Sentenza 28 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile, dal giudice dott. Andrea Manlio Borrelli. La causa riguarda un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento di € 8.051,55 emessa da una società per la fornitura di acqua potabile. L'opponente ha contestato la legittimità dell'ingiunzione, sostenendo che solo enti pubblici possono emettere tali provvedimenti e che l'ingiunzione non era firmata dal legale rappresentante. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla società, in quanto le fatture erano scadute. Dall'altra parte, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo di avere il diritto di emettere l'ingiunzione e di non aver violato la prescrizione.

Il giudice ha accolto l'opposizione, annullando l'ingiunzione per intervenuta prescrizione del credito. Ha argomentato che la società non ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e che le comunicazioni inviate all'opponente non contenevano richieste formali di pagamento, ma solo sollecitazioni. La sentenza sottolinea l'importanza di una chiara manifestazione di volontà da parte del creditore per interrompere la prescrizione, confermando così la posizione dell'opponente e condannando la società al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 28/10/2024, n. 9331
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9331
    Data del deposito : 28 ottobre 2024

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