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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2024, n. 9331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9331 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 a ingiunzione di pagamento,
iscritta al n. 33565/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Pagliarello (c.f. ) e dall'Avv. Emma Pagliarello (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliata in Monza, Via Parravicini C.F._3
n. 2 (PEC: - Email_1
; Email_2
-opponente- contro (c.f. ), in persona del Direttore Gestioni Clienti, Controparte_1 P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rampulla (c.f. Controparte_2
), presso il quale è elettivamente domiciliata in Pavia, Piazza del C.F._4
Carmine n. 4 (FAX: 0382.33854 - PEC: ; Email_3
-opposta-
con atto di citazione notificato il 26.7.2021;
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 adottata il giorno
21.5.2021 da ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, notificata il giorno Controparte_1
1.7.2021, per € 8.051,55; conclusioni dell'opponente:
< rigettata:
NEL MERITO
1. Accogliere, per i motivi esposti nelle memorie e negli atti depositati in corso di causa,
l'opposizione promossa dal signor e per l'effetto dichiarare inesistente, nulla Parte_1 ed inefficace l'ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 8.051,55 datata 21.05.2021 e notificata in data 30.06.2021;
2. Dichiarare non fondato il diritto della ad ottenere il pagamento da Controparte_1
parte del signor della somma di euro 8.051,55 tramite la procedura di cui Parte_1 all'art. 2 e 3 del DPR 639 del 1910;
3. Accertare e dichiarare che le somme di denaro per la fornitura di acqua, richieste con l'ingiunzione di pagamento del 21.05.2021 notificata in data 30.06.2021 e relative alle fatture nella stessa indicate sono cadute in prescrizione ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del
Codice civile e come tali non sono più richiedibili.
4. Con vittoria di spese dei compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>; conclusioni dell'opposta:
2 <
In principalità:
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, concedere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.05.2021 sino alla concorrenza dell'importo di € 8.051,55, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
Nel merito: in via principale:
- per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente le domande formulate dal sig.
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare Pt_1
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.05.2021, condannando l'attore al pagamento dell'importo di 8.051,55 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare il credito vantato dal sig. e per l'effetto Parte_1 condannare l'attore al pagamento dell'importo di 8.051,55 o nel diverso importo riconosciuto di giustizia, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo
- in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'attore avverso le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del
21.05.2021, condannare il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di 8.051,55 o nel diverso importo riconosciuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% Spese Generali, c.p.a. ed iva come per legge.
In via istruttoria:
In via istruttoria si chiede volersi disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esattezza degli importi esposti da e la correttezza della relativa Controparte_1
fatturazione.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Signor ha proposto Parte_1 opposizione all'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.5.2021 emessa nei suoi confronti da ai sensi del r.d. 639/1910, per € 8.051,55 oltre interessi. Controparte_1
L'opponente ha contestato la titolarità, in capo al soggetto di diritto privato CP_1
del potere di emettere ingiunzione ex r.d. 639/1910, assumendo che tale potere spetti
[...] soltanto agli enti pubblici in senso proprio e in ogni caso rilevando che l'ingiunzione opposta non risulta firmata dal legale rappresentante della società.
Inoltre ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. del credito vantato da portato dalle trentuno fatture elencate Parte_2 nell'ingiunzione (2006368007 del 07.07.2006 - 2008382218 del 30.05.2008 - 2010572931 del
18.09.2010 - 2010323569 del 14.05.2010 - 201078420 del 23.02.2010 - 2009977341 del
20.11.2009 - 2009683836 del 12.08.2009 - 2009390940 19.05.2013 - 200997560 del
03.03.2009 - 2008958864 del 25.11.2008 - 2008671457 del 18.09.2008 - 20131167967 del
21.11.2013 – 2013834040 del 19.08.2013 - 2013503643 del 23.05.2013 – 2013167605 del
20.02.2013 - 20121044251 del 22.11.2012 - 2012731712 del 13.08.2012 - 2012395265 del
22.05.2012 - 2012104064 del 21.02.2012 - 2011859724 del 14.11.2011 - 2011595112 del
17/08/2011 - 2011331765 del 12.05.2011 - 201181202 del 09.02.2011 – 2010823077 del
11.11.2010 - 200897103 del 04.04.2008 - 2006917618 del 11.01.2007 - 2007375111 del
06.07.2007 - 2007653855 del 12.10.2007 - 2007935335 del 04.01.2008 - 200795903 del
06.04.2007 - 2006640833 del 13.10.2006).
Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione e l'estinzione del credito vantato dall'opposta.
costituitasi con comparsa di risposta depositata con modalità telematica il Controparte_1
16.3.2022 e definitasi società a capitale interamente pubblico concessionaria in house providing del , ha chiesto il rigetto dell'opposizione, di cui ha Organizzazione_1
4 sostenuto l'infondatezza, e comunque la condanna di al pagamento di € Parte_1
8.051,55, oltre interessi moratori dalle scadenze indicate in ciascuna fattura al saldo.
Ha affermato di svolgere un servizio “oggettivamente pubblicistico” e di essere titolare delle Cont attività di fatturazione e riscossione per conto del gruppo e concessionaria del servizio in forza di un provvedimento di diritto pubblico traslativo anche del potere di riscossione mediante lo strumento agevolato dell'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che “tutte le fatture CP_1 insolute oggetto dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.05.2021 sono state, di volta in volta, riportate nelle successive fatture inviate all'attore”.
*
Ritiene questo giudice che, a prescindere da ogni valutazione circa l'esistenza di prova sufficiente del possesso da parte di dei requisiti che abilitano anche Controparte_1 soggetti privati (come le c.d. società in house) all'esercizio del potere di emettere ingiunzioni ai sensi del r.d. 639/1910, il provvedimento notificato a il giorno 1.7.2021 deve Parte_1 essere annullato per intervenuta prescrizione dell'intero credito vantato dall'opposta per forniture di acqua potabile effettuate a favore dell'opponente.
non ha infatti allegato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti CP_1 portati dalle fatture indicate nell'ingiunzione impugnata, essendosi limitata a osservare che ogni fattura inviata all'utente del servizio contiene elencazione delle “bollette” ancora
“insolute”.
In proposito deve ricordarsi il qui condiviso principio affermato da Cass. 14.6.2018 ord. n.
15714, secondo cui “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile
5 tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”.
Poiché nelle fatture inviate a da sono rinvenibili mere Parte_1 CP_1
“sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento”, deve ritenersi che nella fattispecie sia maturata l'estinzione per prescrizione quinquennale
(Cass. 27.1.2015 n. 1442: “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., e il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”) di tutti i crediti portati dalle fatture elencate nell'ingiunzione notificata l'1.7.2021 (nn. 2006368007 del 07.07.2006 - 2008382218 del 30.05.2008 - 2010572931 del
18.09.2010 - 2010323569 del 14.05.2010 - 201078420 del 23.02.2010 - 2009977341 del
20.11.2009 - 2009683836 del 12.08.2009 - 2009390940 19.05.2013 - 200997560 del
03.03.2009 - 2008958864 del 25.11.2008 - 2008671457 del 18.09.2008 - 20131167967 del
21.11.2013 – 2013834040 del 19.08.2013 - 2013503643 del 23.05.2013 – 2013167605 del
20.02.2013 - 20121044251 del 22.11.2012 - 2012731712 del 13.08.2012 - 2012395265 del
22.05.2012 - 2012104064 del 21.02.2012 - 2011859724 del 14.11.2011 - 2011595112 del
17/08/2011 - 2011331765 del 12.05.2011 - 201181202 del 09.02.2011 – 2010823077 del
11.11.2010 - 200897103 del 04.04.2008 - 2006917618 del 11.01.2007 - 2007375111 del
06.07.2007 - 2007653855 del 12.10.2007 - 2007935335 del 04.01.2008 - 200795903 del
06.04.2007 - 2006640833 del 13.10.2006) in quanto anteriori al giorno 1.7.2016.
Per le considerazioni che precedono, l'ingiunzione Prot. n. 5937 adottata il giorno 21.5.2021 da nei confronti di deve essere annullata. Controparte_1 Parte_1
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 147/2022.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta: annulla l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 adottata il 21.5.2021 da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
condanna
a rifondere a le spese della presente opposizione, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 4.300,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e in €
264,00 per anticipazioni.
Milano, 25.10.2024.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
7
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 a ingiunzione di pagamento,
iscritta al n. 33565/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Pagliarello (c.f. ) e dall'Avv. Emma Pagliarello (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliata in Monza, Via Parravicini C.F._3
n. 2 (PEC: - Email_1
; Email_2
-opponente- contro (c.f. ), in persona del Direttore Gestioni Clienti, Controparte_1 P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rampulla (c.f. Controparte_2
), presso il quale è elettivamente domiciliata in Pavia, Piazza del C.F._4
Carmine n. 4 (FAX: 0382.33854 - PEC: ; Email_3
-opposta-
con atto di citazione notificato il 26.7.2021;
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 adottata il giorno
21.5.2021 da ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, notificata il giorno Controparte_1
1.7.2021, per € 8.051,55; conclusioni dell'opponente:
< rigettata:
NEL MERITO
1. Accogliere, per i motivi esposti nelle memorie e negli atti depositati in corso di causa,
l'opposizione promossa dal signor e per l'effetto dichiarare inesistente, nulla Parte_1 ed inefficace l'ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 8.051,55 datata 21.05.2021 e notificata in data 30.06.2021;
2. Dichiarare non fondato il diritto della ad ottenere il pagamento da Controparte_1
parte del signor della somma di euro 8.051,55 tramite la procedura di cui Parte_1 all'art. 2 e 3 del DPR 639 del 1910;
3. Accertare e dichiarare che le somme di denaro per la fornitura di acqua, richieste con l'ingiunzione di pagamento del 21.05.2021 notificata in data 30.06.2021 e relative alle fatture nella stessa indicate sono cadute in prescrizione ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del
Codice civile e come tali non sono più richiedibili.
4. Con vittoria di spese dei compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>; conclusioni dell'opposta:
2 <
In principalità:
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, concedere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.05.2021 sino alla concorrenza dell'importo di € 8.051,55, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
Nel merito: in via principale:
- per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente le domande formulate dal sig.
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare Pt_1
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.05.2021, condannando l'attore al pagamento dell'importo di 8.051,55 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare il credito vantato dal sig. e per l'effetto Parte_1 condannare l'attore al pagamento dell'importo di 8.051,55 o nel diverso importo riconosciuto di giustizia, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo
- in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'attore avverso le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del
21.05.2021, condannare il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di 8.051,55 o nel diverso importo riconosciuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% Spese Generali, c.p.a. ed iva come per legge.
In via istruttoria:
In via istruttoria si chiede volersi disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esattezza degli importi esposti da e la correttezza della relativa Controparte_1
fatturazione.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Signor ha proposto Parte_1 opposizione all'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.5.2021 emessa nei suoi confronti da ai sensi del r.d. 639/1910, per € 8.051,55 oltre interessi. Controparte_1
L'opponente ha contestato la titolarità, in capo al soggetto di diritto privato CP_1
del potere di emettere ingiunzione ex r.d. 639/1910, assumendo che tale potere spetti
[...] soltanto agli enti pubblici in senso proprio e in ogni caso rilevando che l'ingiunzione opposta non risulta firmata dal legale rappresentante della società.
Inoltre ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. del credito vantato da portato dalle trentuno fatture elencate Parte_2 nell'ingiunzione (2006368007 del 07.07.2006 - 2008382218 del 30.05.2008 - 2010572931 del
18.09.2010 - 2010323569 del 14.05.2010 - 201078420 del 23.02.2010 - 2009977341 del
20.11.2009 - 2009683836 del 12.08.2009 - 2009390940 19.05.2013 - 200997560 del
03.03.2009 - 2008958864 del 25.11.2008 - 2008671457 del 18.09.2008 - 20131167967 del
21.11.2013 – 2013834040 del 19.08.2013 - 2013503643 del 23.05.2013 – 2013167605 del
20.02.2013 - 20121044251 del 22.11.2012 - 2012731712 del 13.08.2012 - 2012395265 del
22.05.2012 - 2012104064 del 21.02.2012 - 2011859724 del 14.11.2011 - 2011595112 del
17/08/2011 - 2011331765 del 12.05.2011 - 201181202 del 09.02.2011 – 2010823077 del
11.11.2010 - 200897103 del 04.04.2008 - 2006917618 del 11.01.2007 - 2007375111 del
06.07.2007 - 2007653855 del 12.10.2007 - 2007935335 del 04.01.2008 - 200795903 del
06.04.2007 - 2006640833 del 13.10.2006).
Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione e l'estinzione del credito vantato dall'opposta.
costituitasi con comparsa di risposta depositata con modalità telematica il Controparte_1
16.3.2022 e definitasi società a capitale interamente pubblico concessionaria in house providing del , ha chiesto il rigetto dell'opposizione, di cui ha Organizzazione_1
4 sostenuto l'infondatezza, e comunque la condanna di al pagamento di € Parte_1
8.051,55, oltre interessi moratori dalle scadenze indicate in ciascuna fattura al saldo.
Ha affermato di svolgere un servizio “oggettivamente pubblicistico” e di essere titolare delle Cont attività di fatturazione e riscossione per conto del gruppo e concessionaria del servizio in forza di un provvedimento di diritto pubblico traslativo anche del potere di riscossione mediante lo strumento agevolato dell'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che “tutte le fatture CP_1 insolute oggetto dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 del 21.05.2021 sono state, di volta in volta, riportate nelle successive fatture inviate all'attore”.
*
Ritiene questo giudice che, a prescindere da ogni valutazione circa l'esistenza di prova sufficiente del possesso da parte di dei requisiti che abilitano anche Controparte_1 soggetti privati (come le c.d. società in house) all'esercizio del potere di emettere ingiunzioni ai sensi del r.d. 639/1910, il provvedimento notificato a il giorno 1.7.2021 deve Parte_1 essere annullato per intervenuta prescrizione dell'intero credito vantato dall'opposta per forniture di acqua potabile effettuate a favore dell'opponente.
non ha infatti allegato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti CP_1 portati dalle fatture indicate nell'ingiunzione impugnata, essendosi limitata a osservare che ogni fattura inviata all'utente del servizio contiene elencazione delle “bollette” ancora
“insolute”.
In proposito deve ricordarsi il qui condiviso principio affermato da Cass. 14.6.2018 ord. n.
15714, secondo cui “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile
5 tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”.
Poiché nelle fatture inviate a da sono rinvenibili mere Parte_1 CP_1
“sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento”, deve ritenersi che nella fattispecie sia maturata l'estinzione per prescrizione quinquennale
(Cass. 27.1.2015 n. 1442: “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., e il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”) di tutti i crediti portati dalle fatture elencate nell'ingiunzione notificata l'1.7.2021 (nn. 2006368007 del 07.07.2006 - 2008382218 del 30.05.2008 - 2010572931 del
18.09.2010 - 2010323569 del 14.05.2010 - 201078420 del 23.02.2010 - 2009977341 del
20.11.2009 - 2009683836 del 12.08.2009 - 2009390940 19.05.2013 - 200997560 del
03.03.2009 - 2008958864 del 25.11.2008 - 2008671457 del 18.09.2008 - 20131167967 del
21.11.2013 – 2013834040 del 19.08.2013 - 2013503643 del 23.05.2013 – 2013167605 del
20.02.2013 - 20121044251 del 22.11.2012 - 2012731712 del 13.08.2012 - 2012395265 del
22.05.2012 - 2012104064 del 21.02.2012 - 2011859724 del 14.11.2011 - 2011595112 del
17/08/2011 - 2011331765 del 12.05.2011 - 201181202 del 09.02.2011 – 2010823077 del
11.11.2010 - 200897103 del 04.04.2008 - 2006917618 del 11.01.2007 - 2007375111 del
06.07.2007 - 2007653855 del 12.10.2007 - 2007935335 del 04.01.2008 - 200795903 del
06.04.2007 - 2006640833 del 13.10.2006) in quanto anteriori al giorno 1.7.2016.
Per le considerazioni che precedono, l'ingiunzione Prot. n. 5937 adottata il giorno 21.5.2021 da nei confronti di deve essere annullata. Controparte_1 Parte_1
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Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 147/2022.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta: annulla l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 5937 adottata il 21.5.2021 da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
condanna
a rifondere a le spese della presente opposizione, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 4.300,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e in €
264,00 per anticipazioni.
Milano, 25.10.2024.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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