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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2570/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2570 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spada (C.F. ) del Foro di Tivoli, presso il cui C.F._1 studio in Roma Viale Angelico n. 35 è elettivamente domiciliata (fax n. 06.89538880, P.E.C.
] Email_1
-attrice opponente-
E
(C.F. e P.IVA ) – in qualità di società incorporante (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
e P.IVA - con sede legale in Cantù (CO), via Milano 129, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_3
Amministrazione e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Crespi (C.F.
) e Federico Trombetta (C.F. del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro Studio (Elexia), in Milano, via Solferino 7 (fax 02-76009057 – pec:
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-convenuta opposta-
Oggetto: agenzia – ripetizione dell'indebito oggettivo - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 co.II c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 60, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, rigettare la pretesa creditoria promossa dalla CP_1 (C.F. e P.IVA ) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente,
[...] P.IVA_2
1 con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 961/2021 (R.G. 2061/2021) emesso e depositato in data 07.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice dott. Agostino Abate;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che ai sensi dell'art. 93 cpc si dichiara antistatario”
per parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, per i motivi specificamente indicati negli atti e negli scritti difensivi sopra richiamati, a conferma del decreto ingiuntivo opposto: (i) nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che ha indebitamente ricevuto per due Parte_1 volte le provvigioni relative al mese di ottobre 2020, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad l'eccedenza provvigionale percepita, per CP_1
l'importo di complessivi euro 17.449,68, o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(ii) sempre nel merito, in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità di per i Parte_1 motivi di cui sopra, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ad il danno subito nella misura di complessivi euro 17.449,68, o nella diversa somma, CP_1 maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
(iii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere ad Parte_1 gli interessi di mora ex D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 sulle somme di cui ai precedenti punti CP_1 (i) e (ii), dal dovuto al saldo effettivo;
(iv) accertata e dichiarata la responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 condannare quest'ultima a risarcire ad il relativo danno subito nella misura quantomeno di CP_1 euro 10.000, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (ivi incluse le spese generali 15%). In via istruttoria, infine, per quanto occorrer possa si insiste anche in tutte le istanze istruttorie non accolte, che in questa sede devono intendersi espressamente richiamate e reiterate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il
21.6.2021, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 961/2021 del Parte_1
7.6.2021 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale Civile di Como all'esito del giudizio R.G. 2061/2021
e con cui l'attrice era stata condannata a versare alla convenuta € 17.449,68 oltre interessi come da domanda, oltre spese del monitorio, a titolo di restituzione di somme indebitamente ricevute, sul presupposto che in patologica esecuzione del rapporto contrattuale di agenzia in essere tra l'allora poi fusa per CP_2 incorporazione in e quest'ultima avesse ottenuto per due volte il pagamento del CP_1 Parte_1 corrispettivo di provvigioni, dunque con duplicazione di pagamenti, uno dei quali non dovuto.
Secondo la ricostruzione attorea, invece, entrambi i pagamenti erano da considerarsi dovuti, il primo a titolo di corrispettivo delle provvigioni medio tempore maturate, cristallizzato con fattura n. 12/E saldata il 10.12.2020, il secondo quale importo stabilito in transazione con la quale le parti riconciliavano le rispettive posizioni contestualmente alla cessazione del rapporto di agenzia, riconoscendo un'integrazione di CP_2 indennità per l'attività prestata da fino a quel momento;
ciò giustificava, secondo la tesi Parte_1 dell'opponente, la pretesa di revoca del decreto ingiuntivo con retrocessione dell'importo indicato in esso come da restituire. L'opponente chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In vista della prima udienza del 20.10.2021, si costituiva tempestivamente il 30.9.2021 CP_1 chiedendo in principalità la conferma del decreto ingiuntivo, con accertamento dell'avvenuta indebita
2 ricezione, da parte di per una seconda volta, delle provvigioni relative al mese di ottobre 2020, e Parte_1 con condanna, per l'effetto, alla restituzione dell'eccedenza provvigionale percepita, pari ad € 17.449,68, o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine domandando la condanna di CP_1 alla dazione del medesimo importo, a titolo di risarcimento del danno subito;
in ogni caso con
[...] condanna alla corresponsione degli interessi di mora ex D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 sulla somma indicato e con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto alla richiesta di sospensiva formulata da controparte, chiedeva confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo già disposta in sede monitoria.
Il (precedente) G.I., in sede di prima udienza il 20.10.2021, sottoponeva alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con previsione di corresponsione da parte opponente (debitore ingiunto) a parte attrice (creditrice in virtù del d.i.) dell'importo di euro 14.000,00, con integrale compensazione delle spese di lite.
La proposta veniva accettata da ma non anche da (vds note di udienza del CP_1 Parte_1
19.01.2022).
Pertanto il Giudice, con ordinanza del 27.1.2022 provvedeva sulla richiesta ex art. 649 cpc sospendendo l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 961/2021, e concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tutte e tre le memorie.
Con ordinanza riservata del 15.12.2022 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, pronunciandosi sulle istanze istruttorie delle parti, dopo aver rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza ex. art. 649 c.p.c. formulata da parte opposta, rigettava l'istanza di emissione ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente, ammetteva parte dei capitoli formulati da (da n.
1.6 a n.
1.12 e n.1.15-1.16) e CP_1
l'interrogatorio formale di e (rispettivamente Presidente del Consiglio Controparte_3 Persona_1 di Amministrazione e Consigliere d'amministrazione di all'epoca dei fatti) richiesto da CP_2 Parte_1
Il 5 luglio 2023 il sottoscritto giudicante curava l'udienza istruttoria, con l'assunzione della prova testimoniale di e di testi di nonché con l'interpello di e Testimone_1 Testimone_2 CP_1 Controparte_3
Persona_1
All'esito, giusta richiesta delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in trattazione cartolare, al 5 giugno 2024, data nella quale –lette le conclusioni precisate dalle parti nei rispettivi fogli- tratteneva la causa in decisione concedendo in termini ex art. 190 cpc, nel rispetto dei quali entrambe le parti costituite depositavano le comparse conclusionali e parte opposta anche le memorie di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, come anche l'interesse astratto ad agire da parte dell'attrice e la legittimazione attiva nonché passiva delle parti –quanto a parte opposta giusta prova dell'avvenuta fusione per incorporazione di in e successiva cancellazione della prima dal registro Controparte_2 CP_1 delle imprese (doc. 2 comparsa cost).
Il contraddittorio risulta correttamente instaurato e tempestiva è stata la costituzione di parte convenuta, opposta, che non incorre pertanto nelle decadenze di cui all'art. 167 cpc capoverso.
Il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita non costituisce causa di improcedibilità della domanda, ricadendo la fattispecie nella disposizione di cui all'art. 3 co.III D.L.132/2014 per cui “la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
3 III. Le ricostruzioni fattuali delle due parti costituite risultano antipodi, e ognuna suscettibile di ritenere l'altra talmente artefatta da risultare passibile di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (richiesta in comparsa di costituzione da parte opposta e in prima memoria ex art. 183 co.VI da parte opponente).
Secondo la tesi di parte convenuta il legale rappresentante di anche socio di Parte_1 CP_4 minoranza e consigliere di amministrazione di insinuandosi in un deficit comunicativo tra diverse CP_2 aree aziendali, avrebbe, contemporaneamente, da una parte concordato con il legale rappresentante della società e con il consulente fiscale della stessa –nell'ambito Persona_1 CP_2 Testimone_2 Co di una articolata operazione comprendente la risoluzione consensuale del contratto tra e Parte_2
e la cessione a della quota detenuta da in un importo provvigionale che CP_1 CP_4 CP_2 quest'ultima avrebbe versato a comprensivo anche di euro 15.935,79 a titolo di provvigioni di Parte_1 ottobre 2020, giusta intese cristallizzate nella transazione del 15 dicembre 2020 e oggetto di pagamento il
30.12.2020, con fattura n. 18/E; e dall'altra avrebbe sollecitato, già da qualche settimana prima, l'impiegata della a provvedere al pagamento delle provvigioni di ottobre 2020, pagamento poi Controparte_5 verificatosi il 10 dicembre 2020 (con fattura n. 12/E), giorno del mese deputato ai pagamenti provvigionali, e medesimo giorno in cui accettava la proposta contrattuale di (doc.
3-quater comparsa cost). CP_2
Secondo la ricostruzione attorea, invece, gli importi oggetto di transazione devono considerarsi ulteriori rispetto a quelli corrisposti con fattura n. 12/E, pertanto dovuti poiché, diversamente, sarebbero stati oggetto di espressa esclusione in quello che è un accordo transattivo tombale nel quale le parti operano reciproche concessioni pur di addivenire ad una risoluzione della vertenza.
a sostegno della propria tesi, invoca da una parte il carattere letterale della transazione, il cui Parte_1 punto 3.1. prevede essere l'importo concordato “risultato di una quantificazione condivisa e che pertanto nessuna di esse potrà rivendicare alcunchè nei confronti dell'altra”, dall'altra la circostanza che, ragionando a contrario, dovrebbe assumersi come svista madornale quella dell'ufficio amministrativo di che CP_2 abbia provveduto a saldare l'accordo transattivo, nonostante abbia un mese prima già pagato lo stesso importo e pur avendo sotto controllo tutta la contabilità aziendale. Fonda la propria richiesta di nulla avere a restituire sulla natura della transazione, che, “quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cassazione civile sez. VI - 09/10/2017, n.
23482).
Inoltre rileva come diversamente opinando dovrebbe convenirsi in ordine all'intervenuta commissione di una pluralità di errori, consecutivi, di “nell'aver pagato una fattura che non dovevano pagare, nell'aver CP_2 trascurato nelle trattative di transazione tale importo avendolo estromesso dall'accordo, e nell'aver ripagato lo stesso importo con il secondo bonifico in esecuzione dell'accordo” (pag.2 prima 183 VI cpc), circostanza del tutto improbabile.
E come in ogni caso, per poter l'impiegata aver potuto provvedere al pagamento della fattura, il relativo ordine di bonifico deve essere stato autorizzato e firmato dal dott. dal dott. in quanto unici soggetti Per_1 Tes_2 dotati di potere di firma.
4 IV. Ciò premesso, è la ricostruzione attorea a dover essere disattesa, risultando meno verosimile di quella di parte opposta, sia da un punto di vista fattuale che di interpretazione giuridica dell'accordo.
IV.a - Risulta di rilievo anzitutto la consecuzione temporale: risulta indubitabilmente dimostrato con prova documentale come la richiesta di pagamento della fattura 12/E emessa da Newpharma porti data 5 dicembre
2020 (vds doc. 8 comparsa cost): in essa da account della T2APharma –e non, si badi bene, CP_4 della nonostante la fattura costituisca corrispettivo per una prestazione che viene fatturata a Parte_1
(doc.9) e dunque si presupporrebbe provenga dal soggetto creditore- richiede il pagamento, Parte_1 richiesta reiterata il 9.12.20.
Tali richieste risultano immediatamente precedenti l'accordo di cui allo scambio mail sub doc. 3 ter e 3 quater del 10 dicembre 2020, con cui lo stesso accetta le condizioni proposte da CP_4 Testimone_2 contemplanti, alla voce “importi attività ordinaria da liquidare” il valore di € 49.757,38, seguito dalla dizione
“da controllare e confermare”, la cui disaggregazione vede la specifica voce di “ottobre” con l'indicazione dell'importo di € 15.935,79, ovvero il medesimo importo indicato nella scrittura privata transattiva (pag.2 rigo
1) nonché corrispondente a quello di cui alla fattura n. 12/E sommata l'IVA e dedotti il contributo Enasarco a carico dell'agente e la ritenuta d'acconto (al netto di un rimborso spese pari ad € 175,26 indicato dallo stesso in fattura). CP_4
L'esatta corrispondenza dell'importo oggetto dell'accordo del 10.12.20 con quello della fattura n.12/E, la pressochè contestualità tra l'emissione del mandato di pagamento della fattura (vds. doc. 9 comparsa cost: data inserimento 9.12.20, data esecuzione 10.12.20), la richiesta di fatturazione in corrispondenza della data di pagamento consueto dei pagamenti provvigionali (circostanza dedotta in comparsa, pag. 7, da CP_1
e non contestata da controparte, comprovata in sede testimoniale –pag.2 verbale 5.7.23, in cui peraltro viene specificato come i pagamenti avvenissero “entro 60 giorni dalla maturazione delle provvigioni”), la Co corrispondenza intrattenuta da con l'impiegata dall'account nonostante con beneficiario CP_4 Tes_1 diverso soggeetto, costituiscono tutti indici probatori volti a contribuire alla presunzione dell'esistenza di un disegno dello stesso volto ad ottenere due volte il medesimo identico pagamento, in forza della CP_4 stessa causa ma sfruttando due titoli diversi.
IV.b. - Né conferenti risultano i motivi portati da a sostegno della propria prospettazione, non Parte_1 potendo ritenersi che abbia compiuto una catena di errori, come invece sostenuto dall'opponente, CP_2 che non potrebbero trovare giustificazione se non in ottica di una ricostruzione posticcia;
l'unico errore è consistito nel pagamento della fattura 12/E pur in presenza di contestuali trattative volte alla definizione transattiva del rapporto.
L'errore tuttavia risulta veniale, se si considera che è stato compiuto da impiegata ed in esecuzione di fattura sottopostagli da superiore che, nella mail, si presenta –non come più correttamente avrebbe dovuto, e cioè agente ma quale (vds nuovamente doc. 8 convenuta) Amministatore Delegato di Parte_1 CP_2 ovvero spendendo una qualità formalmente all'epoca ancora effettiva, dunque non illecitamente, ma certamente suscettibile di risultare capziosa. E tenuto conto altresì che il pagamento della fattura era stato sollecitato, più volte, “sia via mail che verbalmente, per telefono” (vds dichiarazioni pag. 3 udienza Tes_1
5.7.23), insistenza che mal dissimulava una certa fretta “problemi di liquidità da parte del sig. CP_4
(ibidem) o comunque “per ragioni di necessità sua (voleva sistemare il processo di accelerazione di
[...]
” (vds dichiarazione pag. 9). Pt_2 Testimone_2
5 IV.c. - La tesi di risulta invece credibile, maggiormente verosimile, più in linea con CP_1
l'interpretazione della sequenza temporale dei fatti nonché, non da ultimo, con l'interpretazione degli accordi negoziali, retti dal principio di buona fede.
Dispone infatti l'art. 1326 c.c., presente nel titolo II del libro IV (sulle obbligazioni) del codice civile, ovvero relativo all'applicazione dei contratti in generale, che “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”. Ebbene risulta significamente collidere la previsione in un accordo transattivo di riconoscimento di un importo –a titolo di provvigioni di una specifica mensilità- esattamente corrispondente a quello oggetto di fatturazione e corresponsione pochi giorni prima con la circostanza che rispetto ad esso non si sia presa espressa posizione nell'accordo, con la funzione di specificarne le ragioni dell'inclusione o meno.
La mancata specificazione del profilo deve essere letta, pertanto, quale tentativo ingannevole di ottenere –da parte di e dunque in ultima analisi di una duplicazione del pagamento relativo a tale CP_4 Parte_1 voce, solo in tal modo dovendosi leggere l'assenza di una specificazione in parte qua.
IV.d. - Né può pretendersi che un'impiegata dell'Ufficio Amministrativo di un'impresa abbia l'onere di verificare la sussistenza di un eventuale accordo transattivo in essere prima di provvedere a dare esecuzione al mandato di pagamento richiesto da soggetto, vieppiù tenuto conto che lo stesso risulta in realtà essere anche amministratore delegato e socio (pur di minoranza) della stessa impresa di cui lei è dipendente.
Potrebbe semmai rinvenirsi una manchevolezza nelle procedure interne informative ad per cui CP_1
i superiori non hanno comunicato all'Ufficio Amministrativo l'esistenza di un processo transattivo in essere con un terzo, ma la tesi appare di scarso pregio tenuto conto:
(I) che le trattative non si erano ancora concretizzate al momento del pagamento della fattura (9.12.2020)
–ma solo il giorno successivo, e non si vede il motivo per il quale la dirigenza di un'impresa debba comunicare lo stato di trattative transattive rilevanti la governance della stessa quando ancora queste non siano concluse, con ripercussioni anche in punto riservatezza;
(II) in ogni caso, che il comportamento eventualmente (ove accertato) colposo della parte non costituisce circostanza ostativa alla (configurazione dell'istituto della) ripetizione dell'indebito;
(III) senza considerare che l'eventuale comportamento colposo dell'impiegata di risulta CP_1 recessivo, in termini di intensità (in termini di elemento soggettivo), rispetto a quello posto in essere da per il tramite di il quale agiva contestualmente su due campi diversi. Parte_1 CP_4
L'evidente asimmetria informativa sussistente nei rapporti tra da una parte e le due aree Parte_1 imprenditoriali di dall'altra, oltre al carattere di “sottoposto” di –confermato in sede CP_1 Tes_1 testimoniale, vds pag.3 escussione rendono più che giustificabile, e verosimile, Parte_3 CP_4
l'errore in buona fede cui è caduta ed in particolare l'Ufficio Amministrativo (nella persona CP_1 della nella duplicazione dei pagamenti. Tes_1
IV.e. -Unico ipotetico vulnus alla ricostruzione di parte opposta potrebbe consistere nel fatto che non avendo un'impiegata amministrativa potere di firma, l'autorizzazione al versamento del bonifico in pagamento della fattura avrebbe dovuto passare necessariamente dall'approvazione del quadro dirigenziale, ovvero da parte degli stessi soggetti che conducevano le trattative transattive –Tomaselli, che dunque sarebbero stati a Tes_2 conoscenza del tentativo di che pertanto, avallato, non sarebbe più da considersi capzioso. CP_4
6 La tesi, pur non del tutto peregrina, è tuttavia stata smentita in sede di prova istruttoria –richiesta da parte opposta e ammessa-, che ha portato a ricostruire le modalità di pagamento delle fatture nell'allora
[...]
La responsabile dell'Ufficio Amministrativo –si badi bene, “l'unica che si occupava dei conteggi CP_2 Tes_1 provvigionali e della richiesta delle fatture agli agenti” (vds pag. 1 verbale d'udienza del 5.7.23) in sede testimoniale ha affermato che la prassi fosse quella di provvedere lei “ad informare preventivamente i titolari dell'ammontare complessivo dei pagamenti degli agenti per quel periodo”, cioè “per il totale dei versamenti, non quindi richiesta di autorizzazione per il singolo versamento”, precisando nuovamente, su richiesta del G.I.
“Quindi non l'ammontare relativo ad ogni singolo agente?” “No, il totale”.
La circostanza risulta confermata anche dall'altro teste, dott. il quale, oltre ad aver confermato che ai Tes_2 pagamenti provvedeva direttamente (“perché aveva la delega “storica della società””), specificava Tes_1 anche le modalità operative, ovvero (pag.8 verbale ud 5.7.23) “previa autorizzazione da parte di Persona_1
avuta conoscenza del totale dei pagamenti”), ovvero che l'autorizzazione non avveniva dall'alto per
[...] ogni singolo pagamento, ma una tantum –per tranches di pagamenti- previa approvazione della dimensione complessiva dell'esborso.
IV.f. - La circostanza poi che avesse le credenziali per disporre dei pagamenti senza richiedere Tes_1
l'autorizzazione per ogni pagamento (vds interpello pag.5 verbale 5.7.23: “l'home Persona_2 banking disponeva dei pagamenti utilizzando le credenziali di mio padre”), costituisce prassi la cui opportunità non costituisce oggetto di rilievo in questo giudizio e che nondimeno risultava andare avanti “da tanti anni”
(ibidem), e non appare inverosimile –anche tenuto conto degli indici dimensionali dell'impresa, vds visura doc.3bis- oltre a non essere emersi profili volti a ritenere non attendibile o credibile la complessiva dichiarazione dell' amministratore delegato, oggetto di richiesta di precisazioni da parte del G.I. sul punto (vds. pag.5 verbale di udienza 5.7.23). in sede di interpello ha rappresentato che tanto la Persona_2 titolarità dei poteri di firma quanto quella delle credenziali di accesso erano in capo esclusivamente al
Presidente del Consiglio di amministrazione suo padre, e che, nondimeno, fosse in essere da Controparte_3 anni la prassi di far operare con l'home banking del padre per effettuare i pagamenti, profilo peraltro Tes_1 che proprio in quel periodo era oggetto di discussione con gli Istituti di Credito. del resto, Controparte_3 settantasettenne all'epoca dei fatti –ed ottantenne al momento dell'interpello- genuinamente ha rappresentato che fin quando è stato lui presidente (“fino a quindici anni fa”) dava lui l'autorizzazione, “pur senza controllare mai o quasi mail il dato specifico, bastando[gli] il dato aggregato”; emerge come all'epoca dei fatti in fosse un momento di transizione dei poteri con disallineamento tra il centro decisionale, CP_2 oramai spostato nella persona di quello di rappresentanza, rimasto in capo ad e Persona_2 CP_3 quello meramente esecutivo di attività non richiedenti discrezionalità bensì esecuzione di determinazioni prese altrove o di operazioni standard, in capo alla responsabile dell'Ufficio Amministrativo Passari.
In tali peculiarità della gestione dell'attività di impresa –nondimeno non anomala e non vietata-, di cui allora Consigliere e Rappresentante dell'impresa (vds visura pag.7 doc.
2.A CP_4 CP_2 CP_1
è presumibile fosse perfettamente a conoscenza, –e sostanzialmente stesso- si
[...] Parte_1 CP_4
è inserito traendo vantaggio da esse, e così beneficiando della circostanza che provvedesse ai Tes_1 pagamenti direttamente (lo si arguisce dalla comunicazione mail sub doc.8, non risulta contestato da parte opponente e, ad abundantiam, è corroborato dalle dichiarazioni rilasciate da in sede di Persona_2 interpello, poi “blindando” il pagamento della fattura 12/E con la formulazione della clausola 3.1 della scrittura privata transattiva del 15.12.2020 (“le parti si danno reciprocamente atto che l'importo di cui sopra è il risultato di una quantificazione condivisa e che pertanto nessuna di esse potrà rivendicare alcunchè nei confronti
7 dell'altra” dal sapore eccessivamente generico, come detto, laddove invece avesse la specifica intenzione di ritenere i pagamenti di cui alla fattura 12/E ulteriori rispetto a quelli transatti (pur essendo il medesimo identico importo nuovamente presente nella transazione.
IV.g - Una diversa ricostruzione della sequenza degli eventi costituenti i fatti di causa non è del resto sostenibile, poiché, anzitutto, non provata.
La prova profferta da infatti, si compone e si esaurisce: Parte_1
- nell'interpello ammesso di e che, tuttavia, come visto, non ha Controparte_3 Persona_1 sortito effetto favorevole a parte opponente, non avendo gli interpellati rappresentato la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli al deducente;
- nella richiesta ex art. 210 cpc di emissione dordine d'esibizione degli specimen di firma depositati da e presso gli Istituti di credito, attestanti i poteri di firma per la gestione dei CP_2 CP_1 pagamenti oggetto di causa, profilo superato dalle dichiarazioni degli interpellati, che hanno ammesso la titolarità in capo ad Controparte_3
Risulta infine non contestato, non motivato e non comprensibile –se non accedendo alla ricostruzione di parte opposta- il comportamento di successivo al duplice pagamento, alquanto fuggevole (“Non appena ci CP_4 siamo accorti [delle circostanze] abbiamo cercato di raggiungere telefonicamente il dott. che non ha CP_4 riscontrato per telefono né via mail, per un paio di mesi”): risulta infatti bizzarro, secondo l'id quod plerumque accidit, ipotizzare che questi si sia continuativamente sottratto alle richieste di interlocuzione degli esponenti dell'allora ove avesse ritenuto di aver maturato i giusti corrispettivi in esecuzione di accordo CP_2 transattivo.
V. L'avvenuto accertamento dell'indebita ricezione, per due volte, delle provvigioni relative al mese di ottobre
2020 –con gli effetti di cui all'art. 2033 cc-, determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alla domanda svolta in via subordinata dall'opposta, di restituzione dell'importo a titolo di risarcimento del danno.
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione deve intendersi non fondata e dunque va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso, la cui efficacia era stata sospesa in data 27.1.2022 (da parte del precedente G.I. sull'assunto che il fumus andasse ravvisato nell'anteriorità della richiesta di pagamento della fattura 12/E rispetto all'accordo transattivo e pertanto che fosse scelta condivisa tra le parti al momento dell'accordo il riconoscimento e l'inclusione delle provvigioni del mese di ottobre 2020, ragionamento che sulla base di quanto precede va invece disatteso).
Non è necessaria la dichiarazione di esecutività ex art. 653 c.p.c., essendo stato il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo, efficacia solo interinalmente sospesa ma la cui efficacia viene meno in ragione del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo.
Sulla sorte capitale del decreto ingiuntivo sono dovuti gli interessi di mora ex D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 dal dì del dovuto al saldo effettivo, trattandosi ex art. 5 di ritardo nei pagamenti derivanti da transazioni commerciali
“cd. B2B”).
8 VII. Le spese di lite seguono la soccombenza, e dunque vengono poste a carico di Ciò determina Parte_1
l'irrilevanza, agli effetti dell'art. 91 co.I secondo periodo cpc, della mancata adesione di alla Parte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis formulata dal G.I. il 20/10/2021.
Le spese si liquidano, in relazione a tutte le quattro fasi, ai medi tenuto conto del valore di causa, e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 5.200 ad € 26.000, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase decisionale e, in prevalenza, alla fase istruttoria). Esse devono intendersi in aggiunta a quelle già liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, confermato, e pertanto dovute.
Non sussistono i presupposti per la condanna a lite temeraria ex art. 96 cpc richiesta da parte opposta, in quanto, a prescindere dalla formazione della prova sulla condotta soggettiva abusiva, difetta la prova del danno in mancanza di specifica allegazione, né potendo lo stesso desumersi presuntivamente (come suggerito dalla giurisprudenza) “in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (Trib. Milano, sez. VIII, 22/03/06, n. 3662), in frazioni “per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti il termine di durata ragionevole del processo” (v. Trib. Roma, sez. XI, 09.01.2020, n. 471), non avendo il giudizio superato tale durata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione da nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1 respinta, così provvede:
Rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 961/2021
Tribunale di Como (emesso il 7.6.2021 a definizione del procedimento monitorio n. 2295/2021 RG), già dichiarato immediatamente esecutivo in sede monitoria;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta Parte_1
in persona del l.r.p.t., che quantifica in € 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00), CP_1 oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2570 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spada (C.F. ) del Foro di Tivoli, presso il cui C.F._1 studio in Roma Viale Angelico n. 35 è elettivamente domiciliata (fax n. 06.89538880, P.E.C.
] Email_1
-attrice opponente-
E
(C.F. e P.IVA ) – in qualità di società incorporante (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
e P.IVA - con sede legale in Cantù (CO), via Milano 129, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_3
Amministrazione e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Crespi (C.F.
) e Federico Trombetta (C.F. del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro Studio (Elexia), in Milano, via Solferino 7 (fax 02-76009057 – pec:
Email_2 Email_3
-convenuta opposta-
Oggetto: agenzia – ripetizione dell'indebito oggettivo - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 co.II c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 60, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, rigettare la pretesa creditoria promossa dalla CP_1 (C.F. e P.IVA ) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente,
[...] P.IVA_2
1 con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 961/2021 (R.G. 2061/2021) emesso e depositato in data 07.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice dott. Agostino Abate;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che ai sensi dell'art. 93 cpc si dichiara antistatario”
per parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, per i motivi specificamente indicati negli atti e negli scritti difensivi sopra richiamati, a conferma del decreto ingiuntivo opposto: (i) nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che ha indebitamente ricevuto per due Parte_1 volte le provvigioni relative al mese di ottobre 2020, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad l'eccedenza provvigionale percepita, per CP_1
l'importo di complessivi euro 17.449,68, o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(ii) sempre nel merito, in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità di per i Parte_1 motivi di cui sopra, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ad il danno subito nella misura di complessivi euro 17.449,68, o nella diversa somma, CP_1 maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
(iii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere ad Parte_1 gli interessi di mora ex D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 sulle somme di cui ai precedenti punti CP_1 (i) e (ii), dal dovuto al saldo effettivo;
(iv) accertata e dichiarata la responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 condannare quest'ultima a risarcire ad il relativo danno subito nella misura quantomeno di CP_1 euro 10.000, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (ivi incluse le spese generali 15%). In via istruttoria, infine, per quanto occorrer possa si insiste anche in tutte le istanze istruttorie non accolte, che in questa sede devono intendersi espressamente richiamate e reiterate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il
21.6.2021, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 961/2021 del Parte_1
7.6.2021 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale Civile di Como all'esito del giudizio R.G. 2061/2021
e con cui l'attrice era stata condannata a versare alla convenuta € 17.449,68 oltre interessi come da domanda, oltre spese del monitorio, a titolo di restituzione di somme indebitamente ricevute, sul presupposto che in patologica esecuzione del rapporto contrattuale di agenzia in essere tra l'allora poi fusa per CP_2 incorporazione in e quest'ultima avesse ottenuto per due volte il pagamento del CP_1 Parte_1 corrispettivo di provvigioni, dunque con duplicazione di pagamenti, uno dei quali non dovuto.
Secondo la ricostruzione attorea, invece, entrambi i pagamenti erano da considerarsi dovuti, il primo a titolo di corrispettivo delle provvigioni medio tempore maturate, cristallizzato con fattura n. 12/E saldata il 10.12.2020, il secondo quale importo stabilito in transazione con la quale le parti riconciliavano le rispettive posizioni contestualmente alla cessazione del rapporto di agenzia, riconoscendo un'integrazione di CP_2 indennità per l'attività prestata da fino a quel momento;
ciò giustificava, secondo la tesi Parte_1 dell'opponente, la pretesa di revoca del decreto ingiuntivo con retrocessione dell'importo indicato in esso come da restituire. L'opponente chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In vista della prima udienza del 20.10.2021, si costituiva tempestivamente il 30.9.2021 CP_1 chiedendo in principalità la conferma del decreto ingiuntivo, con accertamento dell'avvenuta indebita
2 ricezione, da parte di per una seconda volta, delle provvigioni relative al mese di ottobre 2020, e Parte_1 con condanna, per l'effetto, alla restituzione dell'eccedenza provvigionale percepita, pari ad € 17.449,68, o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine domandando la condanna di CP_1 alla dazione del medesimo importo, a titolo di risarcimento del danno subito;
in ogni caso con
[...] condanna alla corresponsione degli interessi di mora ex D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 sulla somma indicato e con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto alla richiesta di sospensiva formulata da controparte, chiedeva confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo già disposta in sede monitoria.
Il (precedente) G.I., in sede di prima udienza il 20.10.2021, sottoponeva alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con previsione di corresponsione da parte opponente (debitore ingiunto) a parte attrice (creditrice in virtù del d.i.) dell'importo di euro 14.000,00, con integrale compensazione delle spese di lite.
La proposta veniva accettata da ma non anche da (vds note di udienza del CP_1 Parte_1
19.01.2022).
Pertanto il Giudice, con ordinanza del 27.1.2022 provvedeva sulla richiesta ex art. 649 cpc sospendendo l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 961/2021, e concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tutte e tre le memorie.
Con ordinanza riservata del 15.12.2022 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, pronunciandosi sulle istanze istruttorie delle parti, dopo aver rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza ex. art. 649 c.p.c. formulata da parte opposta, rigettava l'istanza di emissione ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente, ammetteva parte dei capitoli formulati da (da n.
1.6 a n.
1.12 e n.1.15-1.16) e CP_1
l'interrogatorio formale di e (rispettivamente Presidente del Consiglio Controparte_3 Persona_1 di Amministrazione e Consigliere d'amministrazione di all'epoca dei fatti) richiesto da CP_2 Parte_1
Il 5 luglio 2023 il sottoscritto giudicante curava l'udienza istruttoria, con l'assunzione della prova testimoniale di e di testi di nonché con l'interpello di e Testimone_1 Testimone_2 CP_1 Controparte_3
Persona_1
All'esito, giusta richiesta delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in trattazione cartolare, al 5 giugno 2024, data nella quale –lette le conclusioni precisate dalle parti nei rispettivi fogli- tratteneva la causa in decisione concedendo in termini ex art. 190 cpc, nel rispetto dei quali entrambe le parti costituite depositavano le comparse conclusionali e parte opposta anche le memorie di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, come anche l'interesse astratto ad agire da parte dell'attrice e la legittimazione attiva nonché passiva delle parti –quanto a parte opposta giusta prova dell'avvenuta fusione per incorporazione di in e successiva cancellazione della prima dal registro Controparte_2 CP_1 delle imprese (doc. 2 comparsa cost).
Il contraddittorio risulta correttamente instaurato e tempestiva è stata la costituzione di parte convenuta, opposta, che non incorre pertanto nelle decadenze di cui all'art. 167 cpc capoverso.
Il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita non costituisce causa di improcedibilità della domanda, ricadendo la fattispecie nella disposizione di cui all'art. 3 co.III D.L.132/2014 per cui “la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
3 III. Le ricostruzioni fattuali delle due parti costituite risultano antipodi, e ognuna suscettibile di ritenere l'altra talmente artefatta da risultare passibile di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (richiesta in comparsa di costituzione da parte opposta e in prima memoria ex art. 183 co.VI da parte opponente).
Secondo la tesi di parte convenuta il legale rappresentante di anche socio di Parte_1 CP_4 minoranza e consigliere di amministrazione di insinuandosi in un deficit comunicativo tra diverse CP_2 aree aziendali, avrebbe, contemporaneamente, da una parte concordato con il legale rappresentante della società e con il consulente fiscale della stessa –nell'ambito Persona_1 CP_2 Testimone_2 Co di una articolata operazione comprendente la risoluzione consensuale del contratto tra e Parte_2
e la cessione a della quota detenuta da in un importo provvigionale che CP_1 CP_4 CP_2 quest'ultima avrebbe versato a comprensivo anche di euro 15.935,79 a titolo di provvigioni di Parte_1 ottobre 2020, giusta intese cristallizzate nella transazione del 15 dicembre 2020 e oggetto di pagamento il
30.12.2020, con fattura n. 18/E; e dall'altra avrebbe sollecitato, già da qualche settimana prima, l'impiegata della a provvedere al pagamento delle provvigioni di ottobre 2020, pagamento poi Controparte_5 verificatosi il 10 dicembre 2020 (con fattura n. 12/E), giorno del mese deputato ai pagamenti provvigionali, e medesimo giorno in cui accettava la proposta contrattuale di (doc.
3-quater comparsa cost). CP_2
Secondo la ricostruzione attorea, invece, gli importi oggetto di transazione devono considerarsi ulteriori rispetto a quelli corrisposti con fattura n. 12/E, pertanto dovuti poiché, diversamente, sarebbero stati oggetto di espressa esclusione in quello che è un accordo transattivo tombale nel quale le parti operano reciproche concessioni pur di addivenire ad una risoluzione della vertenza.
a sostegno della propria tesi, invoca da una parte il carattere letterale della transazione, il cui Parte_1 punto 3.1. prevede essere l'importo concordato “risultato di una quantificazione condivisa e che pertanto nessuna di esse potrà rivendicare alcunchè nei confronti dell'altra”, dall'altra la circostanza che, ragionando a contrario, dovrebbe assumersi come svista madornale quella dell'ufficio amministrativo di che CP_2 abbia provveduto a saldare l'accordo transattivo, nonostante abbia un mese prima già pagato lo stesso importo e pur avendo sotto controllo tutta la contabilità aziendale. Fonda la propria richiesta di nulla avere a restituire sulla natura della transazione, che, “quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cassazione civile sez. VI - 09/10/2017, n.
23482).
Inoltre rileva come diversamente opinando dovrebbe convenirsi in ordine all'intervenuta commissione di una pluralità di errori, consecutivi, di “nell'aver pagato una fattura che non dovevano pagare, nell'aver CP_2 trascurato nelle trattative di transazione tale importo avendolo estromesso dall'accordo, e nell'aver ripagato lo stesso importo con il secondo bonifico in esecuzione dell'accordo” (pag.2 prima 183 VI cpc), circostanza del tutto improbabile.
E come in ogni caso, per poter l'impiegata aver potuto provvedere al pagamento della fattura, il relativo ordine di bonifico deve essere stato autorizzato e firmato dal dott. dal dott. in quanto unici soggetti Per_1 Tes_2 dotati di potere di firma.
4 IV. Ciò premesso, è la ricostruzione attorea a dover essere disattesa, risultando meno verosimile di quella di parte opposta, sia da un punto di vista fattuale che di interpretazione giuridica dell'accordo.
IV.a - Risulta di rilievo anzitutto la consecuzione temporale: risulta indubitabilmente dimostrato con prova documentale come la richiesta di pagamento della fattura 12/E emessa da Newpharma porti data 5 dicembre
2020 (vds doc. 8 comparsa cost): in essa da account della T2APharma –e non, si badi bene, CP_4 della nonostante la fattura costituisca corrispettivo per una prestazione che viene fatturata a Parte_1
(doc.9) e dunque si presupporrebbe provenga dal soggetto creditore- richiede il pagamento, Parte_1 richiesta reiterata il 9.12.20.
Tali richieste risultano immediatamente precedenti l'accordo di cui allo scambio mail sub doc. 3 ter e 3 quater del 10 dicembre 2020, con cui lo stesso accetta le condizioni proposte da CP_4 Testimone_2 contemplanti, alla voce “importi attività ordinaria da liquidare” il valore di € 49.757,38, seguito dalla dizione
“da controllare e confermare”, la cui disaggregazione vede la specifica voce di “ottobre” con l'indicazione dell'importo di € 15.935,79, ovvero il medesimo importo indicato nella scrittura privata transattiva (pag.2 rigo
1) nonché corrispondente a quello di cui alla fattura n. 12/E sommata l'IVA e dedotti il contributo Enasarco a carico dell'agente e la ritenuta d'acconto (al netto di un rimborso spese pari ad € 175,26 indicato dallo stesso in fattura). CP_4
L'esatta corrispondenza dell'importo oggetto dell'accordo del 10.12.20 con quello della fattura n.12/E, la pressochè contestualità tra l'emissione del mandato di pagamento della fattura (vds. doc. 9 comparsa cost: data inserimento 9.12.20, data esecuzione 10.12.20), la richiesta di fatturazione in corrispondenza della data di pagamento consueto dei pagamenti provvigionali (circostanza dedotta in comparsa, pag. 7, da CP_1
e non contestata da controparte, comprovata in sede testimoniale –pag.2 verbale 5.7.23, in cui peraltro viene specificato come i pagamenti avvenissero “entro 60 giorni dalla maturazione delle provvigioni”), la Co corrispondenza intrattenuta da con l'impiegata dall'account nonostante con beneficiario CP_4 Tes_1 diverso soggeetto, costituiscono tutti indici probatori volti a contribuire alla presunzione dell'esistenza di un disegno dello stesso volto ad ottenere due volte il medesimo identico pagamento, in forza della CP_4 stessa causa ma sfruttando due titoli diversi.
IV.b. - Né conferenti risultano i motivi portati da a sostegno della propria prospettazione, non Parte_1 potendo ritenersi che abbia compiuto una catena di errori, come invece sostenuto dall'opponente, CP_2 che non potrebbero trovare giustificazione se non in ottica di una ricostruzione posticcia;
l'unico errore è consistito nel pagamento della fattura 12/E pur in presenza di contestuali trattative volte alla definizione transattiva del rapporto.
L'errore tuttavia risulta veniale, se si considera che è stato compiuto da impiegata ed in esecuzione di fattura sottopostagli da superiore che, nella mail, si presenta –non come più correttamente avrebbe dovuto, e cioè agente ma quale (vds nuovamente doc. 8 convenuta) Amministatore Delegato di Parte_1 CP_2 ovvero spendendo una qualità formalmente all'epoca ancora effettiva, dunque non illecitamente, ma certamente suscettibile di risultare capziosa. E tenuto conto altresì che il pagamento della fattura era stato sollecitato, più volte, “sia via mail che verbalmente, per telefono” (vds dichiarazioni pag. 3 udienza Tes_1
5.7.23), insistenza che mal dissimulava una certa fretta “problemi di liquidità da parte del sig. CP_4
(ibidem) o comunque “per ragioni di necessità sua (voleva sistemare il processo di accelerazione di
[...]
” (vds dichiarazione pag. 9). Pt_2 Testimone_2
5 IV.c. - La tesi di risulta invece credibile, maggiormente verosimile, più in linea con CP_1
l'interpretazione della sequenza temporale dei fatti nonché, non da ultimo, con l'interpretazione degli accordi negoziali, retti dal principio di buona fede.
Dispone infatti l'art. 1326 c.c., presente nel titolo II del libro IV (sulle obbligazioni) del codice civile, ovvero relativo all'applicazione dei contratti in generale, che “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”. Ebbene risulta significamente collidere la previsione in un accordo transattivo di riconoscimento di un importo –a titolo di provvigioni di una specifica mensilità- esattamente corrispondente a quello oggetto di fatturazione e corresponsione pochi giorni prima con la circostanza che rispetto ad esso non si sia presa espressa posizione nell'accordo, con la funzione di specificarne le ragioni dell'inclusione o meno.
La mancata specificazione del profilo deve essere letta, pertanto, quale tentativo ingannevole di ottenere –da parte di e dunque in ultima analisi di una duplicazione del pagamento relativo a tale CP_4 Parte_1 voce, solo in tal modo dovendosi leggere l'assenza di una specificazione in parte qua.
IV.d. - Né può pretendersi che un'impiegata dell'Ufficio Amministrativo di un'impresa abbia l'onere di verificare la sussistenza di un eventuale accordo transattivo in essere prima di provvedere a dare esecuzione al mandato di pagamento richiesto da soggetto, vieppiù tenuto conto che lo stesso risulta in realtà essere anche amministratore delegato e socio (pur di minoranza) della stessa impresa di cui lei è dipendente.
Potrebbe semmai rinvenirsi una manchevolezza nelle procedure interne informative ad per cui CP_1
i superiori non hanno comunicato all'Ufficio Amministrativo l'esistenza di un processo transattivo in essere con un terzo, ma la tesi appare di scarso pregio tenuto conto:
(I) che le trattative non si erano ancora concretizzate al momento del pagamento della fattura (9.12.2020)
–ma solo il giorno successivo, e non si vede il motivo per il quale la dirigenza di un'impresa debba comunicare lo stato di trattative transattive rilevanti la governance della stessa quando ancora queste non siano concluse, con ripercussioni anche in punto riservatezza;
(II) in ogni caso, che il comportamento eventualmente (ove accertato) colposo della parte non costituisce circostanza ostativa alla (configurazione dell'istituto della) ripetizione dell'indebito;
(III) senza considerare che l'eventuale comportamento colposo dell'impiegata di risulta CP_1 recessivo, in termini di intensità (in termini di elemento soggettivo), rispetto a quello posto in essere da per il tramite di il quale agiva contestualmente su due campi diversi. Parte_1 CP_4
L'evidente asimmetria informativa sussistente nei rapporti tra da una parte e le due aree Parte_1 imprenditoriali di dall'altra, oltre al carattere di “sottoposto” di –confermato in sede CP_1 Tes_1 testimoniale, vds pag.3 escussione rendono più che giustificabile, e verosimile, Parte_3 CP_4
l'errore in buona fede cui è caduta ed in particolare l'Ufficio Amministrativo (nella persona CP_1 della nella duplicazione dei pagamenti. Tes_1
IV.e. -Unico ipotetico vulnus alla ricostruzione di parte opposta potrebbe consistere nel fatto che non avendo un'impiegata amministrativa potere di firma, l'autorizzazione al versamento del bonifico in pagamento della fattura avrebbe dovuto passare necessariamente dall'approvazione del quadro dirigenziale, ovvero da parte degli stessi soggetti che conducevano le trattative transattive –Tomaselli, che dunque sarebbero stati a Tes_2 conoscenza del tentativo di che pertanto, avallato, non sarebbe più da considersi capzioso. CP_4
6 La tesi, pur non del tutto peregrina, è tuttavia stata smentita in sede di prova istruttoria –richiesta da parte opposta e ammessa-, che ha portato a ricostruire le modalità di pagamento delle fatture nell'allora
[...]
La responsabile dell'Ufficio Amministrativo –si badi bene, “l'unica che si occupava dei conteggi CP_2 Tes_1 provvigionali e della richiesta delle fatture agli agenti” (vds pag. 1 verbale d'udienza del 5.7.23) in sede testimoniale ha affermato che la prassi fosse quella di provvedere lei “ad informare preventivamente i titolari dell'ammontare complessivo dei pagamenti degli agenti per quel periodo”, cioè “per il totale dei versamenti, non quindi richiesta di autorizzazione per il singolo versamento”, precisando nuovamente, su richiesta del G.I.
“Quindi non l'ammontare relativo ad ogni singolo agente?” “No, il totale”.
La circostanza risulta confermata anche dall'altro teste, dott. il quale, oltre ad aver confermato che ai Tes_2 pagamenti provvedeva direttamente (“perché aveva la delega “storica della società””), specificava Tes_1 anche le modalità operative, ovvero (pag.8 verbale ud 5.7.23) “previa autorizzazione da parte di Persona_1
avuta conoscenza del totale dei pagamenti”), ovvero che l'autorizzazione non avveniva dall'alto per
[...] ogni singolo pagamento, ma una tantum –per tranches di pagamenti- previa approvazione della dimensione complessiva dell'esborso.
IV.f. - La circostanza poi che avesse le credenziali per disporre dei pagamenti senza richiedere Tes_1
l'autorizzazione per ogni pagamento (vds interpello pag.5 verbale 5.7.23: “l'home Persona_2 banking disponeva dei pagamenti utilizzando le credenziali di mio padre”), costituisce prassi la cui opportunità non costituisce oggetto di rilievo in questo giudizio e che nondimeno risultava andare avanti “da tanti anni”
(ibidem), e non appare inverosimile –anche tenuto conto degli indici dimensionali dell'impresa, vds visura doc.3bis- oltre a non essere emersi profili volti a ritenere non attendibile o credibile la complessiva dichiarazione dell' amministratore delegato, oggetto di richiesta di precisazioni da parte del G.I. sul punto (vds. pag.5 verbale di udienza 5.7.23). in sede di interpello ha rappresentato che tanto la Persona_2 titolarità dei poteri di firma quanto quella delle credenziali di accesso erano in capo esclusivamente al
Presidente del Consiglio di amministrazione suo padre, e che, nondimeno, fosse in essere da Controparte_3 anni la prassi di far operare con l'home banking del padre per effettuare i pagamenti, profilo peraltro Tes_1 che proprio in quel periodo era oggetto di discussione con gli Istituti di Credito. del resto, Controparte_3 settantasettenne all'epoca dei fatti –ed ottantenne al momento dell'interpello- genuinamente ha rappresentato che fin quando è stato lui presidente (“fino a quindici anni fa”) dava lui l'autorizzazione, “pur senza controllare mai o quasi mail il dato specifico, bastando[gli] il dato aggregato”; emerge come all'epoca dei fatti in fosse un momento di transizione dei poteri con disallineamento tra il centro decisionale, CP_2 oramai spostato nella persona di quello di rappresentanza, rimasto in capo ad e Persona_2 CP_3 quello meramente esecutivo di attività non richiedenti discrezionalità bensì esecuzione di determinazioni prese altrove o di operazioni standard, in capo alla responsabile dell'Ufficio Amministrativo Passari.
In tali peculiarità della gestione dell'attività di impresa –nondimeno non anomala e non vietata-, di cui allora Consigliere e Rappresentante dell'impresa (vds visura pag.7 doc.
2.A CP_4 CP_2 CP_1
è presumibile fosse perfettamente a conoscenza, –e sostanzialmente stesso- si
[...] Parte_1 CP_4
è inserito traendo vantaggio da esse, e così beneficiando della circostanza che provvedesse ai Tes_1 pagamenti direttamente (lo si arguisce dalla comunicazione mail sub doc.8, non risulta contestato da parte opponente e, ad abundantiam, è corroborato dalle dichiarazioni rilasciate da in sede di Persona_2 interpello, poi “blindando” il pagamento della fattura 12/E con la formulazione della clausola 3.1 della scrittura privata transattiva del 15.12.2020 (“le parti si danno reciprocamente atto che l'importo di cui sopra è il risultato di una quantificazione condivisa e che pertanto nessuna di esse potrà rivendicare alcunchè nei confronti
7 dell'altra” dal sapore eccessivamente generico, come detto, laddove invece avesse la specifica intenzione di ritenere i pagamenti di cui alla fattura 12/E ulteriori rispetto a quelli transatti (pur essendo il medesimo identico importo nuovamente presente nella transazione.
IV.g - Una diversa ricostruzione della sequenza degli eventi costituenti i fatti di causa non è del resto sostenibile, poiché, anzitutto, non provata.
La prova profferta da infatti, si compone e si esaurisce: Parte_1
- nell'interpello ammesso di e che, tuttavia, come visto, non ha Controparte_3 Persona_1 sortito effetto favorevole a parte opponente, non avendo gli interpellati rappresentato la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli al deducente;
- nella richiesta ex art. 210 cpc di emissione dordine d'esibizione degli specimen di firma depositati da e presso gli Istituti di credito, attestanti i poteri di firma per la gestione dei CP_2 CP_1 pagamenti oggetto di causa, profilo superato dalle dichiarazioni degli interpellati, che hanno ammesso la titolarità in capo ad Controparte_3
Risulta infine non contestato, non motivato e non comprensibile –se non accedendo alla ricostruzione di parte opposta- il comportamento di successivo al duplice pagamento, alquanto fuggevole (“Non appena ci CP_4 siamo accorti [delle circostanze] abbiamo cercato di raggiungere telefonicamente il dott. che non ha CP_4 riscontrato per telefono né via mail, per un paio di mesi”): risulta infatti bizzarro, secondo l'id quod plerumque accidit, ipotizzare che questi si sia continuativamente sottratto alle richieste di interlocuzione degli esponenti dell'allora ove avesse ritenuto di aver maturato i giusti corrispettivi in esecuzione di accordo CP_2 transattivo.
V. L'avvenuto accertamento dell'indebita ricezione, per due volte, delle provvigioni relative al mese di ottobre
2020 –con gli effetti di cui all'art. 2033 cc-, determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alla domanda svolta in via subordinata dall'opposta, di restituzione dell'importo a titolo di risarcimento del danno.
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione deve intendersi non fondata e dunque va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso, la cui efficacia era stata sospesa in data 27.1.2022 (da parte del precedente G.I. sull'assunto che il fumus andasse ravvisato nell'anteriorità della richiesta di pagamento della fattura 12/E rispetto all'accordo transattivo e pertanto che fosse scelta condivisa tra le parti al momento dell'accordo il riconoscimento e l'inclusione delle provvigioni del mese di ottobre 2020, ragionamento che sulla base di quanto precede va invece disatteso).
Non è necessaria la dichiarazione di esecutività ex art. 653 c.p.c., essendo stato il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo, efficacia solo interinalmente sospesa ma la cui efficacia viene meno in ragione del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo.
Sulla sorte capitale del decreto ingiuntivo sono dovuti gli interessi di mora ex D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 dal dì del dovuto al saldo effettivo, trattandosi ex art. 5 di ritardo nei pagamenti derivanti da transazioni commerciali
“cd. B2B”).
8 VII. Le spese di lite seguono la soccombenza, e dunque vengono poste a carico di Ciò determina Parte_1
l'irrilevanza, agli effetti dell'art. 91 co.I secondo periodo cpc, della mancata adesione di alla Parte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis formulata dal G.I. il 20/10/2021.
Le spese si liquidano, in relazione a tutte le quattro fasi, ai medi tenuto conto del valore di causa, e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 5.200 ad € 26.000, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase decisionale e, in prevalenza, alla fase istruttoria). Esse devono intendersi in aggiunta a quelle già liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, confermato, e pertanto dovute.
Non sussistono i presupposti per la condanna a lite temeraria ex art. 96 cpc richiesta da parte opposta, in quanto, a prescindere dalla formazione della prova sulla condotta soggettiva abusiva, difetta la prova del danno in mancanza di specifica allegazione, né potendo lo stesso desumersi presuntivamente (come suggerito dalla giurisprudenza) “in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (Trib. Milano, sez. VIII, 22/03/06, n. 3662), in frazioni “per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti il termine di durata ragionevole del processo” (v. Trib. Roma, sez. XI, 09.01.2020, n. 471), non avendo il giudizio superato tale durata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione da nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1 respinta, così provvede:
Rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 961/2021
Tribunale di Como (emesso il 7.6.2021 a definizione del procedimento monitorio n. 2295/2021 RG), già dichiarato immediatamente esecutivo in sede monitoria;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta Parte_1
in persona del l.r.p.t., che quantifica in € 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00), CP_1 oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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