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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI RO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 691/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6 Difensore_7 CF_Difensore_7 -
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Provincia Bolzano - Piazza Silvius Magnago 1 39100 Bolzano .bozen. BZ
Difeso da Difensore_9 CF_Difensore_9 - Difensore_10 CF_Difensore_10 -
Difensore_11 - CF_Difensore_11 Difensore_12 CF_Difensore_12 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
LT IG SC - 02805390214
Difeso da
Difensore_13 C/o LT IG SC - CF_Difensore_13
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 04/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 2023 IPT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato nei confronti della società Ricorrente_1 S.p.A. un'indagine fiscale relativa all'anno d'imposta 2018, con riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), contestando alla stessa una condotta di abuso del diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Ricorrente_1A seguito dell'indagine, in data 5 ottobre 2023, l'amministrazione ha notificato a S.p.A. una richiesta di chiarimenti ai sensi del comma 6 del citato art. 10-bis. In tale richiesta, l'ente ha invitato la società a illustrare le ragioni economiche, non meramente formali o elusive, che avrebbero giustificato l'apertura, nel corso dell'anno 2013, di una sede a Bolzano, nonché il trasferimento della sede legale nella medesima città.
Ricorrente_1 S.p.A., ottemperando alla richiesta, ha trasmesso una memoria difensiva dettagliata, corredata da documentazione a supporto delle proprie argomentazioni, finalizzata a dimostrare la sussistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni contestate.
Nonostante la produzione difensiva della società, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ritenuto i chiarimenti e la documentazione forniti, non esaustivi ai fini dell'esclusione della fattispecie di abuso del diritto.
Ricorrente_1Pertanto, in data 20 dicembre 2023, l'amministrazione ha proceduto alla notificazione, a S.p.A., dell'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 113/2023, relativo all'anno d'imposta 2018, contro cui la società proponeva ricorso.
Con sentenza n. 86/2025, depositata in data 04.01,2025, la sez. 31 della CGT di Roma ha respinto il ricorso e compensato le spese di giudizio.
La società, risultata soccombente in primo grado, ha proposto appello avanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Roma, instaurando il contraddittorio anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e di LT IG SC S.p.A.
Con il ricorso in appello, la società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità e/o dell'infondatezza – totale o parziale – dell'atto di accertamento e della contestuale irrogazione di sanzione emesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, domandandone, per l'effetto, l'annullamento.
In via preliminare l'appellante ha chiesto a questa Corte di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso in primo grado.
Risultano costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, Città Metropolitana di Roma Capitale, Provincia Autonoma di Bolzano e LT IG SC SPA.
All'esito dell'udienza del 14.07.2025, questa Corte adottava un'ordinanza cautelare attraverso cui veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata nonché l'esecuzione dell'atto oggetto del ricorso in primo grado.
All'esito dell'odierna udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, dunque, riguarda l'avviso di accertamento n. 113/2023, emesso ex art. 10-bis L. 212/2000 Ricorrente_1per IPT 2018, con cui la Città Metropolitana di Roma contesta a l'abusivo trasferimento della sede legale a Bolzano e chiede il pagamento di 730.746,43 euro, senza considerare circa 496.000 euro di IPT, già versata a Bolzano. Nello specifico, La Società ha appellato la sentenza CGT I grado Roma n. 86/2025, chiedendone la riforma e l'annullamento dell'avviso per decadenza, inesistenza dell'abuso e violazione della disciplina dell'IPT.
L'appello risulta fondato e va accolto, nei limiti di cui in motivazione.
L'avviso si fonda su due pilastri: la regola di territorialità dell'IPT e la contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.
In virtù dell'art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 174/2012, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 56 D.lgs. 446/1997, il gettito IPT spetta alla provincia in cui il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza.
Poiché nel 2018 la società aveva la sede legale a Bolzano, ai sensi dell'art. 46 c.c. e della disciplina dell'IPT, essa ha correttamente versato l'imposta alla Provincia di Bolzano.
Con riferimento al secondo punto, l'operazione posta in essere dalla Società contribuente non integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000 e ciò, da solo, impone l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'avviso di accertamento, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura.
L'art. 10-bis, infatti, richiede, perché si configuri abuso, la simultanea presenza di difetto di sostanza economica delle operazioni e di un vantaggio fiscale indebito, contrario alla ratio dell'ordinamento.
Nel caso di specie, l'avviso impugnato non dimostra né l'assenza di valide ragioni extrafiscali né l'ottenimento di un risparmio d'imposta vietato, limitandosi a censurare la scelta localizzativa della Società in quanto fiscalmente più conveniente.
La Società in realtà ha documentato come il trasferimento a Bolzano si inserisca in un progetto di sviluppo dell'attività nel Trentino-LT IG e nell'area di lingua tedesca, con incremento dei contratti Nominativo_1e del fatturato nell'area e consolidamento del rapporto con il partner .
Gli elementi di fatto evidenziati da Città Metropolitana di Roma, finalizzati a mettere in mostra l'asserito carattere strumentale e dunque abusivo della scelta aziendale, risultano rilevati “a posteriori”, e cioè con riferimento all'anno di imposta 2018, cioè ben cinque anni dopo che la sede aziendale fu legittimamente trasferita da Roma a Bolzano, col risultato di andare a costituire un sostrato probatorio che non risulta sufficiente ai fini che la parte si propone, perché non riesce a scalfire in modo univoco il carattere genuino e strategico della scelta nel momento in cui la stessa fu adottata e concretizzata.
Tali elementi dimostrano che la delocalizzazione, nel caso di specie, non può essere considerato senza forzature, un mero “guscio formale” per ottenere un vantaggio tributario, ma corrisponde a una scelta organizzativa e commerciale effettiva, coerente con l'ordinaria logica d'impresa.
Anche il risparmio d'imposta non può qualificarsi indebito, poiché discende dall'applicazione di regole di territorialità chiaramente ancorate alla sede legale dal legislatore (art. 56, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997) e dalla diversa modulazione territoriale dell'IPT, scelta espressa dell'ordinamento.
Non è abusivo optare per l'insediamento in un territorio ove il carico tributario risulti inferiore, quando la norma assume proprio la sede legale quale criterio di collegamento e non contiene divieti o clausole antielusive specifiche rispetto alla scelta localizzativa. I principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di libertà di stabilimento impediscono di degradare a “fittizia” una localizzazione che presenta contenuti imprenditoriali reali, solo perché comporta un minore onere fiscale.
L'atto di indirizzo MEF del 27.02.2025 richiamato nella memoria per ultima prodotta dalla società appellante ribadisce che non ricorre abuso quando il contribuente si limita a scegliere fra più regimi legittimi quello fiscalmente più favorevole, in coerenza con il disegno del sistema.
D'altra parte, tale orientamento risulta confermato e avvalorato da numerose sentenze della CGT Lazio di primo e secondo grado che, in fattispecie identiche (IPT e tassa automobilistica, medesimo schema di trasferimento a Bolzano), hanno escluso l'abuso del diritto e riconosciuto la legittimità del criterio della “sede legale” come unico parametro di territorialità.
Ci si vuole richiamare, in particolare, fra le altre, alle sentenze d'appello n. 1923/2025 (relativa all'anno di imposta 2017), 211/2025, 215/2025, 6612/2024 e 6247/2024, emesse da questa stessa Corte, che affermano che il trasferimento di sede è scelta imprenditoriale non sindacabile;
che il risparmio fiscale non è indebito quando previsto dal sistema e che il criterio legale è quello della sede legale ex art. 56, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997.
Poiché dunque, nel caso di specie, difetta tanto il presupposto oggettivo (difetto di sostanza economica) quanto quello soggettivo (vantaggio fiscale indebito) dell'abuso del diritto, l'operazione contestata non è qualificabile come abusiva ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000.
Ne consegue che l'avviso di accertamento, fondato unicamente sulla pretesa natura abusiva del trasferimento di sede, deve essere integralmente annullato in appello, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza e conferma della piena legittimità della condotta della Società.
In considerazione della particolare complessità del quadro normativo, si ritengono sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, dovendosi pertanto procedere con l'accoglimento parziale dell'appello, dato che già nella sentenza di primo grado le spese erano state legittimamente compensate fra le parti, pur avendo la Corte di primo grado respinto il ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
a) In riforma parziale della sentenza impugnata, annulla l'atto oggetto del ricorso in primo grado;
b) spese del grado compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI RO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 691/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6 Difensore_7 CF_Difensore_7 -
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Provincia Bolzano - Piazza Silvius Magnago 1 39100 Bolzano .bozen. BZ
Difeso da Difensore_9 CF_Difensore_9 - Difensore_10 CF_Difensore_10 -
Difensore_11 - CF_Difensore_11 Difensore_12 CF_Difensore_12 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
LT IG SC - 02805390214
Difeso da
Difensore_13 C/o LT IG SC - CF_Difensore_13
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 04/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 2023 IPT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato nei confronti della società Ricorrente_1 S.p.A. un'indagine fiscale relativa all'anno d'imposta 2018, con riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), contestando alla stessa una condotta di abuso del diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Ricorrente_1A seguito dell'indagine, in data 5 ottobre 2023, l'amministrazione ha notificato a S.p.A. una richiesta di chiarimenti ai sensi del comma 6 del citato art. 10-bis. In tale richiesta, l'ente ha invitato la società a illustrare le ragioni economiche, non meramente formali o elusive, che avrebbero giustificato l'apertura, nel corso dell'anno 2013, di una sede a Bolzano, nonché il trasferimento della sede legale nella medesima città.
Ricorrente_1 S.p.A., ottemperando alla richiesta, ha trasmesso una memoria difensiva dettagliata, corredata da documentazione a supporto delle proprie argomentazioni, finalizzata a dimostrare la sussistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni contestate.
Nonostante la produzione difensiva della società, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ritenuto i chiarimenti e la documentazione forniti, non esaustivi ai fini dell'esclusione della fattispecie di abuso del diritto.
Ricorrente_1Pertanto, in data 20 dicembre 2023, l'amministrazione ha proceduto alla notificazione, a S.p.A., dell'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 113/2023, relativo all'anno d'imposta 2018, contro cui la società proponeva ricorso.
Con sentenza n. 86/2025, depositata in data 04.01,2025, la sez. 31 della CGT di Roma ha respinto il ricorso e compensato le spese di giudizio.
La società, risultata soccombente in primo grado, ha proposto appello avanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Roma, instaurando il contraddittorio anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e di LT IG SC S.p.A.
Con il ricorso in appello, la società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità e/o dell'infondatezza – totale o parziale – dell'atto di accertamento e della contestuale irrogazione di sanzione emesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, domandandone, per l'effetto, l'annullamento.
In via preliminare l'appellante ha chiesto a questa Corte di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso in primo grado.
Risultano costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, Città Metropolitana di Roma Capitale, Provincia Autonoma di Bolzano e LT IG SC SPA.
All'esito dell'udienza del 14.07.2025, questa Corte adottava un'ordinanza cautelare attraverso cui veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata nonché l'esecuzione dell'atto oggetto del ricorso in primo grado.
All'esito dell'odierna udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, dunque, riguarda l'avviso di accertamento n. 113/2023, emesso ex art. 10-bis L. 212/2000 Ricorrente_1per IPT 2018, con cui la Città Metropolitana di Roma contesta a l'abusivo trasferimento della sede legale a Bolzano e chiede il pagamento di 730.746,43 euro, senza considerare circa 496.000 euro di IPT, già versata a Bolzano. Nello specifico, La Società ha appellato la sentenza CGT I grado Roma n. 86/2025, chiedendone la riforma e l'annullamento dell'avviso per decadenza, inesistenza dell'abuso e violazione della disciplina dell'IPT.
L'appello risulta fondato e va accolto, nei limiti di cui in motivazione.
L'avviso si fonda su due pilastri: la regola di territorialità dell'IPT e la contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.
In virtù dell'art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 174/2012, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 56 D.lgs. 446/1997, il gettito IPT spetta alla provincia in cui il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza.
Poiché nel 2018 la società aveva la sede legale a Bolzano, ai sensi dell'art. 46 c.c. e della disciplina dell'IPT, essa ha correttamente versato l'imposta alla Provincia di Bolzano.
Con riferimento al secondo punto, l'operazione posta in essere dalla Società contribuente non integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000 e ciò, da solo, impone l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'avviso di accertamento, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura.
L'art. 10-bis, infatti, richiede, perché si configuri abuso, la simultanea presenza di difetto di sostanza economica delle operazioni e di un vantaggio fiscale indebito, contrario alla ratio dell'ordinamento.
Nel caso di specie, l'avviso impugnato non dimostra né l'assenza di valide ragioni extrafiscali né l'ottenimento di un risparmio d'imposta vietato, limitandosi a censurare la scelta localizzativa della Società in quanto fiscalmente più conveniente.
La Società in realtà ha documentato come il trasferimento a Bolzano si inserisca in un progetto di sviluppo dell'attività nel Trentino-LT IG e nell'area di lingua tedesca, con incremento dei contratti Nominativo_1e del fatturato nell'area e consolidamento del rapporto con il partner .
Gli elementi di fatto evidenziati da Città Metropolitana di Roma, finalizzati a mettere in mostra l'asserito carattere strumentale e dunque abusivo della scelta aziendale, risultano rilevati “a posteriori”, e cioè con riferimento all'anno di imposta 2018, cioè ben cinque anni dopo che la sede aziendale fu legittimamente trasferita da Roma a Bolzano, col risultato di andare a costituire un sostrato probatorio che non risulta sufficiente ai fini che la parte si propone, perché non riesce a scalfire in modo univoco il carattere genuino e strategico della scelta nel momento in cui la stessa fu adottata e concretizzata.
Tali elementi dimostrano che la delocalizzazione, nel caso di specie, non può essere considerato senza forzature, un mero “guscio formale” per ottenere un vantaggio tributario, ma corrisponde a una scelta organizzativa e commerciale effettiva, coerente con l'ordinaria logica d'impresa.
Anche il risparmio d'imposta non può qualificarsi indebito, poiché discende dall'applicazione di regole di territorialità chiaramente ancorate alla sede legale dal legislatore (art. 56, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997) e dalla diversa modulazione territoriale dell'IPT, scelta espressa dell'ordinamento.
Non è abusivo optare per l'insediamento in un territorio ove il carico tributario risulti inferiore, quando la norma assume proprio la sede legale quale criterio di collegamento e non contiene divieti o clausole antielusive specifiche rispetto alla scelta localizzativa. I principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di libertà di stabilimento impediscono di degradare a “fittizia” una localizzazione che presenta contenuti imprenditoriali reali, solo perché comporta un minore onere fiscale.
L'atto di indirizzo MEF del 27.02.2025 richiamato nella memoria per ultima prodotta dalla società appellante ribadisce che non ricorre abuso quando il contribuente si limita a scegliere fra più regimi legittimi quello fiscalmente più favorevole, in coerenza con il disegno del sistema.
D'altra parte, tale orientamento risulta confermato e avvalorato da numerose sentenze della CGT Lazio di primo e secondo grado che, in fattispecie identiche (IPT e tassa automobilistica, medesimo schema di trasferimento a Bolzano), hanno escluso l'abuso del diritto e riconosciuto la legittimità del criterio della “sede legale” come unico parametro di territorialità.
Ci si vuole richiamare, in particolare, fra le altre, alle sentenze d'appello n. 1923/2025 (relativa all'anno di imposta 2017), 211/2025, 215/2025, 6612/2024 e 6247/2024, emesse da questa stessa Corte, che affermano che il trasferimento di sede è scelta imprenditoriale non sindacabile;
che il risparmio fiscale non è indebito quando previsto dal sistema e che il criterio legale è quello della sede legale ex art. 56, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997.
Poiché dunque, nel caso di specie, difetta tanto il presupposto oggettivo (difetto di sostanza economica) quanto quello soggettivo (vantaggio fiscale indebito) dell'abuso del diritto, l'operazione contestata non è qualificabile come abusiva ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000.
Ne consegue che l'avviso di accertamento, fondato unicamente sulla pretesa natura abusiva del trasferimento di sede, deve essere integralmente annullato in appello, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza e conferma della piena legittimità della condotta della Società.
In considerazione della particolare complessità del quadro normativo, si ritengono sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, dovendosi pertanto procedere con l'accoglimento parziale dell'appello, dato che già nella sentenza di primo grado le spese erano state legittimamente compensate fra le parti, pur avendo la Corte di primo grado respinto il ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
a) In riforma parziale della sentenza impugnata, annulla l'atto oggetto del ricorso in primo grado;
b) spese del grado compensate.