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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2020 promossa da:
(cod.fisc.: ) in proprio e nella qualità di Presidente Parte_1 C.F._1 e legale rappresentante pro-tempore della Controparte_1 (p.i.: ) con l'avv. TALAMONTI ANTONIO e con domicilio eletto presso il
[...] P.IVA_1 difensore in Ascoli Piceno viale Indipendenza 42/A ATTORE/debitore opponente contro
(cod.fisc.: ) con l'avv. LIBERATI ANTONELLA Controparte_2 C.F._2 e con domicilio in San Benedetto del Tronto presso il difensore in via Monte San Michele 46 San Benedeto del Tronto CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.4.2025 in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' si opponeva al decreto-ingiuntivo n. 120/2020– Pt_1 R.G. 270/2020 in data 25.02.2020 emesso a favore della Ditta Individuale dal Controparte_2 Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.02.2020 che ingiungeva alla Controparte_1 in persona del presidente nonché legale rappresentante pro-tempore e al
[...] Parte_2 medesimo “di pagare in solido alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di € 68.076,00 1, oltre gli interessi e spese ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale e nel merito revocare il decreto ingiuntivo emesso a favore della perché carente di ogni presupposto di legge Controparte_3 per inesigibilità del credito, per insussistenza della pretesa creditoria azionata e comunque perchè infondato in fatto e in diritto .
2. in Via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno Controparte_2 causato alle parti committenti/opponenti nella somma di euro 30,000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata incorso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.
3. In subordine, nella denegata ipotesi venisse accertato in capo alla Ditta opposta un diritto di credito nei confronti delle parti opponenti accertare e dichiarare lo stesso compensato integralmente o nella misura che si riterrà di pagina 1 di 7 giustizia, con l'ammontare del danno da questa causato. Con vittoria di spese.”
Con comparsa depositata in data 9.10.2020 si costituiva il creditore odierno opposto il quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del committente dalla garanzia ed azione ex art. 1667 e 1668 c.c. per le ragioni esposte tutte nel presente atto e per tale effetto rigettare l'opposizione avversaria;
b) concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed essendo la stessa opposizione solo pretestuosa e avente meri fini dilatori;
c) vinte le spese . NEL MERITO: a) rigettare le domande spiegate da controparte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sia nel merito in via principale sia in via subordinata) in quanto completamente errate in punto di diritto, oltre che completamente infondate in linea di fatto, essendo le stesse esclusivamente pretestuose e dilatorie, dirette solo a ritardare il dovuto pagamento dell'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, per tutti i motivi esposti in premessa;
b) rigettare la domanda riconvenzionale in quanto anch'essa assolutamente errata in punto di diritto, oltre che completamente infondata in linea di fatto, per tutti i motivi esposti in premessa. c) vinte le spese e il compenso professionale del presente giudizio…”
Alla prima udienza di comparizione parti del 2.11.2020 il Giudice “…vista la documentazione prodotta, ritenuto che la opposizione sia fondata su prova scritta sia pure limitatamente ai fini del fumus che qui interessa in punto di mancanza di certificazione relativa allo smaltimento dei rifiuti tenuto conto della documentazione allegata dall'opponente ed in particolare della pendenza di procedimento penale che vede coimputati l'opposto e l'opponente, ritenuta altresì la causa di pronta soluzione esaurendosi l'istruttoria nella verifica del compimento dei lavori da parte dell' presso CP_2 la struttura di proprietà della società committente sia pure relativamente alla fase finale dell'opera ed in punto di formalità di smaltimento dei rifiuti, non contestando la opponente i lavori in punto di ulteriori e diversi vizi e difetti, visto l'art. 648 c.p.c. respinge la richiesta di provvisoria esecuzione svolta dall'opposto e concede con decorrenza dal 4.11.2020 i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. . Rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie, alla nuova udienza del 25.1.2021…” .
Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 25.1.2021 il Giudice “ammette la prova per interrogatorio formale richiesta da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. con tutti i capitoli ivi formulati;
ammette la prova per testi richiesta da parte attrice opponente limitatamente ai capitoli 5.6.9.10.11.12.13 e con i testi rispettivamente indicati precisandosi in particolare che i capitoli da 1) a 4) non siano ammissibili in quanto relativi al pagamento effettuato in contanti e ritenendo il Giudice che esigenze di prudenza e di cautela imponevano la consegna di contanti previa contestuale consegna di ricevuta anche tenuto conto dell' esborso consistente di denaro e della mancanza, peraltro, di rapporto di parentela fra le parti debitore e creditore;
i capitoli 7 e 8 sono inammissibili in quanto documentali. Ammette la prova per testi richiesta dal creditore odierno opposto nella memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. e con esclusione dei capitoli 7 e 12 in quanto negativi . Rinvia per l'audizione del in sede di interrogatorio e per l'audizione di n. 1 teste per parte, alla nuova udienza Controparte_2 del 24.5.2021…“
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione del sig. e dei testi richiesti ed Controparte_2 ammessi ed all'esito con provvedimento di udienza del 26.9.2022 il Giudice ammetteva la CTU con nomina dell'arch. che depositava l'elaborato peritale del 5.12.2024 ed a seguito di alcuni Persona_1 rinvii anche in sede di tentativo di conciliazione stragiudiziale fra le parti, il Giudice fissava per la discussione ed art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 10.2.2025 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative .
Alla udienza del 28.4.2025 che si teneva in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.. il Giudice riservava la pronuncia di sentenza. pagina 2 di 7 L'assunto di parte debitrice opponente per cui “il infatti allega solo una fattura elettronica in CP_2 assenza di altra documentazione comprovante la consistenza del rapporto intercorso con l'ingiunto “ è rimasta indimostrata, non potendovi essere, invece, dubbi, sulla esistenza del contratto di appalto fra le parti e sulla esecuzione delle opere da parte della ditta dell'Olivieri.
Peraltro è la stessa parte opponente che deposita il computo metrico del 18.4.2018 ed il consuntivo del 18.9.2019 che inequivocabilmente attestano sia la esistenza del contratto di appalto che la natura e l'entità delle opere nel dettaglio, che l'avvenuto compimento dei lavori, peraltro corrispondendo perfettamente l'importo del consuntivo a quello oggetto di provvedimento monitorio, che è incluso di Iva.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata limitatamente all'importo dei costi di ripristino accertati dalla CTU ed indimostrata quanto alle tutte le ulteriore questioni ed eccezioni sollevate, peraltro non tempestive rispetto alla conclusioni delle opere di ristrutturazione ed alla emissione della relativa fattura e per avere, invece la parte creditrice, dimostrato l'esistenza del contratto fra le parti nonché del suo contenuto ed ha fornito piena prova dei lavori eseguiti, peraltro come confermato alla CTU espletata.
In particolare, la prima lettera di contestazione dei lavori da parte dell' è del 7.6.2020 a firma Pt_1 del legale, mentre la ristrutturazione della palestra eseguita dalla impresa sono terminati nel CP_2 mese di luglio 2018 , quando vi è stata la inaugurazione della nuova attività: è evidente pertanto che la prima contestazione dei lavori sia avvenuta dopo un anno dalla di loro ultimazione e dopo il ricevimento della fattura n. 9 del 27 maggio 2019 con cui si richiedeva il pagamento della somma di € 68.076,00.
Del rapporto di appalto fra le parti per la esecuzione di opere d ristrutturazione interne alla sita Pt_3 in via Tranquilli di Ascoli Piceno eseguite dalla impresa del non possono esservi dubbi e CP_2 neppure che i lavori concordati siano stati terminati per così come preventivati.
La CTU tecnica eseguita ha consentito infatti di accertare l'entità degli interventi della Controparte_3 e lo stato dei lavori.
Peraltro la stessa deduzione della opponente di avere provveduto al pagamento della somma di euro 20 mila in contanti conferma indiscutibilmente l'esecuzione delle opera da parte della ditta ove CP_2 assume “Dai conteggi tenuti dall' al fu data in più tranche la somma totale di euro Pt_2 CP_2
20.000,00 (somma incassato e non fatturata) che andrà comunque portata a deconto di quella che eventualmente dovesse essere riconosciuta come spettante alla ditta per cui è evidente che CP_2 per stessa ammissione della parte opponente, la somma complessiva per così come ingiunta è stata riconosciuta dalla stessa parte opponente.
Sulla contestazione dei vidi e difformità dell'opera, l'assunto per cui “…l'associazione opponente- e la Direzione dei Lavori nella persona dell'Ing non hanno mai accettato i lavori effettuati CP_4 dalla ditta sia perché incompleti rispetto a quelli inizialmente pattuiti e sia perché CP_2 palesemente affetti da vizi e difformità che hanno costretto il committente ad intervenire con altra ditta per ricondurre le opere alle caratteristiche tecniche della regola d'arte” sono rimaste indimostrate, ad eccezione di quanto accertato dal CTU arch. sulla omessa o inadeguata impermeabilizzazione Per_1 quale vizio occulto ed il difetto di esecuzione dei battiscopa invece riconoscibile già dalla conclusione della apposizione.
Sui vizi dell'opera, la CTU, a mezzo analitico raffronto fra le opere preventivate e quelle perseguite, hanno consentito di accertare quanto segue, ove accerta tutto quanto appresso.
“…..Il sottoscritto ha provveduto ad eseguire il raffronto tra le opere preventivate e quelle eseguite sovrapponendo gli elaborati grafici pre e post intervento, forniti durante il contraddittorio fra le parti, pagina 3 di 7 ritenendolo l'unico metodo, viste le carenze della documentazione disponibile, per rispondere al quesito. Dal raffronto si individuano le lavorazioni principali e piu evidenti, quali demolizione/rimozioni e realizzazione di tramezzi, massetti, pavimenti, rivestimenti, calcestruzzi, infissi e tinteggiature, con le eccezioni indicate sulle quali si e relazionato, mentre per le restanti voci si procederà ad esaminarle singolarmente per quanto possibile. Nelle planimetrie allegate vengono indicate in giallo le parti demolite ed in rosso quelle di nuova costruzione. Si precisa che la retinatura e riportata solo per tramezzi e vespaio, mentre per i rivestimenti sono utilizzate linee di altro colore;
per individuare le superfici delle tinteggiature e dei pavimenti sono stati utilizzati le altezze dei locali oltre che lo sviluppo in pianta dei singoli tramezzi ed i perimetri degli ambienti. Si ribadisce tuttavia che la valutazione presenta alcune incertezze, sia pure non rilevanti, a causa dei rilievi e della mancanza di informazioni su alcune categorie di opere, oltre che per l'inopportunità di eseguire saggi, che avrebbero compromesso localmente l'integrità di tramezzi e pavimenti. Con riferimento alla contabilita a consuntivo del 18/09/2018 si riferisce quanto segue. Per la voce relativa alla posa in opera di pavimento galleggiante in PVC, si riferisce che in fase di sopralluogo la presenza della stessa e stata rinvenuta principalmente nella sala oggi denominata “calisthenics” per complessivi circa 105 mq ed in porzioni della sala cardio e pesi per complessivi circa 100 mq. Per la voce relativa alla posa in opera di erba sintetica, si riferisce che in fase di sopralluogo la presenza della stessa e stata rinvenuta principalmente lungo il corridoio del piano interrato per complessivi circa 40 mq ed all'ingresso della sala oggi denominata “calisthenics” per complessivi circa 17 mq. Per la voce relativa alla posa in opera dei battiscopa, si riferisce che in fase di sopralluogo la presenza della stesso e stata rinvenuta sia nei locali spogliatoi per complessivi circa 90 m (battiscopa di tipo ceramico) che nel resto della palestra e delle sale in altro materiale per complessivi circa 185 m;
mentre la lavorazione non era ricompresa all'interno del CME. Per tutte le altre voci si puo fare riferimento a quanto gia indicato nella tabella precedente. Infine si riferisce, come riportato negli atti di causa, che in data 18/11/2018 e stato inviato a parte attrice un preventivo per “lavori provvisori di impermeabilizzazione e rispristino danni temporaneo” eseguiti da altra ditta nei locali docce degli spogliatoi la cui posa di pavimenti e rivestimenti in corrispondenza delle docce e dei lavandini e tutt'ora visibile e di cui si riporta una foto esplicativa. Per quanto premesso, in considerazione delle informazioni acquisite nel corso del sopralluogo, e con riferimento agli atti di causa, alla parte del quesito che chiede di distinguere i lavori contrattuali da quelli eventualmente non eseguiti, si puo rispondere solo tenendo conto delle incertezze di cui si e anticipato. I lavori pattuiti, in mancanza di un vero e proprio contratto stipulato fra le parti, che non e stato rivenuto fra i documenti del fascicolo telematico, sono quelli previsti nell'eventuale progetto e varianti da cui e stato tratto il CME, e ripresi nella contabilita a consuntivo, che sostanzialmente coincidono, e che trovano sufficiente riscontro nelle valutazioni che il sottoscritto ha potuto effettuare con la documentazione tecnica disponibile. Infine per quanto e stato possibile osservare, fotografare e misurare durante il sopralluogo, vista la presenza degli avventori, poiche la palestra e in funzione, si ritiene che non vi siano lavori non eseguiti, in quanto le lavorazioni indicate nei due documenti sopra citati risultano per buona parte rintracciabili per posizione ed estensione nelle planimetrie fornite, con alcune incertezze sui quantitativi, come piu volte premesso a causa dell'incompletezza della documentazione disponibile, in ordine ai quali i CTP potranno fornire opportune osservazioni. Non e invece possibile esprimersi con certezza, a meno di non basarsi sulle indicazioni fornite dalle parti, in merito a lavorazioni non piu ispezionabili poiche rivestite da altri interventi e non piu accessibili, quali ad esempio i massetti, il cui spessore non e misurabile, non essendo neppure disponibili elaborati grafici con le sezioni del pacchetto di pavimentazione, ed il vespaio, la cui composizione non e nota, e che dagli atti risulta essere stata modificata, laddove riportano che “il materiale di scarto prodotto dal cantiere e stato riutilizzato per rialzare il pavimento della palestra”.
Negli atti si evidenzia che i lavori non eseguiti a regola d'arte sono riferiti principalmente a: - mancanza di corretta impermeabilizzazione di solai e pareti all'interno di ambienti bagnati e/o umidi pagina 4 di 7 con conseguente formazione di infiltrazioni e muffe diffuse;
- mancanza di applicazione di battiscopa su porzioni di pareti degli spogliatoi;
- sistemazione di pavimentazione per non corretta applicazione di materiale tra le fughe della pavimentazione. Per quanto premesso si procede a relazionare con particolare riferimento ai punti precedenti. Parte attrice lamenta che i lavori eseguiti dall'impresa non rispondono ai requisiti della regola d'arte poiche nell'area degli spogliatoi e dei bagni (principalmente maschili) sono visibili ammaloramenti delle pareti in cartongesso con formazione di muffe e scrostamento delle finiture, come risulta dalla documentazione fotografica di seguito riportata. I lavori, come si evince dagli atti di causa ebbero inizio nel luglio 2018 e terminarono nel giugno 2019, mentre le problematiche denunciate erano state evidenziate nell'aprile 2019. In linea di principio le aree di una palestra con gli spogliatoi e le docce sono particolarmente esposte all'azione dell'acqua e dell'umidita in generale, per cui per attrezzarle e necessario ricorrere all'impiego di materiali idonei, adottando opportune misure per impermeabilizzare le superfici. Nel caso in esame i danni che si sono evidenziati, paiono attribuibili ad infiltrazioni dirette d'acqua al di sotto della pavimentazione dei bagni, dovute a possibili carenze di impermeabilizzazione od a perdite delle tubazioni di scarico. La causa del danno e incerta poiche nel corso del sopralluogo non e stato possibile ne si e ritenuto opportuno procedere alla rimozione della pavimentazione e del sottofondo per individuare le infiltrazioni. Nella documentazione che e stato possibile visionare e indicato che si manifesto una perdita in corrispondenza di un discendente di scarico condominiale, che in ogni caso fu successivamente risolta, per cui e da escludere che i danni lamentati da parte attrice siano riconducibili ad esso. La causa piu plausibile del danno e che l'acqua delle docce, utilizzate con continuità nell'arco dell'esercizio della palestra (aperta ad orario continuato h24), si sia infiltrata, a causa della mancanza o della lacerazione o di un difetto di posa della guaina impermeabilizzazione al di sotto del pavimento del locale, interessando il massetto ed il vespaio, con la conseguenza di coinvolgere anche le superfici verticali poste tra la quota della sala attrezzi e quella degli spogliatoi, che e rialzata di circa 80 cm rispetto ad essa.
Tra l'altro, esaminando sia il computo metrico del progetto che il quadro delle lavorazioni eseguite a consuntivo dall'impresa, non si rilevano voci relative a tale lavorazione, per cui si ha motivo di ritenere o che non sia stata prevista ne eseguita o che l'ampliamento del pavimento sopraelevato nello spogliatoio maschile non sia stato realizzato a regola d'arte perchè nello spogliatoio femminile non e stata riscontrata la medesima entità del danno. Vista la tipologia dei locali interessati, una corretta impermeabilizzazione avrebbe dovuto essere eseguita dopo la posa del massetto con una membrana impermeabile od una guaina liquida tipo “mapelastic” risvoltata con continuità e per non meno di un metro circa in corrispondenza delle pareti verticali che delimitano i locali, prima della posa del nuovo pavimento. In tal modo tutta l'acqua delle docce che viene ad interessare il pavimento, compresa quella spruzzata alla base delle pareti dei box, non puo superare la barriera impermeabile, e di conseguenza non trasferisce umidita al massetto ed al vespaio sottostante. Particolare cura dovrebbe essere posta anche in corrispondenza delle griglie sul pavimento che raccolgono l'acqua, che devono essere a loro volta installate al di sopra della guaina, ponendo particolare attenzione alla sigillatura delle tubazioni che le collegano con la rete di scarico, poiche le medesime devono necessariamente attraversare ed interrompere la continuita della protezione impermeabile. medesimi accorgimenti vanno presi, per lo stesso motivo, anche in corrispondenza degli scarichi applicati ai punti di raccolta delle acque delle docce. La tesi della mancanza o di lacerazione o di difetti di posa dello strato impermeabile trova conferma nell'intervento di riparazione che fu posto in essere da una impresa intervenuta successivamente con risultati non definitivi, consistito nell'applicazione di sigillante in corrispondenza dell'intersezione tra pareti verticali e pavimentazione, ritenendo che in quella zona si concentrassero le infiltrazioni d'acqua piu importanti. Per quanto premesso si ritiene che la pavimentazione, in ogni caso ed alla luce di quanto si e verificato, non fu eseguita a regola d'arte. Per quanto riguarda la mancanza di tratti di battiscopa si osserva che il completamento dei medesimi con materiale analogo permetterà di considerare la lavorazione eseguita a regola d'arte, come pure la ripresa delle fughe della pavimentazione, qualora non ritenuta esteticamente accettabile. Ad oggi, la mancata esecuzione a pagina 5 di 7 regola d'arte o l'assenza della guaina impermeabilizzate può essere riconducibile ad un vizio occulto (definizione di vizio occulto reperibile online: “quei vizi che si manifestano in un momento successivo alla consegna o che non possono ritenersi facilmente riconoscibili, perche richiedono un esame accurato del bene con l'impiego di nozioni e mezzi tecnici particolari”) in quanto le problematiche si sono manifestate dopo l'impiego degli spogliatoi e delle docce. Diverso e il caso della posa del battiscopa, mancante di alcuni tratti immediatamente rilevabili e delle fughe delle pavimentazioni immediatamente visibili. Le responsabilità possono essere ascritte sulla base di quanto premesso alla mancata esecuzione di lavorazioni non previste all'interno del CME. Qualora poi l'impermeabilizzazione fosse stata posta in opera anche se non dichiarata nel CME poiche eventualmente eseguita speditivamente con guaina liquida tipo “Mapelastic”, alla luce di quanto si e verificato, non può essere ritenuta efficiente e quindi eseguita a regola d'arte. Per quanto riguarda le altre carenze, oggi riscontrabili da una ispezione visiva, le responsabilità possono essere ricondotte alla necessita di effettuare i lavori con una maggior cura….”.
Per la quantificazione dei costi di ripristino il CTU ha utilizzato i prezzi di cui al prezziario regionale e procede il CTU alla redazione di tabelle dettagliate dei lavori di demolizioni ed opere ulteriori, per cui alla fine, l'importo per i lavori di ripristino può essere stimata in complessivi 5.590,40 € circa.
Ritiene pertanto il giudice che la domanda sul punto di esistenza di vizi della pare opponente possa essere accolta nei limiti per quanto accertato dal CTU per cui il decreto-ingiuntivo vada revocato con rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per i lavori di esecuzione delle opere come meglio appresso
Per quanto attiene al preteso pagamento da parte della ditta appaltante in contanti di euro 20 mila ritiene il Giudice che la parte opponente non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, né a mezzo prelievi della relativa somma o documentale.
Si precisa in particolare sul punto che la prova testimoniale non ha fornito alcun elemento utile a favore della ricostruzione dei fatti dedotti dall'opponente, mentre ritiene il Giudice di poter detrarre dall'importo dovuto alla ditta creditrice, la somma di euro 1378,60 documentata a titolo di smaltimento dei residui di cantiere come risulta incontestabilmente dalla fattura di pari importo pagata dall'opponente alla ditta SAID srl incaricata dello smaltimento dei rifiuti di cantiere, in accoglimento della relativa domanda in quanto detta spesa sarebbe dovuta essere sostenuta dalla ditta esecutrice dei lavori .
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed alla luce delle risultanze documentali ed istruttorie di CTU, ritiene il Giudice di poter revocare il decreto-ingiuntivo opposto con contestuale condanna della debitrice opponente al pagamento a favore della parte opposta, della somma complessiva di euro 48.481,45 oltre iva .determinava detraendo dall'importo di cui al consuntivo per euro 55.800,45 della somma di euro 5 determinata dal CTU per il ripristino dei danni e la somma di euro 5.590,40 versata dall' per lo smaltimento dei rifiuti. Pt_1
Tutte le altre eccezioni svolte dalla opponente, come per esemplificare sulla fattura elettronica, sono da ritenersi rigettate in quanto infondata anche tenuto conto di tutto quanto dedotto sul punto dalla difesa della creditrice.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese ritiene il Giudice che le stesse debbano seguire la soccombenza ma che possano essere compensate nella misura di 1/3 fra le parti
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento, parziale del decreto-ingiuntivo opposto, con compensazione fra le parti quanto ad 1/3 tenuto conto della intervenuta revoca del d.i. opposto e della riduzione dell'importo dovuto.
Le spese di CTU in via definitiva seguono la medesima ripartizione di 2/3 a carico della parte debitrice pagina 6 di 7 opponente ed 1/3 a carico della parte creditrice opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione limitatamente a quanto accertato dal CTU e per l'effetto revoca ed annulla il decreto-ingiuntivo opposto n. 120/2020– R.G. 270/2020 in data 25.02.2020 per non essere certo liquido ed esigibile il credito in esso portato;
ritenuta fondata la pretesa di pagamento della parte creditrice a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti all'interno la Palestra e per cui è causa, Controparte_2 CONDANNA in proprio e quale Presidente della Parte_1 Controparte_1
al pagamento, a favore del della somma complessiva di
[...] Controparte_2 euro 48.481,45 oltre iva .
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte creditrice opposta le spese di lite per la presente procedura di opposizione a decreto-ingiuntivo nella misura di 2/3 che si liquidano, per intero, in € 5.400,00 per onorari, per cui vi è condanna per euro 3.600,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone in via definitiva le spese di CTU nella misura di 1/3 a carico di parte creditrice opposta e nella misura di 2/3 a carico del debitore opponente.
Ascoli Piceno, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2020 promossa da:
(cod.fisc.: ) in proprio e nella qualità di Presidente Parte_1 C.F._1 e legale rappresentante pro-tempore della Controparte_1 (p.i.: ) con l'avv. TALAMONTI ANTONIO e con domicilio eletto presso il
[...] P.IVA_1 difensore in Ascoli Piceno viale Indipendenza 42/A ATTORE/debitore opponente contro
(cod.fisc.: ) con l'avv. LIBERATI ANTONELLA Controparte_2 C.F._2 e con domicilio in San Benedetto del Tronto presso il difensore in via Monte San Michele 46 San Benedeto del Tronto CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.4.2025 in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' si opponeva al decreto-ingiuntivo n. 120/2020– Pt_1 R.G. 270/2020 in data 25.02.2020 emesso a favore della Ditta Individuale dal Controparte_2 Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.02.2020 che ingiungeva alla Controparte_1 in persona del presidente nonché legale rappresentante pro-tempore e al
[...] Parte_2 medesimo “di pagare in solido alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di € 68.076,00 1, oltre gli interessi e spese ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale e nel merito revocare il decreto ingiuntivo emesso a favore della perché carente di ogni presupposto di legge Controparte_3 per inesigibilità del credito, per insussistenza della pretesa creditoria azionata e comunque perchè infondato in fatto e in diritto .
2. in Via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno Controparte_2 causato alle parti committenti/opponenti nella somma di euro 30,000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata incorso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.
3. In subordine, nella denegata ipotesi venisse accertato in capo alla Ditta opposta un diritto di credito nei confronti delle parti opponenti accertare e dichiarare lo stesso compensato integralmente o nella misura che si riterrà di pagina 1 di 7 giustizia, con l'ammontare del danno da questa causato. Con vittoria di spese.”
Con comparsa depositata in data 9.10.2020 si costituiva il creditore odierno opposto il quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del committente dalla garanzia ed azione ex art. 1667 e 1668 c.c. per le ragioni esposte tutte nel presente atto e per tale effetto rigettare l'opposizione avversaria;
b) concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed essendo la stessa opposizione solo pretestuosa e avente meri fini dilatori;
c) vinte le spese . NEL MERITO: a) rigettare le domande spiegate da controparte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sia nel merito in via principale sia in via subordinata) in quanto completamente errate in punto di diritto, oltre che completamente infondate in linea di fatto, essendo le stesse esclusivamente pretestuose e dilatorie, dirette solo a ritardare il dovuto pagamento dell'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, per tutti i motivi esposti in premessa;
b) rigettare la domanda riconvenzionale in quanto anch'essa assolutamente errata in punto di diritto, oltre che completamente infondata in linea di fatto, per tutti i motivi esposti in premessa. c) vinte le spese e il compenso professionale del presente giudizio…”
Alla prima udienza di comparizione parti del 2.11.2020 il Giudice “…vista la documentazione prodotta, ritenuto che la opposizione sia fondata su prova scritta sia pure limitatamente ai fini del fumus che qui interessa in punto di mancanza di certificazione relativa allo smaltimento dei rifiuti tenuto conto della documentazione allegata dall'opponente ed in particolare della pendenza di procedimento penale che vede coimputati l'opposto e l'opponente, ritenuta altresì la causa di pronta soluzione esaurendosi l'istruttoria nella verifica del compimento dei lavori da parte dell' presso CP_2 la struttura di proprietà della società committente sia pure relativamente alla fase finale dell'opera ed in punto di formalità di smaltimento dei rifiuti, non contestando la opponente i lavori in punto di ulteriori e diversi vizi e difetti, visto l'art. 648 c.p.c. respinge la richiesta di provvisoria esecuzione svolta dall'opposto e concede con decorrenza dal 4.11.2020 i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. . Rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie, alla nuova udienza del 25.1.2021…” .
Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 25.1.2021 il Giudice “ammette la prova per interrogatorio formale richiesta da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. con tutti i capitoli ivi formulati;
ammette la prova per testi richiesta da parte attrice opponente limitatamente ai capitoli 5.6.9.10.11.12.13 e con i testi rispettivamente indicati precisandosi in particolare che i capitoli da 1) a 4) non siano ammissibili in quanto relativi al pagamento effettuato in contanti e ritenendo il Giudice che esigenze di prudenza e di cautela imponevano la consegna di contanti previa contestuale consegna di ricevuta anche tenuto conto dell' esborso consistente di denaro e della mancanza, peraltro, di rapporto di parentela fra le parti debitore e creditore;
i capitoli 7 e 8 sono inammissibili in quanto documentali. Ammette la prova per testi richiesta dal creditore odierno opposto nella memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. e con esclusione dei capitoli 7 e 12 in quanto negativi . Rinvia per l'audizione del in sede di interrogatorio e per l'audizione di n. 1 teste per parte, alla nuova udienza Controparte_2 del 24.5.2021…“
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione del sig. e dei testi richiesti ed Controparte_2 ammessi ed all'esito con provvedimento di udienza del 26.9.2022 il Giudice ammetteva la CTU con nomina dell'arch. che depositava l'elaborato peritale del 5.12.2024 ed a seguito di alcuni Persona_1 rinvii anche in sede di tentativo di conciliazione stragiudiziale fra le parti, il Giudice fissava per la discussione ed art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 10.2.2025 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative .
Alla udienza del 28.4.2025 che si teneva in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.. il Giudice riservava la pronuncia di sentenza. pagina 2 di 7 L'assunto di parte debitrice opponente per cui “il infatti allega solo una fattura elettronica in CP_2 assenza di altra documentazione comprovante la consistenza del rapporto intercorso con l'ingiunto “ è rimasta indimostrata, non potendovi essere, invece, dubbi, sulla esistenza del contratto di appalto fra le parti e sulla esecuzione delle opere da parte della ditta dell'Olivieri.
Peraltro è la stessa parte opponente che deposita il computo metrico del 18.4.2018 ed il consuntivo del 18.9.2019 che inequivocabilmente attestano sia la esistenza del contratto di appalto che la natura e l'entità delle opere nel dettaglio, che l'avvenuto compimento dei lavori, peraltro corrispondendo perfettamente l'importo del consuntivo a quello oggetto di provvedimento monitorio, che è incluso di Iva.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata limitatamente all'importo dei costi di ripristino accertati dalla CTU ed indimostrata quanto alle tutte le ulteriore questioni ed eccezioni sollevate, peraltro non tempestive rispetto alla conclusioni delle opere di ristrutturazione ed alla emissione della relativa fattura e per avere, invece la parte creditrice, dimostrato l'esistenza del contratto fra le parti nonché del suo contenuto ed ha fornito piena prova dei lavori eseguiti, peraltro come confermato alla CTU espletata.
In particolare, la prima lettera di contestazione dei lavori da parte dell' è del 7.6.2020 a firma Pt_1 del legale, mentre la ristrutturazione della palestra eseguita dalla impresa sono terminati nel CP_2 mese di luglio 2018 , quando vi è stata la inaugurazione della nuova attività: è evidente pertanto che la prima contestazione dei lavori sia avvenuta dopo un anno dalla di loro ultimazione e dopo il ricevimento della fattura n. 9 del 27 maggio 2019 con cui si richiedeva il pagamento della somma di € 68.076,00.
Del rapporto di appalto fra le parti per la esecuzione di opere d ristrutturazione interne alla sita Pt_3 in via Tranquilli di Ascoli Piceno eseguite dalla impresa del non possono esservi dubbi e CP_2 neppure che i lavori concordati siano stati terminati per così come preventivati.
La CTU tecnica eseguita ha consentito infatti di accertare l'entità degli interventi della Controparte_3 e lo stato dei lavori.
Peraltro la stessa deduzione della opponente di avere provveduto al pagamento della somma di euro 20 mila in contanti conferma indiscutibilmente l'esecuzione delle opera da parte della ditta ove CP_2 assume “Dai conteggi tenuti dall' al fu data in più tranche la somma totale di euro Pt_2 CP_2
20.000,00 (somma incassato e non fatturata) che andrà comunque portata a deconto di quella che eventualmente dovesse essere riconosciuta come spettante alla ditta per cui è evidente che CP_2 per stessa ammissione della parte opponente, la somma complessiva per così come ingiunta è stata riconosciuta dalla stessa parte opponente.
Sulla contestazione dei vidi e difformità dell'opera, l'assunto per cui “…l'associazione opponente- e la Direzione dei Lavori nella persona dell'Ing non hanno mai accettato i lavori effettuati CP_4 dalla ditta sia perché incompleti rispetto a quelli inizialmente pattuiti e sia perché CP_2 palesemente affetti da vizi e difformità che hanno costretto il committente ad intervenire con altra ditta per ricondurre le opere alle caratteristiche tecniche della regola d'arte” sono rimaste indimostrate, ad eccezione di quanto accertato dal CTU arch. sulla omessa o inadeguata impermeabilizzazione Per_1 quale vizio occulto ed il difetto di esecuzione dei battiscopa invece riconoscibile già dalla conclusione della apposizione.
Sui vizi dell'opera, la CTU, a mezzo analitico raffronto fra le opere preventivate e quelle perseguite, hanno consentito di accertare quanto segue, ove accerta tutto quanto appresso.
“…..Il sottoscritto ha provveduto ad eseguire il raffronto tra le opere preventivate e quelle eseguite sovrapponendo gli elaborati grafici pre e post intervento, forniti durante il contraddittorio fra le parti, pagina 3 di 7 ritenendolo l'unico metodo, viste le carenze della documentazione disponibile, per rispondere al quesito. Dal raffronto si individuano le lavorazioni principali e piu evidenti, quali demolizione/rimozioni e realizzazione di tramezzi, massetti, pavimenti, rivestimenti, calcestruzzi, infissi e tinteggiature, con le eccezioni indicate sulle quali si e relazionato, mentre per le restanti voci si procederà ad esaminarle singolarmente per quanto possibile. Nelle planimetrie allegate vengono indicate in giallo le parti demolite ed in rosso quelle di nuova costruzione. Si precisa che la retinatura e riportata solo per tramezzi e vespaio, mentre per i rivestimenti sono utilizzate linee di altro colore;
per individuare le superfici delle tinteggiature e dei pavimenti sono stati utilizzati le altezze dei locali oltre che lo sviluppo in pianta dei singoli tramezzi ed i perimetri degli ambienti. Si ribadisce tuttavia che la valutazione presenta alcune incertezze, sia pure non rilevanti, a causa dei rilievi e della mancanza di informazioni su alcune categorie di opere, oltre che per l'inopportunità di eseguire saggi, che avrebbero compromesso localmente l'integrità di tramezzi e pavimenti. Con riferimento alla contabilita a consuntivo del 18/09/2018 si riferisce quanto segue. Per la voce relativa alla posa in opera di pavimento galleggiante in PVC, si riferisce che in fase di sopralluogo la presenza della stessa e stata rinvenuta principalmente nella sala oggi denominata “calisthenics” per complessivi circa 105 mq ed in porzioni della sala cardio e pesi per complessivi circa 100 mq. Per la voce relativa alla posa in opera di erba sintetica, si riferisce che in fase di sopralluogo la presenza della stessa e stata rinvenuta principalmente lungo il corridoio del piano interrato per complessivi circa 40 mq ed all'ingresso della sala oggi denominata “calisthenics” per complessivi circa 17 mq. Per la voce relativa alla posa in opera dei battiscopa, si riferisce che in fase di sopralluogo la presenza della stesso e stata rinvenuta sia nei locali spogliatoi per complessivi circa 90 m (battiscopa di tipo ceramico) che nel resto della palestra e delle sale in altro materiale per complessivi circa 185 m;
mentre la lavorazione non era ricompresa all'interno del CME. Per tutte le altre voci si puo fare riferimento a quanto gia indicato nella tabella precedente. Infine si riferisce, come riportato negli atti di causa, che in data 18/11/2018 e stato inviato a parte attrice un preventivo per “lavori provvisori di impermeabilizzazione e rispristino danni temporaneo” eseguiti da altra ditta nei locali docce degli spogliatoi la cui posa di pavimenti e rivestimenti in corrispondenza delle docce e dei lavandini e tutt'ora visibile e di cui si riporta una foto esplicativa. Per quanto premesso, in considerazione delle informazioni acquisite nel corso del sopralluogo, e con riferimento agli atti di causa, alla parte del quesito che chiede di distinguere i lavori contrattuali da quelli eventualmente non eseguiti, si puo rispondere solo tenendo conto delle incertezze di cui si e anticipato. I lavori pattuiti, in mancanza di un vero e proprio contratto stipulato fra le parti, che non e stato rivenuto fra i documenti del fascicolo telematico, sono quelli previsti nell'eventuale progetto e varianti da cui e stato tratto il CME, e ripresi nella contabilita a consuntivo, che sostanzialmente coincidono, e che trovano sufficiente riscontro nelle valutazioni che il sottoscritto ha potuto effettuare con la documentazione tecnica disponibile. Infine per quanto e stato possibile osservare, fotografare e misurare durante il sopralluogo, vista la presenza degli avventori, poiche la palestra e in funzione, si ritiene che non vi siano lavori non eseguiti, in quanto le lavorazioni indicate nei due documenti sopra citati risultano per buona parte rintracciabili per posizione ed estensione nelle planimetrie fornite, con alcune incertezze sui quantitativi, come piu volte premesso a causa dell'incompletezza della documentazione disponibile, in ordine ai quali i CTP potranno fornire opportune osservazioni. Non e invece possibile esprimersi con certezza, a meno di non basarsi sulle indicazioni fornite dalle parti, in merito a lavorazioni non piu ispezionabili poiche rivestite da altri interventi e non piu accessibili, quali ad esempio i massetti, il cui spessore non e misurabile, non essendo neppure disponibili elaborati grafici con le sezioni del pacchetto di pavimentazione, ed il vespaio, la cui composizione non e nota, e che dagli atti risulta essere stata modificata, laddove riportano che “il materiale di scarto prodotto dal cantiere e stato riutilizzato per rialzare il pavimento della palestra”.
Negli atti si evidenzia che i lavori non eseguiti a regola d'arte sono riferiti principalmente a: - mancanza di corretta impermeabilizzazione di solai e pareti all'interno di ambienti bagnati e/o umidi pagina 4 di 7 con conseguente formazione di infiltrazioni e muffe diffuse;
- mancanza di applicazione di battiscopa su porzioni di pareti degli spogliatoi;
- sistemazione di pavimentazione per non corretta applicazione di materiale tra le fughe della pavimentazione. Per quanto premesso si procede a relazionare con particolare riferimento ai punti precedenti. Parte attrice lamenta che i lavori eseguiti dall'impresa non rispondono ai requisiti della regola d'arte poiche nell'area degli spogliatoi e dei bagni (principalmente maschili) sono visibili ammaloramenti delle pareti in cartongesso con formazione di muffe e scrostamento delle finiture, come risulta dalla documentazione fotografica di seguito riportata. I lavori, come si evince dagli atti di causa ebbero inizio nel luglio 2018 e terminarono nel giugno 2019, mentre le problematiche denunciate erano state evidenziate nell'aprile 2019. In linea di principio le aree di una palestra con gli spogliatoi e le docce sono particolarmente esposte all'azione dell'acqua e dell'umidita in generale, per cui per attrezzarle e necessario ricorrere all'impiego di materiali idonei, adottando opportune misure per impermeabilizzare le superfici. Nel caso in esame i danni che si sono evidenziati, paiono attribuibili ad infiltrazioni dirette d'acqua al di sotto della pavimentazione dei bagni, dovute a possibili carenze di impermeabilizzazione od a perdite delle tubazioni di scarico. La causa del danno e incerta poiche nel corso del sopralluogo non e stato possibile ne si e ritenuto opportuno procedere alla rimozione della pavimentazione e del sottofondo per individuare le infiltrazioni. Nella documentazione che e stato possibile visionare e indicato che si manifesto una perdita in corrispondenza di un discendente di scarico condominiale, che in ogni caso fu successivamente risolta, per cui e da escludere che i danni lamentati da parte attrice siano riconducibili ad esso. La causa piu plausibile del danno e che l'acqua delle docce, utilizzate con continuità nell'arco dell'esercizio della palestra (aperta ad orario continuato h24), si sia infiltrata, a causa della mancanza o della lacerazione o di un difetto di posa della guaina impermeabilizzazione al di sotto del pavimento del locale, interessando il massetto ed il vespaio, con la conseguenza di coinvolgere anche le superfici verticali poste tra la quota della sala attrezzi e quella degli spogliatoi, che e rialzata di circa 80 cm rispetto ad essa.
Tra l'altro, esaminando sia il computo metrico del progetto che il quadro delle lavorazioni eseguite a consuntivo dall'impresa, non si rilevano voci relative a tale lavorazione, per cui si ha motivo di ritenere o che non sia stata prevista ne eseguita o che l'ampliamento del pavimento sopraelevato nello spogliatoio maschile non sia stato realizzato a regola d'arte perchè nello spogliatoio femminile non e stata riscontrata la medesima entità del danno. Vista la tipologia dei locali interessati, una corretta impermeabilizzazione avrebbe dovuto essere eseguita dopo la posa del massetto con una membrana impermeabile od una guaina liquida tipo “mapelastic” risvoltata con continuità e per non meno di un metro circa in corrispondenza delle pareti verticali che delimitano i locali, prima della posa del nuovo pavimento. In tal modo tutta l'acqua delle docce che viene ad interessare il pavimento, compresa quella spruzzata alla base delle pareti dei box, non puo superare la barriera impermeabile, e di conseguenza non trasferisce umidita al massetto ed al vespaio sottostante. Particolare cura dovrebbe essere posta anche in corrispondenza delle griglie sul pavimento che raccolgono l'acqua, che devono essere a loro volta installate al di sopra della guaina, ponendo particolare attenzione alla sigillatura delle tubazioni che le collegano con la rete di scarico, poiche le medesime devono necessariamente attraversare ed interrompere la continuita della protezione impermeabile. medesimi accorgimenti vanno presi, per lo stesso motivo, anche in corrispondenza degli scarichi applicati ai punti di raccolta delle acque delle docce. La tesi della mancanza o di lacerazione o di difetti di posa dello strato impermeabile trova conferma nell'intervento di riparazione che fu posto in essere da una impresa intervenuta successivamente con risultati non definitivi, consistito nell'applicazione di sigillante in corrispondenza dell'intersezione tra pareti verticali e pavimentazione, ritenendo che in quella zona si concentrassero le infiltrazioni d'acqua piu importanti. Per quanto premesso si ritiene che la pavimentazione, in ogni caso ed alla luce di quanto si e verificato, non fu eseguita a regola d'arte. Per quanto riguarda la mancanza di tratti di battiscopa si osserva che il completamento dei medesimi con materiale analogo permetterà di considerare la lavorazione eseguita a regola d'arte, come pure la ripresa delle fughe della pavimentazione, qualora non ritenuta esteticamente accettabile. Ad oggi, la mancata esecuzione a pagina 5 di 7 regola d'arte o l'assenza della guaina impermeabilizzate può essere riconducibile ad un vizio occulto (definizione di vizio occulto reperibile online: “quei vizi che si manifestano in un momento successivo alla consegna o che non possono ritenersi facilmente riconoscibili, perche richiedono un esame accurato del bene con l'impiego di nozioni e mezzi tecnici particolari”) in quanto le problematiche si sono manifestate dopo l'impiego degli spogliatoi e delle docce. Diverso e il caso della posa del battiscopa, mancante di alcuni tratti immediatamente rilevabili e delle fughe delle pavimentazioni immediatamente visibili. Le responsabilità possono essere ascritte sulla base di quanto premesso alla mancata esecuzione di lavorazioni non previste all'interno del CME. Qualora poi l'impermeabilizzazione fosse stata posta in opera anche se non dichiarata nel CME poiche eventualmente eseguita speditivamente con guaina liquida tipo “Mapelastic”, alla luce di quanto si e verificato, non può essere ritenuta efficiente e quindi eseguita a regola d'arte. Per quanto riguarda le altre carenze, oggi riscontrabili da una ispezione visiva, le responsabilità possono essere ricondotte alla necessita di effettuare i lavori con una maggior cura….”.
Per la quantificazione dei costi di ripristino il CTU ha utilizzato i prezzi di cui al prezziario regionale e procede il CTU alla redazione di tabelle dettagliate dei lavori di demolizioni ed opere ulteriori, per cui alla fine, l'importo per i lavori di ripristino può essere stimata in complessivi 5.590,40 € circa.
Ritiene pertanto il giudice che la domanda sul punto di esistenza di vizi della pare opponente possa essere accolta nei limiti per quanto accertato dal CTU per cui il decreto-ingiuntivo vada revocato con rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per i lavori di esecuzione delle opere come meglio appresso
Per quanto attiene al preteso pagamento da parte della ditta appaltante in contanti di euro 20 mila ritiene il Giudice che la parte opponente non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, né a mezzo prelievi della relativa somma o documentale.
Si precisa in particolare sul punto che la prova testimoniale non ha fornito alcun elemento utile a favore della ricostruzione dei fatti dedotti dall'opponente, mentre ritiene il Giudice di poter detrarre dall'importo dovuto alla ditta creditrice, la somma di euro 1378,60 documentata a titolo di smaltimento dei residui di cantiere come risulta incontestabilmente dalla fattura di pari importo pagata dall'opponente alla ditta SAID srl incaricata dello smaltimento dei rifiuti di cantiere, in accoglimento della relativa domanda in quanto detta spesa sarebbe dovuta essere sostenuta dalla ditta esecutrice dei lavori .
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed alla luce delle risultanze documentali ed istruttorie di CTU, ritiene il Giudice di poter revocare il decreto-ingiuntivo opposto con contestuale condanna della debitrice opponente al pagamento a favore della parte opposta, della somma complessiva di euro 48.481,45 oltre iva .determinava detraendo dall'importo di cui al consuntivo per euro 55.800,45 della somma di euro 5 determinata dal CTU per il ripristino dei danni e la somma di euro 5.590,40 versata dall' per lo smaltimento dei rifiuti. Pt_1
Tutte le altre eccezioni svolte dalla opponente, come per esemplificare sulla fattura elettronica, sono da ritenersi rigettate in quanto infondata anche tenuto conto di tutto quanto dedotto sul punto dalla difesa della creditrice.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese ritiene il Giudice che le stesse debbano seguire la soccombenza ma che possano essere compensate nella misura di 1/3 fra le parti
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento, parziale del decreto-ingiuntivo opposto, con compensazione fra le parti quanto ad 1/3 tenuto conto della intervenuta revoca del d.i. opposto e della riduzione dell'importo dovuto.
Le spese di CTU in via definitiva seguono la medesima ripartizione di 2/3 a carico della parte debitrice pagina 6 di 7 opponente ed 1/3 a carico della parte creditrice opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione limitatamente a quanto accertato dal CTU e per l'effetto revoca ed annulla il decreto-ingiuntivo opposto n. 120/2020– R.G. 270/2020 in data 25.02.2020 per non essere certo liquido ed esigibile il credito in esso portato;
ritenuta fondata la pretesa di pagamento della parte creditrice a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti all'interno la Palestra e per cui è causa, Controparte_2 CONDANNA in proprio e quale Presidente della Parte_1 Controparte_1
al pagamento, a favore del della somma complessiva di
[...] Controparte_2 euro 48.481,45 oltre iva .
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte creditrice opposta le spese di lite per la presente procedura di opposizione a decreto-ingiuntivo nella misura di 2/3 che si liquidano, per intero, in € 5.400,00 per onorari, per cui vi è condanna per euro 3.600,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone in via definitiva le spese di CTU nella misura di 1/3 a carico di parte creditrice opposta e nella misura di 2/3 a carico del debitore opponente.
Ascoli Piceno, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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