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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1691/2019 R.G.
E' comparso, per parte appellante, l'avv. Francesco De Leo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanti dedotto in atti e verbali di causa, contestando le note prodotte da controparte.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1691/2019 R.G., promossa da provincia di Messina (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco De Leo;
appellante contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Colaianni;
appellata
(c.f. ; Controparte_2 C.F._1
appellato contumace
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 P.IVA_3 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
appellato contumace
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_4 P.IVA_4
appellato contumace
(c.f. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via La Farina, rappresentata e difesa nell'ambito del giudizio di primo grado dall'avv. Agatino Grasso;
appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2019 e notificato in data 21 maggio 2019
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2226/2018, depositata in data 20 dicembre Parte_1
2018, con la quale il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento della domanda avanzata da aveva annullato l'intimazione di pagamento n. 29520169011742973000 per Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29520100050892756000, n. 29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n.
29520110017239978000, emesse per violazione del codice della strada, ad eccezione della cartella n. 29520060034544947 emessa per sanzione amministrativa e per la quale aveva dichiarato la cessata materia del contendere.
In particolare, ha proposto appello avverso il solo capo della sentenza Parte_1 che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29520100050892756000, n. 29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n.
29520110017239978000, contestando l'erroneità della sentenza appellata e ribadendo nell'odierno grado di giudizio la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. L'appellante ha, infine, impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, deducendo che il Giudice di Pace non avrebbe potuto condannare la medesima al pagamento delle spese relativamente alla cartella di pagamento n. 29520060034544947, ovvero che il Giudice avrebbe dovuto condannare
[...]
al pagamento delle medesime nei suoi confronti. Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 novembre 2019, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Non si sono costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati, la Controparte_2 CP_3
il con la conseguenza che ne
[...] Controparte_7
va dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata emessa la presente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione avanzata da di inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, infatti, hanno avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Alla luce di quanto dedotto, deve rigettarsi l'eccezione formulata ex art. 342 c.p.c. dall'appellato, potendo ben evincersi dall'atto di appello le parti della sentenza che si intendono impugnare (e specificamente la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito e l'ha condannata alle spese di lite relativamente alla cartella di pagamento n. 29520060034544947), oltre che i motivi dell'impugnazione, per non aver il Giudice di primo grado ritenuto validamente interrotta la prescrizione del credito relativa alle sole cartelle emesse per violazione del codice della strada e considerato che l'intervenuta cessata materia del contendere per la cartella di pagamento n. 29520060034544947 fosse stata causata dallo sgravio da parte dell'ente impositore.
Va, sempre in via preliminare, dato atto che non ha svolto appello Parte_1
avverso i capi della sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato la carenza di legittimazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
passiva del e di nonché l'intervenuta Controparte_4 Controparte_5
cessata materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 29520060034544947000.
Tanto premesso l'appello avanzato da va accolto nei termini che Parte_1
seguono.
Ritiene il presente Giudice, infatti, non condivisibile la decisione del Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto maturato il periodo di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 7 febbraio 2017) e l'accertata notificazione delle cartelle di pagamento n. 295201000050892756000 (avvenuta in data 10 maggio 2011), n.
29520110010421664000, n. 29520110017239877000 e n. 29520110017239978000 (avvenuta in data 13 ottobre 2011), considerato che il termine prescrizionale deve ritenersi interrotto in data 27 giugno 2013 a seguito della richiesta da parte del debitore di rateizzazione del debito.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, deve osservarsi che la richiesta di rateizzazione del debito tributario, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., non solo comporta l'interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate, ma altresì fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione, ponendosi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9242, per la quale “indipendentemente dal fatto che abbia Parte_1 prodotto a fondamento dell'opposizione dei veri e propri estratti di ruolo, non risulta che il curatore abbia contestato che la società poi fallita avesse presentato istanze di rateizzazione del debito ed eseguito i pagamenti elencati negli “estratti” a seguito dell'accoglimento del loro accoglimento. Lo stesso tribunale, del resto, ha dato per pacifiche tali circostanze (comunque provate ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c.), pur escludendo che fossero sufficienti a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2944 c.c. in difetto di produzione dell'accordo o di qualsivoglia altro elemento dal quale desumere una volontà della debitrice inconciliabile col disconoscimento della pretesa creditoria. In realtà, il contenuto dell'accordo o delle istanze non è rilevante al fine di riconoscere, o escludere, la valenza di atto interruttivo di queste ultime. Quel che conta è che le istanze siano state presentate e, per di più, siano state seguite da parziali pagamenti. Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). (…) l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n.
5160/22)”; conf. Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, n. 5160; Cassazione civile sez. VI,
21/12/2022, n. 37389; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. lav., 14/04/2023,
n. 165)
Tanto premesso e considerato che ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/81 e 209 C.d.S. il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, nel caso di specie la pretesa creditoria maturata nei confronti di non può ritenersi prescritta in quanto, allorquando è stata Controparte_2 notificata al debitore l'intimazione di pagamento n. 29520169011742973000 in data 7 febbraio
2017, il relativo termine risulta interrotto a seguito della richiesta di rateizzazione del debito avanzata da in data 27 giugno 2013 (circostanza non contestata) e accolta Controparte_2 dall'agente della riscossione in data 4 luglio 2013 (con la previsione di un piano di ammortamento di 41 rate mensili), che non solo – alla luce della richiamata giurisprudenza – rappresenta riconoscimento del debito (non risultando, d'altronde, allegata da parte del contribuente una diversa finalità da attribuire alla presentazione della relativa istanza), ma rappresenta, altresì, comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito già eventualmente maturata (cfr. Cassazione civile sez. trib., 02/05/2023, n. 11338).
Alla luce di quanto fin qui dedotto deve accogliersi l'appello avanzato da Parte_1
relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520100050892756000, n.
[...]
29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n. 29520110017239978000, dovendosi ritenere infondata l'eccezione avanzata in primo grado da in ordine all'intervenuta Controparte_2
prescrizione del relativo diritto di credito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, invece, rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'errata decisione del Giudice di prime cure di condannare al pagamento delle Parte_1
spese di lite relative alla cartella esattoriale n. 29520060034544947 (per la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere), in quanto lo sgravio sarebbe avvenuto successivamente alla proposizione della domanda da parte dell'opponente, chiedendo che fosse condannata CP_1
al pagamento delle spese in favore della stessa.
Va, in primo luogo, osservato che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di condanna alle spese dell'agente della riscossione, “nella controversia con cui il debitore contesti
l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato”, essendo “facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore” (Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2018, n. 15390; conf. Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n. 28610; Cassazione civile sez. VI, 06 luglio 2020, n. 13898; Cassazione civile sez. VI, 20/06/2017, n. 15314). Tale soluzione trova la sua ratio nel principio di causalità, per il quale, essendo l'onere di contestazione in capo al debitore sorto a causa dell'iniziativa dell'ente di riscossione (seppur giuridicamente obbligato), deve essere quest'ultimo, in caso di vittorioso esercizio dell'opposizione all'azione esecutiva, a sopportarne le conseguenze, potendo, in ogni caso, invocare in giudizio l'intervento dell'Ente creditore per chiedere di essere manlevato dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di rito. Il Giudice di legittimità ha, d'altronde, evidenziato che tale soluzione è posta a protezione del debitore, la cui posizione, già gravata dalla speciale procedura esecutiva dettata per la riscossione, non può essere ulteriormente ed ingiustificatamente peggiorata dalla eventuale possibilità dell'Ente creditore ovvero dell'agente della riscossione di opporre nei suoi confronti la imputabilità all'uno o all'altro dell'illegittimità dell'azione esecutiva, dovendosi il rapporto tra gli enti considerare destinato a rimanere TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esclusivamente interno ai medesimi soggetti, anche nella determinazione del riparto delle spese del giudizio.
Deve, invero, farsi applicazione del principio della soccombenza e della causalità nella determinazione delle spese processuali, con la conseguenza che, non riscontrandosi nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per ordinare la compensazione delle spese (né i medesimi vengono individuati dall'appellante se non per la imputabilità all'ente creditore dell'illegittimità dell'azione esecutiva), deve rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, n. 19856, per la quale “in tema di esecuzione
[...]
esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente”).
Deve, altresì, rigettarsi il motivo di appello con il quale ha ritenuto Parte_1
erronea la decisione del Giudice di primo grado di non condannare a manlevarla dalle CP_1
spese di lite, considerato che la domanda non è stata svolta da nell'ambito Parte_1
del giudizio di primo grado.
Tenuto conto dell'incertezza interpretativa circa l'effetto dell'istanza di rateazione, ritiene questo
Giudice che ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_2 Parte_1 Parte_1
(cfr. Tribunale Pisa sez. I, 11/04/2023, n. 530).
Le spese di lite vengono interamente compensate nei confronti della , del Controparte_3
e di stante l'assenza di domande Controparte_4 Controparte_5
specificamente rivolte nei confronti di queste ultime (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019, n.
4352).
Considerato il rigetto della domanda di condanna svolta nell'odierna sede da Parte_1 nei confronti di l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del
[...] CP_1
presente grado di giudizio nei suoi confronti, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria in quanto del tutto assente), stante il valore della causa e le questioni trattate.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e nel procedimento Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
n. 1691/2019 R.G., così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 2226/2018 depositata in data 20 dicembre 2018 dal Giudice di
Pace di Messina, rigetta l'opposizione avanzata da relativamente alle cartelle di Controparte_2
pagamento n. 29520100050892756000, n. 29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n.
29520110017239978000;
2. In riforma della sentenza n. 2226/2018 depositata in data 20 dicembre 2018 dal Giudice di
Pace di Messina, dispone la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio tra e Controparte_2 Parte_1
3. Dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra
[...]
, e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
4. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
che liquida nell'importo di € 1.000,00, oltre accessori di legge. Controparte_1 Controparte_1
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1691/2019 R.G.
E' comparso, per parte appellante, l'avv. Francesco De Leo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanti dedotto in atti e verbali di causa, contestando le note prodotte da controparte.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1691/2019 R.G., promossa da provincia di Messina (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco De Leo;
appellante contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Colaianni;
appellata
(c.f. ; Controparte_2 C.F._1
appellato contumace
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 P.IVA_3 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
appellato contumace
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_4 P.IVA_4
appellato contumace
(c.f. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via La Farina, rappresentata e difesa nell'ambito del giudizio di primo grado dall'avv. Agatino Grasso;
appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2019 e notificato in data 21 maggio 2019
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2226/2018, depositata in data 20 dicembre Parte_1
2018, con la quale il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento della domanda avanzata da aveva annullato l'intimazione di pagamento n. 29520169011742973000 per Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29520100050892756000, n. 29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n.
29520110017239978000, emesse per violazione del codice della strada, ad eccezione della cartella n. 29520060034544947 emessa per sanzione amministrativa e per la quale aveva dichiarato la cessata materia del contendere.
In particolare, ha proposto appello avverso il solo capo della sentenza Parte_1 che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29520100050892756000, n. 29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n.
29520110017239978000, contestando l'erroneità della sentenza appellata e ribadendo nell'odierno grado di giudizio la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. L'appellante ha, infine, impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, deducendo che il Giudice di Pace non avrebbe potuto condannare la medesima al pagamento delle spese relativamente alla cartella di pagamento n. 29520060034544947, ovvero che il Giudice avrebbe dovuto condannare
[...]
al pagamento delle medesime nei suoi confronti. Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 novembre 2019, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Non si sono costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati, la Controparte_2 CP_3
il con la conseguenza che ne
[...] Controparte_7
va dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata emessa la presente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione avanzata da di inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, infatti, hanno avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Alla luce di quanto dedotto, deve rigettarsi l'eccezione formulata ex art. 342 c.p.c. dall'appellato, potendo ben evincersi dall'atto di appello le parti della sentenza che si intendono impugnare (e specificamente la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito e l'ha condannata alle spese di lite relativamente alla cartella di pagamento n. 29520060034544947), oltre che i motivi dell'impugnazione, per non aver il Giudice di primo grado ritenuto validamente interrotta la prescrizione del credito relativa alle sole cartelle emesse per violazione del codice della strada e considerato che l'intervenuta cessata materia del contendere per la cartella di pagamento n. 29520060034544947 fosse stata causata dallo sgravio da parte dell'ente impositore.
Va, sempre in via preliminare, dato atto che non ha svolto appello Parte_1
avverso i capi della sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato la carenza di legittimazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
passiva del e di nonché l'intervenuta Controparte_4 Controparte_5
cessata materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 29520060034544947000.
Tanto premesso l'appello avanzato da va accolto nei termini che Parte_1
seguono.
Ritiene il presente Giudice, infatti, non condivisibile la decisione del Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto maturato il periodo di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 7 febbraio 2017) e l'accertata notificazione delle cartelle di pagamento n. 295201000050892756000 (avvenuta in data 10 maggio 2011), n.
29520110010421664000, n. 29520110017239877000 e n. 29520110017239978000 (avvenuta in data 13 ottobre 2011), considerato che il termine prescrizionale deve ritenersi interrotto in data 27 giugno 2013 a seguito della richiesta da parte del debitore di rateizzazione del debito.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, deve osservarsi che la richiesta di rateizzazione del debito tributario, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., non solo comporta l'interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate, ma altresì fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione, ponendosi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9242, per la quale “indipendentemente dal fatto che abbia Parte_1 prodotto a fondamento dell'opposizione dei veri e propri estratti di ruolo, non risulta che il curatore abbia contestato che la società poi fallita avesse presentato istanze di rateizzazione del debito ed eseguito i pagamenti elencati negli “estratti” a seguito dell'accoglimento del loro accoglimento. Lo stesso tribunale, del resto, ha dato per pacifiche tali circostanze (comunque provate ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c.), pur escludendo che fossero sufficienti a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2944 c.c. in difetto di produzione dell'accordo o di qualsivoglia altro elemento dal quale desumere una volontà della debitrice inconciliabile col disconoscimento della pretesa creditoria. In realtà, il contenuto dell'accordo o delle istanze non è rilevante al fine di riconoscere, o escludere, la valenza di atto interruttivo di queste ultime. Quel che conta è che le istanze siano state presentate e, per di più, siano state seguite da parziali pagamenti. Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). (…) l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n.
5160/22)”; conf. Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, n. 5160; Cassazione civile sez. VI,
21/12/2022, n. 37389; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. lav., 14/04/2023,
n. 165)
Tanto premesso e considerato che ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/81 e 209 C.d.S. il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, nel caso di specie la pretesa creditoria maturata nei confronti di non può ritenersi prescritta in quanto, allorquando è stata Controparte_2 notificata al debitore l'intimazione di pagamento n. 29520169011742973000 in data 7 febbraio
2017, il relativo termine risulta interrotto a seguito della richiesta di rateizzazione del debito avanzata da in data 27 giugno 2013 (circostanza non contestata) e accolta Controparte_2 dall'agente della riscossione in data 4 luglio 2013 (con la previsione di un piano di ammortamento di 41 rate mensili), che non solo – alla luce della richiamata giurisprudenza – rappresenta riconoscimento del debito (non risultando, d'altronde, allegata da parte del contribuente una diversa finalità da attribuire alla presentazione della relativa istanza), ma rappresenta, altresì, comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito già eventualmente maturata (cfr. Cassazione civile sez. trib., 02/05/2023, n. 11338).
Alla luce di quanto fin qui dedotto deve accogliersi l'appello avanzato da Parte_1
relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520100050892756000, n.
[...]
29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n. 29520110017239978000, dovendosi ritenere infondata l'eccezione avanzata in primo grado da in ordine all'intervenuta Controparte_2
prescrizione del relativo diritto di credito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, invece, rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'errata decisione del Giudice di prime cure di condannare al pagamento delle Parte_1
spese di lite relative alla cartella esattoriale n. 29520060034544947 (per la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere), in quanto lo sgravio sarebbe avvenuto successivamente alla proposizione della domanda da parte dell'opponente, chiedendo che fosse condannata CP_1
al pagamento delle spese in favore della stessa.
Va, in primo luogo, osservato che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di condanna alle spese dell'agente della riscossione, “nella controversia con cui il debitore contesti
l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato”, essendo “facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore” (Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2018, n. 15390; conf. Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n. 28610; Cassazione civile sez. VI, 06 luglio 2020, n. 13898; Cassazione civile sez. VI, 20/06/2017, n. 15314). Tale soluzione trova la sua ratio nel principio di causalità, per il quale, essendo l'onere di contestazione in capo al debitore sorto a causa dell'iniziativa dell'ente di riscossione (seppur giuridicamente obbligato), deve essere quest'ultimo, in caso di vittorioso esercizio dell'opposizione all'azione esecutiva, a sopportarne le conseguenze, potendo, in ogni caso, invocare in giudizio l'intervento dell'Ente creditore per chiedere di essere manlevato dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di rito. Il Giudice di legittimità ha, d'altronde, evidenziato che tale soluzione è posta a protezione del debitore, la cui posizione, già gravata dalla speciale procedura esecutiva dettata per la riscossione, non può essere ulteriormente ed ingiustificatamente peggiorata dalla eventuale possibilità dell'Ente creditore ovvero dell'agente della riscossione di opporre nei suoi confronti la imputabilità all'uno o all'altro dell'illegittimità dell'azione esecutiva, dovendosi il rapporto tra gli enti considerare destinato a rimanere TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esclusivamente interno ai medesimi soggetti, anche nella determinazione del riparto delle spese del giudizio.
Deve, invero, farsi applicazione del principio della soccombenza e della causalità nella determinazione delle spese processuali, con la conseguenza che, non riscontrandosi nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per ordinare la compensazione delle spese (né i medesimi vengono individuati dall'appellante se non per la imputabilità all'ente creditore dell'illegittimità dell'azione esecutiva), deve rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, n. 19856, per la quale “in tema di esecuzione
[...]
esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente”).
Deve, altresì, rigettarsi il motivo di appello con il quale ha ritenuto Parte_1
erronea la decisione del Giudice di primo grado di non condannare a manlevarla dalle CP_1
spese di lite, considerato che la domanda non è stata svolta da nell'ambito Parte_1
del giudizio di primo grado.
Tenuto conto dell'incertezza interpretativa circa l'effetto dell'istanza di rateazione, ritiene questo
Giudice che ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_2 Parte_1 Parte_1
(cfr. Tribunale Pisa sez. I, 11/04/2023, n. 530).
Le spese di lite vengono interamente compensate nei confronti della , del Controparte_3
e di stante l'assenza di domande Controparte_4 Controparte_5
specificamente rivolte nei confronti di queste ultime (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019, n.
4352).
Considerato il rigetto della domanda di condanna svolta nell'odierna sede da Parte_1 nei confronti di l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del
[...] CP_1
presente grado di giudizio nei suoi confronti, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria in quanto del tutto assente), stante il valore della causa e le questioni trattate.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e nel procedimento Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
n. 1691/2019 R.G., così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 2226/2018 depositata in data 20 dicembre 2018 dal Giudice di
Pace di Messina, rigetta l'opposizione avanzata da relativamente alle cartelle di Controparte_2
pagamento n. 29520100050892756000, n. 29520110010421664000, n. 29520110017239877000, n.
29520110017239978000;
2. In riforma della sentenza n. 2226/2018 depositata in data 20 dicembre 2018 dal Giudice di
Pace di Messina, dispone la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio tra e Controparte_2 Parte_1
3. Dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra
[...]
, e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
4. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
che liquida nell'importo di € 1.000,00, oltre accessori di legge. Controparte_1 Controparte_1
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli