Art. 3.
Ai corsi abilitanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, non piu' previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, purche' tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 2 marzo 1972.
Ai corsi abilitanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, non piu' previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, purche' tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 2 marzo 1972.