TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 02/01/2026, n. 15
TAR
Sentenza breve 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune. Ha richiamato l'obbligo generale di provvedere delle pubbliche amministrazioni (art. 2 L. 241/1990) e la necessità di un provvedimento espresso in materia di condono edilizio, non potendo il silenzio configurarsi come accoglimento o rigetto tacito. Ha altresì evidenziato che gli atti interlocutori non sono sufficienti a soddisfare tale obbligo. Ha infine disposto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di concludere il procedimento

    Il Tribunale ha ordinato al Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro sessanta giorni e ha nominato un commissario ad acta in caso di inadempimento, riconoscendo la sussistenza dei presupposti data la risalenza dell'istanza e la perdurante inerzia dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 02/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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