Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2025, proposto da
TO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Benito Aleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Mondragone sull'istanza del ricorrente volta ad ottenere la definizione del procedimento amministrativo relativo alla pratica n. 560 del 3.3.1995, avente ad oggetto il condono edilizio ex L. n. 724/1994 in relazione alle opere abusive eseguite sul bar denominato "Gran Caffè Margherita", sito in Mondragone, Piazza Schiappa, censito al N.C.E.U. al foglio 19, particella 5859.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. OM De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è proprietario di un bar denominato "Gran Caffè Margherita", realizzato su suolo già demaniale marittimo, sito in Mondragone, Piazza Schiappa, censito al N.C.E.U. al foglio 19, particella 5859.
2. In data 3 marzo 1995, il sig. ON presentava al Comune di Mondragone istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 724/1994 (pratica n. 560), avente ad oggetto la sanatoria di opere abusive consistenti nella diversa disposizione interna del locale commerciale e nella realizzazione di un ampliamento di mq 23,85 attiguo al preesistente bar, quest'ultimo realizzato in data anteriore al 1967.
3. Il suolo su cui insiste il fabbricato è stato oggetto di contenzioso tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Mondragone. A seguito di sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 6288/2010 e di successivi atti di ricognizione (prot. n. 218/8360 del 24 maggio 2018) e di trasferimento (prot. n. 2018/12928 del 1 agosto 2018), il Comune ha acquisito la piena proprietà del suolo sdemanializzato.
4. Con delibera di Consiglio Comunale n. 25/2014, il Comune approvava il piano di vendita dell'area, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008. In data 20 aprile 2015, il ricorrente formulava proposta irrevocabile di acquisto del suolo occupato, versando il relativo prezzo.
5. Con nota del 21 ottobre 2024, il Comune di Mondragone richiedeva al ricorrente documentazione integrativa ai fini della definizione della pratica di condono, tra cui: diritti di segreteria, prospetto di calcolo degli oneri concessori ed oblazione, relazione tecnica, attestazione di disponibilità del suolo, accatastamento aggiornato e nulla osta della Soprintendenza.
6. Il ricorrente evidenziava che il ritardo nella definizione della pratica era imputabile allo stesso Comune, il quale non aveva rilasciato l'attestazione di disponibilità del suolo, documento nella propria esclusiva disponibilità e necessario per l'aggiornamento della planimetria catastale e per l'ottenimento del parere paesaggistico.
7. A seguito di diffida, il Comune rilasciava l'attestazione di disponibilità del suolo. Il ricorrente provvedeva quindi all'aggiornamento della planimetria catastale e, in data 10 febbraio 2025, depositava presso il protocollo dell'Ente tutta la documentazione richiesta.
8. Ciononostante, la pratica di condono rimaneva inevasa. Con nota dell'8 aprile 2025, il ricorrente diffidava formalmente il Comune a definire il procedimento, senza ricevere riscontro.
9. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. ON ha adito questo Tribunale per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna del Comune a provvedere, con nomina di Commissario ad acta.
10. Il Comune di Mondragone non si è costituito in giudizio.
11. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.1. L'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 stabilisce che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".
2.2. Secondo consolidata giurisprudenza, a fronte della presentazione di un'istanza di condono edilizio grava sull'Amministrazione comunale l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento o di rigetto dell'istanza. Il mero decorso del tempo non può infatti determinare né l'accoglimento tacito, né il rigetto implicito della domanda di sanatoria, attesa la natura discrezionale del potere esercitato e la necessità di una compiuta istruttoria.
Come recentemente ribadito, "l'obbligo giuridico di provvedere da parte della P.A. (positivizzato in via generale dall'art. 2 l. n. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione in rapporto a un esistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 26 luglio 2024, n. 4409).
Del pari, il Consiglio di Stato ha precisato che in materia edilizia "la regola è quella secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso", sicché laddove il legislatore non abbia espressamente qualificato la mancata tempestiva risposta dell'amministrazione come silenzio assenso, ovvero come silenzio diniego, essa configura un'ipotesi di silenzio inadempimento, rispetto alla quale il privato può tutelarsi con l'azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10076).
2.3. Tale obbligo trova fondamento, oltre che nel principio generale di doverosità dell'azione amministrativa, anche nelle esigenze di tutela del territorio e di altri valori costituzionali (l'ambiente, il paesaggio, la salute), oltre che in ragioni di giustizia, che impongono l'adozione di un provvedimento esplicito in materia di condono edilizio.
2.4. Deve altresì precisarsi che l'obbligo di provvedere non può ritenersi assolto mediante l'adozione di atti meramente interlocutori, quali le richieste di integrazione documentale, che sono finalizzati a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, ma non sono idonei a manifestare la volontà dispositiva dell'Ente e a configurare una decisione provvedimentale sulle questioni oggetto del procedimento.
3.1. Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio in data 3 marzo 1995, ai sensi della L. n. 724/1994. A distanza di oltre trent'anni dalla presentazione dell'istanza, il Comune di Mondragone non ha ancora adottato alcun provvedimento definitivo, ne' di accoglimento, ne' di rigetto.
3.2. Il Comune, con nota del 21 ottobre 2024, si è limitato a richiedere documentazione integrativa, peraltro in parte già in possesso dell'Ente (quale l'attestazione di disponibilità del suolo) o comunque dipendente da atti di competenza comunale. Tale richiesta, formulata a quasi trent'anni di distanza dalla presentazione dell'istanza, non può certamente ritenersi satisfattiva dell'obbligo di provvedere.
3.3. Risulta dagli atti che il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta in data 10 febbraio 2025 e ha successivamente diffidato il Comune con nota dell'8 aprile 2025, senza ricevere alcun riscontro.
3.4. Il silenzio serbato dal Comune di Mondragone è pertanto illegittimo per violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e del principio di doverosità dell'azione amministrativa. L'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di condono edilizio con un provvedimento espresso e motivato, dando conto delle ragioni dell'eventuale accoglimento o rigetto dell'istanza.
4.1. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., "il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata".
4.2. Tenuto conto della natura della controversia, della risalenza dell'istanza di condono (1995) e della perdurante inerzia dell'Amministrazione, nonostante le plurime sollecitazioni del ricorrente sussistono i presupposti per la nomina sin d'ora del Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
5.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Mondragone, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Mondragone sull'istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 3 marzo 1995 (pratica n. 560);
2. ordina al Comune di Mondragone di concludere il procedimento di condono edilizio relativo alla pratica n. 560/1995 con provvedimento espresso e motivato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
3. nomina sin d'ora, per il caso di perdurante inadempimento, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Settore Urbanistica e Governo del Territorio della Provincia di Caserta, ovvero funzionario dallo stesso delegato, affinché provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente entro i successivi sessanta giorni, con spese a carico dell'Ente inadempiente;
4. condanna il Comune di Mondragone al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, IVA, CPA da corrispondersi al procuratore dichiaratosi anticipatario e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL CI, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
OM De AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De AL | OL CI |
IL SEGRETARIO