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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/08/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale e in persona dei Magistrati:
- Dott. Giovanni Garofalo, Presidente
- Dott.ssa Daniela Lagani, Giudice relatore
- Dott.ssa Maria Giulia Agosti, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 684/2023 vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascaro presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla Via Sele n. 33, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte attorea contro
presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme Controparte_1
Convenuta CONCLUSIONI: come in atti Motivi in fatto e di diritto della decisione 1. ha agito in giudizio al fine di ottenere l'autorizzazione a sottoporsi Parte_1 all'intervento chirurgico di riconversione del sesso e a qualsiasi altro trattamento ritenuto dai sanitari necessario all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile. Ha altresì chiesto all'adito Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Lamezia Terme di apportare le conseguenti rettificazioni dell'atto di nascita e degli atti di stato civile e rettificare il sesso anagrafico da femminile a maschile e accertare la rettificazione del nome da a . Pt_1 Per_1
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso di aver vissuto, sin dalla tenera età, la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e di riconoscersi nel nome di con cui Persona_2 viene anche identificata dalle persone a lei care e con cui si presenta nella quotidianità, vivendo infatti la propria vita da uomo in ogni ambito: individuale, relazionale e lavorativo. Ha dedotto che la propria esistenza è caratterizzata da un costante stato di grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato e di nutrire da sempre il forte desiderio di appartenere al genere maschile e di essere trattata come appartenente allo stesso. Ha dedotto di essere sottoposta a terapia ormonale di riconversione gino-androide, avviata in Svizzera (dove ha vissuto dai 23 ai 26 anni).
1 Richiamando la Relazione Controparte_2
disforia di genere di Catania del 16/03/23, in cui si afferma che la medesima
[...]
“è affetta da disturbo dell'identità di genere di tipo gino-androide da epoca imprecisata” e in cui si dà atto della propria volontà di modificare il sesso gonadico ed il proprio fenotipo per adeguarlo a quello psicologico, ha dedotto che la trasformazione dal modello femminile a quello maschile è ormai divenuta irreversibile dal punto di vista psicologico e fisico, tenuto conto che la terapia farmacologica induce abolizione della fertilità e modifiche anatomiche e fisiologiche, alcune delle quali irreversibili. Ha altresì richiamato la Relazione psicologica dell'ASP di Catania, U.O.C. di Psicologia prot. n. 0065877, dalla quale emerge nettamente l'elevato grado di maturazione della decisione della stessa. Parte attorea ha quindi dedotto il proprio interesse a tutelare il proprio diritto alla salute e alla integrità psicofisica mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche.
2. Il Pubblico Ministero, cui l'atto di citazione è stato notificato, non ha svolto deduzioni.
3. All'udienza del 9.05.2024 l'attrice ha personalmente confermato il contenuto dell'atto introduttivo, manifestando la volontà di sottoporsi anche all'intervento modificativo anatomico, per portare a compimento il proprio percorso per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili. In difetto di ulteriori richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e all'udienza del 20.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ne è stata riservata la decisione.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta. Le dichiarazioni della parte e la documentazione prodotta consentono infatti di ritenere pienamente dimostrato che non solo presenta un disturbo di identità di Parte_1 genere da donna a uomo e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso. Al riguardo, come evidenziato nell'atto di citazione, la relazione clinica del
[...]
disforia di genere di Catania del Controparte_2
16/03/23, in atti, conferma la presenza di disforia di genere e la sottoposizione alla terapia ormonale e nella stessa si evidenzia che il trattamento farmacologico induce abolizione della fertilità e modifiche fenotipiche del corpo, alcune irreversibili e si evidenzia altresì che il trattamento ormonale, la modifica del sesso gonadico e del fenotipo sono necessari per il benessere psico-fisico della paziente. Inoltre, nella relazione psicologica del 13.03.2023 dell'ASP di Catania -U.O.C. di Psicologia, in atti, emerge che l'attrice si presenta all'attualità con aspetto maschile e che i suoi modi ed il suo autoriferirsi al maschile attestano un'identificazione nel ruolo e nel genere maschile. La relazione attesta altresì che la paziente vive il ruolo di genere maschile nei contesti familiari, sociali e professionali, che tale condizione si è manifestata sin dall'età infantile e che la medesima è consapevole degli effetti collaterali e dei rischi determinati dagli interventi di affermazione di genere, che sono consapevolmente accettati dalla stessa. Alla luce di quanto esposto va dunque subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici, sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome. Come infatti chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono
2 necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. n. 15138/15). Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi da quanto disposto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024. Ed invero, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31, comma 4 d. lgs. n. 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi, analoghe a quella oggetto del presente giudizio, in cui il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis. Occorre però osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero
“completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici. Nel caso di specie, ha manifestato il proprio desiderio di affrontare Parte_1
l'intervento chirurgico, sia con il presente giudizio, formulando la relativa domanda e sia nell'ambito del percorso psicologico dalla medesima volontariamente intrapreso, (si veda la già richiamata relazione psicologica, nella quale si attesta che la paziente accetta i possibili
3 effetti collaterali e i rischi dell'intervento chirurgico di affermazione di genere). Nulla osta, dunque, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale. 5. Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
02/04/1995 nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove il prenome è indicato in " " debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi " "; Per_1
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme provveda alle conseguenti annotazioni;
- nulla osta a che parte attorea si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
- nulla sulle spese. Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 7 agosto 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
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