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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Vittoria Sechi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 827/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] , C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliata in Macomer , Parte_2 C.F._2
via Raffaello n. 12, presso lo studio dell'Avv. Michelina C. Cadau, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER l'ATTRICE:
come da udienza di precisazioni delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente , ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio gli odierni convenuti , esponendo che da oltre 50 anni hanno posseduto uti dominus in modo pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto il terreno e il fabbricato, cosi come catastalmente identificato in atti pagina 1 di 7 Hanno assunto gli attori che il possesso dell'immobile per cui è causa è avvenuto per più di cinquant'anni senza alcuna opposizione degli intestatari formali, provvedendo alla manutenzione e al pagamento dei relativi oneri.
Hanno dunque precisato gli attori di possedere oggi l'immobile de quo in qualità di proprietari, evidenziando che il procedimento di mediazione obbligatorio ha avuto esito negativo. Da qui la necessità del presente giudizio nel quale l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- I convenutI, pur ritualmente citati , non sono comparsi né si sono costituiti in giudizio, per cui è stata dichiarata la loro contumacia.
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, e tenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come gli attori abbiano utilizzato per oltre cinaquant'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede -
quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene.
pagina 2 di 7 Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che,
secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come gli attori abbiano esercitato sull'immobile per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali hanno confermato la veridicità di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, considerata anche la contumacia dei convenuti , le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda.
Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1158 cod. civ.
Non si procede alla liquidazione delle spese non essendovi stata opposizione alla domanda, come peraltro richiesto dalla stessa attrice in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. dichiara , nata a [...] il [...], C.F. , proprietaria Parte_3 C.F._3
esclusiva per intervenuta usucapione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Sassari, distinto in catasto al Foglio 89, particella 830, sub 44, Zona censuaria 2, Categoria C/6, classe 1, consistenza 12
mq.
2. Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
pagina 3 di 7 Sassari, 14.09.2016
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Lorenza Manca
US NG, nato a [...] il [...], ivi residente nella via San Giovanni n. 1,
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER l'ATTRICE:
1) contrariis reiectis;
2) accertare e di conseguenza dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile
sito nel Comune di Sassari, distinto in catasto al Foglio 89 particella 830, sub 44, Zona censuaria 2,
Categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, in capo alla Sig.ra Parte_3
3) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 08.02.2016, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio NT Baingio, Parte_3
esponendo che sin dal marzo-aprile 1978 i di lei genitori (deceduto in data 04.09.1981) e Persona_1
(deceduta in data 12.12.2011) hanno posseduto uti dominus in modo pieno, pacifico, Persona_2
pubblico ed ininterrotto l'autorimessa sita in Sassari, via Marras n. 2/b, catastalmente identifica in atti,
precisando che, in seguito al loro decesso, il possesso è proseguito in capo alla medesima Pt_3
Ha assunto l'attrice che il possesso dell'immobile per cui è causa è noto al convenuto NT Baingio per averne egli dato atto in altro procedimento pendente nanti questo Tribunale e che tale possesso è avvenuto per più di vent'anni senza alcuna opposizione dell'intestatario formale;
in particolare, dapprima i genitori e successivamente la stessa attrice hanno utilizzato nel corso degli anni l'autorimessa sia per il deposito di beni mobili, sia per il ricovero di vari ciclomotori avuti negli anni, realizzando al suo interno un soppalco e pagina 4 di 7 apponendovi uno scaffale dove riporre beni di vario genere, nonché provvedendo alla manutenzione e al pagamento dei relativi oneri condominiali.
Ha dunque precisato l'attrice di possedere oggi l'immobile de quo in qualità di proprietaria, evidenziando che il procedimento di mediazione obbligatorio ha avuto esito negativo. Da qui la necessità del presente giudizio nel quale l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Il convenuto, pur ritualmente citato, non è comparso né si è costituiti in giudizio, per cui è stata dichiarata la sua contumacia.
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 14 settembre 2016 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attrice ha versato in atti idonea certificazione da cui risulta che unico intestatario dell'immobile oggetto di domanda è il convenuto NT Baingio. Il contraddittorio,
dunque, deve ritenersi correttamente instaurato relativamente al solo soggetto che potenzialmente potrebbe far valere pretese reali sul bene de quo.
Ciò rilevato, si osserva come la domanda sia fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come i genitori dell'attrice abbiano utilizzato per oltre vent'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e come dopo il loro decesso l'attrice abbia continuato ad esercitare tale possesso con le stesse modalità.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede -
quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un pagina 5 di 7 comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è
capace di procurare.
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come i genitori dell'attrice e successivamente quest'ultima in via esclusiva abbiano esercitato sull'immobile per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali hanno confermato la veridicità di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, considerata anche la contumacia dei convenuti , le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda. Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1158
cod. civ.
Non si procede alla liquidazione delle spese non essendovi stata opposizione alla domanda, come peraltro richiesto dalla stessa attrice in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
pagina 6 di 7 HI , nata a [...] il [...] , C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] c.f. , proprietari esclusivi per intervenuta Parte_2 C.F._2
usucapione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Bolotana , distinto in catasto terreni al Foglio 22 mapp
1296 e della loro prima casa di civile abitazione ivi costruita in Bolotana alla via Colombo n.9 distinta al catasto fabbricato F 22 mappale 1296, categoria A/3 , classe 5 di 10 vani;
-si da atto che gli attori hanno dichiarato di usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
- Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Sassari, 14.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Vittoria Sechi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Vittoria Sechi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 827/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] , C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliata in Macomer , Parte_2 C.F._2
via Raffaello n. 12, presso lo studio dell'Avv. Michelina C. Cadau, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER l'ATTRICE:
come da udienza di precisazioni delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente , ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio gli odierni convenuti , esponendo che da oltre 50 anni hanno posseduto uti dominus in modo pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto il terreno e il fabbricato, cosi come catastalmente identificato in atti pagina 1 di 7 Hanno assunto gli attori che il possesso dell'immobile per cui è causa è avvenuto per più di cinquant'anni senza alcuna opposizione degli intestatari formali, provvedendo alla manutenzione e al pagamento dei relativi oneri.
Hanno dunque precisato gli attori di possedere oggi l'immobile de quo in qualità di proprietari, evidenziando che il procedimento di mediazione obbligatorio ha avuto esito negativo. Da qui la necessità del presente giudizio nel quale l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- I convenutI, pur ritualmente citati , non sono comparsi né si sono costituiti in giudizio, per cui è stata dichiarata la loro contumacia.
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, e tenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come gli attori abbiano utilizzato per oltre cinaquant'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede -
quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene.
pagina 2 di 7 Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che,
secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come gli attori abbiano esercitato sull'immobile per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali hanno confermato la veridicità di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, considerata anche la contumacia dei convenuti , le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda.
Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1158 cod. civ.
Non si procede alla liquidazione delle spese non essendovi stata opposizione alla domanda, come peraltro richiesto dalla stessa attrice in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. dichiara , nata a [...] il [...], C.F. , proprietaria Parte_3 C.F._3
esclusiva per intervenuta usucapione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Sassari, distinto in catasto al Foglio 89, particella 830, sub 44, Zona censuaria 2, Categoria C/6, classe 1, consistenza 12
mq.
2. Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
pagina 3 di 7 Sassari, 14.09.2016
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Lorenza Manca
US NG, nato a [...] il [...], ivi residente nella via San Giovanni n. 1,
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER l'ATTRICE:
1) contrariis reiectis;
2) accertare e di conseguenza dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile
sito nel Comune di Sassari, distinto in catasto al Foglio 89 particella 830, sub 44, Zona censuaria 2,
Categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, in capo alla Sig.ra Parte_3
3) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 08.02.2016, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio NT Baingio, Parte_3
esponendo che sin dal marzo-aprile 1978 i di lei genitori (deceduto in data 04.09.1981) e Persona_1
(deceduta in data 12.12.2011) hanno posseduto uti dominus in modo pieno, pacifico, Persona_2
pubblico ed ininterrotto l'autorimessa sita in Sassari, via Marras n. 2/b, catastalmente identifica in atti,
precisando che, in seguito al loro decesso, il possesso è proseguito in capo alla medesima Pt_3
Ha assunto l'attrice che il possesso dell'immobile per cui è causa è noto al convenuto NT Baingio per averne egli dato atto in altro procedimento pendente nanti questo Tribunale e che tale possesso è avvenuto per più di vent'anni senza alcuna opposizione dell'intestatario formale;
in particolare, dapprima i genitori e successivamente la stessa attrice hanno utilizzato nel corso degli anni l'autorimessa sia per il deposito di beni mobili, sia per il ricovero di vari ciclomotori avuti negli anni, realizzando al suo interno un soppalco e pagina 4 di 7 apponendovi uno scaffale dove riporre beni di vario genere, nonché provvedendo alla manutenzione e al pagamento dei relativi oneri condominiali.
Ha dunque precisato l'attrice di possedere oggi l'immobile de quo in qualità di proprietaria, evidenziando che il procedimento di mediazione obbligatorio ha avuto esito negativo. Da qui la necessità del presente giudizio nel quale l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Il convenuto, pur ritualmente citato, non è comparso né si è costituiti in giudizio, per cui è stata dichiarata la sua contumacia.
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 14 settembre 2016 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attrice ha versato in atti idonea certificazione da cui risulta che unico intestatario dell'immobile oggetto di domanda è il convenuto NT Baingio. Il contraddittorio,
dunque, deve ritenersi correttamente instaurato relativamente al solo soggetto che potenzialmente potrebbe far valere pretese reali sul bene de quo.
Ciò rilevato, si osserva come la domanda sia fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come i genitori dell'attrice abbiano utilizzato per oltre vent'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e come dopo il loro decesso l'attrice abbia continuato ad esercitare tale possesso con le stesse modalità.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede -
quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un pagina 5 di 7 comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è
capace di procurare.
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come i genitori dell'attrice e successivamente quest'ultima in via esclusiva abbiano esercitato sull'immobile per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali hanno confermato la veridicità di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, considerata anche la contumacia dei convenuti , le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda. Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1158
cod. civ.
Non si procede alla liquidazione delle spese non essendovi stata opposizione alla domanda, come peraltro richiesto dalla stessa attrice in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
pagina 6 di 7 HI , nata a [...] il [...] , C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] c.f. , proprietari esclusivi per intervenuta Parte_2 C.F._2
usucapione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Bolotana , distinto in catasto terreni al Foglio 22 mapp
1296 e della loro prima casa di civile abitazione ivi costruita in Bolotana alla via Colombo n.9 distinta al catasto fabbricato F 22 mappale 1296, categoria A/3 , classe 5 di 10 vani;
-si da atto che gli attori hanno dichiarato di usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
- Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Sassari, 14.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Vittoria Sechi
pagina 7 di 7