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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/08/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4110/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4110/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GESSICA DI FEBO, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABATINO Controparte_1 C.F._2
CIPRIETTI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 269 e ss c.c. ha agito in giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“– accertare che la ricorrente ha intrattenuto con una relazione sentimentale e che Controparte_1 da tale relazione in data 10/09/2016 é nata la piccola Persona_1
– per l'effetto, pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. di , Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente a[...], nei C.F._2 confronti di , nata a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
– ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scafa, Provincia di Pescara, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
– affidare, in via esclusiva, la piccola alla madre, almeno sino a quando il padre non avrà ER instaurato con la minore un normale ed adeguato rapporto affettivo, adottando, allo scopo, ogni opportuno provvedimento:
– in conseguenza della dichiarata paternità, porre a carico del Sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della minore pari almeno ad euro 500,00 mensili, con decorrenza ER dalla data di nascita, oltre al 50% delle spese straordinarie eventualmente occorrende;
– accertare il totale disinteresse mostrato da nei confronti della figlia dalla sua Controparte_1 nascita e sino ad oggi e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla piccola tutti i danni Persona_1 morali da questa subiti per l'abbandono morale e materiale imputabile al padre, nella misura di euro
150.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia se necessario anche con ricorso a criteri equitativi;
– dare atto che dalla nascita ad oggi, e dunque per 84 mesi, la sig.ra ha sostenuto da sola Parte_1 tutti gli esborsi necessari al mantenimento della figlia minore e, per l'effetto, condannare il ER sig. ad indennizzare l'esponente mediante rimborso della quota di mantenimento di Controparte_1 sua competenza, nella misura di euro 50.000,00, comprensiva anche delle spese straordinarie, o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia se necessario anche con ricorso a criteri equitativi.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa, depositata in data 1.3.2024, nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente disporre CTU volta ad accertare, attraverso indagini ematologiche e genetiche
(test del DNA), la propria paternità o meno di sulla minore , considerando che tale Persona_1
pagina 2 di 8 strumento è l'unico idoneo ed avente margini di sicurezza elevati per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale secondo il costante principio affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 14462 del 29.05.2008).
Solo per le ipotesi in cui quest'ultima sia riconosciuta certamente figlia di l'On.le Controparte_1
Giudice adito voglia:
2) rigettare tutte le domande di controparte attinenti alle condanne di al mantenimento e CP_1 alle spese straordinarie per il periodo che va dalla nascita di nei termini e negli importi come ER esposti, per le motivazioni sopra edotte;
in via totalmente subordinata, ridurre la somma richiesta da controparte a titolo di mantenimento nella misura di € 50,00 al mese, considerando le condizioni economiche patrimoniali del dal 2016 ad oggi;
CP_1
3) rigettare la domanda del risarcimento del danno richiesto di € 150.000,00 per le motivazioni tutte espresse nella presente comparsa, ovvero, in subordine, ridurlo nella misura di € 50,00 al mese, a partire da gennaio 2019;
4) rigettare la domanda di indennizzo di € 50.000,00, comprensiva delle spese straordinarie, anche per l'ipotesi in cui non si tratti della stessa richiesta formulata e riferita al punto 2 che precede;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
“- nel periodo da novembre 2015 a marzo 2016, l'istante ha avuto una relazione sentimentale con il sig. in data 10/09/2016 a Pescara, l'istante ha dato alla luce una AM, Controparte_1 denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scafa con il nome come figlia della ER stessa;
- la piccola è frutto di una relazione che l'esponente ha intrattenuto, nel periodo da novembre 2015 a marzo 2016, con il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente a[...];
- l'esponente ha appreso della gravidanza in corso a metà gennaio 2016, e, benché fosse tra loro in corso una temporanea separazione, immediatamente ha comunicato al padre la notizia;
- inizialmente il accoglieva con entusiasmo l'annuncio e condivideva con l'esponente ogni CP_1 conseguente considerazione e progetto, salvo, di lì a breve, a marzo 2016, interrompere bruscamente la relazione sollevando dubbi sulla propria paternità;
- nell'autunno del 2016, l'esponente dava notizia al padre della nascita della piccola , ma ER questi, che fin dal precedente mese di aprile aveva avviato una nuova relazione sentimentale, invitava bruscamente e volgarmente la madre e la figlia ad uscire definitivamente dalla sua vita;
pagina 3 di 8 - a distanza di qualche tempo, con missiva di precedente procuratore datata 25/10/2018, la sig.ra nell'interesse della minore, invitava il padre al riconoscimento della paternità naturale;
ER
- ancora in questa occasione il reclamava la propria assoluta estraneità alla vicenda, CP_1 rendendosi comunque disponibile a sottoporsi agli accertamenti del caso ed, in ipotesi di accertamento positivo, ad assumersi ogni conseguente responsabilità;
- nel mese di gennaio 2019 il finalmente, si rendeva disponibile a sottoporsi alla analisi CP_1 molecolare di accertamento di paternità presso il Laboratorio di Genomica Funzionale dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e dal referto redatto in data 30/01/2019 dal responsabile, prof.
risultava che “... le analisi condotte dimostrano come provata la paternità del sig. Persona_2
sulla minore ...”; Controparte_1 Persona_1
- ciononostante, il padre non ha inteso riconoscere la AM, non si è mai reso disponibile ad assumersi le proprie responsabilità, non ha mai incontrato la figlia e non si è mai preoccupato delle sue esigenze morali e materiali;
- ancora nel maggio 2023, a mezzo del sottoscritto procuratore, la sig.ra tornava vanamente ad ER invitare il padre a riconoscere la propria figlia senza ottenere, anche in questa occasione, alcun risultato;
- l'istante si è sempre accollata tutte le spese necessarie al mantenimento del minore pur non godendo di redditi propri sino al 2020 e, successivamente, potendo contare unicamente sul reddito derivante dal proprio lavoro con qualifica di O.S. presso la Clinica Pierangeli di Pescara;
- la piccola , a causa dell'abbandono morale e materiale subito dal padre e della conseguente ER ferita dei suoi diritti nascenti dal rapporto di filiazione, ha patito evidenti danni morali”.
Il resistente ha replicato quanto segue:
“ La stessa ricorrente riduce ad un periodo ristrettissimo, e pressocché occasionale, gli incontri che, nel lontano 2015 (dicembre) – 2016 (febbraio/marzo) (quando aveva già la matura età di circa 31 anni), aveva avuto con il resistente-coetaneo. È in tali occasioni che vi sarebbe stato un rapporto, causa della gravidanza, che avrebbe consentito di dare alla luce addì 10.09.2016 la AM cui è stato dato il nome di . ER
In realtà, i rapporti tra i due, apparentemente non veicolati da nessun presupposto affettivo, terminarono immediatamente in quell'epoca. Nacquero discussioni e liti, alternate da momenti di maggiore vicinanza, che determinarono un totale allontanamento tra i due.
Il resistente, al di là delle affermazioni di circostanza, “carine” e di convenienza, nei colloqui con la per tentare di capire meglio, nutrendo forti dubbi sulle asserzioni di costei attributive di ER
pagina 4 di 8 paternità, non si faceva capace di quanto così gli capitava, tenendo conto, da un lato, che la stessa gli aveva confidato di aver avuto altre compagnie maschili, ed in particolare un altro uomo, tale Per_3
(circostanza nota anche ad una serie di amici), e dall'altro, che, in realtà, era convinto di non aver avuto rapporti intimi che avessero potuto dar luogo ad una fecondazione.
L'allontanamento tra i due, ognuno nelle proprie posizioni, ha fatto sì che la abbia continuato la ER propria vita normale, con i propri amici, nella propria famiglia e nel suo entourage, vivendo nella città di Scafa (provincia di Pescara), e il dall'altro lato, la propria vita in Pescara. In tale CP_1 situazione di fatto è stata coinvolta la vita di , che è rimasta per lungo tempo con la madre, in ER casa dei nonni e con gli affetti ovvi dei propri parenti, e, ad oggi, costei ha già circa 8 anni.
Il tentativo della assolutamente sporadico, di contatti con il resistente, nel tempo, non aveva ER come fine l'avvicinamento a questi della AM, ma il ripristino di rapporti tra essa stessa e il di talché la distanza psicologica e fisica tra costoro si consolidava vieppiù, trascinando in CP_1 tale situazione anche gli eventuali rapporti di quest'ultimo con la AM.
Né può darsi molto rilievo alla circostanza che in una certa data, addirittura dopo 3 anni dalla nascita della AM (nel gennaio 2019), il resistente abbia acconsentito a sottoporsi alle “analisi genetiche” al fine di sgomberare i dubbi che aveva sulla paternità della stessa.
Neppure l'esito di tale analisi, infatti, lo rendeva convinto e, d'altro canto, la tentava di ER utilizzare ancor più questo risultato per stringere un rinnovato rapporto personale con l'asserito padre della AM, superando l'occasionalità del passato.
Il resistente, da un lato, nel ricordo delle scarse fasi di frequentazione con la non riusciva a ER superare il convincimento che non fosse sua figlia, e dall'altro, leggeva come ritorsione la ER pressione della ricorrente che, invece di puntare ad un rapporto costituente quello eventualmente filiale tra il presunto padre e , trovava occasione ogni volta di rivangare la situazione in cui si ER era venuta a trovare, aspirando ad un proprio rapporto stabile e nuovo: cosa impossibile perché, tra l'altro, il resistente, nel corso degli anni, aveva stretto un rapporto affettivo con un'altra donna.
Non vi è, perciò, altro modo per superare il “dubbio” di paternità che quello di affidare l'accertamento, come richiesto nelle conclusioni, alla decisione del Tribunale, attraverso una specifica
CTU, avendo, in realtà, contestato e ancora contestando l'esito del test effettuato nel 2019.
In realtà, il test del DNA (c.d. informativo) effettuato in data 30.01.2019 non ha nessuna valenza giuridica e non può essere utilizzato come prova;
infatti, il test di paternità “legale” si differenza da quello informatico, sia per la procedura di acquisizione dei campioni (nel caso del test cd. “legale” viene mantenuta inviolata tutta la “catena di custodia” dei campioni organici i quali vengono costantemente controllati e tracciati per verificare che nessuno possa averli contaminati o manomessi), pagina 5 di 8 sia per la sua necessità del riconoscimento dell'identità del soggetto che si sottopone al test e, dunque, al suo consenso scritto per lo svolgimento dell'analisi genetica.
Tra l'altro, in ordine ai rapporti tra il e la AM , v'è da dire che non fu CP_1 ER argomento isolato il fatto che la madre di costei non gradisse gli incontri con il preteso padre, pretendendo, addirittura, che tanto potesse essere fatto solo a seguito di un provvedimento del
Tribunale (così come si legge ancora nelle avverse conclusioni), costituendo in tal modo una “cortina” di difficoltà ulteriori ad uno sviluppo spontaneo di rapporti.
Avuta la cognizione definitiva del fallimento di ogni tentativo di ripristinare rapporti di frequentazione stabile con il resistente, la attivava l'iniziativa giudiziale a distanza di quasi 8 anni dalla nascita ER della AM, dimostrando, così, che la causa della relativa azione non era supportata né da un interesse economico (silente negli anni), né dal fine di stabilire rapporti genitoriali tra la figlia e il preteso padre (tanto che chiede, in realtà, che il genitore sia lontano dalla figlia).
Tra l'altro, già dal 2016 (epoca della frequentazione) la dimostrava la sua autonomia ER economica in quanto lavorava come commessa in un negozio del centro commerciale “Megalò” di
Chieti Scalo (CH), mentre il (a 32 anni) era ancora disoccupato e privo di risorse CP_1 economiche, con ciò volendosi anche dire che la nello stabilire la frequentazione che avrebbe ER dato occasione alla nascita della AM, ben sapeva che il suo occasionale compagno non aveva, senza offesa per costui, un euro, nel senso che non aveva né proprietà immobiliari, né una vettura, né alcuna disponibilità economica, né un lavoro, presente o in previsione, non perché fosse uno sciagurato, ma perché, nonostante ricerche affannose di lavoro, non riusciva ad inserirsi.
Il però, nel frattempo è arrivato all'età di circa 40 anni ed è riuscito a trovare, da qualche CP_1 tempo, un lavoro, pur precario, di insegnante in una Scuola Primaria, cosicché, evidentemente, la ricorrente, appresa la notizia, si è decisa a richiedere finalmente il riconoscimento di paternità formulando, nel contempo, richieste strumentali, esagerate e dal sapore chiaramente afflittivo, se non ritorsivo.
Non è ignoto alla che il era disperato perché non riusciva a trovare lavoro, pur ER CP_1 cercandolo ed avanzando nell'età, essendo costretto a vivere con gli anziani genitori, mortificato per la sua situazione economica e di vita. La pretesa, perciò, della di ottenere la condanna del ER in una misura esorbitante fa comprendere l'odiosità dell'iniziativa. “ CP_1
Con ordinanza del 14.3.2024 è stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario per le ragioni indicate nella parte motiva della medesima ordinanza, da ritenere qui riportate e ribadite. pagina 6 di 8 All'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ad opera della dott.ssa
[...]
, finalizzata ad accertare mediante le opportune analisi genetiche la presenza di una Per_4 compatibilità genetica tra e il convenuto e, in caso positivo, la probabilità di paternità Persona_1 mediante opportuni calcoli biostatistici, le parti hanno così precisato le conclusioni: parte attrice
“dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
è il padre biologico della piccola nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scafa C.F._3
(PE), ove la minore risiede, di operare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
– affidare, in via esclusiva, alla madre la piccola almeno sino a quando il padre non avrà ER instaurato con la minore un normale ed adeguato rapporto affettivo, adottando -nel contempo ogni opportuno provvedimento finalizzato all'introduzione della figura paterna nella vita della figlia;
– porre a carico del padre, in via provvisoria e sino a definizione del presente giudizio, un assegno mensile di € 500,00 a favore della sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
ER
– porre, altresì, a carico del padre, in via provvisoria e sino a definizione del presente giudizio, il 50% delle spese straordinarie, per come intese ed indicate nel Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara.
Con vittoria di spese e competenze professionali”. parte convenuta prendendo atto dell'esito della CTU
“ridurre la somma richiesta da controparte a titolo di mantenimento nella misura di € 50,00 al mese, considerando le condizioni economiche patrimoniali del dal 2016 ad oggi”, impugnando e CP_1 contestando in merito alle residue avverse richieste tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
All'udienza del 6.5.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva sulla domanda di dichiarazione di paternità e il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'adozione di provvedimenti provvisori inerenti al contributo al mantenimento in favore della figlia minore.
Pertanto, la causa è stat rimessa in decisione collegiale.
…………….
La domanda di dichiarazione della paternità è fondata e, pertanto, va accolta.
pagina 7 di 8 Ed invero la consulenza tecnica d'ufficio, disposta per stabilire la compatibilità genetica tra
[...]
e il resistente, ha evidenziato, sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci ER autosomici polimorfi esaminati, la piena compatibilità genetica per tutti i loci analizzati tra i campioni di DNA estratti dai campioni salivari del convenuto e della predetta minore, con la conclusione che, sulla base di tali risultati, è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio (attesa la probabilità statistica del ), la paternità del resistente su . NumeroDiCartaId_1 Persona_1
Va, dunque, dichiarata la paternità in questione e va conseguentemente accolta la richiesta di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Scafa di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
La causa va, poi, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza del giudice relatore, per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti conseguenti alla dichiarazione giudiziale di paternità e per l'ulteriore istruttoria ai fini della decisione sulle restanti domande.
Sulle spese di lite si deciderà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara che il convenuto è il padre biologico di , nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
10.9.2016;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scafa (PE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore (atto n. 20, P. I, S. A., anno 2016 del registro degli atti di nascita);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 24 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4110/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GESSICA DI FEBO, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABATINO Controparte_1 C.F._2
CIPRIETTI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 269 e ss c.c. ha agito in giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“– accertare che la ricorrente ha intrattenuto con una relazione sentimentale e che Controparte_1 da tale relazione in data 10/09/2016 é nata la piccola Persona_1
– per l'effetto, pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. di , Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente a[...], nei C.F._2 confronti di , nata a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
– ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scafa, Provincia di Pescara, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
– affidare, in via esclusiva, la piccola alla madre, almeno sino a quando il padre non avrà ER instaurato con la minore un normale ed adeguato rapporto affettivo, adottando, allo scopo, ogni opportuno provvedimento:
– in conseguenza della dichiarata paternità, porre a carico del Sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della minore pari almeno ad euro 500,00 mensili, con decorrenza ER dalla data di nascita, oltre al 50% delle spese straordinarie eventualmente occorrende;
– accertare il totale disinteresse mostrato da nei confronti della figlia dalla sua Controparte_1 nascita e sino ad oggi e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla piccola tutti i danni Persona_1 morali da questa subiti per l'abbandono morale e materiale imputabile al padre, nella misura di euro
150.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia se necessario anche con ricorso a criteri equitativi;
– dare atto che dalla nascita ad oggi, e dunque per 84 mesi, la sig.ra ha sostenuto da sola Parte_1 tutti gli esborsi necessari al mantenimento della figlia minore e, per l'effetto, condannare il ER sig. ad indennizzare l'esponente mediante rimborso della quota di mantenimento di Controparte_1 sua competenza, nella misura di euro 50.000,00, comprensiva anche delle spese straordinarie, o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia se necessario anche con ricorso a criteri equitativi.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa, depositata in data 1.3.2024, nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente disporre CTU volta ad accertare, attraverso indagini ematologiche e genetiche
(test del DNA), la propria paternità o meno di sulla minore , considerando che tale Persona_1
pagina 2 di 8 strumento è l'unico idoneo ed avente margini di sicurezza elevati per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale secondo il costante principio affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 14462 del 29.05.2008).
Solo per le ipotesi in cui quest'ultima sia riconosciuta certamente figlia di l'On.le Controparte_1
Giudice adito voglia:
2) rigettare tutte le domande di controparte attinenti alle condanne di al mantenimento e CP_1 alle spese straordinarie per il periodo che va dalla nascita di nei termini e negli importi come ER esposti, per le motivazioni sopra edotte;
in via totalmente subordinata, ridurre la somma richiesta da controparte a titolo di mantenimento nella misura di € 50,00 al mese, considerando le condizioni economiche patrimoniali del dal 2016 ad oggi;
CP_1
3) rigettare la domanda del risarcimento del danno richiesto di € 150.000,00 per le motivazioni tutte espresse nella presente comparsa, ovvero, in subordine, ridurlo nella misura di € 50,00 al mese, a partire da gennaio 2019;
4) rigettare la domanda di indennizzo di € 50.000,00, comprensiva delle spese straordinarie, anche per l'ipotesi in cui non si tratti della stessa richiesta formulata e riferita al punto 2 che precede;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
“- nel periodo da novembre 2015 a marzo 2016, l'istante ha avuto una relazione sentimentale con il sig. in data 10/09/2016 a Pescara, l'istante ha dato alla luce una AM, Controparte_1 denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scafa con il nome come figlia della ER stessa;
- la piccola è frutto di una relazione che l'esponente ha intrattenuto, nel periodo da novembre 2015 a marzo 2016, con il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente a[...];
- l'esponente ha appreso della gravidanza in corso a metà gennaio 2016, e, benché fosse tra loro in corso una temporanea separazione, immediatamente ha comunicato al padre la notizia;
- inizialmente il accoglieva con entusiasmo l'annuncio e condivideva con l'esponente ogni CP_1 conseguente considerazione e progetto, salvo, di lì a breve, a marzo 2016, interrompere bruscamente la relazione sollevando dubbi sulla propria paternità;
- nell'autunno del 2016, l'esponente dava notizia al padre della nascita della piccola , ma ER questi, che fin dal precedente mese di aprile aveva avviato una nuova relazione sentimentale, invitava bruscamente e volgarmente la madre e la figlia ad uscire definitivamente dalla sua vita;
pagina 3 di 8 - a distanza di qualche tempo, con missiva di precedente procuratore datata 25/10/2018, la sig.ra nell'interesse della minore, invitava il padre al riconoscimento della paternità naturale;
ER
- ancora in questa occasione il reclamava la propria assoluta estraneità alla vicenda, CP_1 rendendosi comunque disponibile a sottoporsi agli accertamenti del caso ed, in ipotesi di accertamento positivo, ad assumersi ogni conseguente responsabilità;
- nel mese di gennaio 2019 il finalmente, si rendeva disponibile a sottoporsi alla analisi CP_1 molecolare di accertamento di paternità presso il Laboratorio di Genomica Funzionale dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e dal referto redatto in data 30/01/2019 dal responsabile, prof.
risultava che “... le analisi condotte dimostrano come provata la paternità del sig. Persona_2
sulla minore ...”; Controparte_1 Persona_1
- ciononostante, il padre non ha inteso riconoscere la AM, non si è mai reso disponibile ad assumersi le proprie responsabilità, non ha mai incontrato la figlia e non si è mai preoccupato delle sue esigenze morali e materiali;
- ancora nel maggio 2023, a mezzo del sottoscritto procuratore, la sig.ra tornava vanamente ad ER invitare il padre a riconoscere la propria figlia senza ottenere, anche in questa occasione, alcun risultato;
- l'istante si è sempre accollata tutte le spese necessarie al mantenimento del minore pur non godendo di redditi propri sino al 2020 e, successivamente, potendo contare unicamente sul reddito derivante dal proprio lavoro con qualifica di O.S. presso la Clinica Pierangeli di Pescara;
- la piccola , a causa dell'abbandono morale e materiale subito dal padre e della conseguente ER ferita dei suoi diritti nascenti dal rapporto di filiazione, ha patito evidenti danni morali”.
Il resistente ha replicato quanto segue:
“ La stessa ricorrente riduce ad un periodo ristrettissimo, e pressocché occasionale, gli incontri che, nel lontano 2015 (dicembre) – 2016 (febbraio/marzo) (quando aveva già la matura età di circa 31 anni), aveva avuto con il resistente-coetaneo. È in tali occasioni che vi sarebbe stato un rapporto, causa della gravidanza, che avrebbe consentito di dare alla luce addì 10.09.2016 la AM cui è stato dato il nome di . ER
In realtà, i rapporti tra i due, apparentemente non veicolati da nessun presupposto affettivo, terminarono immediatamente in quell'epoca. Nacquero discussioni e liti, alternate da momenti di maggiore vicinanza, che determinarono un totale allontanamento tra i due.
Il resistente, al di là delle affermazioni di circostanza, “carine” e di convenienza, nei colloqui con la per tentare di capire meglio, nutrendo forti dubbi sulle asserzioni di costei attributive di ER
pagina 4 di 8 paternità, non si faceva capace di quanto così gli capitava, tenendo conto, da un lato, che la stessa gli aveva confidato di aver avuto altre compagnie maschili, ed in particolare un altro uomo, tale Per_3
(circostanza nota anche ad una serie di amici), e dall'altro, che, in realtà, era convinto di non aver avuto rapporti intimi che avessero potuto dar luogo ad una fecondazione.
L'allontanamento tra i due, ognuno nelle proprie posizioni, ha fatto sì che la abbia continuato la ER propria vita normale, con i propri amici, nella propria famiglia e nel suo entourage, vivendo nella città di Scafa (provincia di Pescara), e il dall'altro lato, la propria vita in Pescara. In tale CP_1 situazione di fatto è stata coinvolta la vita di , che è rimasta per lungo tempo con la madre, in ER casa dei nonni e con gli affetti ovvi dei propri parenti, e, ad oggi, costei ha già circa 8 anni.
Il tentativo della assolutamente sporadico, di contatti con il resistente, nel tempo, non aveva ER come fine l'avvicinamento a questi della AM, ma il ripristino di rapporti tra essa stessa e il di talché la distanza psicologica e fisica tra costoro si consolidava vieppiù, trascinando in CP_1 tale situazione anche gli eventuali rapporti di quest'ultimo con la AM.
Né può darsi molto rilievo alla circostanza che in una certa data, addirittura dopo 3 anni dalla nascita della AM (nel gennaio 2019), il resistente abbia acconsentito a sottoporsi alle “analisi genetiche” al fine di sgomberare i dubbi che aveva sulla paternità della stessa.
Neppure l'esito di tale analisi, infatti, lo rendeva convinto e, d'altro canto, la tentava di ER utilizzare ancor più questo risultato per stringere un rinnovato rapporto personale con l'asserito padre della AM, superando l'occasionalità del passato.
Il resistente, da un lato, nel ricordo delle scarse fasi di frequentazione con la non riusciva a ER superare il convincimento che non fosse sua figlia, e dall'altro, leggeva come ritorsione la ER pressione della ricorrente che, invece di puntare ad un rapporto costituente quello eventualmente filiale tra il presunto padre e , trovava occasione ogni volta di rivangare la situazione in cui si ER era venuta a trovare, aspirando ad un proprio rapporto stabile e nuovo: cosa impossibile perché, tra l'altro, il resistente, nel corso degli anni, aveva stretto un rapporto affettivo con un'altra donna.
Non vi è, perciò, altro modo per superare il “dubbio” di paternità che quello di affidare l'accertamento, come richiesto nelle conclusioni, alla decisione del Tribunale, attraverso una specifica
CTU, avendo, in realtà, contestato e ancora contestando l'esito del test effettuato nel 2019.
In realtà, il test del DNA (c.d. informativo) effettuato in data 30.01.2019 non ha nessuna valenza giuridica e non può essere utilizzato come prova;
infatti, il test di paternità “legale” si differenza da quello informatico, sia per la procedura di acquisizione dei campioni (nel caso del test cd. “legale” viene mantenuta inviolata tutta la “catena di custodia” dei campioni organici i quali vengono costantemente controllati e tracciati per verificare che nessuno possa averli contaminati o manomessi), pagina 5 di 8 sia per la sua necessità del riconoscimento dell'identità del soggetto che si sottopone al test e, dunque, al suo consenso scritto per lo svolgimento dell'analisi genetica.
Tra l'altro, in ordine ai rapporti tra il e la AM , v'è da dire che non fu CP_1 ER argomento isolato il fatto che la madre di costei non gradisse gli incontri con il preteso padre, pretendendo, addirittura, che tanto potesse essere fatto solo a seguito di un provvedimento del
Tribunale (così come si legge ancora nelle avverse conclusioni), costituendo in tal modo una “cortina” di difficoltà ulteriori ad uno sviluppo spontaneo di rapporti.
Avuta la cognizione definitiva del fallimento di ogni tentativo di ripristinare rapporti di frequentazione stabile con il resistente, la attivava l'iniziativa giudiziale a distanza di quasi 8 anni dalla nascita ER della AM, dimostrando, così, che la causa della relativa azione non era supportata né da un interesse economico (silente negli anni), né dal fine di stabilire rapporti genitoriali tra la figlia e il preteso padre (tanto che chiede, in realtà, che il genitore sia lontano dalla figlia).
Tra l'altro, già dal 2016 (epoca della frequentazione) la dimostrava la sua autonomia ER economica in quanto lavorava come commessa in un negozio del centro commerciale “Megalò” di
Chieti Scalo (CH), mentre il (a 32 anni) era ancora disoccupato e privo di risorse CP_1 economiche, con ciò volendosi anche dire che la nello stabilire la frequentazione che avrebbe ER dato occasione alla nascita della AM, ben sapeva che il suo occasionale compagno non aveva, senza offesa per costui, un euro, nel senso che non aveva né proprietà immobiliari, né una vettura, né alcuna disponibilità economica, né un lavoro, presente o in previsione, non perché fosse uno sciagurato, ma perché, nonostante ricerche affannose di lavoro, non riusciva ad inserirsi.
Il però, nel frattempo è arrivato all'età di circa 40 anni ed è riuscito a trovare, da qualche CP_1 tempo, un lavoro, pur precario, di insegnante in una Scuola Primaria, cosicché, evidentemente, la ricorrente, appresa la notizia, si è decisa a richiedere finalmente il riconoscimento di paternità formulando, nel contempo, richieste strumentali, esagerate e dal sapore chiaramente afflittivo, se non ritorsivo.
Non è ignoto alla che il era disperato perché non riusciva a trovare lavoro, pur ER CP_1 cercandolo ed avanzando nell'età, essendo costretto a vivere con gli anziani genitori, mortificato per la sua situazione economica e di vita. La pretesa, perciò, della di ottenere la condanna del ER in una misura esorbitante fa comprendere l'odiosità dell'iniziativa. “ CP_1
Con ordinanza del 14.3.2024 è stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario per le ragioni indicate nella parte motiva della medesima ordinanza, da ritenere qui riportate e ribadite. pagina 6 di 8 All'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ad opera della dott.ssa
[...]
, finalizzata ad accertare mediante le opportune analisi genetiche la presenza di una Per_4 compatibilità genetica tra e il convenuto e, in caso positivo, la probabilità di paternità Persona_1 mediante opportuni calcoli biostatistici, le parti hanno così precisato le conclusioni: parte attrice
“dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
è il padre biologico della piccola nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scafa C.F._3
(PE), ove la minore risiede, di operare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
– affidare, in via esclusiva, alla madre la piccola almeno sino a quando il padre non avrà ER instaurato con la minore un normale ed adeguato rapporto affettivo, adottando -nel contempo ogni opportuno provvedimento finalizzato all'introduzione della figura paterna nella vita della figlia;
– porre a carico del padre, in via provvisoria e sino a definizione del presente giudizio, un assegno mensile di € 500,00 a favore della sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
ER
– porre, altresì, a carico del padre, in via provvisoria e sino a definizione del presente giudizio, il 50% delle spese straordinarie, per come intese ed indicate nel Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara.
Con vittoria di spese e competenze professionali”. parte convenuta prendendo atto dell'esito della CTU
“ridurre la somma richiesta da controparte a titolo di mantenimento nella misura di € 50,00 al mese, considerando le condizioni economiche patrimoniali del dal 2016 ad oggi”, impugnando e CP_1 contestando in merito alle residue avverse richieste tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
All'udienza del 6.5.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva sulla domanda di dichiarazione di paternità e il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'adozione di provvedimenti provvisori inerenti al contributo al mantenimento in favore della figlia minore.
Pertanto, la causa è stat rimessa in decisione collegiale.
…………….
La domanda di dichiarazione della paternità è fondata e, pertanto, va accolta.
pagina 7 di 8 Ed invero la consulenza tecnica d'ufficio, disposta per stabilire la compatibilità genetica tra
[...]
e il resistente, ha evidenziato, sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci ER autosomici polimorfi esaminati, la piena compatibilità genetica per tutti i loci analizzati tra i campioni di DNA estratti dai campioni salivari del convenuto e della predetta minore, con la conclusione che, sulla base di tali risultati, è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio (attesa la probabilità statistica del ), la paternità del resistente su . NumeroDiCartaId_1 Persona_1
Va, dunque, dichiarata la paternità in questione e va conseguentemente accolta la richiesta di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Scafa di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
La causa va, poi, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza del giudice relatore, per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti conseguenti alla dichiarazione giudiziale di paternità e per l'ulteriore istruttoria ai fini della decisione sulle restanti domande.
Sulle spese di lite si deciderà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara che il convenuto è il padre biologico di , nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
10.9.2016;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scafa (PE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore (atto n. 20, P. I, S. A., anno 2016 del registro degli atti di nascita);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 24 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
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