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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 183 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. ), in qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ERona_1
( ) con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
GHIZZI ELISA parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
CAMPANI BARBARA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne (art.
269 c.c.)
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Venga accertato e dichiarato che il Sig. , nato a [...] il Controparte_1
08.04.1971, residente in [...] lettera c, è pa- dre della minore , nata in [...] in data [...], e ERona_1
conseguentemente venga stabilita una regolamentazione dell'apporto economico dovuto dal padre stesso, a titolo di contributo nel mantenimento della minore, nonché un equo riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito
a cagione del mancato riconoscimento;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis et rejectis, dichiarando sin d'ora di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove, così pronunciarsi:
NEL MERITO:
In merito al riconoscimento di paternità, dando atto dell'esito della CTU, valuti il
GI la sufficienza o meno degli elementi probatori acquisiti in via istruttoria se atti
a determinare tale accertamento o come meglio sarà ritenuto dal Giudice, rimet- tendosi a giustizia.
Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice atte al riconoscimento del contributo a titolo di mantenimento per la minore ed alla determinazione del dan- no patrimoniale e non, cagionato dal mancato riconoscimento della paternità, perché inammissibili, tardive infondate in fatto e in diritto, non provate o come meglio sarà valutato dal GI;
In via subordinata qualora il Tribunale ritenga di voler determinare un contribu- to al mantenimento per la minore stante la residenza attuale della minore in Ro- mania nonché la sua nazionalità valuti la competenza giurisdizionale ex 'art. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e art. 3 del Regolamento CE n. 4 del
2009 di tale stato membro dichiarandosi incompetente. In ogni caso Il quantum dovrà tenere in considerazione oltre che le risorse economiche di entrambi i geni- tori anche il tenore di vita della minore in Romania in base al costo della vita in
pagina 2 di 14 detta Nazione ed il valore dalla sua moneta e il tasso cambio euro /leu rumeno
ER ( .
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
F A T T O E DI R I T T O
Con atto di citazione notificato il 20/01/2020 , Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
(nata il [...]), conveniva innanzi ERona_3 all'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare giudi- Controparte_1
zialmente il rapporto di paternità della figlia con il convenuto, con attribuzione al- la stessa del cognome del padre naturale.
Esponeva l'attrice di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il CP_1
nel corso del 2008; proseguiva narrando che, dopo circa quattro mesi di conviven- za, riscontrato il proprio stato di gravidanza, ne parlava con il convenuto, il quale reagiva in modo astioso, con aggressioni fisiche e verbali ai suoi danni, invitando- la ad abortire;
a fronte di tali condotte, al fine di poter portare avanti la gravidanza in tranquillità, l'attrice decideva di trasferirsi presso la propria famiglia di origine in Romania, dove il 16/03/2009 nasceva la figlia , riconosciuta esclu- Per_1
sivamente dalla madre;
il , alla notizia della nascita della figlia, dopo una CP_1
iniziale ritrosia si dichiarava disponibile ad incontrare e riconoscere la bambina quando la stessa faceva rientro in Italia con la madre nel corso del 2009; successi- vamente, tuttavia, il convenuto non dava seguito a tali propositi, manifestando un totale disinteresse verso la minore, che veniva cresciuta in autonomia dalla madre e dal suo nuovo compagno.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le domande at- Controparte_1
toree, chiedendone il rigetto.
Il convenuto negava di avere intrattenuto una stabile relazione con l'attrice, dando atto di averla conosciuta allorquando, nel corso del 2008, iniziava a frequentare uno strip-club in Provincia di Mantova, dove l'attrice era impiegata come dipen- dente;
egli in tali circostanze frequentava liberamente la , al pari di al- Pt_1
tri clienti del locale, consumando con la stessa un unico rapporto sessuale protetto pagina 3 di 14 al di fuori del locale;
alla notizia della gravidanza dell'attrice, si limitava a negare la propria paternità, senza tenere atteggiamenti violenti o aggressivi, confermando costantemente alla madre in seguito il proprio disinteresse ad incontrare la minore, avendo sempre manifestato la volontà di non avere figli.
La causa era istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti ed a mezzo di una CTU genetica affidata al dott. ERona_4
A seguito di una prima rimessione in decisione, il Collegio, con ordinanza del
26/01/2024, riteneva necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di appro- fondire d'ufficio la situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti a mez- zo di indagini tributarie e procedere all'audizione della minore
[...]
. ERona_5
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 24/06/2024 la causa era trattenuta nuo- vamente in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe;
decorsi i ter- mini ex art. 190 c.p.c. veniva discussa nella camera di consiglio del 30/12/2024.
§
La domanda principale proposta dall'attrice (volta ad ottenere, nell'interesse della figlia minore, una pronuncia giudiziale di paternità) è fondata e deve pertanto es- sere accolta.
Invero, la sussistenza di un rapporto GI di filiazione tra Parte_2
[...
e la minore trova anzitutto riscon- ERona_1
tro nel riconoscimento operato dal convenuto, in sede di costituzione in giudizio, del fatto di aver consumato (almeno) un rapporto sessuale con la madre della mi- nore in un periodo (il 2008) compatibile con il concepimento di quest'ultima (nata il [...]), non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'accertamento dello status di figlio, la sussistenza di una consapevole volontà di procreare da parte del geni- tore (in argomento Cass. n. 21882/2013).
La presunzione posta dalla suddetta circostanza è stata poi indiscutibilmente avva- lorata, nel corso del giudizio, dalle risultanze della CTU genetica affidata al dott.
(si veda la relazione depositata il 27/05/2022), tenuto conto del- ERona_4
la pacifica affidabilità del dato scientifico, in materia di azioni di stato, ormai da pagina 4 di 14 tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ., ord,
n. 22498/2021; ord. n. 14916/2020).
In particolare, nella propria relazione, il CTU ha dato atto di aver provveduto, con il consenso degli interessati (espresso dalla madre per conto della minore), al pre- lievo di campioni biologici dalle parti e dalla minore, successivamente sottoposti ad analisi genetiche. L'esito di tale analisi, condotta secondo metodologie scienti- fiche validate dettagliatamente descritte nella relazione agli atti (pag. 3-5), ha por- tato a rilevare nel caso di specie un valore numerico nell'ambito del c.d. calcolo biostatistico di paternità nell'ordine del 99,999999865888% che, come chiarito dal CTU, corrisponde ad “un valore estremamente elevato, dal significato statisti- co particolarmente rilevante, indicativo di un rapporto di paternità biologica che potrebbe essere messo in dubbio solo da incontrovertibili dati di fatto, riferibili all'epoca dei fatti, che escludano la possibilità di un rapporto di genitura (impo- tenza generandi, assenza di rapporti sessuali, ecc.)” traducendosi in termini lin- guistici nel riscontro di una “paternità praticamente provata” (pag. 5 della rela- zione).
Le risultanze della CTU non sono state in alcun modo messe in discussione dalle parti e, lette unitamente alle allegazioni delle stesse, portano a ravvisare oltre ogni ragionevole dubbio nel caso di specie la sussistenza del dato GI della pro- creazione.
Ciò posto, in assenza di elementi concreti di segno contrario (in alcun modo rav- visabili nel caso di specie), l'interesse del minore all'accertamento della paternità deve essere ritenuto sussistente, avuto riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione giuridica in conseguenza degli obblighi che ne derivano in capo al genitore, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell'interesse del minore, l'attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilità futu- ra di instaurarli o, ancora, le normali difficoltà di adattamento psicologico conse- guenti al nuovo status, oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilità genitoria- le (cfr ex multis Cass. n. 16356/2018; n. 15158/2012; n. 3935/2012).
pagina 5 di 14 D'altra parte, nel caso di specie, la minore (ad oggi di anni 15), nel corso della sua audizione (si veda il verbale dell'udienza del 18/04/2024), ha dato conto del fatto di essere consapevole del suo rapporto di filiazione con il convenuto e della sua volontà di conoscerlo, oltre ad aver valutato la possibilità di aggiungere il cogno- me del padre GI al proprio in caso di dichiarazione giudiziale della paterni- tà, evidenziando in tal modo una piena adesione rispetto all'azione intrapresa dalla madre.
In questo contesto, non si ravvisano in alcun modo ragioni ostative ad un accerta- mento della paternità in conformità alle evidenze biologiche, dovendo pertanto indubbiamente procedersi a dichiarare giudizialmente che ERona_1
è figlia di .
[...] Controparte_1
§
In merito alla domanda di parte attrice di aggiungere, all'esito della dichiarazione giudiziale di paternità, il cognome del padre GI a quello (materno) attual- mente portato dalla minore, ritiene il Collegio che le risultanze agli atti non giusti- fichino tale modifica.
Invero, in sede di audizione (si veda il verbale dell'udienza 18/04/2024),
[...]
ha manifestato in un primo momento la ferma volontà di mantenere allo Per_3 stato il proprio cognome attuale, descrivendo l'aggiunta del cognome paterno co- me una circostanza apparentemente ritenuta ineludibile contemplata solo a patto che non interferisca eccessivamente con la propria attuale denominazione (“Non voglio cambiarlo, voglio il mio cognome e anche se aggiungessi il suo – del Liot- ta-, vorrei comunque avere il mio cognome”).
Invitata a riflettere in ordine alla possibilità di combinare in vario modo il cogno- me del padre GI con quello attuale, ha manifestato incertezza rispetto alle varie alternative, esprimendo il proprio desiderio di rinviare la decisione ad un prossimo futuro, quando avrà raggiunto la maggiore età.
Le dichiarazioni rese dalla minore - risultata pienamente capace, in linea con l'età della stessa, di manifestare compiutamente la propria volontà in ordine alla que- stione del cognome – non possono peraltro che accompagnarsi al rilievo che ad oggi la minore non ha mai intrattenuto alcun rapporto con la persona del quale pagina 6 di 14 dovrebbe portare il cognome ed è sempre stata conosciuta (per quasi sedici anni) con il cognome attuale, che la identifica su tutti i documenti di identità, ivi com- presi verosimilmente quelli del Paese in cui è nata (con le conseguenti ricadute non solo sotto il profilo della identità personale ma anche di carattere burocratico laddove intervenisse una modifica sul punto).
Tutto ciò considerato, non può che ritenersi in linea con l'interesse della minore il fatto che la stessa, all'esito della dichiarazione giudiziale di paternità, mantenga il proprio attuale cognome e continui pertanto a chiamarsi ERona_1
.
[...]
§
Circa gli (ulteriori) effetti della sentenza che dichiara la filiazione, l'art. 277 c.c. prevede espressamente al secondo comma la facoltà del giudice di accompagnare la relativa statuizione ai “provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il man- tenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi pa- trimoniali di lui”.
Appare opportuno chiarire che l'adozione dei provvedimenti in questione (rispetto a cui, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., sussiste indubbiamente la competenza e la giuri- sdizione del giudice adito, giacché al momento della proposizione della domanda la minore era pacificamente residente in Italia così come il convenuto) costituisce il naturale corollario del sorgere in capo al genitore, per effetto della dichiarazione giudiziale di filiazione, di tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento;
ne segue che il giudice può adottare anche d'ufficio tali prov- vedimenti, senza necessità di un'espressa domanda di parte, fissando eventual- mente, rispetto ai provvedimenti che attengono al mantenimento del figlio, la rela- tiva decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale (in ar- gomento Cass. n. 7644/1995).
In questa prospettiva, con riguardo alla gestione di , è indubbio che nel Per_1 caso di specie il regime che meglio corrisponde all'interesse della minore sia rap- presentato allo stato dal suo affido super esclusivo alla madre, presso la quale la stessa non può che rimanere collocata in via prevalente.
pagina 7 di 14 Invero, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato tale situazione, è pacifi- co che sino ad oggi non abbia mai avuto alcun rapporto con il padre Per_1 GI (il quale, anche a seguito dell'accertamento genetico del rapporto di fi- liazione, non risulta aver ad oggi assunto alcuna iniziativa per incontrare la figlia ormai quasi sedicenne), venendo cresciuta esclusivamente dalla madre, che si è sempre fatta carico di tutte le sue esigenze.
In questo contesto, la possibilità che, a seguito della dichiazione giudiziale di pa- ternità, il conosca ed inizi a frequentare la figlia non può che essere ri- CP_1
messa in prima battuta - in assenza di elementi che attestino un rischio posto per la minore dalla figura genitoriale e tenuto conto dell'età della stessa - ad accordi tra i genitori.
In via subordinata, viene espressamente conferito incarico ai Servizi Sociali per provvedere, qualora il manifesti tale desiderio e non vi sia accordo tra i CP_1
genitori, ad organizzare incontri tra il padre e la figlia, secondo quanto specificato in dispositivo, previa eventuale predisposizione, anche tramite l'ausilio della loca- le NPIA, di un percorso preparatorio per la minore all'avvio delle frequentazioni con il padre.
Quanto alle questioni economiche, è noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n.
54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mante- nimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali ele- menti da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e
pagina 8 di 14 la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass.
n. 17089/2013; conf. Cass. n. 4811/2018).
È bene inoltre ricordare che, nel ricostruire e confrontare le condizioni economi- che delle parti, non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr.
Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005)
Alla luce dei principi sopra richiamati, occorre rilevare che nel caso di specie le risultanze agli atti attestano un certo squilibrio nella complessiva situazione eco- nomico patrimoniale delle parti.
In particolare, gli esiti delle indagini tributarie disposte nel corso del giudizio (si veda la documentazione depositata dalla Guardia di Finanza, Tenenza Fornovo di
Taro, in data 22/03/2024) consentono di rilevare come negli ultimi anni
[...]
abbia lavorato stabilmente come libero professionista, percependo Parte_3
redditi complessivi che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, risultano pari nel
2019 ad € 20.883,00, nel 2020 ad € 18.570,00, nel 2021 ad 18.338,00 e nel 2022 ad 34.128,00; egli risulta titolare di un conto corrente acceso presso Credito Emi- liano S.p.A. con un saldo che si presenta in costante crescita nel corso degli anni, pari al 31/12/2023 ad 60.356,44; è proprietario dell'appartamento in cui risiede a
Medesano, Via F. Corridoni n. 2/c, oltre che comproprietario di vari terreni in
Provincia di Catania, nonché proprietario di due autoveicoli;
l'esame dei suoi rap- porti finanziari non porta a ravvisare ad oggi un'esposizione debitoria particolar- mente rilevante, avendo egli provveduto ad estinguere gran parte dei finanziamen- ti contratti nel tempo (ivi compreso un mutuo ipotecario di € 60.000,00 contratto il 30/10/2009), ad esclusione di un mutuo chirografario per la cui restituzione re- siduavano al 31/12/2023 n. 48 rate mensili dell'importo di circa € 114,00 ciascu- na.
Gli accertamenti svolti su (si veda la docu- Parte_1
mentazione depositata dalla Guardia di Finanza, Gruppo Mantova, il 22/08/2024), invece, evidenziano come la stessa, dall'anno 2019, abbia percepito soltanto red- diti contenuti derivanti dallo svolgimento, nel corso del 2023, di attività lavorativa pagina 9 di 14 part time come dipendente di una pizzeria e di un'impresa di pulizie (pari rispetti- vamente a redditi complessivi di € 261,00 ed € 5.318,00), oltre al sussidio di di- soccupazione per complessivi € 3.138,00, non risultando titolare in Italia di beni mobili e immobili di particolare valore né intestataria di alcun conto corrente.
Non vi sono elementi, peraltro, che portino a ritenere che l'attrice abbia a disposi- zione risorse economiche particolarmente rilevanti in Romania, suo Paese di Ori- gine, e non può essere condivisa in questa sede la richiesta del convenuto di tenere conto, ai fini della eventuale determinazione degli obblighi di mantenimento a suo carico, del costo della vita in Romania, sia perché non è stato offerto agli atti al- cun elemento che consenta di valutare tale profilo (che non attiene certo ad una circostanza notoria né può essere di per sé ricavato dal tasso di cambio della rela- tiva valuta rispetto all'euro), sia perché è pacifico che la minore sia cresciuta in
Italia, a seguito del rientro con la madre nel 2009, e, pur avendo dichiarato in sede di audizione (cfr verbale udienza del 18/04/2024) di vivere in Romania da circa un anno, ha altresì evidenziato di mantenere uno stretto legame con il nostro Pt_4
[..
, tanto da avere in progetto di tornare a vivere in Italia.
Né assumono rilievo, ai fini in esame, i contributi che la madre può aver ricevuto da terzi al fine di far fronte al mantenimento della figlia nel corso del tempo, non facendo gli stessi evidentemente venir meno i relativi obblighi gravanti in capo ai genitori.
Tenuto conto di tutto quanto sopra rilevato, ritiene il Collegio che sia equa la de- terminazione in questa sede di un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, importo, rivalutabile annual- mente secondo gli indici Istat, che il convenuto sarà tenuto a versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda.
In aggiunta, viene posto in capo al padre l'obbligo di contribuire con la medesima decorrenza sopra indicata alle spese straordinarie per la figlia, nella misura del
50%, secondo quanto specificato in dispositivo.
La determinazione del contributo nella misura sopra indicata, invero, risulta con- grua tenuto anche conto che ad oggi trascorre tutto il suo tempo con la Per_1
madre, chiamata pertanto a farsi carico di tutte le sue esigenze.
pagina 10 di 14 §
Diverse considerazioni debbono svolgersi, infine, con riferimento alle domande risarcitorie e di contribuzione per un periodo anteriore alla instaurazione del giu- dizio avanzate da parte attrice nel corso del giudizio.
Invero, sebbene l'obbligo di contribuzione si colleghi allo status genitoriale che viene accertato con la sentenza che dichiara la paternità e assuma di conseguenza decorrenza dalla data di nascita del figlio, i costi sostenuti in autonomia da un ge- nitore per il mantenimento del figlio anteriormente all'instaurazione del giudizio,
a differenza dei provvedimenti di cui agli artt. 277 c.c., costituiscono esborsi di cui lo stesso ha diritto di ottenere il rimborso pro quota dall'altro genitore, secon- do le regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti tra condebitori solidali, purché formuli espressamente domanda di regresso (ex multis Cass. n. 7960/2017; n.
15100/2005; n. 8042/1998).
Allo stesso modo, quando si tratta di risarcimento del danno asseritamente causato dal mancato riconoscimento del genitore nei cui confronti viene accertato il rap- porto di filiazione, occorre considerare che l'obbligo risarcitorio, pur collegandosi causalmente alla dichiarazione di paternità o maternità, non è identificabile come un effetto automatico della pronuncia, sicché il relativo risarcimento è ottenibile solo quando l'interessato ne abbia fatto espressa e puntuale domanda (ex multis
Cass. 3079/2015; n. 5652/2012).
Nel caso di specie, non può che rilevarsi come l'attrice, nell'atto introduttivo, non abbia avanzato alcuna domanda di ripetizione o risarcimento del danno nei con- fronti del convenuto, dichiarando anzi espressamente di intraprendere il giudizio al solo fine di ottenere una pronuncia sullo status nell'interesse della figlia, a pre- scindere da questioni di carattere economico (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
È solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata il 16/04/2021 che l'attrice ha, per la prima volta, introdotto il tema del risarcimento del danno e del contributo paterno al mantenimento della minore, formulando nuove domande sul punto che, non risultando giustificate dalle difese del convenuto, sono eviden- temente tardive.
pagina 11 di 14 Ne segue che, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per ravvisare un cre- dito dell'attrice verso il convenuto o un illecito endofamiliare dallo stesso com- messo nei confronti della minore, le domande di parte attrice sopra richiamate de- vono indubbiamente essere dichiarate inammissibili in questa sede.
§
Con riguardo alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare un'integrale soccombenza del convenuto sulla domanda principale di dichiarazio- ne giudiziale di paternità proposta dall'attrice, rispetto a cui, peraltro, la ferma op- posizione originariamente manifestata del convenuto non è risultata supportata da elementi tali da far ravvisare una situazione di obiettiva inverosimiglianza circa la sussistenza di un rapporto di filiazione.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite non possono pertanto che essere poste in capo a parte convenuta. La relativa liquidazione è fat- ta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natu- ra e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.000,01 sino a €
52.000, valori tra i minimi ed i medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, sono definitivamen- te poste a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura, tenuto conto della riferibilità della stessa ad accertamenti compiuti nel comune in- teresse delle parti.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 183/2020, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta e dichiara che , nata in [...]- ERona_1
gu Carbunesti (Romania) il 16/03/2009 è figlia di , nato Controparte_1
a Catania (CT) il 8/04/1971;
2. dispone che mantenga il proprio ERona_1
cognome attuale senza aggiungere e/o sostituire il cognome e conti- CP_1
nui pertanto a chiamarsi;
ERona_1
pagina 12 di 14 3. dispone che la minore sia affidata in via super esclusiva alla madre, stabilen- do che la madre possa assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore inte- resse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della resi- denza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. dispone che la minore mantenga la propria collocazione prevalente con la madre;
5. dispone che il padre possa incontrare la figlia minore liberamente, secondo accordi tra i genitori, nel rispetto della volontà della minore stessa;
6. dispone che i Servizi Sociali, qualora il padre ne faccia richiesta e non vi sia accordo tra i genitori, provvedano ad organizzare incontri tra il padre e la fi- glia, indicandone le modalità e stilando un calendario in base alle necessità della minore e agli impegni lavorativi dei genitori, previa eventuale predispo- sizione, anche tramite la locale NPIA, di un percorso preparatorio della mino- re all'avvio delle frequentazioni con il padre;
7. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
, con decorrenza dalla data della domanda (gennaio Controparte_2
2020), la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da cor- rispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordi- narie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma al quale si rin- via;
8. condanna al rimborso delle spese del presente giudizio Controparte_1
nei confronti di che liquida in complessi- Parte_1 vi € 5.500,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
9. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misu- ra;
pagina 13 di 14 Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
30/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 14 di 14