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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2012/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256674152000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1216/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento n.ro 097 2024 02566741 52 000 – addizionale erariale tassa auto anno 2019 – in relazione alla vettura TG Targa_1 – potenza 353 CV - da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.416,81.
L'impugnazione veniva proposta
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, che, però, contestava la propria legittimazione passiva.
Interveniva, sollecitata dalla convenuta ADER, l'Agenzia delle entrate, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente rappresenta che in data 13/07/2015, in Roma, la Ricorrente_1 S.r.l. trasferiva la proprietà e il possesso dell'autoveicolo Porsche 997 Turbo Targata Targa_1 in favore della "Società_1 S.r.l." (C.F.-P. lva P.IVA_2). Per l'effetto, la Ricorrente_1 S.r.l., consegnava alla Società_1 S.r.l. il già menzionato autoveicolo unitamente alle relative chiavi, al libretto di circolazione ed al certificato di proprietà affinché venissero espletate le dovute annotazioni e trascrizioni presso la competente Motorizzazione civile ed il PRA.
Sempre secondo la ricorrente, solo in data 10/05/2022 aveva appreso, per il tramite della notifica di un avviso di accertamento, che, contrariamente agli obblighi assunti, la Società_1 S.r.l. aveva omesso di provvedere alla annotazione del trasferimento di proprietà presso il P.R.A.
In data 02/07/2022 la ricorrente provvedeva ad impugnare in autotutela il citato avviso di accertamento.
Tuttavia, l'istanza veniva rigettata.
La ricorrente rappresentava altresì di avere promosso un giudizio introdotto in data 08/09/2022 innanzi al
Tribunale di Roma con RG 56781/2022, finalizzato ad accertare l'avvenuta perdita di possesso della citata vettura a far data dal 13/07/2015, con contestuale ordine al Conservatore del PRA di ROMA di trascrivere il passaggio di proprietà nel pubblico registro.
Con sentenza del Tribunale di Roma n.ro 15836/2023, pubblicata in data 03/11/2023, il Tribunale dichiarava l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo Porsche 997 Turbo Targato Targa_1 da Ricorrente_1 a Società_1 in data 13.7.2015, facendosi ordine al Conservatore del PRA di Roma di trascrivere tale compravendita e attribuendo la facoltà a parte attrice di ottenere la trascrizione della sentenza.
Sostiene la ricorrente che, per quanto esposto, nell'annualità 2019 essa non era più proprietaria della vettura Targa_1, con conseguente inesistenza del presupposto impositivo.
In contrario, però, va osservato che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria sottostante. Questa, nel caso di specie, è ormai cristallizzata per effetto dell'irretrattabilità dell'atto di accertamento già indirizzato alla ricorrente n. TJT- 19001045. Tale atto, anzi, era stato da questa impugnato in autotutela ma la relativa istanza era stata respinta.
Ciò basta a respingere il ricorso, con condanna della ricorrente, in favore dell'ADER, delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, e con compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, essendo intervenuta volontariamente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 360,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256674152000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1216/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento n.ro 097 2024 02566741 52 000 – addizionale erariale tassa auto anno 2019 – in relazione alla vettura TG Targa_1 – potenza 353 CV - da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.416,81.
L'impugnazione veniva proposta
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, che, però, contestava la propria legittimazione passiva.
Interveniva, sollecitata dalla convenuta ADER, l'Agenzia delle entrate, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente rappresenta che in data 13/07/2015, in Roma, la Ricorrente_1 S.r.l. trasferiva la proprietà e il possesso dell'autoveicolo Porsche 997 Turbo Targata Targa_1 in favore della "Società_1 S.r.l." (C.F.-P. lva P.IVA_2). Per l'effetto, la Ricorrente_1 S.r.l., consegnava alla Società_1 S.r.l. il già menzionato autoveicolo unitamente alle relative chiavi, al libretto di circolazione ed al certificato di proprietà affinché venissero espletate le dovute annotazioni e trascrizioni presso la competente Motorizzazione civile ed il PRA.
Sempre secondo la ricorrente, solo in data 10/05/2022 aveva appreso, per il tramite della notifica di un avviso di accertamento, che, contrariamente agli obblighi assunti, la Società_1 S.r.l. aveva omesso di provvedere alla annotazione del trasferimento di proprietà presso il P.R.A.
In data 02/07/2022 la ricorrente provvedeva ad impugnare in autotutela il citato avviso di accertamento.
Tuttavia, l'istanza veniva rigettata.
La ricorrente rappresentava altresì di avere promosso un giudizio introdotto in data 08/09/2022 innanzi al
Tribunale di Roma con RG 56781/2022, finalizzato ad accertare l'avvenuta perdita di possesso della citata vettura a far data dal 13/07/2015, con contestuale ordine al Conservatore del PRA di ROMA di trascrivere il passaggio di proprietà nel pubblico registro.
Con sentenza del Tribunale di Roma n.ro 15836/2023, pubblicata in data 03/11/2023, il Tribunale dichiarava l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo Porsche 997 Turbo Targato Targa_1 da Ricorrente_1 a Società_1 in data 13.7.2015, facendosi ordine al Conservatore del PRA di Roma di trascrivere tale compravendita e attribuendo la facoltà a parte attrice di ottenere la trascrizione della sentenza.
Sostiene la ricorrente che, per quanto esposto, nell'annualità 2019 essa non era più proprietaria della vettura Targa_1, con conseguente inesistenza del presupposto impositivo.
In contrario, però, va osservato che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria sottostante. Questa, nel caso di specie, è ormai cristallizzata per effetto dell'irretrattabilità dell'atto di accertamento già indirizzato alla ricorrente n. TJT- 19001045. Tale atto, anzi, era stato da questa impugnato in autotutela ma la relativa istanza era stata respinta.
Ciò basta a respingere il ricorso, con condanna della ricorrente, in favore dell'ADER, delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, e con compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, essendo intervenuta volontariamente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 360,00.