Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3375 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 04.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27/04/1976) e (cod. fisc.: , nato a [...]_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 03/01/1975), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Stirparo, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Spagnolio n. 11 hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 28.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28.04.2007;
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28.04.2007 dal quale sono nati due figli, (08/02/2010) e Per_1
(27/06/2017), entrambi minorenni;
b) con decreto n. 214/23 depositato il Per_2
25.10.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
26.09.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 26.09.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 18.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 28.11.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 28.04.2007 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 58 anno 2007, alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà ad occupare unitamente ai figli minori Parte_1
l'abitazione coniugale in via Viale Calabria n. 129 di Reggio Calabria.
2) I signori confermano di essere entrambi indipendenti Parte_3
economicamente e rinunciano di avanzare reciproche pretese di natura economica.
3) I minori e rimarranno a vivere con la madre, , che Per_1 Per_2 Parte_1
sarà genitore collocatario, e il padre, sig. potrà vederli, tenere con Parte_2
sé ed occuparsi di loro compatibilmente con le esigenze dei medesimi, previo accordo anche telefonico con la sig.ra . Pt_1
4) I minori e rimarranno con la madre, , o il padre, sig. Per_1 Per_2 Pt_1
e li terranno con loro ad anni alterni: il 24 o il 25 dicembre oppure il 31 Pt_2
dicembre o il 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno due settimane durante le vacanze estive da concordare preventivamente;
e in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
5) Il sig si impegna a trasferire con atto notarile, da stipulare entro tre mesi Pt_2
dall'omologa, la proprietà esclusiva dell'immobile di viale Calabria n. 129 Reggio
Calabria al figlio (RC 08/02/2010) libero da vincoli, tasse, oneri, CP_1
trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie nonché attestando l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari alla data dell'atto (all. perizia giurata)
( DOC 3).
6) La sig.ra si impegna a trasferire con atto notarile, entro tre mesi Pt_1
dall'omologa, la proprietà dell'immobile sito in via Caulonia n. 5 b di Reggio
Calabria, alla figlia minore (RC 27/06/2017) libero da vincoli, tasse, oneri, Per_2
trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie nonché attestando l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari alla data dell'atto mantenendo un diritto di usufrutto sull'immobile (all. perizia giurata).(DOC 4)
7) Il sig. come da accordi contenuti nell'omologa di separazione, Pt_2
continuerà a versare € 318,00 mensili per il sostentamento e mantenimento dei figli, somme che verranno versate su carta prepagata entro i primi 10 giorni del mese e rivalutate secondo gli indici Istat dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2025;
8) Il sig verserà mensilmente alla sig.ra l'intera somma Pt_2 Parte_1
erogata a titolo di assegno unico universale per i figli minori fino al completamento dell'iter burocratico intrapreso per la modifica del genitore ( madre) al quale il contributo sarà erogato;
9) Il sig si impegna a versare a far data dal 1 dicembre 2024, Parte_2
successivamente alla sottoscrizione dell'accordo per il figlio la CP_1
somma di € 11.000,00 su libretto postale intestato al minore con iban CP_1
[...] (DOC 5) con le seguenti modalità: €. 5.000,00 in un'unica soluzione e poi successive rate di € 200,00 da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese fino alla concorrenza dell'importo di € 6000,00 (seimila/00). Tali somme verranno accantonate per gli studi universitari del figlio.;
10) Il sig. , si impegna a versare a far data dal 1 dicembre 2024, Parte_2
successivamente alla sottoscrizione dell'accordo: per la figlia la Persona_3
somma di €.11.000,00 su libretto postale intestato alla minore con Persona_3
iban [...] ( DOC 6) con le seguenti modalità 5.000,00 in un'unica soluzione e poi successive rate di € 200,00 mensili ), da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese fino alla concorrenza dell'importo di € 6000,00
(seimila/00). Tali somme verranno accantonate per gli studi universitari della figlia;
11) I sigg.ri contribuiranno in misura del 50% alle eventuali Parte_4
spese straordinarie, necessarie per i figli e , come previste dal Per_1 Per_2
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Reggio
Calabria;
12) Prestano sin da ora il reciproco assenso-consenso al rilascio del Passaporto, Carta d'identità o altro documento all'uopo necessario per consentire vicendevolmente l'espatrio dei minori con l'uno o l'altro dei genitori”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna